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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/06/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
I^ SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice Dott.ssa Daniela
Ronzani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.6221/2022 di ruolo generale dell'anno
2022 del Tribunale di Treviso e promossa
DA
, con gli avv.ti Andrea Minozzi e Alessia Frison e con domicilio Parte_1
presso lo studio degli stessi in Padova come da mandato su foglio separato all'atto di citazione.
-ATTORE-
CONTRO
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore Dott. con l'avv.to Monica Controparte_2
Peloso e domiciliata presso lo studio dello stessa in Treviso come da mandato su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta.
-CONVENUTO-
Con la chiamata in causa di
in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro tempore Dott.ssa con l'avv.to Giannantonio Controparte_4 Barbieri e domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Bologna come da procura rilasciata su foglio separato alla comparsa di costituzione.
-TERZO CHIAMATO-
OGGETTO: Lesione personale.
CONCLUSIONI PER L'ATTRICE:
Nel merito:
- accertare e dichiarare la responsabilità dell' Controparte_5
, in persona del suo Direttore pro tempore, nell'errata
[...]
attribuzione alla RA degli esiti dell'esame condotto in data Parte_1
23.10.2019 presso la struttura sanitaria e, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa, condannarsi l Controparte_5
, in persona del suo Direttore pro tempore, al risarcimento di tutti i danni,
[...]
patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla RA e conseguenti ai Parte_1
fatti per cui è processo, danni quantificati nella somma complessiva pari ad €
76.163,74, ovvero la diversa somma che dovesse risultare di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo;
- con vittoria di spese, anche generali, e competenze professionali di causa, ivi comprese spese di CTU e CTP.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA Ulss 2:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis
Nel merito: respingersi la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta una qualche responsabilità della convenuta nella Parte_2
verificazione dell'evento lamentato, previa verifica ed accertamento della esclusiva
2 e/o prevalente concorrente responsabilità dello Controparte_6
e del grado della stessa ai sensi dell'art. 1227 c.c., accertarsi e determinarsi
[...]
il rispettivo grado di responsabilità e l'entità dei danni asseritamente subiti dall'
attrice riconducibili a ciascuno e condannare l Controparte_1
limitatamente alla quota di responsabilità ad essa imputabile, con esclusione di solidarietà passiva e riducendo in ogni caso il quantum delle avverse pretese;
Nel merito, in via subordinata e di rivalsa, garanzia e/o rimborso /restituzione:
in denegata e non creduta ipotesi di accertamento di corresponsabilità dell'
[...]
e dell' per i fatti di causa, Parte_3 CP_3 Parte_4
condannare quest'ultimo, in persona l.r.p.t., a garantire/manlevare la deducente e,
comunque, a restituire/rimborsare all' le somme che la Controparte_1
stessa dovesse essere costretta ad anticipare e/o corrispondere all'attrice, in forza della solidarietà passiva, per responsabilità ascrivibili all' Controparte_7
nella misura accertata;
[...]
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
in via istruttoria: senza che ciò ossa considerarsi inversione dell'onere probatorio ex adverso spettante, chiede ammettersi prova per testimoni, con i testi indicati nella seconda memoria ex art. 183, VI C, c.p.c. cui si rinvia, sulle seguenti circostanze:
1. Vero che il giorno 23.10.19, presso il reparto di Radiologia dell'Ospedale di
Castelfranco Veneto, tra le ore 08.00 e le ore 11.29, il dott. Avventi eseguì, CP_8
uno alla volta, quattro prelievi bioptici di cui tre per biopsia mammaria ed 1 di linfonodo sentinella ascellare come dal doc. 12 che si rammostra al testimone;
2. Vero che nella seduta di biopsie indicata sub 1, il dott. si P_
occupò di una paziente alla volta, dal suo ingresso in ambulatorio sino alla
3 consegna del referto della procedura e che al termine di ogni esame, il personale di supporto, raccoglieva tutto il materiale relativo all'esame appena concluso e preparava l'ambulatorio prima di far accomodare la paziente successiva;
3. Vero che in occasione della seduta di biopsie indicata sub 1, il contenitore deputato a contenere il campione tissutale prelevato dal radiologo, etichettato con i dati della paziente, veniva posto sul carrello dopo l'ingresso della paziente interessata e che sul medesimo carrello era posizionato un solo contenitore alla volta, rimosso al termine di ciascuna procedura;
4. Vero che l'appuntamento n° 00159332300 per “agobiopsia percutanea mammaria” della RA era stato fissato per le ore 9.30 del Parte_1
giorno 23.10.19 (doc. 6) e l'esame si è concluso alle ore 10.14 con la firma del referto digitale n° 867856 consegnato alla paziente che si rammostra al testimone
(doc.7).
5. Vero che la procedura di biopsia mammaria ecoguidata, riportata nel documento 8 che si rammostra al testimone, è stata adottata il mattino del giorno
23.10.19 in occasione della procedura di agobiopsia ecoguidata cui si è sottoposta la RA presso la UOC di Radiologia dell'Ospedale di Parte_1
Castelfranco Veneto (TV);
6. Vero che il giorno 23.10.19, alle ore 9.00 circa, dopo aver identificato la paziente RA con richiesta di nome, cognome e data di nascita Parte_1
l'ha fatta accomodare in ambulatorio e preparata per l'esecuzione dell'esame;
7. Vero che nella circostanza di cui ai capitoli 4, 5 e 6 che precedono il dott.
prima di procedere, ha identificato la paziente RA P_ Parte_1
, ha controllato la corrispondenza dei dati di identificazione della paziente e
[...]
la sua idoneità all'esame;
4 8. Vero che nell'ambulatorio del reparto di radiologia dell'Ospedale di
Castelfranco Veneto, il giorno 23.10.19, quando è stato eseguito il prelievo alla
RA , erano presenti due carrelli: uno con la strumentazione e Parte_1
le garze sterili per l'esecuzione dell'esame e l'altro vuoto dove, dopo l'ingresso e l'identificazione della paziente, è stato posto un unico barattolo contenente formalina, etichettato sul contenitore con i dati della RA;
Parte_1
9. Vero che il dott. effettuato il prelievo, alla presenza della P_
paziente RA ha inserito il materiale bioptico nel contenitore Parte_1
contenente formalina posizionato sul carrello dopo aver controllato la corrispondenza tra l'identità della paziente ed i dati riportati sull'etichetta apposta sul contenitore;
10. Vero che l'operazione di inserimento del campione, la verifica dei dati (nome,
cognome e data di nascita) riportati sull'etichetta apposta sul contenitore e la chiusura del contenitore contenente il campione sono avvenute subito dopo il prelievo, alla presenza della paziente RA e prima di procedere Parte_1
alla medicazione della sede di biopsia;
11. Vero che dopo la medicazione della RA , il dott. Parte_1 [...]
ha compilato la richiesta di esame istologico su modulistica IOV (doc. 15), P_
verificando i dati della paziente e la loro corrispondenza e ha consegnato per l'invio in Anatomia Patologica;
12. Vero che il radiologo dott. al termine della procedura, ha P_
redatto e validato il referto intestato alla RA che si rammostra Parte_1
al testimone (doc. 7)
13. Vero che al termine dell'esame condotto sulla RA , lei Parte_1
ha proceduto alla sistemazione e preparazione dell'ambulatorio prima di far
5 accomodare la paziente successiva
14. Vero che il mattino del giorno 23.10.19, il dott. ha seguito la P_
procedura di biopsia mammaria ecoguidata, riportata nel documento 8 che si rammostra al testimone (doc.8) con tutte le pazienti
15. Vero che il 16 febbraio 2021, lo IOV ha indetto una riunione con il personale di Radiologia di Castelfranco Veneto e ha comunicato la modifica delle modalità
operative per l'esecuzione dei prelievi bioptici, indicando di utilizzare le biocassette da inserire nei contenitori per tutti i prelievi bioptici e di trascrivere il cognome del paziente sul lato lungo della biocassetta
Richiamate integralmente le eccezioni e difese svolte anche nella terza memoria ex art. 183, VI c, c,p,c, d.d. 06.10.2023, ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie per i motivi dedotti e, in denegata ipotesi di ammissione delle prove orali, si chiede l'abilitazione a prova contraria con i testi già indicati.
