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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 17/12/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 767 / 2024
SENTENZA
N.
Reg. cron. n. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. rep. n. Tribunale Ordinario di Siena OGGETTO Sezione Unica Mediazione
IL TRIBUNALE DI SIENA In persona del Giudice Dott. Marianna Serrao, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
Nella causa in grado d'appello iscritta al n. 767/24 R.G. vertente tra c.f. e p.i. con sede in Parte_1 P.IVA_1
OG (Si), Via Volta, 20, in persona del suo socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore, Sig. , con gli Avvocati Tullio Zanchi, c.f. Parte_1
e LI AR, c.f. , entrambi del Foro C.F._1 C.F._2 di Siena e con studio in Siena, Via Montanini, 46, presso il quale è elettivamente domiciliata giusta procura posta agli atti del giudizio di primo grado APPELLANTE CONTRO
con sede in OG (SI), Via Pisana n. 136/C, P.I. CP_1
p.e.c. in persona del legale rappresentante P.IVA_2 Email_1 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al presente atto, dall'Avv. Luca Bui (C.F. , elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_3
Sinalunga, Via Piave 74, presso lo studio del difensore;
APPELLATA
avente ad oggetto: appello a sentenza giudice di pace
All'udienza del 10/10/2025 la causa era rimessa in decisione sulle seguenti sulle conclusioni delle parti
PER L'APPELLANTE : “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siena, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, conseguentemente, in riforma della impugnata sentenza n. 427/2023 emessa in data 16.10.2023 pubblicata il 20.10.2023 dal Giudice di Pace di Siena, nella persona del Giudice, Dott.ssa Maria Domenica Vecchio, nella causa civile iscritta al RG n. 3226/2020,
Pagina 1 Repert. n. 578/2023, non notificata, accogliere le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio e di seguito riportate:
“stante tutto quanto in atti argomentato eccepito e dedotto, disattesa ogni contraria argomentazione, deduzione, istanza, eccezione e domanda in quanto infondata in fatto e diritto, ingiusta, arbitraria e dilatoria: in via istruttoria Ammettere interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della convenuta sulle circostanze meglio indicate nella premessa dell'atto introduttivo ai punti da A) ad E) compresi;
nel merito accertato e dichiarato l'inadempimento della
[...]
, con sede legale in OG (Si), Via Pisana, Parte_2
136/C, c.f. e p.i. in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, Sig. , nei confronti della Parte_3 Parte_1
c.f. e p.i. con sede in OG (Si), Via Volta, 20, in persona del P.IVA_1 suo socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore Sig. , Parte_1 della obbligazione di pagamento della provvigione da quest'ultima maturata per l'attività di mediazione prestata ed in atti meglio descritta, pari ad euro 3.000,00, oltre accessori di legge e così pari ad euro 3.660,00, giusta la fattura n. 78 del 26.09.2018, per l'effetto condannare Parte_2
, con sede legale in OG (Si), Via Pisana, 136/C, c.f. e p.i.
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. P.IVA_2 [...]
, al pagamento in favore della c.f. e p.i. Pt_3 Parte_1
con sede in OG (Si), Via Volta, 20, in persona del suo socio P.IVA_1 accomandatario e legale rappresentante pro tempore, Sig. della Parte_1 provvigione da questa maturata per l'attività di mediazione in atti meglio descritta, pari ad euro 3.000,00, oltre accessori di legge e così pari ad euro 3.660,00, giusta la fattura n. 78 del 26.09.2018 o in subordine pari a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e ragione, oltre interessi moratori, ex artt. 3, 4 e 5 e s.m. e i., maturati e maturandi sulla somma detta dal dì del Parte_1 dovuto e sino all'effettivo saldo. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze di lite, oltre IVA e CAP, come per legge.” con condanna della convenuta alla rifusione delle spese e competenze di CP_1 causa del secondo grado di giudizio, oltre IVA e CAP, rimborso spese generali nella misura del 15 % come per legge.”
