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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 09/05/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Sez. Civile
R.G. 641/2024
Verbale di udienza
Oggi, all'udienza del 8/05/2025, alle ore 12:00, è stata chiamata la causa n. R.G. 641/2024.
È presente per l'attore l'avv. Valentina Ferraro, in sostituzione dell'avv. Fulvio Briano, la quale, alla luce della documentazione versata in atti e dell'esito dell'istruttoria orale, insiste nell'accoglimento delle proprie conclusioni, così come rassegnate nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi.
Per la convenuta, già contumace, nessuno è comparso.
L'attore discute oralmente la controversia. Alle ore 12:05 il Giudice si ritira in Camera di consiglio.
Alle ore 12:10 il Giudice, esaurita la camera di consiglio, letti gli atti e le note depositate dalle parti, letto l'art. 281sexies c.p.c., sentite le parti e le rispettive conclusioni, all'esito della discussione orale dà lettura delle motivazioni e del dispositivo della sentenza dando atto che essa viene emessa unitamente al verbale depositato in forma telematica.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Giovanni Maria Sacchi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 641/2024, vertente
TRA
, (P.I. ) sita in Cairo Montenotte (SV) al Corso Stalingrado n. 4/14, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Briano, come da procura in atti;
- ATTRICE -
CONTRO
1 (C.F. ) in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima CP_1 C.F._1 ditta individuale sita in Savona, alla via Pippo Garibaldi n.4/16
- CONVENUTA CONTUMACE –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato a mezzo PEC in data 19.03.2024, la società attrice evocava in giudizio il convenuto al fine di sentir dichiarare risolto il contratto Parte_1 CP_1 versato in atti, meglio denominato in termini di “prestazione di manodopera” (doc. 2) per grave inadempimento della controparte e, per l'effetto, di sentirlo condannare alla ripetizione della somma di €
3.000,00 per le lavorazioni non eseguite (corrispondente alle fatture n.10 del 06.06.2022 e numero 15 del
03.10.2022) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal saldo dai singoli versamenti fino al saldo, nonché al risarcimento dei danni pari ad € 17.214,00 quale sborso per la manodopera impiegata per sopperire alle lavorazioni non eseguite, € 340,28 a titolo di costo dei materiali di consumo impiegati, nonché di €
3.560,70 a titolo di costo per il ripristino dei frontalini e dei cielini, oltre che per la realizzazione del piatto doccia artigianale per il quale non è stato chiesto alcun importo al committente, oltre ai danni da lucro cessante da quantificarsi in corso di causa ed eventualmente in via equitativa.
In particolare, l'attrice asseriva e documentava l'esistenza di un contratto di fornitura di manodopera che vedeva l'odierno convenuto obbligato, all'interno di un contratto di appalto avente ad oggetto alcuni lavori di ristrutturazione straordinaria dell'immobile sito in Calizzano (SV) località Carisciano n.10, di proprietà di , a fronte del compenso pari ad € 26,50 al mq. Parte_2
La convenuta asseriva che circa cinque mesi dopo la stipula del sopraindicato contratto e l'inizio dei lavori il convenuto abbandonava senza motivo il cantiere, non portando a termine le lavorazioni facenti capo ad egli. Inoltre, l'attrice documentava di aver dovuto provvedere all'acquisto del materiale necessario per ultimare la prestazione e a rifondere il costo di alcuni ripristini per opere non realizzate a regola d'arte.
Nonostante la regolarità dell'ultima notifica perfezionatasi il 9.06.2023, il convenuto decideva di non costituirsi nel presente giudizio.
Ebbene, alla luce del complessivo materiale documentale versato in atti e degli esiti dell'istruttoria tenutasi, si ritiene che la domanda meriti solo parziale accoglimento.