CONCLUSIONI PER IL TERZO CHIAMATO IOV:
la scrivente difesa richiama integralmente in questa sede le proprie eccezioni,
difese e conclusioni come rassegnate nella comparsa di risposta del 22.05.2023 e,
con riferimento alla indicazione dei mezzi di prova, insiste per la loro ammissione come richiesti in memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. del 18.09.2023.
Inoltre, richiama integralmente le proprie eccezioni e difese come precedentemente dedotte, con particolare riferimento alla memoria ex art.183, comma 6 n. 3 c.p.c. del
5.10.2023, opponendosi, per i motivi ivi indicati, alle istanze istruttorie avversarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009
Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato riferiva che in data 14 Parte_1
ottobre 2019, si era sottoposta all'annuale controllo mammografico presso il Centro
6 diagnostico Castellano, sito in Castelfranco Veneto. In quella sede, veniva eseguito l'esame clinico – strumentale con tomosintesi delle mammelle, che aveva evidenziato l'esistenza di “formazioni cistiche bilateralmente e nodulo di aspetto
benigno, tra i quadranti esterni di destra, sul quale è opportuno eseguire un esame citologico sotto guida ecografica”.
Effettuata in data 23.10.2019, l'agobiopsia percutanea mammaria destra, presso l 2 – Distretto di Asolo, Dipartimento dei Servizi di Diagnosi e CP_1 Controparte_5
Cura Radiologia, l'esame istologico, riportava la seguente diagnosi: “Parenchima
mammario sede di carcinoma infiltrante NST (e-caderina+) di grado nucleare 3, associato
a intenso infiltrato infiammatorio di tipo cronico. B5 (Lesione maligna) sec. Linee guida
europee per lo screening mammografico (2006). Valutazione dei parametri biologici di
possibile valore prognostico e/o predittivo nel carcinoma della mammella con tecnica
immunoistochimica su tessuto fissato in formalina”
Alla visita con il medico oncologo in data 8.11.2019, alla deducente veniva diagnosticato un “carcinoma NST infiltrante della mammella destra” da trattare chirurgicamente e mediante trattamento chemioterapico e la medesima si determinava ad affrontare l'intervento presso il Presidio Ospedaliero “Santa Maria della Misericordia” di Udine – SSD Chirurgia Senologica.
In data 17.12.2019, quindi, l'odierna attrice veniva sottoposta ad intervento di quadrantectomia tra i QQEE della mammella destra e asportazione del linfonodo sentinella nel cavo ascellare destro e del linfonodo clinico para sentinella. Tutti i campioni asportati venivano sottoposti ad esame istologico, al fine di individuare il tumore e il suo stadio. In data 8.01.2020, gli esiti degli esami istologici venivano consegnati e, in ciascuno di essi, non veniva riscontrata alcuna lesione neoplastica.
Alla visita di controllo del 10.01.2020, il medico chirurgo Dott. così affermava Per_1
“(…) Esiti di quadrantectomia + biopsia di linfonodo sentinella per diagnosi istologica di
carcinoma triple-negative presso altra Sede (Castelfranco Veneto). Si discute dell'esame
istologico in cui non sono stati individuati residui tumorali ma unicamente multipli focolai
di cicatrice radiale + ectasia duttale + fibroadenoma (quadrante + allargamenti inclusi in
toto) (…) Recuperare presso Anatomia Patologica di Castelfranco i vetrini / blocchetti
7 dell'agobiopsia per revisione del caso (…)”.
La deducente provvedeva quindi a reperire l'esame istologico, comprensivo di n. 1 vetrino e n. 6 preparati di Immunoistochimica presso l di Controparte_3
Castelfranco Veneto e in data 27.01.2020, la Dott.ssa procedeva all'analisi Per_2
di identità genetica tra i campioni di DNA e all'analisi immunofenotipica delle proteine, oltre ad effettuare una nuova analisi di revisione dei preparati istologici,
concludendo per la non appartenenza degli stessi al patrimonio genetico della sig.ra
(doc. 13, attoreo). Parte_1
In data 31.01.2020, alla visita di follow-up post operatorio, i medici concludevano che l'odierna attrice non era mai stata affetta da tumore mammario e che i vetrini a lei attribuiti, appartenevano, in realtà, ad altra persona.
Poiché la sig.ra non solo non aveva affatto un tumore al seno, ma non Pt_1
avrebbe dovuto subire nemmeno alcun intervento chirurgico, posto che l'esame istologico sui suoi campioni, prelevati in data 17.12.2019 all'esito dell'intervento,
avrebbe accertato la sussistenza di un semplice nodulo cistico (c.d. fibroadenoma)
che non abbisognava di alcuna urgente asportazione, ravvisando una grave negligenza dell' che aveva raccolto i campioni dell'agoaspirato Controparte_10
e li aveva erroneamente assegnati a persona diversa dall'attrice, determinando l'errore diagnostico per cui è causa, adiva l'intestato rivendicando un danno CP_11
non patrimoniale di cui chiedeva la personalizzazione per €.76.163,74, con condanna della convenuta al relativo risarcimento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Si costituiva in causa che contestava ogni Controparte_1
addebito in punto an debeatur, in particolare, riferiva che presso la struttura si era verificata la sola procedura di prelievo tissutale tramite agoaspirato e dove non poteva essere avvenuto alcun “scambio di vetrini” come prospettato dall'attrice e dal suo consulente di parte, atteso che l'allestimento era stato eseguito presso l'Anatomia Patologica dello IOV. e redatto il relativo referto, il quale Ente si era assunto il rischio dell'attività anche alla stregua della convenzione intervenuta tra l e il medesimo IOV. CP_1
8 In particolare la convenuta riferiva che :
-il giorno 23 ottobre 2019, gli appuntamenti per biopsie erano stati fissati e programmati a distanza di trenta minuti l'uno dall'altro ed il dott. unico P_
radiologo esecutore, tra le ore 8.00 e le ore 11.29 di quel mattino, aveva effettuato l'agobiopsia in sole cinque pazienti, due prima e due dopo la RA il cui Pt_1
esame (prenotato per le ore 9.30) si era concluso alle ore 10.14;
-che le cinque prestazioni di biopsia rese quel mattino dal dott. erano P_
state quattro per ago biopsia percutanea mammaria ed una di agoaspirato/agobiopsia linfonodo ascellare;
-che l'esiguo numero di prelievi svolti nella mattina del 23.10.19, di cui uno relativo a linfonodo ascellare e dunque con tessuto e consistenza non confondibile con altri;
il tempo dedicato a ciascuno di essi (5 prelievi in tre ore e mezza) e la circostanza che fossero stati tutti eseguiti dal medesimo radiologo con l'ingresso di una paziente alla volta ed accoglimento di quella successiva, solo dopo la conclusione della procedura precedente, escludevano e/o quantomeno rendevano assai poco plausibile la possibilità di errore;
-che del resto, la presenza di un solo medico radiologo esecutore (dott. Avventi)
confermava che egli si era potuto occupare, con le tempistiche indicate, di una sola paziente alla volta.
-infine che l'identità ed i dati della paziente riportati nelle etichette erano stati verificati più volte nel corso della procedura e segnatamente: al momento dell'accettazione della paziente da parte del personale in servizio;
all'ingresso nell'ambulatorio e nel corso della verifica preventiva di idoneità all'esame a cura del medico;
-che la corrispondenza tra identità della paziente ed etichettatura del contenitore era stata nuovamente controllata anche nel momento in cui, appena raccolto il frustolo bioptico, il medico lo aveva inserito nel contenitore stesso e prima di procedere alla chiusura del barattolo.