Per l'appellata “Voglia, l'Ill.mo Tribunale di Siena, contrariis rejectis:
1. Rigettare l'appello proposto, siccome infondato in fatto ed in diritto.
2. Accogliere l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, in CP_2 parziale riforma della sentenza impugnata, condannare la al Parte_1 pagamento delle spese di lite del giudizio di I grado.
3. Con vittoria di spese ed onorari di causa del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario
Fascicolo rimesso in decisione : 10.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. senza l'esposizione dello svolgimento del processo .
Pagina 2 1.L'appello proposto contro la sentenza n.427/23 del Giudice di Pace di Siena è infondato .
Parte appellante lamenta - e tutti i motivi, fatta eccezione di quello per le spese, possono ricondursi ad un'unica doglianza- che il Giudice di Pace non avrebbe , erroneamente, considerato la odierna appellata , tenuta alla CP_1 corresponsione della provvigione in favore della avendo concluso Pt_1 [...]
(Amministratore Unico di , per sè o per persona giuridica ad egli Pt_3 CP_1 collegata) un preliminare di locazione di immobile ad uso commerciale il cui contenuto veniva poi riprodotto nel contratto definitivo stipulato dallo stesso
[...]
quale Amministratore Unico di Pt_3 CP_1
Risulta per tabulas , e non è comunque contestato che agenzia di affari in Pt_1 mediazione, abbia prestato la propria opera per consentire la stipula del contratto preliminare di locazione tra e , per sè o per persona Parte_4 Parte_3 giuridica ad esso collegata , contratto poi definitivamente stipulato con CP_1
E' principio oltremodo consolidato che il diritto alla provvigione del mediatore sorga tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo. E' sufficiente, infatti, che il mediatore – pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo – abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata ( Cass n. 538 del 08/01/2024 Cass. Civ. n. 11443/2022; Cass. Civ. n. 869/2018; Cass. Civ. n. 2585/2014). Al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di un giudizio ex post, ad affare compiuto, ed incombendo sul mediatore la relativa prova, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza.
E non vi è dubbio che , nella fattispecie, sia sorto il diritto alla provvigione per l'opera prestata. Ciò che invece è controverso che sia di ciò onerata l'attuale parte appellata.
Nel contratto preliminare di locazione del 6.4.2018 compare e quale Parte_4 promittente conduttore ( per sé o per società allo stesso collegata da indicarsi al momento della stipula del definitivo) personalmente e non in qualità di Parte_3 legale rappresentante della . CP_1
Il contratto preliminare non contiene alcun riferimento al pagamento della provvigione al mediatore , in particolare non prevede per tale obbligo la solidarietà tra promittente conduttore e soggetto che verrà indicato per la stipula del definitivo. Pur non potendosi negare cha la società potesse essere a conoscenza CP_1 dell'attività d'intermediazione della ( essendo il legale Pt_1 Parte_3 rappresentante dell'odierna appallata) ciò non può equivalere a dire che fosse altresì consapevole – quale persona giuridica diversa dalla persona fisica Pt_3
- di essere obbligata al pagamento della provvigione .
[...]
Pagina 3 Non vi è in atti alcuna documentazione che possa condurre a tal conclusione , non essendo a ciò sufficienti i solleciti di pagamento , non risulta documentalmente nessuna provvigione concordata né è stata provata l'esistenza del contratto per facta concludentia. ( che non possono ravvisarsi solo nella circostanza dell'identità tra la persona fisica e il legale rappresentante della persona giuridica) . Non si comprende quindi di quale comportamento delle parti il giudice di primo grado avrebbe dovuto tener conto.
Condizione perché sorga il diritto alla provvigione è l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione conclusiva, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale, e la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione. (Cass. n.1127/22; 11467/2001; n. 8676/2009). Oltre tutto il diritto alla provvigione poteva ritenersi maturato in capo ad e Pt_1 nei confronti di , fin dalla stipula del contratto preliminare , che è da Parte_3 ritenersi atto conclusivo dell'affare (Cass. 8555/2006), che è tale quello in cui tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto.
