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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/11/2024, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2512 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato ad [...] il CP_1 C.F._1
10/09/1982,
e
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._2
(VI) il 06/07/1982,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto RIGONI STERN
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
• Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori ed in il CP_1 Parte_1 Per_1
20.9.2010 e trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio di quel Comune
al n. 2 – Parte II – Serie A – Anno 2010;
• Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i Per_2
genitori con residenza ed abitazione presso la madre;
• I predetti genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio relative alla salute, all'istruzione ed all'educazione;
• Il padre, , potrà incontrare e tenere con sé il figlio minore CP_1
secondo liberi accordi tra i coniugi ed, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: durante l'anno scolastico per due pomeriggi da concordarsi preventivamente con la madre dall'uscita da scuola sino a dopo cena alle ore
21.00 quando il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna già
pronto per coricarsi e, comunque, compatibilmente con gli impegni sportivi e scolastici del minore, con le sue condizioni di salute ed assecondandone i desideri e/o necessità. Il minore trascorrerà con il padre un fine settimana alternato, pernottamento di sabato incluso;
2 • Il padre e la madre potranno tenere ciascuno con sé il figlio due settimane non consecutive durante le vacanze estive, con programmazione delle vacanze almeno entro il 30 maggio di ogni anno;
• Nelle restanti settimane il padre godrà dei medesimi diritti di visita dei quali gode durante l'anno scolastico, salvo possibilità di aumento in accordo con la madre e tenuto conto degli impegni e desideri del figlio;
• Parimenti, durante le festività natalizie, pasquali e di carnevale (da intendersi coincidenti con le vacanze scolastiche) le visite ed i pernottamenti presso il padre potranno aumentare, previo accordo tra i coniugi;
• Le vacanze di Natale saranno accordate di anno in anno tra i coniugi entro la prima settimana del mese di novembre, con suddivisione in egual misura dei giorni di vacanza. Il minore trascorrerà la sera della Vigilia di Natale
presso i nonni patemi ad anni alternati alla presenza della madre o del padre,
parimenti il giorno di Natale verrà alternato con la madre o con il padre a seconda del fatto che il minore abbia trascorso la Vigilia con uno o con l'altro genitore;
• Il giorno di Capodanno (con relativo pernottamento) e l'epifania verranno alternati tra i genitori. La Pasqua e la Pasquetta, nonché le festività
del 25 aprile, 1° maggio e 8 dicembre saranno altresì alternate tra i coniugi;
• Nel caso in cui tali festività cadessero in un “ponte” i genitori si accorderanno per una loro equa distribuzione;
• Il giorno della “Rogazione”, normalmente cadente il primo sabato successivo a 40 giorni dopo Pasqua, verrà trascorso dal minore con il padre;
3 • Il giorno del compleanno del minore i genitori si accorderanno per poter stare ognuno con lo stesso in momenti distinti, mentre i compleanni dei genitori e dei nonni saranno festeggiati rispettivamente con il padre o con la madre,
previo accordo tra i coniugi;
• La casa coniugale sita in AG (Vicenza) alla Via J. Scajaro n. 122, di proprietà del signor , resta assegnata in via esclusiva alla signora CP_1
fintanto che la stessa sarà la collocataria del figlio minore Parte_1
; Per_2
• La stessa si farà carico della voltura in capo a sé e del pagamento di tutte le utenze di tale abitazione, dando atto che il marito ha già lasciato tale abitazione portando con sé i propri effetti personali e gli arredi di sua proprietà;
• Il signor si accolla interamente il pagamento, sino alla sua CP_1
estinzione, del mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare allo stesso intestato recante n. 2547 stipulato il 15.06.2016 con Controparte_2
per € 150.000,00 con n. 210 rate mensili di rientro di importo pari ad
[...]