-che il medico compilando la modulistica fornita dall'Anatomia Patologica, con inserimento dei dati della paziente aveva controllato, ancora una volta, la
9 corrispondenza tra identità della predetta ed etichettatura apposta sulla richiesta;
-che, inoltre, il referto consegnato alla paziente all'esito dell'esame riportava in modo corretto il numero della corrispondente e precedente prenotazione
(00159332300 di cui al doc.6), consentendo di escludere errori formali e/o di attribuzione;
-da ultimo, che il barattolo vuoto ove il medico aveva riposto il prelievo bioptico era stato posizionato nel carrello che portava la strumentazione non sterile necessaria per la biopsia solo dopo l'ingresso della paziente ed era stato etichettato con il nominativo della paziente stessa ed era stato verificato anche dal medico prima della chiusura.
Da ciò la deducente argomentava l'assenza di responsabilità in capo alla stessa per inesistenza e mancanza di prova del nesso causale, ritenendo imputabile allo IOV
lo scambio bioptico.
Contestato anche il profilo del quantum risarcitorio preteso perché non sussistente e/o indimostrato, istava per essere autorizzata a chiamare in causa
[...]
, affinchè impregiudicato il rigetto della domanda attorea, Controparte_6
in via subordinata fosse accertata l'esclusiva e/o prevalente nonché concorrente responsabilità di tale Ente e del grado della stessa ex art.1227 cc., con determinazione dei danni asseritamente subiti dall'attrice riconducibili a ciascun convenuto e condanna dell' nei limiti della quota di Controparte_1
spettanza con esclusione della solidarietà,.
In via subordinata ulteriore, la convenuta chiedeva comunque di essere manlevata e tenuta indenne delle somme che essa fosse stata condannata a pagare all'attrice in forza di un principio di solidarietà passiva.
Si costituiva in causa l , che rilevava come la Controparte_6
richiesta attorea di natura contrattuale fosse stata proposta nei confronti della sola convenuta, la quale ex artt. 1218 e 1228 cc. doveva rispondere dei danni cagionati al paziente in relazione al rischio connaturato all'utilizzo dei terzi nell'ambito dell'obbligazione contrattuale assunta, obbligazione che vedeva del tutto estraneo l'ausiliario del debitore.
10 Evidenziava il deducente come si fosse attenuto alle linee guida di settore,
elaborate dal Ministero della Salute e che era stata confermata l'assenza di segnali di errore da parte del sistema di tracciabilità secondo il quale l aveva CP_3
disposto un audit interno per ricostruire e ripercorrere puntualmente tutte le fasi riguardanti la gestione dell'agobiopsia e di aver appreso, di contro, come al momento dell'etichettatura del campione prelevato dal radiologo, quest'ultimo non avesse chiesto all'attrice conferma del nome, cognome e data di nascita, come, invece, previsto dalle procedure con l'obiettivo di evitare eventuali errori.
Che l'invocata tracciabilità dei campioni cito-istologici essendo garantita nei termini descritti in tutte le fasi di competenza, escludeva che lo scambio di materiale istologico potesse essere avvenuto presso il predetto . CP_3
Riferiva poi che altri 3 campioni di biopsia mammaria erano pervenuti il giorno del ricevimento ma al fine di evitare errori, non erano stati accettati con numerazione consecutiva.
Si era poi accertato che la paziente P.A. (n.12019-05241), con richiesta di esame istologico per una verosimile lesione maligna, riceveva una diagnosi di fibroadenoma, ossia lesione benigna e che sottoposta in data 30.10.2019 ad un ulteriore prelievo bioptico, riceveva la diagnosi di carcinoma infiltrante NST e che quindi era pressoché certo che il materiale prelevato alla sig.ra fosse stato Pt_1
attribuito alla paziente P.A. e viceversa e che ciò poteva essere avvenuto solamente all'atto del prelievo presso l per un errore del radiologo CP_1
causato dal fatto di aver inserito le cassettine con le biopsie dell'attrice nel contenitore etichettato con l'anagrafe della sig.ra P.A. e viceversa.
Lo IOV concludeva per il rigetto della domanda dedotta dalla chiamante e solo in via subordinata in caso di accoglimento anche parziale della stessa, chiedeva fosse accertato il grado di responsabilità in capo alla convenuta e in capo all' CP_3
chiamato.
Istruita a mezzo prova testimoniale e Ctu medico-legale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6.2.2025 con modalità cartolari sulle conclusioni ut supra rassegnate dalle parti con la concessione dei termini per il deposito degli atti
11 conclusivi.
Diritto
1.Qualificazione della domanda
E' pacifico per quanto attiene alla qualificazione della domanda, che
[...]
abbia agito prospettando una responsabilità contrattuale dell'azienda Pt_1 [...]
per essere incorsa in un errore diagnostico determinato dallo Parte_5
scambio di materiale bioptico appartenente ad una paziente diversa dall'attrice ed affetta da carcinoma infiltrante NST., mentre l'attrice, all'epoca soffriva solo di fibroadenoma mammario che avrebbe, al più, giustificato solo la rimozione dello stesso e non l'asportazione del quadrante mammario, come di fatto avvenuto,
inoltre, non si sarebbe certamente proceduto al prelievo del linfonodo sentinella,
invece rimosso, come evincibile dal contenuto della disposta perizia e dalla consulenza di parte (sub. doc.15 attoreo).
Ne consegue che l'attrice ha dovuto subire non solo un intervento chirurgico che avrebbe potuto evitare od eseguire con modalità completamente diverse e certamente meno invasive, ma ha riportato un danno permanente medicalmente accertato con lesioni e modificazioni peggiorative anche a livello estetico.
La Chiesa nel proporre l'azione ha evidenziato come abbia avuto rapporti contrattuali solo con l e non con lo IOV;
che l'esecuzione Controparte_1
dell'agoaspirato e la raccolta del materiale bioptico sia stata effettuata dalla convenuta, scegliendo di effettuare l'analisi presso il predetto Istituto, tutto ciò è sufficiente per ritenere azionato correttamente il rimedio invocato e l'individuazione del soggetto giuridico legittimato passivo, risultando irrilevante che in via stragiudiziale l'attrice abbia rivolto la richiesta anche all' o che nel Controparte_6
riportare alcuni passi della relazione tecnica di parte il medico legale abbia parlato
Con di errore imputabile ai sanitari dello , atteso che indiscutibilmente l'azione in quanto contrattuale è stata esperita nei confronti della convenuta, né l'attrice ha mai ritenuto di estendere la domanda anche nei confronti della terza chiamata.
2.An debeatur
Ciò premesso, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità,
12 “In tema di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il
danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è
preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del
creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello
contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del
sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del
diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il
nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove
patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il
creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile
dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cass. civ. n.27142/2024)”
Nel caso di specie dato per conosciuto e provato il fatto storico, l'attrice a cui incombeva il relativo onere ha fornito quanto meno in via presuntiva, la prova del nesso causale tra il danno patito e la condotta dell secondo la CP_1
regola del più probabile che non.
Infatti, dalle risultanze acquisite è emerso che sentita in qualità di teste la dott.ssa
, dirigente medico presso l Testimone_1 Parte_6
rispondendo al capitolo 5 della memoria del terzo chiamato del 18.9.2023
[...]
(“vero che la RA , nel corso della visita medico legale disposta Parte_1
il giorno 3.03.2021, le ha dichiarato come, effettuata l'agobiopsia mammaria, eseguita il giorno 23.10.2019 presso l Distretto di Asolo, Controparte_1
Dipartimento dei Servizi di Diagnosi e Cura Radiologia – al momento dell'etichettatura del contenitore del campione di materiale prelevato, il sanitario non ha provveduto a chiederle conferma del suo nome e cognome e della data di nascita a riprova della correttezza dei dati, come avvenuto in passato in occasioni simili?”) ha riferito: “ è vero. Ho preso appunti sul punto e la RA mi riferiva che non
ricordava che fosse stata eseguita identificazione al momento del prelievo. Ho segnato
anche che la RA mi riferiva che al momento del prelievo c'era anche un'altra donna
che aveva avuto una brutta diagnosi al momento che è stato effettuato l'ago spirato. Di
quanto dichiarato ho dato atto nella mia relazione alle pagine 8 e 10”.