1.1Quanto all'interrogatorio formale , oltre a configurarsi profili d'inammissibilità per non essere capitolato secondo il disposto dell'art. 244 c.p.c , varrebbe a provare quanto già non contestato ovvero la conclusione del contrato grazie all'opera del mediatore ma non il sorgere dell'obbligazione in capo a soggetto diverso dal conferente l'incarico .
1.2Non conferente pare il richiamo all'art. 1404 c.c. che , nel caso di specie ,può essere riferito agli obblighi derivanti dal contratto preliminare di locazione , che non prevedono, come detto, alcunché rispetto al pagamento della provvigione . avrebbe dovuto formulare la propria domanda ( quanto meno) anche nei Pt_1 confronti di Parte_3
2. Il motivo sulle spese ( erroneità della compensazione ) formulato da parte appellante è qui assorbito.
L'appello principale non può essere accolto
3.L'appello incidentale .
Può trovare accoglimento l'appello incidentale sulle spese al cospetto di soccombenza . La specificità della disciplina della mediazione indicata dal primo giudice senza ulteriore motivazione non costituisce ragione , ai sensi dell'art. 92 c.p.c. ( pur tenuto conto di Corte costituzionale n. 77/18) per disporre la compensazione .
Devono quindi liquidarsi , in favore di le spese di entrambi i gradi di CP_1 giudizio liquidate come in dispositivo, per fase di studio , introduttiva , di trattazione e e decisoria ( per il giudizio d'appello sui valori minimi tabellari in
Pagina 4 considerazione dell'attività processuale svolta) sulla base del valore della domanda
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma in parte qua la sentenza impugnata del Giudice di Pace di Siena
2) Accoglie l'appello incidentale e riforma la sentenza del Giudice di Pace sul capo relativo alle spese
3) Pone a carico dell'appellante il pagamento delle spese processuali liquidate in favore dell'appellato per il primo grado in € 1205,00 per compenso e per il secondo grado in € 1276,00 per compenso oltre il 15% per rimborso forfetario e iva e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Siena il 17 .12.2025 Il Giudice ( Marianna Serrao)
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Pagina 5
SENTENZA
N.
Reg. cron. n. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. rep. n. Tribunale Ordinario di Siena OGGETTO Sezione Unica Mediazione
IL TRIBUNALE DI SIENA In persona del Giudice Dott. Marianna Serrao, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
Nella causa in grado d'appello iscritta al n. 767/24 R.G. vertente tra c.f. e p.i. con sede in Parte_1 P.IVA_1
OG (Si), Via Volta, 20, in persona del suo socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore, Sig. , con gli Avvocati Tullio Zanchi, c.f. Parte_1
e LI AR, c.f. , entrambi del Foro C.F._1 C.F._2 di Siena e con studio in Siena, Via Montanini, 46, presso il quale è elettivamente domiciliata giusta procura posta agli atti del giudizio di primo grado APPELLANTE CONTRO
con sede in OG (SI), Via Pisana n. 136/C, P.I. CP_1
p.e.c. in persona del legale rappresentante P.IVA_2 Email_1 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al presente atto, dall'Avv. Luca Bui (C.F. , elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_3
Sinalunga, Via Piave 74, presso lo studio del difensore;
APPELLATA
avente ad oggetto: appello a sentenza giudice di pace
All'udienza del 10/10/2025 la causa era rimessa in decisione sulle seguenti sulle conclusioni delle parti
PER L'APPELLANTE : “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siena, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, conseguentemente, in riforma della impugnata sentenza n. 427/2023 emessa in data 16.10.2023 pubblicata il 20.10.2023 dal Giudice di Pace di Siena, nella persona del Giudice, Dott.ssa Maria Domenica Vecchio, nella causa civile iscritta al RG n. 3226/2020,
Pagina 1 Repert. n. 578/2023, non notificata, accogliere le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio e di seguito riportate:
“stante tutto quanto in atti argomentato eccepito e dedotto, disattesa ogni contraria argomentazione, deduzione, istanza, eccezione e domanda in quanto infondata in fatto e diritto, ingiusta, arbitraria e dilatoria: in via istruttoria Ammettere interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della convenuta sulle circostanze meglio indicate nella premessa dell'atto introduttivo ai punti da A) ad E) compresi;
nel merito accertato e dichiarato l'inadempimento della
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, con sede legale in OG (Si), Via Pisana, Parte_2
136/C, c.f. e p.i. in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, Sig. , nei confronti della Parte_3 Parte_1
c.f. e p.i. con sede in OG (Si), Via Volta, 20, in persona del P.IVA_1 suo socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore Sig. , Parte_1 della obbligazione di pagamento della provvigione da quest'ultima maturata per l'attività di mediazione prestata ed in atti meglio descritta, pari ad euro 3.000,00, oltre accessori di legge e così pari ad euro 3.660,00, giusta la fattura n. 78 del 26.09.2018, per l'effetto condannare Parte_2
, con sede legale in OG (Si), Via Pisana, 136/C, c.f. e p.i.