Occorre infatti premettere che in materia contrattuale è il creditore che deve provare l'esistenza del rapporto contrattuale in essere, allegando l'altrui inadempimento, e solo dopo aver assolto tale onere sarà il debitore a dover provare il fatto estintivo o impeditivo relativo alla propria obbligazione, secondo una corretta lettura dell'art. 1218 c.c. (cfr. Cass. civ. sez. III, 16/11/2020, n.25872; Cass. civ. SS.UU.
30/10/2001, n. 13533). Inoltre, con riferimento ai danni conseguenti alla invocata domanda di risoluzione, si ritiene che, rientrando questi nella sfera di dimostrabilità dell'istante in virtù del principio
2 di vicinanza della prova – così come merge dagli artt. 1218 e 1223 c.c. – sia parimenti in capo all'attore che incomba la dimostrazione della concreta esistenza degli stessi, potendo essere risarciti solo i danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento. In particolare, anche secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, “nelle obbligazioni diverse da quelle di "facere" professionale, il creditore che agisce per il risarcimento del danno, in virtù del principio di persistenza del diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad allegare
l'inadempimento (che assorbe la causalità materiale), ferma restando la necessità di provare il danno-conseguenza in uno al nesso di causalità giuridica (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/02/2025, n.3689). Ancor più pertinente rispetto al caso di specie è il principio chiarito Cassazione civile sez. III, 03/02/2025, n.2520 (con riguardo ai danni derivanti da una non corretta installazione di una cucina), secondo la quale, “in tema di responsabilità contrattuale derivante dall'inadempimento di obbligazioni di dare o di fare non professionale, il danno da lesione dell'interesse tutelato dal contratto, la cui soddisfazione è affidata alla prestazione dedotta ad oggetto dell'obbligazione, si distingue da quello derivante dalla lesione di interessi diversi, con la conseguenza che solo con riferimento al primo gli oneri del contraente danneggiato si risolvono nella mera allegazione dell'inadempimento, in ragione della cd. "prova evidenziale" della sussistenza della causalità materiale, mentre, con riguardo al secondo, ricade sull'attore l'onere della prova del nesso eziologico tra inadempimento e danno”.
Nel caso di specie, sicuramente il convenuto, disinteressandosi della controversia, non ha sopperito al proprio onere probatorio di dimostrare la puntuale e completa esecuzione della prestazione, ovvero l'esatto adempimento della stessa.
Tuttavia, sotto il profilo della causalità giuridica, si rileva che il prospetto riepilogativo del numero e delle ore degli operai impiegati per sopperire all'inadempimento del convenuto, appare un atto unilaterale di dubbia provenienza e di anonimo valore dimostrativo (non trattandosi nemmeno di un registro di contabilità interna) privo di alcuna valenza probatoria con riferimento ai materiali esborsi supplementari, non essendo chiara nemmeno la straordinarietà della provenienza della forza lavoro ulteriormente impiegata.
Quanto appena esposto appare confermato dagli esiti della prova orale, che nulla ha aggiunto a riguardo. In particolare, il TE muratore e socio della attrice al 50%, si Testimone_1
è limitato a riguardo a riferire: “anch' io lavoravo presso quel cantiere insieme ad altri operai , , Controparte_2 CP_3
, e , noi ci occupavamo delle opere edili interne della casa suddivisa su tre piani e il
[...] CP_4 Persona_1 era stato incaricato da di eseguire le opere esterne , quali il cappotto e tutte le opere inerenti Parte_3 Controparte_5
[…]è vero , le opere edili di cui al capitolo furono eseguite dagli operai indicati nel medesimo capitolo e che già avevo specificato sopra, la cui esecuzione era stata necessaria per evitare danneggiamenti alla facciata” lasciando intendere che i medesimi operai, già dipendenti e remunerati come tali (ma non è dato saperlo con certezza, data la mancata produzione di un contratto di lavoro) venivano ulteriormente impiegati per sopperire alla mancata fornitura di manodopera.