13 L'attrice liberamente sentita, ha confermato la circostanza precisando di non aver letto alcuna etichetta sulla provetta al momento del prelievo e che non le veniva richiesto il nome e cognome nonché data di nascita all'inizio dell'esame.
La disposta Ctu le cui conclusioni vanno condivise ha poi precisato: “Se
tecnicamente non si ritiene possibile esprimersi ove sia avvenuto effettivamente l'errore,
il fatto che lo scambio di materiale sia avvenuto tra due persone che espletarono la
procedura in maniera consecutiva presso il Distretto di Asolo spingerebbe a supporre,
vista la “vicinanza” dei campioni che più difficilmente può esservi stata dal momento
dell'accettazione allo IOV, che l'errore sia occorso presso la . CP_1 Controparte_5
Certo è comunque che, se è vero che le biocassette impiegate presso quest'ultima
struttura al momento del prelievo non presentavano riconoscimenti alfa-numerici, tale
fatto di per sé rappresentava un rischio, anche se non elevato se fossero state rispettate
le procedure così come descritte negli atti”.
Si aggiunga che la teste all'epoca dei fatti infermiera ausiliaria Testimone_2
presso l , ha confermato la procedura identificativa Controparte_1
e di prelievo del materiale tissutale descritta dalla convenuta, ma per il tempo trascorso e non ricordando la persona dell'attrice, incontrata in udienza, non è stata in grado di confermare se la predetta procedura fosse stata osservata anche nel caso di specie.
In definitiva, ne consegue che per la vicinanza dei campioni, certamente più
probabile presso l che presso lo IOV;
il fatto che le Controparte_1
biocassette impiegate dalla convenuta non presentassero riconoscimenti alfa-
numerici poi introdotti;
la circostanza che la prova dell'osservanza della procedura presso l non sia stata raggiunta, sono tutti elementi che valutati CP_1
complessivamente inducono a ritenere provata la responsabilità contrattuale in capo alla convenuta (cfr.Cass civ. n.5922/2024), non avendo quest'ultima fornito la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione.
3.Quantum
la disposta Ctu ha acclarato ai danni di un danno biologico Parte_1
14 temporaneo complessivo di gg.2 al 100; di gg.15 al 75%; di gg.60 al 50%; di gg.60
al 25% e di gg.60 al 15%, mentre è stato riconosciuto un danno biologico permanente per malpractice medica nella misura del 10%.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra e dell'età della danneggiata (45 anni all'epoca dell'evento), il danno non patrimoniale, già comprensivo della quota tabellare di sofferenza, è pari ad €.33.408,75 (€.7.733,75 per danno biologico temporaneo;
€.25.675,00 per danno biologico permanente al 10%).
Infatti, il Tribunale di Treviso ha ritenuto di aderire alle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano e in vigore presso quel Tribunale, aggiornate al 2024.
Invero, le stesse paiono non solo seguite dalla maggioranza dei Tribunali d'Italia, ma anche quelle “statisticamente maggiormente testate….indicando un criterio
generale di valutazione adottabile per arrivare ad una valutazione dell'ammontare
preciso del risarcimento” (cfr. Cass. civ., sez.III, n.15760/06), inoltre, particolarmente rispondenti ai nuovi criteri risarcitori dettati dal Supremo Collegio (cfr. anche Cass.
civ.
7.6.2011 n.12408/011).
Invero, trattandosi di una macroinvalidità non trovano applicazione gli artt. 138 e
139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), né può essere invocata la tabella Unica Nazionale, pubblicata con il Dpr n.12/2025, come indicato dalla convenuta, non riguardando illeciti commessi successivamente alla sua entrata in vigore (5.3.2025).
Dalle risultanze acquisite è poi emerso che la sig.ra ha visto cambiare Pt_1
radicalmente le proprie abitudini di vita, infatti, prima dell'intervento svolgeva servizio di Polizia Locale con attività anche all'esterno mentre ora è destinata a mansioni di ufficio, se è pur vero che ciò non ha determinato ripercussioni economiche, tuttavia ha certamente inciso sulla qualità e tipologia di lavoro dovendo la medesima rinunciare a quei servizi connotanti la professione prescelta.
Si può poi ritenere presuntivamente provato anche il disagio e l'imbarazzo sofferto dall'attrice nel vedere il proprio corpo modificato e così percepibile anche da terzi,
come evincibile dalla documentazione medica allegata alla perizia, pertanto,
15 impregiudicata la componente di danno morale già ricompresa nel punto di danno biologico riscontrato, ritiene il giudicante che sia possibile operare una personalizzazione del danno così come sopra quantificato nella percentuale del
20% con una somma complessiva liquidabile di €.40.090,50.
Vanno invece esclusi i costi per gli interventi emendativi, infatti, l'attrice non ha allegato né provato la volontà di sottoporvisi e la richiesta della relativa spesa comunque non andrebbe aggiunta al danno così conteggiato, in quanto, come affermato dai CC.tt.uu, al di là che gli esiti cicatriziali non potrebbero beneficiare in modo significativo di interventi correttivi, l'effetto migliorativo sarebbe stimabile in un paio di punti percentuali e ciò determinerebbe una conseguente riduzione del danno biologico permanente che verrebbe quindi ricompreso nelle micro invalidità
permanenti con applicazione della relativa tabella, con un risarcimento anche comprensivo delle predette spese, di entità inferiore a quello liquidato.
L'attrice ha poi diritto a vedersi risarcito il danno patrimoniale per spese mediche ritenuto congruo nella misura di €.3.124,15 che attualizzato ammonta ad
€.3.702,12.
Ne consegue che , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, va condannata a pagare all'attrice l'importo complessivo di €.43.792,62.
Inoltre, sulla predetta somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ.
sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
16
4.Spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ma vanno liquidate in considerazione a quanto riconosciuto.
Le spese di Ctu, come già liquidate, vanno definitivamente poste a carico della convenuta.
Nulla sulle spese di Ctp che non risultano documentate.
5.Domanda nei confronti del III° chiamato.
Gli esiti del giudizio che hanno accertato una esclusiva responsabilità in capo alla convenuta , comporta il rigetto di tutte le domande dedotte dalla Parte_7
Con medesima nei confronti dello .
Le spese di lite riferite a tale rapporto processuale, seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione, tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
1)In accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attorea, condanna
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore Dott. a pagare all'attrice la Controparte_2
somma di €.43.792,62.
1a)Su tale importo deflazionato al momento della commissione della condotta,
rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% dal 23.10.2019, data dell'evento dannoso, fino alla data della presente sentenza.
1b)Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono dovuti ex art.1282 cc.
gli interessi al tasso legale.
17 2)Condanna la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere a le spese di lite che liquida nella somma di €.7.616,00 Parte_1
per compenso professionale, oltre spese generali Iva e cpa se dovuti per legge.
3)Pone le spese di Ctu nella somma già liquidata definitivamente a carico della convenuta.
4)Rigetta le domande dedotte da nei confronti Controparte_1
dell' . Controparte_6
5)Limitatamente a tale rapporto processuale, condanna la convenuta a rifondere all' terzo chiamato le spese di lite che liquida nella somma di €.7.616,00 per CP_3
compenso professionale, oltre spese generali Iva e cpa se dovuti per legge.