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. P.IVA_2 [...]
, al pagamento in favore della c.f. e p.i. Pt_3 Parte_1
con sede in OG (Si), Via Volta, 20, in persona del suo socio P.IVA_1 accomandatario e legale rappresentante pro tempore, Sig. della Parte_1 provvigione da questa maturata per l'attività di mediazione in atti meglio descritta, pari ad euro 3.000,00, oltre accessori di legge e così pari ad euro 3.660,00, giusta la fattura n. 78 del 26.09.2018 o in subordine pari a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e ragione, oltre interessi moratori, ex artt. 3, 4 e 5 e s.m. e i., maturati e maturandi sulla somma detta dal dì del Parte_1 dovuto e sino all'effettivo saldo. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze di lite, oltre IVA e CAP, come per legge.” con condanna della convenuta alla rifusione delle spese e competenze di CP_1 causa del secondo grado di giudizio, oltre IVA e CAP, rimborso spese generali nella misura del 15 % come per legge.”
Per l'appellata “Voglia, l'Ill.mo Tribunale di Siena, contrariis rejectis:
1. Rigettare l'appello proposto, siccome infondato in fatto ed in diritto.
2. Accogliere l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, in CP_2 parziale riforma della sentenza impugnata, condannare la al Parte_1 pagamento delle spese di lite del giudizio di I grado.
3. Con vittoria di spese ed onorari di causa del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario
Fascicolo rimesso in decisione : 10.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. senza l'esposizione dello svolgimento del processo .
Pagina 2 1.L'appello proposto contro la sentenza n.427/23 del Giudice di Pace di Siena è infondato .
Parte appellante lamenta - e tutti i motivi, fatta eccezione di quello per le spese, possono ricondursi ad un'unica doglianza- che il Giudice di Pace non avrebbe , erroneamente, considerato la odierna appellata , tenuta alla CP_1 corresponsione della provvigione in favore della avendo concluso Pt_1 [...]
(Amministratore Unico di , per sè o per persona giuridica ad egli Pt_3 CP_1 collegata) un preliminare di locazione di immobile ad uso commerciale il cui contenuto veniva poi riprodotto nel contratto definitivo stipulato dallo stesso
[...]
quale Amministratore Unico di Pt_3 CP_1
Risulta per tabulas , e non è comunque contestato che agenzia di affari in Pt_1 mediazione, abbia prestato la propria opera per consentire la stipula del contratto preliminare di locazione tra e , per sè o per persona Parte_4 Parte_3 giuridica ad esso collegata , contratto poi definitivamente stipulato con CP_1
E' principio oltremodo consolidato che il diritto alla provvigione del mediatore sorga tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo. E' sufficiente, infatti, che il mediatore – pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo – abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata ( Cass n. 538 del 08/01/2024 Cass. Civ. n. 11443/2022; Cass. Civ. n. 869/2018; Cass. Civ. n. 2585/2014). Al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di un giudizio ex post, ad affare compiuto, ed incombendo sul mediatore la relativa prova, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza.