€ 623,34 ciascuna e con scadenza 31.12.2033, nonché del mutuo ipotecario allo stesso intestato gravante sulla casa familiare recante n. 13534 stipulato il
11.11.2020 con per € 120.000,00 con n. 300 rate Controparte_2
mensili di rientro di importo pari ad € 467,76 ciascuna e con scadenza
30.11.2045;
• Nessun mantenimento sarà previsto a carico del signor CP_1
in favore della signora la quale si impegna a cedere a titolo Parte_1
gratuito al signor , ai fini della risoluzione della crisi familiare, le quote CP_1
4 di sua spettanza della Lobbia Ottica di Lobbia Nicola, con spese notarili integralmente a carico del signor;
CP_1
• Il signor verserà alla signora , a titolo di CP_1 Parte_1
concorso al mantenimento del figlio minore , la somma di 450,00 Per_2
(quattrocentocinquanta/00) mensili;
• Tale somma verrà versata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e sarà soggetta alla rivalutazione annua in base agli indici
ISTAT;
• I genitori provvederanno paritariamente, nella misura del 50% ciascuno,
al pagamento di tutte le spese straordinarie, così come da Protocollo del
Tribunale di Vicenza, ivi comprese quelle relative al gatto del figlio Per_2
“Sushi”;
• Il signor e la signora opereranno le CP_1 Parte_1
detrazioni fiscali per il figlio nelle rispettive dichiarazioni dei redditi al 50%
ciascuno, mentre la possibilità di richiedere gli assegni familiari dal datore di lavoro verrà lasciata in favore della signora;
Parte_1
• I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
• Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
5 Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 05/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in NE (VI) in data
29/05/2010.
All'esito dell'udienza del 24/10/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 21/01/2021 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale
6 tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione Per_2
dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in AG (VI) in favore di quale genitore convivente con Parte_1
il figlio minore;
Per_2
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che disporre
7 conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e da in NE (VI) il 29/05/2010 alle condizioni in
[...] Parte_1
epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NE (VI) al n. 2, parte II,
serie A, anno 2010;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 19.11.2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2512 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato ad [...] il CP_1 C.F._1
10/09/1982,
e
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._2
(VI) il 06/07/1982,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto RIGONI STERN
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
• Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori ed in il CP_1 Parte_1 Per_1
20.9.2010 e trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio di quel Comune
al n. 2 – Parte II – Serie A – Anno 2010;
• Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i Per_2
genitori con residenza ed abitazione presso la madre;
• I predetti genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio relative alla salute, all'istruzione ed all'educazione;
• Il padre, , potrà incontrare e tenere con sé il figlio minore CP_1
secondo liberi accordi tra i coniugi ed, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: durante l'anno scolastico per due pomeriggi da concordarsi preventivamente con la madre dall'uscita da scuola sino a dopo cena alle ore
21.00 quando il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna già
pronto per coricarsi e, comunque, compatibilmente con gli impegni sportivi e scolastici del minore, con le sue condizioni di salute ed assecondandone i desideri e/o necessità. Il minore trascorrerà con il padre un fine settimana alternato, pernottamento di sabato incluso;
2 • Il padre e la madre potranno tenere ciascuno con sé il figlio due settimane non consecutive durante le vacanze estive, con programmazione delle vacanze almeno entro il 30 maggio di ogni anno;
• Nelle restanti settimane il padre godrà dei medesimi diritti di visita dei quali gode durante l'anno scolastico, salvo possibilità di aumento in accordo con la madre e tenuto conto degli impegni e desideri del figlio;
• Parimenti, durante le festività natalizie, pasquali e di carnevale (da intendersi coincidenti con le vacanze scolastiche) le visite ed i pernottamenti presso il padre potranno aumentare, previo accordo tra i coniugi;