Treviso 02.06.2025
Il Tribunale in composizione monocratica
Dott.ssa Daniela Ronzani
18
TRIBUNALE DI TREVISO
I^ SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice Dott.ssa Daniela
Ronzani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.6221/2022 di ruolo generale dell'anno
2022 del Tribunale di Treviso e promossa
DA
, con gli avv.ti Andrea Minozzi e Alessia Frison e con domicilio Parte_1
presso lo studio degli stessi in Padova come da mandato su foglio separato all'atto di citazione.
-ATTORE-
CONTRO
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore Dott. con l'avv.to Monica Controparte_2
Peloso e domiciliata presso lo studio dello stessa in Treviso come da mandato su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta.
-CONVENUTO-
Con la chiamata in causa di
in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro tempore Dott.ssa con l'avv.to Giannantonio Controparte_4 Barbieri e domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Bologna come da procura rilasciata su foglio separato alla comparsa di costituzione.
-TERZO CHIAMATO-
OGGETTO: Lesione personale.
CONCLUSIONI PER L'ATTRICE:
Nel merito:
- accertare e dichiarare la responsabilità dell' Controparte_5
, in persona del suo Direttore pro tempore, nell'errata
[...]
attribuzione alla RA degli esiti dell'esame condotto in data Parte_1
23.10.2019 presso la struttura sanitaria e, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa, condannarsi l Controparte_5
, in persona del suo Direttore pro tempore, al risarcimento di tutti i danni,
[...]
patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla RA e conseguenti ai Parte_1
fatti per cui è processo, danni quantificati nella somma complessiva pari ad €
76.163,74, ovvero la diversa somma che dovesse risultare di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo;
- con vittoria di spese, anche generali, e competenze professionali di causa, ivi comprese spese di CTU e CTP.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA Ulss 2:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis
Nel merito: respingersi la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta una qualche responsabilità della convenuta nella Parte_2
verificazione dell'evento lamentato, previa verifica ed accertamento della esclusiva
2 e/o prevalente concorrente responsabilità dello Controparte_6
e del grado della stessa ai sensi dell'art. 1227 c.c., accertarsi e determinarsi
[...]
il rispettivo grado di responsabilità e l'entità dei danni asseritamente subiti dall'
attrice riconducibili a ciascuno e condannare l Controparte_1
limitatamente alla quota di responsabilità ad essa imputabile, con esclusione di solidarietà passiva e riducendo in ogni caso il quantum delle avverse pretese;
Nel merito, in via subordinata e di rivalsa, garanzia e/o rimborso /restituzione:
in denegata e non creduta ipotesi di accertamento di corresponsabilità dell'
[...]
e dell' per i fatti di causa, Parte_3 CP_3 Parte_4
condannare quest'ultimo, in persona l.r.p.t., a garantire/manlevare la deducente e,
comunque, a restituire/rimborsare all' le somme che la Controparte_1
stessa dovesse essere costretta ad anticipare e/o corrispondere all'attrice, in forza della solidarietà passiva, per responsabilità ascrivibili all' Controparte_7
nella misura accertata;
[...]
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
in via istruttoria: senza che ciò ossa considerarsi inversione dell'onere probatorio ex adverso spettante, chiede ammettersi prova per testimoni, con i testi indicati nella seconda memoria ex art. 183, VI C, c.p.c. cui si rinvia, sulle seguenti circostanze:
1. Vero che il giorno 23.10.19, presso il reparto di Radiologia dell'Ospedale di
Castelfranco Veneto, tra le ore 08.00 e le ore 11.29, il dott. Avventi eseguì, CP_8
uno alla volta, quattro prelievi bioptici di cui tre per biopsia mammaria ed 1 di linfonodo sentinella ascellare come dal doc. 12 che si rammostra al testimone;
2. Vero che nella seduta di biopsie indicata sub 1, il dott. si P_
occupò di una paziente alla volta, dal suo ingresso in ambulatorio sino alla
3 consegna del referto della procedura e che al termine di ogni esame, il personale di supporto, raccoglieva tutto il materiale relativo all'esame appena concluso e preparava l'ambulatorio prima di far accomodare la paziente successiva;
3. Vero che in occasione della seduta di biopsie indicata sub 1, il contenitore deputato a contenere il campione tissutale prelevato dal radiologo, etichettato con i dati della paziente, veniva posto sul carrello dopo l'ingresso della paziente interessata e che sul medesimo carrello era posizionato un solo contenitore alla volta, rimosso al termine di ciascuna procedura;
4. Vero che l'appuntamento n° 00159332300 per “agobiopsia percutanea mammaria” della RA era stato fissato per le ore 9.30 del Parte_1
giorno 23.10.19 (doc. 6) e l'esame si è concluso alle ore 10.14 con la firma del referto digitale n° 867856 consegnato alla paziente che si rammostra al testimone
(doc.7).
5. Vero che la procedura di biopsia mammaria ecoguidata, riportata nel documento 8 che si rammostra al testimone, è stata adottata il mattino del giorno
23.10.19 in occasione della procedura di agobiopsia ecoguidata cui si è sottoposta la RA presso la UOC di Radiologia dell'Ospedale di Parte_1
Castelfranco Veneto (TV);
6. Vero che il giorno 23.10.19, alle ore 9.00 circa, dopo aver identificato la paziente RA con richiesta di nome, cognome e data di nascita Parte_1
l'ha fatta accomodare in ambulatorio e preparata per l'esecuzione dell'esame;
7. Vero che nella circostanza di cui ai capitoli 4, 5 e 6 che precedono il dott.
prima di procedere, ha identificato la paziente RA P_ Parte_1
, ha controllato la corrispondenza dei dati di identificazione della paziente e
[...]
la sua idoneità all'esame;
4 8. Vero che nell'ambulatorio del reparto di radiologia dell'Ospedale di
Castelfranco Veneto, il giorno 23.10.19, quando è stato eseguito il prelievo alla
RA , erano presenti due carrelli: uno con la strumentazione e Parte_1
le garze sterili per l'esecuzione dell'esame e l'altro vuoto dove, dopo l'ingresso e l'identificazione della paziente, è stato posto un unico barattolo contenente formalina, etichettato sul contenitore con i dati della RA;
Parte_1
9. Vero che il dott. effettuato il prelievo, alla presenza della P_
paziente RA ha inserito il materiale bioptico nel contenitore Parte_1
contenente formalina posizionato sul carrello dopo aver controllato la corrispondenza tra l'identità della paziente ed i dati riportati sull'etichetta apposta sul contenitore;
10. Vero che l'operazione di inserimento del campione, la verifica dei dati (nome,
cognome e data di nascita) riportati sull'etichetta apposta sul contenitore e la chiusura del contenitore contenente il campione sono avvenute subito dopo il prelievo, alla presenza della paziente RA e prima di procedere Parte_1
alla medicazione della sede di biopsia;
11. Vero che dopo la medicazione della RA , il dott. Parte_1 [...]
ha compilato la richiesta di esame istologico su modulistica IOV (doc. 15), P_
verificando i dati della paziente e la loro corrispondenza e ha consegnato per l'invio in Anatomia Patologica;
12. Vero che il radiologo dott. al termine della procedura, ha P_
redatto e validato il referto intestato alla RA che si rammostra Parte_1
al testimone (doc. 7)
13. Vero che al termine dell'esame condotto sulla RA , lei Parte_1
ha proceduto alla sistemazione e preparazione dell'ambulatorio prima di far
5 accomodare la paziente successiva
14. Vero che il mattino del giorno 23.10.19, il dott. ha seguito la P_
procedura di biopsia mammaria ecoguidata, riportata nel documento 8 che si rammostra al testimone (doc.8) con tutte le pazienti
15. Vero che il 16 febbraio 2021, lo IOV ha indetto una riunione con il personale di Radiologia di Castelfranco Veneto e ha comunicato la modifica delle modalità
operative per l'esecuzione dei prelievi bioptici, indicando di utilizzare le biocassette da inserire nei contenitori per tutti i prelievi bioptici e di trascrivere il cognome del paziente sul lato lungo della biocassetta
Richiamate integralmente le eccezioni e difese svolte anche nella terza memoria ex art. 183, VI c, c,p,c, d.d. 06.10.2023, ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie per i motivi dedotti e, in denegata ipotesi di ammissione delle prove orali, si chiede l'abilitazione a prova contraria con i testi già indicati.