Anche il TE , operaio edile alle dipendenze della società attrice assunto con Controparte_2
3 contratto di lavoro nell'anno 2021, dichiarava a riguardo: “è vero, anch'io lavoravo presso quel cantiere,
[...]
e ed un operaio albanese di nome ; […] è vero, le opere Per_1 Testimone_1 Persona_2 CP_4 CP_3 edili di cui al capitolo furono eseguite dagli operai indicati nel medesimo capitolo e che già avevo specificato sopra, la cui esecuzione era stata necessaria per evitare danneggiamenti alla facciata […] è vero, le opere descritte le eseguimmo sempre noi operai, cioè quelli elencati e di cui avevo già riferito prima , e le lavorazioni durano circa un mee da metà ottobre a metà novembre 2022”.
L'attore non ha dedotto e dimostrato nemmeno quella che doveva essere la durata del contratto relativo al rapporto principale, motivo per cui non vi è certezza non solo in merito alla esistenza di esborsi supplementari per la forza lavoro impiegata, ma neanche con riguardo al nesso di causalità giuridica, ben potendo trattarsi di costi – meramente frutto di una unilaterale stima – che avrebbero dovuto essere sopportati comunque. La più ingente somma risarcitoria di € 17.214,00 non può essere quindi riconosciuta.
Diverso è il discorso relativo agli ulteriori e più ridotti importi restitutori e risarcitori.
Le fatture, infatti, unitamente alla documentazione fotografica, ben possono costituire elementi seri e concordanti dai quali poter desumere i costi sopportati per i materiali acquistati e i ripristini effettuati pe sopperire ai vizi, tenuto conto del fatto che, anche all'esito dell'istruttoria orale, appare pacifico che i materiali relativi alle opere non ultimate sarebbero state di pertinenza del convenuto e che tali lavorazioni non venivano eseguite puntualmente e a regola d'arte. Sugli importi relativi ai rimborsi delle somme per le lavorazioni non eseguite, tuttavia, decorrono solo interessi legali dalla domanda, mentre per i ripristini decorrono interessi e rivalutazione monetaria al tasso legale dall'inadempimento fino alla data della presente sentenza, oltre ulteriori interessi legali dalla data odierna fino all'integrale soddisfo. Nessuna ulteriore somma a titolo di lucro cessante può altresì essere riconosciuta in via meramente equitativa, non potendo l'equità sopperire alla prova dell'an del credito.
Quanto alle spese di lite, il convenuto deve essere condannato al pagamento delle medesime in virtù del principio di soccombenza, dovendosi fare riferimento per la loro liquidazione al DM 55/2014 e relativa tabella allegata n. 2, fascia II (tutte le fasi - valori minimi dato l'esiguo impegno in essa profuso), dovendosi qui liquidare € 2.540,00 per compensi professionali ed € 262,00 per esborsi, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, nonché rimborso forfettario per spese generali pari al 15% degli onorari.
Tutto ciò premesso, questo Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande così proposte,
P.Q.M.
ACCOGLIE parzialmente la domanda complessivamente formulata dall'attrice e , Parte_1 per l'effetto, DICHIARA la risoluzione del contratto versato in atti per grave inadempimento del convenuto;
CP_1
4 CONDANNA il medesimo convenuto al rimborso dell'importo di € 3.000,00 oltre CP_1 interessi legali dalla domanda, nonché al versamento, titolo di risarcimento del danno, dell'importo di €
3.900,98 oltre interessi e rivalutazione monetaria, da calcolarsi sulla somma devalutata al mese di ottobre
2022 e poi rivalutata, nominalmente, anno per anno, al tasso legale sulla base degli indici Istat, fino alla pronuncia della presente sentenza.
CONDANNA il convenuto alla rifusione delle spese processuali sopportate dalla attrice, che qui si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, ed € 262,00 per spese vive, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, nonché rimborso forfettario per spese generali al 15% dei soli onorari di causa.
Così è deciso.
Savona, lì 09.05.2025 il Giudice
dott. Giovanni Maria Sacchi
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