E non vi è dubbio che , nella fattispecie, sia sorto il diritto alla provvigione per l'opera prestata. Ciò che invece è controverso che sia di ciò onerata l'attuale parte appellata.
Nel contratto preliminare di locazione del 6.4.2018 compare e quale Parte_4 promittente conduttore ( per sé o per società allo stesso collegata da indicarsi al momento della stipula del definitivo) personalmente e non in qualità di Parte_3 legale rappresentante della . CP_1
Il contratto preliminare non contiene alcun riferimento al pagamento della provvigione al mediatore , in particolare non prevede per tale obbligo la solidarietà tra promittente conduttore e soggetto che verrà indicato per la stipula del definitivo. Pur non potendosi negare cha la società potesse essere a conoscenza CP_1 dell'attività d'intermediazione della ( essendo il legale Pt_1 Parte_3 rappresentante dell'odierna appallata) ciò non può equivalere a dire che fosse altresì consapevole – quale persona giuridica diversa dalla persona fisica Pt_3
- di essere obbligata al pagamento della provvigione .
[...]
Pagina 3 Non vi è in atti alcuna documentazione che possa condurre a tal conclusione , non essendo a ciò sufficienti i solleciti di pagamento , non risulta documentalmente nessuna provvigione concordata né è stata provata l'esistenza del contratto per facta concludentia. ( che non possono ravvisarsi solo nella circostanza dell'identità tra la persona fisica e il legale rappresentante della persona giuridica) . Non si comprende quindi di quale comportamento delle parti il giudice di primo grado avrebbe dovuto tener conto.
Condizione perché sorga il diritto alla provvigione è l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione conclusiva, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale, e la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione. (Cass. n.1127/22; 11467/2001; n. 8676/2009). Oltre tutto il diritto alla provvigione poteva ritenersi maturato in capo ad e Pt_1 nei confronti di , fin dalla stipula del contratto preliminare , che è da Parte_3 ritenersi atto conclusivo dell'affare (Cass. 8555/2006), che è tale quello in cui tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto.
1.1Quanto all'interrogatorio formale , oltre a configurarsi profili d'inammissibilità per non essere capitolato secondo il disposto dell'art. 244 c.p.c , varrebbe a provare quanto già non contestato ovvero la conclusione del contrato grazie all'opera del mediatore ma non il sorgere dell'obbligazione in capo a soggetto diverso dal conferente l'incarico .
1.2Non conferente pare il richiamo all'art. 1404 c.c. che , nel caso di specie ,può essere riferito agli obblighi derivanti dal contratto preliminare di locazione , che non prevedono, come detto, alcunché rispetto al pagamento della provvigione . avrebbe dovuto formulare la propria domanda ( quanto meno) anche nei Pt_1 confronti di Parte_3
2. Il motivo sulle spese ( erroneità della compensazione ) formulato da parte appellante è qui assorbito.
L'appello principale non può essere accolto
3.L'appello incidentale .
Può trovare accoglimento l'appello incidentale sulle spese al cospetto di soccombenza . La specificità della disciplina della mediazione indicata dal primo giudice senza ulteriore motivazione non costituisce ragione , ai sensi dell'art. 92 c.p.c. ( pur tenuto conto di Corte costituzionale n. 77/18) per disporre la compensazione .
Devono quindi liquidarsi , in favore di le spese di entrambi i gradi di CP_1 giudizio liquidate come in dispositivo, per fase di studio , introduttiva , di trattazione e e decisoria ( per il giudizio d'appello sui valori minimi tabellari in
Pagina 4 considerazione dell'attività processuale svolta) sulla base del valore della domanda
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma in parte qua la sentenza impugnata del Giudice di Pace di Siena
2) Accoglie l'appello incidentale e riforma la sentenza del Giudice di Pace sul capo relativo alle spese
3) Pone a carico dell'appellante il pagamento delle spese processuali liquidate in favore dell'appellato per il primo grado in € 1205,00 per compenso e per il secondo grado in € 1276,00 per compenso oltre il 15% per rimborso forfetario e iva e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Siena il 17 .12.2025 Il Giudice ( Marianna Serrao)
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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