CONCLUSIONI PER IL TERZO CHIAMATO IOV:
la scrivente difesa richiama integralmente in questa sede le proprie eccezioni,
difese e conclusioni come rassegnate nella comparsa di risposta del 22.05.2023 e,
con riferimento alla indicazione dei mezzi di prova, insiste per la loro ammissione come richiesti in memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. del 18.09.2023.
Inoltre, richiama integralmente le proprie eccezioni e difese come precedentemente dedotte, con particolare riferimento alla memoria ex art.183, comma 6 n. 3 c.p.c. del
5.10.2023, opponendosi, per i motivi ivi indicati, alle istanze istruttorie avversarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009
Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato riferiva che in data 14 Parte_1
ottobre 2019, si era sottoposta all'annuale controllo mammografico presso il Centro
6 diagnostico Castellano, sito in Castelfranco Veneto. In quella sede, veniva eseguito l'esame clinico – strumentale con tomosintesi delle mammelle, che aveva evidenziato l'esistenza di “formazioni cistiche bilateralmente e nodulo di aspetto
benigno, tra i quadranti esterni di destra, sul quale è opportuno eseguire un esame citologico sotto guida ecografica”.
Effettuata in data 23.10.2019, l'agobiopsia percutanea mammaria destra, presso l 2 – Distretto di Asolo, Dipartimento dei Servizi di Diagnosi e CP_1 Controparte_5
Cura Radiologia, l'esame istologico, riportava la seguente diagnosi: “Parenchima
mammario sede di carcinoma infiltrante NST (e-caderina+) di grado nucleare 3, associato
a intenso infiltrato infiammatorio di tipo cronico. B5 (Lesione maligna) sec. Linee guida
europee per lo screening mammografico (2006). Valutazione dei parametri biologici di
possibile valore prognostico e/o predittivo nel carcinoma della mammella con tecnica
immunoistochimica su tessuto fissato in formalina”
Alla visita con il medico oncologo in data 8.11.2019, alla deducente veniva diagnosticato un “carcinoma NST infiltrante della mammella destra” da trattare chirurgicamente e mediante trattamento chemioterapico e la medesima si determinava ad affrontare l'intervento presso il Presidio Ospedaliero “Santa Maria della Misericordia” di Udine – SSD Chirurgia Senologica.
In data 17.12.2019, quindi, l'odierna attrice veniva sottoposta ad intervento di quadrantectomia tra i QQEE della mammella destra e asportazione del linfonodo sentinella nel cavo ascellare destro e del linfonodo clinico para sentinella. Tutti i campioni asportati venivano sottoposti ad esame istologico, al fine di individuare il tumore e il suo stadio. In data 8.01.2020, gli esiti degli esami istologici venivano consegnati e, in ciascuno di essi, non veniva riscontrata alcuna lesione neoplastica.
Alla visita di controllo del 10.01.2020, il medico chirurgo Dott. così affermava Per_1
“(…) Esiti di quadrantectomia + biopsia di linfonodo sentinella per diagnosi istologica di
carcinoma triple-negative presso altra Sede (Castelfranco Veneto). Si discute dell'esame
istologico in cui non sono stati individuati residui tumorali ma unicamente multipli focolai
di cicatrice radiale + ectasia duttale + fibroadenoma (quadrante + allargamenti inclusi in
toto) (…) Recuperare presso Anatomia Patologica di Castelfranco i vetrini / blocchetti
7 dell'agobiopsia per revisione del caso (…)”.
La deducente provvedeva quindi a reperire l'esame istologico, comprensivo di n. 1 vetrino e n. 6 preparati di Immunoistochimica presso l di Controparte_3
Castelfranco Veneto e in data 27.01.2020, la Dott.ssa procedeva all'analisi Per_2
di identità genetica tra i campioni di DNA e all'analisi immunofenotipica delle proteine, oltre ad effettuare una nuova analisi di revisione dei preparati istologici,
concludendo per la non appartenenza degli stessi al patrimonio genetico della sig.ra
(doc. 13, attoreo). Parte_1
In data 31.01.2020, alla visita di follow-up post operatorio, i medici concludevano che l'odierna attrice non era mai stata affetta da tumore mammario e che i vetrini a lei attribuiti, appartenevano, in realtà, ad altra persona.
Poiché la sig.ra non solo non aveva affatto un tumore al seno, ma non Pt_1
avrebbe dovuto subire nemmeno alcun intervento chirurgico, posto che l'esame istologico sui suoi campioni, prelevati in data 17.12.2019 all'esito dell'intervento,
avrebbe accertato la sussistenza di un semplice nodulo cistico (c.d. fibroadenoma)
che non abbisognava di alcuna urgente asportazione, ravvisando una grave negligenza dell' che aveva raccolto i campioni dell'agoaspirato Controparte_10
e li aveva erroneamente assegnati a persona diversa dall'attrice, determinando l'errore diagnostico per cui è causa, adiva l'intestato rivendicando un danno CP_11
non patrimoniale di cui chiedeva la personalizzazione per €.76.163,74, con condanna della convenuta al relativo risarcimento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Si costituiva in causa che contestava ogni Controparte_1
addebito in punto an debeatur, in particolare, riferiva che presso la struttura si era verificata la sola procedura di prelievo tissutale tramite agoaspirato e dove non poteva essere avvenuto alcun “scambio di vetrini” come prospettato dall'attrice e dal suo consulente di parte, atteso che l'allestimento era stato eseguito presso l'Anatomia Patologica dello IOV. e redatto il relativo referto, il quale Ente si era assunto il rischio dell'attività anche alla stregua della convenzione intervenuta tra l e il medesimo IOV. CP_1
8 In particolare la convenuta riferiva che :
-il giorno 23 ottobre 2019, gli appuntamenti per biopsie erano stati fissati e programmati a distanza di trenta minuti l'uno dall'altro ed il dott. unico P_
radiologo esecutore, tra le ore 8.00 e le ore 11.29 di quel mattino, aveva effettuato l'agobiopsia in sole cinque pazienti, due prima e due dopo la RA il cui Pt_1
esame (prenotato per le ore 9.30) si era concluso alle ore 10.14;
-che le cinque prestazioni di biopsia rese quel mattino dal dott. erano P_
state quattro per ago biopsia percutanea mammaria ed una di agoaspirato/agobiopsia linfonodo ascellare;
-che l'esiguo numero di prelievi svolti nella mattina del 23.10.19, di cui uno relativo a linfonodo ascellare e dunque con tessuto e consistenza non confondibile con altri;
il tempo dedicato a ciascuno di essi (5 prelievi in tre ore e mezza) e la circostanza che fossero stati tutti eseguiti dal medesimo radiologo con l'ingresso di una paziente alla volta ed accoglimento di quella successiva, solo dopo la conclusione della procedura precedente, escludevano e/o quantomeno rendevano assai poco plausibile la possibilità di errore;
-che del resto, la presenza di un solo medico radiologo esecutore (dott. Avventi)
confermava che egli si era potuto occupare, con le tempistiche indicate, di una sola paziente alla volta.
-infine che l'identità ed i dati della paziente riportati nelle etichette erano stati verificati più volte nel corso della procedura e segnatamente: al momento dell'accettazione della paziente da parte del personale in servizio;
all'ingresso nell'ambulatorio e nel corso della verifica preventiva di idoneità all'esame a cura del medico;
-che la corrispondenza tra identità della paziente ed etichettatura del contenitore era stata nuovamente controllata anche nel momento in cui, appena raccolto il frustolo bioptico, il medico lo aveva inserito nel contenitore stesso e prima di procedere alla chiusura del barattolo.
