Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/05/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 4851/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
in persona della dott.ssa Maria Ida SCOTTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite RG 4851/2024, RG 248/2025 e RG 600/2025, promosse da
[...]
, e , rappresentate e difese, in forza Parte_1 Parte_2 Parte_3
di procure depositate nei fascicoli informatici, dall'avv. Paolo Languasco
ricorrenti
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle ricorrenti: come da rispettivi ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con separati ricorsi, poi riuniti ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., le docenti
[...]
, e hanno convenuto in giudizio il Parte_1 Parte_2 Parte_3
, esponendo: Controparte_1
- di aver prestato servizio quali docenti alle dipendenze del convenuto in CP_1
forza di reiterati contratti a tempo determinato, specificamente indicati in ricorso;
1
- di non aver ricevuto, in violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, la c.d. carta docente dell'importo annuo di euro 500,00, prevista dall'art. 1, co. 121, legge n. 107/2015, erogata ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente o
“carta docente”).
Le ricorrenti hanno pertanto chiesto di:
1. accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti a percepire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui alla L 107/15;
2. condannare la convenuta amministrazione a creare la pagina internet relativa alla
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” de quo in capo alle ricorrenti e ad accreditarvi la somma di euro 500 annui netti per ogni anno lavorato a tempo determinato o per il periodo meglio visto;
quindi, a favore della ricorrente
[...]
complessivi euro 2.500,00 netti, o la somma maggiore o minore che il Parte_1
Giudice riterrà, in relazione agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025; a favore della ricorrente complessivi euro 1.500,00 netti, o Parte_2
la somma maggiore o minore che il Giudice riterrà, in relazione agli aa.ss. 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021; a favore della ricorrente complessivi euro Parte_3
2.500,00 netti, o la somma maggiore o minore che il Giudice riterrà, in relazione agli aa.ss.
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
3. In alternativa a quanto sopra condannare la convenuta amministrazione a corrispondere alle ricorrenti le somme suddette al titolo meglio visto fondato sui fatti dedotti;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali. Vinte le spese.
2 Il , pur se ritualmente citato, non si è costituito in giudizio ed è stato CP_1
pertanto dichiarato contumace.
La causa è stata discussa oralmente e viene decisa, con sentenza con motivazione contestuale, senza necessità di attività istruttoria.
Le domande sono fondate nei termini e per le ragioni che seguono.
2. Quanto alla disciplina applicabile alla prestazione oggetto delle domande, la carta elettronica del docente è stata istituita con l'art. 1, co. 121 ss. legge n. 107/2015, ai cui sensi:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_2
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Ai sensi del successivo co. 122 dell'art. 1 della legge. n. 107/2015:
“122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_3
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da
3 assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il co. 124 precisa che "nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale".
In attuazione delle previsioni di cui al menzionato co. 122, sono stati emanati dapprima il d.P.C.M. 23 settembre 2015 e poi il d.P.C.M. 28 novembre 2016, che ha sostituito il primo a far data dal 2 dicembre 2016.
Il d.P.C.M. 23 settembre 2015 ha previsto:
- art. 2: la “carta docente” spetta ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; “Il Controparte_2
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di
[...]
lavoro nel corso dell'anno scolastico”; “La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”;
- art. 3: “Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore a euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento…”; “La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della
Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”;
- art. 5: “La Carta è assegnata a ciascun docente a mezzo di apposita card personale elettronica”;
Il successivo d.P.C.M. 28 novembre 2016, nel confermare l'importo annuale della carta, all'art. 3 ha anche confermato quali “beneficiari della carta” … “i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale,
compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova…”.
È infine intervenuto l'art. 15 d.l. 13 giugno 2023, n. 69 prevedendo che:
“1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13
4 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
3. La Corte di Giustizia UE con ordinanza 18 maggio 2022, n. 450 ha esaminato il profilo della compatibilità della disciplina della “carta docente” con la clausola 4, punto 1,
dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE, affermando che “… osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale Controparte_2
docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,
ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Come indicato nella motivazione dell'ordinanza della CGUE, infatti:
“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”;
“…. per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4,
punto 1, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro
5 sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019,
[...]
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata)”; Per_1
“35. Nel caso di specie, anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del CP_1
decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che CP_1
la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”; …
“41. Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire,
conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del
5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”;
“43. A tale riguardo, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio risulta, in sostanza, che nel procedimento principale è pacifico, da un lato, che la situazione… [di parte ricorrente] e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal nell'ambito di un CP_1
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del
6 lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal nell'ambito di CP_1
rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”;
“44. Ciò premesso, occorre verificare, in quarto luogo, se esista una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento di cui al procedimento principale.
45. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive»
richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui,
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto,… non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé
una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro...
47. A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità
del rapporto dei docenti a tempo indeterminato”.
Secondo noti principi, “l'interpretazione del diritto comunitario, adottata dalla Corte
di giustizia, ha efficacia “ultra partes”, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di
7 ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia
“erga omnes” nell'ambito della Comunità (Cass. 22577/2014).” (Cass., 8 febbraio 2016 n.
2468).
4. La Corte di Cassazione ha da tempo affermato che “la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare.
… a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55;
negli stessi termini Corte di giustizia 5 giugno 2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto
57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di giustizia, 18
ottobre 2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7 marzo 2013, causa C-393/11, Bertazzi)”
(Cass. 28 maggio 2020 n. 10219).
5. Né parte convenuta ha allegato alcuna concreta e specifica ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità - comprovata dalla stessa disciplina di settore - delle mansioni espletate da parti ricorrenti, allorché dipendenti con contratti a termine, rispetto a quelle svolte da docenti a tempo indeterminato.
