TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/07/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente rel.
Ettore DI ROBERTO Giudice
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 608/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e promossa congiuntamente
D A
, nato il [...] a [...] e residente in [...]
OL (SP)
c.f. avv. ROMANELLI DARIO C.F._1
E
, nata il [...] alla Spezia e residente in [...] Parte_2
c.f. avv. ROMANELLI DARIO C.F._2
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 2.4.2025 sulle seguenti
1 C O N C L U S I O N I precisate dalle parti all'udienza dell'8.7.2025:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto tra gli stessi alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale sita in Via Feletta, n.15, in Ceparana-OL (SP), con tutti gli arredi -eccezion fatta per i beni personali -sarà assegnata alla signora
Per dove vi vivrà insieme al figlio;
Parte_2
Per 2) Per quanto attiene il contributo al mantenimento di , il signor si Pt_1 impegna a corrispondere mensilmente alla moglie la somma di €295,00 entro il primo giorno di ogni mese tramite bonifico su c/c;
3) Le spese straordinarie verranno divise al 50% tra i genitori;
Sono comprese nel contributo di mantenimento per il figlio minore: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (utenze incluse), spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche, organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter, se già esistenti nell'organizzazione familiare); prescuola e doposcuola, se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere ed estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio);
Sono, invece, spese straordinarie -ossia non comprese nel contributo per il mantenimento -per cui NON si richiede il previo accordo tra i coniugi: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione
2 di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori
Le spese straordinarie, per le quali, invece, è richiesta la concertazione preventiva tra i coniugi riguardano:
a. Quelle scolastiche quali: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi (acquisto libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
b. Le spese di natura ludica o parascolastica quali: corsi di attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. Invece, nelle spese sportive rientrano le attività sportive comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
c. Le spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli, nonché le spese medico sanitarie che comprendono: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture
3 pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Tutte le spese che non sono rientranti nel contributo al mantenimento dovranno essere debitamente documentate;
Il genitore che, per vari motivi, abbia anticipato le spese straordinarie ha il diritto al loro rimborso da parte dell'altro;”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., anche personalmente sottoscritto, e depositato in data 27.3.2025, premettendo di aver contratto in data 5.7.1997 in Ameglia (SP) matrimonio concordatario (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 17
Per parte II serie A anno 1997), di aver avuto un figlio ( , nato il [...], maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), di essersi separati con decreto di omologa del Tribunale della Spezia dell'11.12.2018 e di non aver da allora ripreso alcuna forma di comunione materiale e spirituale, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza dell'8.7.2025 dinanzi al Giudice relatore le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi ed hanno dichiarato di insistere nelle condizioni di ricorso come riformulate a verbale di udienza.
In diritto, il comportamento processuale delle parti, che hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune, depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
E' dunque pacifica l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge
1.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 comma 1 n. 2) lettera b) della stessa legge, come da ultimo modificata dalla L. 55/2015
4 Le pattuizioni concordate tra le parti sono conformi a legge, rispondenti all'interesse del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e congrue sotto il profilo economico e possono pertanto essere ratificate dal tribunale.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe visti gli artt. 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis. 51 c.p.c.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto in Ameglia (SP) il 5.7.1997 (atto Parte_1 Parte_2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto
Comune al n. 17 parte II serie A anno 1997), omologando e provvedendo in conformità alle seguenti condizioni concordate tra le parti:
“1) La casa coniugale sita in Via Feletta, n.15, in Ceparana-OL (SP), con tutti gli arredi -eccezion fatta per i beni personali -sarà assegnata alla signora
Per dove vi vivrà insieme al figlio;
Parte_2
Per 2) Per quanto attiene il contributo al mantenimento di , il signor si Pt_1 impegna a corrispondere mensilmente alla moglie la somma di €295,00 entro il primo giorno di ogni mese tramite bonifico su c/c;
3) Le spese straordinarie verranno divise al 50% tra i genitori;
Sono comprese nel contributo di mantenimento per il figlio minore: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (utenze incluse), spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche, organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter, se già esistenti nell'organizzazione familiare); prescuola e doposcuola, se già presenti
5 nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere ed estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio);
Sono, invece, spese straordinarie -ossia non comprese nel contributo per il mantenimento -per cui NON si richiede il previo accordo tra i coniugi: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori
Le spese straordinarie, per le quali, invece, è richiesta la concertazione preventiva tra i coniugi riguardano:
a. Quelle scolastiche quali: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi (acquisto libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
b. Le spese di natura ludica o parascolastica quali: corsi di attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione,
6 vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. Invece, nelle spese sportive rientrano le attività sportive comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
c. Le spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli, nonché le spese medico sanitarie che comprendono: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Tutte le spese che non sono rientranti nel contributo al mantenimento dovranno essere debitamente documentate;
Il genitore che, per vari motivi, abbia anticipato le spese straordinarie ha il diritto al loro rimborso da parte dell'altro;”
Nulla per le spese.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 10.7.2025
Il Presidente est.
Lucia SEBASTIANI
7