-che il medico compilando la modulistica fornita dall'Anatomia Patologica, con inserimento dei dati della paziente aveva controllato, ancora una volta, la
9 corrispondenza tra identità della predetta ed etichettatura apposta sulla richiesta;
-che, inoltre, il referto consegnato alla paziente all'esito dell'esame riportava in modo corretto il numero della corrispondente e precedente prenotazione
(00159332300 di cui al doc.6), consentendo di escludere errori formali e/o di attribuzione;
-da ultimo, che il barattolo vuoto ove il medico aveva riposto il prelievo bioptico era stato posizionato nel carrello che portava la strumentazione non sterile necessaria per la biopsia solo dopo l'ingresso della paziente ed era stato etichettato con il nominativo della paziente stessa ed era stato verificato anche dal medico prima della chiusura.
Da ciò la deducente argomentava l'assenza di responsabilità in capo alla stessa per inesistenza e mancanza di prova del nesso causale, ritenendo imputabile allo IOV
lo scambio bioptico.
Contestato anche il profilo del quantum risarcitorio preteso perché non sussistente e/o indimostrato, istava per essere autorizzata a chiamare in causa
[...]
, affinchè impregiudicato il rigetto della domanda attorea, Controparte_6
in via subordinata fosse accertata l'esclusiva e/o prevalente nonché concorrente responsabilità di tale Ente e del grado della stessa ex art.1227 cc., con determinazione dei danni asseritamente subiti dall'attrice riconducibili a ciascun convenuto e condanna dell' nei limiti della quota di Controparte_1
spettanza con esclusione della solidarietà,.
In via subordinata ulteriore, la convenuta chiedeva comunque di essere manlevata e tenuta indenne delle somme che essa fosse stata condannata a pagare all'attrice in forza di un principio di solidarietà passiva.
Si costituiva in causa l , che rilevava come la Controparte_6
richiesta attorea di natura contrattuale fosse stata proposta nei confronti della sola convenuta, la quale ex artt. 1218 e 1228 cc. doveva rispondere dei danni cagionati al paziente in relazione al rischio connaturato all'utilizzo dei terzi nell'ambito dell'obbligazione contrattuale assunta, obbligazione che vedeva del tutto estraneo l'ausiliario del debitore.
10 Evidenziava il deducente come si fosse attenuto alle linee guida di settore,
elaborate dal Ministero della Salute e che era stata confermata l'assenza di segnali di errore da parte del sistema di tracciabilità secondo il quale l aveva CP_3
disposto un audit interno per ricostruire e ripercorrere puntualmente tutte le fasi riguardanti la gestione dell'agobiopsia e di aver appreso, di contro, come al momento dell'etichettatura del campione prelevato dal radiologo, quest'ultimo non avesse chiesto all'attrice conferma del nome, cognome e data di nascita, come, invece, previsto dalle procedure con l'obiettivo di evitare eventuali errori.
Che l'invocata tracciabilità dei campioni cito-istologici essendo garantita nei termini descritti in tutte le fasi di competenza, escludeva che lo scambio di materiale istologico potesse essere avvenuto presso il predetto . CP_3
Riferiva poi che altri 3 campioni di biopsia mammaria erano pervenuti il giorno del ricevimento ma al fine di evitare errori, non erano stati accettati con numerazione consecutiva.
Si era poi accertato che la paziente P.A. (n.12019-05241), con richiesta di esame istologico per una verosimile lesione maligna, riceveva una diagnosi di fibroadenoma, ossia lesione benigna e che sottoposta in data 30.10.2019 ad un ulteriore prelievo bioptico, riceveva la diagnosi di carcinoma infiltrante NST e che quindi era pressoché certo che il materiale prelevato alla sig.ra fosse stato Pt_1
attribuito alla paziente P.A. e viceversa e che ciò poteva essere avvenuto solamente all'atto del prelievo presso l per un errore del radiologo CP_1
causato dal fatto di aver inserito le cassettine con le biopsie dell'attrice nel contenitore etichettato con l'anagrafe della sig.ra P.A. e viceversa.
Lo IOV concludeva per il rigetto della domanda dedotta dalla chiamante e solo in via subordinata in caso di accoglimento anche parziale della stessa, chiedeva fosse accertato il grado di responsabilità in capo alla convenuta e in capo all' CP_3
chiamato.
Istruita a mezzo prova testimoniale e Ctu medico-legale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6.2.2025 con modalità cartolari sulle conclusioni ut supra rassegnate dalle parti con la concessione dei termini per il deposito degli atti
11 conclusivi.
Diritto
1.Qualificazione della domanda
E' pacifico per quanto attiene alla qualificazione della domanda, che
[...]
abbia agito prospettando una responsabilità contrattuale dell'azienda Pt_1 [...]
per essere incorsa in un errore diagnostico determinato dallo Parte_5
scambio di materiale bioptico appartenente ad una paziente diversa dall'attrice ed affetta da carcinoma infiltrante NST., mentre l'attrice, all'epoca soffriva solo di fibroadenoma mammario che avrebbe, al più, giustificato solo la rimozione dello stesso e non l'asportazione del quadrante mammario, come di fatto avvenuto,
inoltre, non si sarebbe certamente proceduto al prelievo del linfonodo sentinella,
invece rimosso, come evincibile dal contenuto della disposta perizia e dalla consulenza di parte (sub. doc.15 attoreo).
Ne consegue che l'attrice ha dovuto subire non solo un intervento chirurgico che avrebbe potuto evitare od eseguire con modalità completamente diverse e certamente meno invasive, ma ha riportato un danno permanente medicalmente accertato con lesioni e modificazioni peggiorative anche a livello estetico.
La Chiesa nel proporre l'azione ha evidenziato come abbia avuto rapporti contrattuali solo con l e non con lo IOV;
che l'esecuzione Controparte_1
dell'agoaspirato e la raccolta del materiale bioptico sia stata effettuata dalla convenuta, scegliendo di effettuare l'analisi presso il predetto Istituto, tutto ciò è sufficiente per ritenere azionato correttamente il rimedio invocato e l'individuazione del soggetto giuridico legittimato passivo, risultando irrilevante che in via stragiudiziale l'attrice abbia rivolto la richiesta anche all' o che nel Controparte_6
riportare alcuni passi della relazione tecnica di parte il medico legale abbia parlato
Con di errore imputabile ai sanitari dello , atteso che indiscutibilmente l'azione in quanto contrattuale è stata esperita nei confronti della convenuta, né l'attrice ha mai ritenuto di estendere la domanda anche nei confronti della terza chiamata.
2.An debeatur
Ciò premesso, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità,
12 “In tema di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il
danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è
preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del
creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello
contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del
sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del
diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il
nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove
patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il
creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile
dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cass. civ. n.27142/2024)”
Nel caso di specie dato per conosciuto e provato il fatto storico, l'attrice a cui incombeva il relativo onere ha fornito quanto meno in via presuntiva, la prova del nesso causale tra il danno patito e la condotta dell secondo la CP_1
regola del più probabile che non.
Infatti, dalle risultanze acquisite è emerso che sentita in qualità di teste la dott.ssa
, dirigente medico presso l Testimone_1 Parte_6
rispondendo al capitolo 5 della memoria del terzo chiamato del 18.9.2023
[...]