• Le vacanze di Natale saranno accordate di anno in anno tra i coniugi entro la prima settimana del mese di novembre, con suddivisione in egual misura dei giorni di vacanza. Il minore trascorrerà la sera della Vigilia di Natale
presso i nonni patemi ad anni alternati alla presenza della madre o del padre,
parimenti il giorno di Natale verrà alternato con la madre o con il padre a seconda del fatto che il minore abbia trascorso la Vigilia con uno o con l'altro genitore;
• Il giorno di Capodanno (con relativo pernottamento) e l'epifania verranno alternati tra i genitori. La Pasqua e la Pasquetta, nonché le festività
del 25 aprile, 1° maggio e 8 dicembre saranno altresì alternate tra i coniugi;
• Nel caso in cui tali festività cadessero in un “ponte” i genitori si accorderanno per una loro equa distribuzione;
• Il giorno della “Rogazione”, normalmente cadente il primo sabato successivo a 40 giorni dopo Pasqua, verrà trascorso dal minore con il padre;
3 • Il giorno del compleanno del minore i genitori si accorderanno per poter stare ognuno con lo stesso in momenti distinti, mentre i compleanni dei genitori e dei nonni saranno festeggiati rispettivamente con il padre o con la madre,
previo accordo tra i coniugi;
• La casa coniugale sita in AG (Vicenza) alla Via J. Scajaro n. 122, di proprietà del signor , resta assegnata in via esclusiva alla signora CP_1
fintanto che la stessa sarà la collocataria del figlio minore Parte_1
; Per_2
• La stessa si farà carico della voltura in capo a sé e del pagamento di tutte le utenze di tale abitazione, dando atto che il marito ha già lasciato tale abitazione portando con sé i propri effetti personali e gli arredi di sua proprietà;
• Il signor si accolla interamente il pagamento, sino alla sua CP_1
estinzione, del mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare allo stesso intestato recante n. 2547 stipulato il 15.06.2016 con Controparte_2
per € 150.000,00 con n. 210 rate mensili di rientro di importo pari ad
[...]
€ 623,34 ciascuna e con scadenza 31.12.2033, nonché del mutuo ipotecario allo stesso intestato gravante sulla casa familiare recante n. 13534 stipulato il
11.11.2020 con per € 120.000,00 con n. 300 rate Controparte_2
mensili di rientro di importo pari ad € 467,76 ciascuna e con scadenza
30.11.2045;
• Nessun mantenimento sarà previsto a carico del signor CP_1
in favore della signora la quale si impegna a cedere a titolo Parte_1
gratuito al signor , ai fini della risoluzione della crisi familiare, le quote CP_1
4 di sua spettanza della Lobbia Ottica di Lobbia Nicola, con spese notarili integralmente a carico del signor;
CP_1
• Il signor verserà alla signora , a titolo di CP_1 Parte_1
concorso al mantenimento del figlio minore , la somma di 450,00 Per_2
(quattrocentocinquanta/00) mensili;
• Tale somma verrà versata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e sarà soggetta alla rivalutazione annua in base agli indici
ISTAT;
• I genitori provvederanno paritariamente, nella misura del 50% ciascuno,
al pagamento di tutte le spese straordinarie, così come da Protocollo del
Tribunale di Vicenza, ivi comprese quelle relative al gatto del figlio Per_2
“Sushi”;
• Il signor e la signora opereranno le CP_1 Parte_1
detrazioni fiscali per il figlio nelle rispettive dichiarazioni dei redditi al 50%
ciascuno, mentre la possibilità di richiedere gli assegni familiari dal datore di lavoro verrà lasciata in favore della signora;
Parte_1
• I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
• Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
5 Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 05/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in NE (VI) in data
29/05/2010.
All'esito dell'udienza del 24/10/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 21/01/2021 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale
6 tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione Per_2
dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in AG (VI) in favore di quale genitore convivente con Parte_1
il figlio minore;
Per_2
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che disporre
7 conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e da in NE (VI) il 29/05/2010 alle condizioni in
[...] Parte_1
epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NE (VI) al n. 2, parte II,
serie A, anno 2010;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 19.11.2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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