(“vero che la RA , nel corso della visita medico legale disposta Parte_1
il giorno 3.03.2021, le ha dichiarato come, effettuata l'agobiopsia mammaria, eseguita il giorno 23.10.2019 presso l Distretto di Asolo, Controparte_1
Dipartimento dei Servizi di Diagnosi e Cura Radiologia – al momento dell'etichettatura del contenitore del campione di materiale prelevato, il sanitario non ha provveduto a chiederle conferma del suo nome e cognome e della data di nascita a riprova della correttezza dei dati, come avvenuto in passato in occasioni simili?”) ha riferito: “ è vero. Ho preso appunti sul punto e la RA mi riferiva che non
ricordava che fosse stata eseguita identificazione al momento del prelievo. Ho segnato
anche che la RA mi riferiva che al momento del prelievo c'era anche un'altra donna
che aveva avuto una brutta diagnosi al momento che è stato effettuato l'ago spirato. Di
quanto dichiarato ho dato atto nella mia relazione alle pagine 8 e 10”.
13 L'attrice liberamente sentita, ha confermato la circostanza precisando di non aver letto alcuna etichetta sulla provetta al momento del prelievo e che non le veniva richiesto il nome e cognome nonché data di nascita all'inizio dell'esame.
La disposta Ctu le cui conclusioni vanno condivise ha poi precisato: “Se
tecnicamente non si ritiene possibile esprimersi ove sia avvenuto effettivamente l'errore,
il fatto che lo scambio di materiale sia avvenuto tra due persone che espletarono la
procedura in maniera consecutiva presso il Distretto di Asolo spingerebbe a supporre,
vista la “vicinanza” dei campioni che più difficilmente può esservi stata dal momento
dell'accettazione allo IOV, che l'errore sia occorso presso la . CP_1 Controparte_5
Certo è comunque che, se è vero che le biocassette impiegate presso quest'ultima
struttura al momento del prelievo non presentavano riconoscimenti alfa-numerici, tale
fatto di per sé rappresentava un rischio, anche se non elevato se fossero state rispettate
le procedure così come descritte negli atti”.
Si aggiunga che la teste all'epoca dei fatti infermiera ausiliaria Testimone_2
presso l , ha confermato la procedura identificativa Controparte_1
e di prelievo del materiale tissutale descritta dalla convenuta, ma per il tempo trascorso e non ricordando la persona dell'attrice, incontrata in udienza, non è stata in grado di confermare se la predetta procedura fosse stata osservata anche nel caso di specie.
In definitiva, ne consegue che per la vicinanza dei campioni, certamente più
probabile presso l che presso lo IOV;
il fatto che le Controparte_1
biocassette impiegate dalla convenuta non presentassero riconoscimenti alfa-
numerici poi introdotti;
la circostanza che la prova dell'osservanza della procedura presso l non sia stata raggiunta, sono tutti elementi che valutati CP_1
complessivamente inducono a ritenere provata la responsabilità contrattuale in capo alla convenuta (cfr.Cass civ. n.5922/2024), non avendo quest'ultima fornito la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione.
3.Quantum
la disposta Ctu ha acclarato ai danni di un danno biologico Parte_1
14 temporaneo complessivo di gg.2 al 100; di gg.15 al 75%; di gg.60 al 50%; di gg.60
al 25% e di gg.60 al 15%, mentre è stato riconosciuto un danno biologico permanente per malpractice medica nella misura del 10%.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra e dell'età della danneggiata (45 anni all'epoca dell'evento), il danno non patrimoniale, già comprensivo della quota tabellare di sofferenza, è pari ad €.33.408,75 (€.7.733,75 per danno biologico temporaneo;
€.25.675,00 per danno biologico permanente al 10%).
Infatti, il Tribunale di Treviso ha ritenuto di aderire alle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano e in vigore presso quel Tribunale, aggiornate al 2024.
Invero, le stesse paiono non solo seguite dalla maggioranza dei Tribunali d'Italia, ma anche quelle “statisticamente maggiormente testate….indicando un criterio
generale di valutazione adottabile per arrivare ad una valutazione dell'ammontare
preciso del risarcimento” (cfr. Cass. civ., sez.III, n.15760/06), inoltre, particolarmente rispondenti ai nuovi criteri risarcitori dettati dal Supremo Collegio (cfr. anche Cass.
civ.
7.6.2011 n.12408/011).
Invero, trattandosi di una macroinvalidità non trovano applicazione gli artt. 138 e
139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), né può essere invocata la tabella Unica Nazionale, pubblicata con il Dpr n.12/2025, come indicato dalla convenuta, non riguardando illeciti commessi successivamente alla sua entrata in vigore (5.3.2025).
Dalle risultanze acquisite è poi emerso che la sig.ra ha visto cambiare Pt_1
radicalmente le proprie abitudini di vita, infatti, prima dell'intervento svolgeva servizio di Polizia Locale con attività anche all'esterno mentre ora è destinata a mansioni di ufficio, se è pur vero che ciò non ha determinato ripercussioni economiche, tuttavia ha certamente inciso sulla qualità e tipologia di lavoro dovendo la medesima rinunciare a quei servizi connotanti la professione prescelta.
Si può poi ritenere presuntivamente provato anche il disagio e l'imbarazzo sofferto dall'attrice nel vedere il proprio corpo modificato e così percepibile anche da terzi,
come evincibile dalla documentazione medica allegata alla perizia, pertanto,
15 impregiudicata la componente di danno morale già ricompresa nel punto di danno biologico riscontrato, ritiene il giudicante che sia possibile operare una personalizzazione del danno così come sopra quantificato nella percentuale del
20% con una somma complessiva liquidabile di €.40.090,50.
Vanno invece esclusi i costi per gli interventi emendativi, infatti, l'attrice non ha allegato né provato la volontà di sottoporvisi e la richiesta della relativa spesa comunque non andrebbe aggiunta al danno così conteggiato, in quanto, come affermato dai CC.tt.uu, al di là che gli esiti cicatriziali non potrebbero beneficiare in modo significativo di interventi correttivi, l'effetto migliorativo sarebbe stimabile in un paio di punti percentuali e ciò determinerebbe una conseguente riduzione del danno biologico permanente che verrebbe quindi ricompreso nelle micro invalidità
permanenti con applicazione della relativa tabella, con un risarcimento anche comprensivo delle predette spese, di entità inferiore a quello liquidato.
L'attrice ha poi diritto a vedersi risarcito il danno patrimoniale per spese mediche ritenuto congruo nella misura di €.3.124,15 che attualizzato ammonta ad
€.3.702,12.
Ne consegue che , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, va condannata a pagare all'attrice l'importo complessivo di €.43.792,62.
Inoltre, sulla predetta somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ.
sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
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4.Spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ma vanno liquidate in considerazione a quanto riconosciuto.
Le spese di Ctu, come già liquidate, vanno definitivamente poste a carico della convenuta.
Nulla sulle spese di Ctp che non risultano documentate.
5.Domanda nei confronti del III° chiamato.
Gli esiti del giudizio che hanno accertato una esclusiva responsabilità in capo alla convenuta , comporta il rigetto di tutte le domande dedotte dalla Parte_7
Con medesima nei confronti dello .
Le spese di lite riferite a tale rapporto processuale, seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione, tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
1)In accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attorea, condanna
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore Dott. a pagare all'attrice la Controparte_2
somma di €.43.792,62.
1a)Su tale importo deflazionato al momento della commissione della condotta,
rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% dal 23.10.2019, data dell'evento dannoso, fino alla data della presente sentenza.
1b)Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono dovuti ex art.1282 cc.
gli interessi al tasso legale.
17 2)Condanna la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere a le spese di lite che liquida nella somma di €.7.616,00 Parte_1
per compenso professionale, oltre spese generali Iva e cpa se dovuti per legge.
3)Pone le spese di Ctu nella somma già liquidata definitivamente a carico della convenuta.
4)Rigetta le domande dedotte da nei confronti Controparte_1
dell' . Controparte_6
5)Limitatamente a tale rapporto processuale, condanna la convenuta a rifondere all' terzo chiamato le spese di lite che liquida nella somma di €.7.616,00 per CP_3
compenso professionale, oltre spese generali Iva e cpa se dovuti per legge.
Treviso 02.06.2025
Il Tribunale in composizione monocratica
Dott.ssa Daniela Ronzani
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