Infatti, l'eventuale mancata partecipazione del “supplente” ad alcune attività (ad es. di programmazione dell'a.s.) risulta (mera) conseguenza della temporaneità degli incarichi e delle date di conferimento/termine degli stessi, piuttosto che di differenti competenze e mansioni.
6. Da ultimo la Corte di Cassazione, con sentenza pronunciata su rinvio pregiudiziale ex art
363 bis c.p.c. (Cass. 27 ottobre 2023 n. 29961), ha chiarito quanto segue:
8 - la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale,
piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
- la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico'
evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
- si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”;
- l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di CP_1
pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
- la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
- il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione” [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota]
“quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;
- non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”);
9 - la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4,
commi 1 e 2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
- irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto),
perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente.
7. Venendo quindi alla situazione di fatto delle ricorrenti, sulla base della documentazione in atti risulta documentalmente provato che le ricorrenti abbiano prestato attività
lavorativa, con contratti a termine, per quanto qui rileva, nei seguenti aa.ss.:
: Parte_1
- nell'a.s. 2020/2021 con contratto dal 29 settembre 2020 al 31 agosto 2021 (supplenza annuale);
- nell'a.s. 2021/2022 con contratto dal 6 settembre 2021 al 31 agosto 2022 (supplenza annuale);
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto dal 1° settembre 2022 al 30 giugno 2023 (supplenza fino al termine delle attività didattiche);
- nell'a.s. 2023/2024 con contratto dal 1° settembre 2023 al 30 giugno 2024 (supplenza fino al termine delle attività didattiche);
- nell'a.s. 2024/2025 con contratto dal 6 settembre 2024 al 30 giugno 2025 (supplenza fino al termine delle attività didattiche);
: Parte_2
- nell'a.s. 2018/2019 con contratto dal 19 settembre 2018 al 30 giugno 2019 (supplenza fino al termine delle attività didattiche);
- nell'a.s. 2019/2020 con contratto dal 24 settembre 2019 al 30 giugno 2020 (supplenza fino al termine delle attività didattiche);
10 - nell'a.s. 2020/2021 con contratto dal 5 ottobre 2020 al 31 agosto 2021 (supplenza annuale);
: Parte_3
- nell'a.s. 2020/2021 con contratto dal 5 ottobre 2020 al 30 giugno 2021 (supplenza fino al termine delle attività didattiche);
- nell'a.s. 2021/2022 con contratto dal 6 settembre 2021 al 30 giugno 2022 (supplenza fino al termine delle attività didattiche);
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto dal 1° settembre 2022 al 30 giugno 2023 (supplenza fino al termine delle attività didattiche);
- nell'a.s. 2023/2024 con contratto dal 1° settembre 2023 al 30 giugno 2024 (supplenza fino al termine delle attività didattiche);
- nell'a.s. 2024/2025 con contratto dal 1° settembre 2024 al 31 agosto 2025 (supplenza annuale).
Per detti periodi di lavoro le ricorrenti non risultano aver percepito il beneficio della carta docente.
8. Una volta accertato l'inadempimento del , debbono esaminarsi i rimedi CP_1
esperibili dai lavoratori a termine.
La Corte di cassazione (Cass. 27 ottobre 2023 n. 29961) ha chiarito, al riguardo,
che:
- l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; “oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, co,,a 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
- la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
11 - ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione “dare accesso al portale” agli aventi diritto, al fine di provvedere al “pagamento”;
- il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
- l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché “sia ancora interno al sistema educativo scolastico”; del pari permane, in tali casi, l'interesse del CP_1
all'adempimento con modalità specifiche;
- la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta “per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione 'di scopo'”,
- - “… rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché
altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio,
non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è… poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico”;
- “Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico”; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
- “Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta,
resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e,
12 eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta,
sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”;
- l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di “distinguo
[che] attiene al merito”.
Nella specie dalla documentazione in atti emerge che le ricorrenti non sono “uscite dal sistema scolastico”, in quanto le ricorrenti e Parte_1 Parte_3
prestano attualmente servizio come docenti in forza di contratto a tempo determinato,
rispettivamente dal 6/09/2024 al 30/06/2025 e dal 1/09/2024 al 31/08/2025, mentre la ricorrente è stata assunta con contratto a tempo indeterminato con Parte_2
decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2021.
9. Alla luce di quanto fin qui argomentato, il convenuto deve essere condannato ad CP_1
assegnare alle ricorrenti la carta elettronica con accredito della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico per cui spetta il diritto e così alla ricorrente per Parte_1
complessivi euro 2.500,00 in relazione agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025; alla ricorrente per complessivi euro 1.500,00 Parte_2
in relazione agli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; alla ricorrente Parte_3
per complessivi euro 2.500,00 in relazione agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025.
Su tali somme spettano interessi o rivalutazione, nei limiti di cui all'art. 22, comma
36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass. n.
29961/2023).
10. Non può trovare applicazione la disciplina dell'art. 1284 co. 4° c.c., ai cui sensi, se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale
13 il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
“Il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti”,
cosicché l''espressione "interessi legali", senza ulteriori specificazioni, deve essere intesa come riferita al saggio previsto dall'art. 1284 comma 1 c.c. (Cass. Sez. Un., 7 maggio 2024
n. 12449).
Per contro “l'art. 429, comma 3, cod. proc. civ. … detta per i crediti di lavoro un regime giuridico speciale rispetto a quello, generale, delle obbligazioni pecuniarie, sottraendoli sia al principio nominalistico sia a quello proprio della responsabilità civile da inadempimento, e disponendo che il giudice, anche di ufficio, deve applicare un meccanismo di adeguamento monetario tale da garantire che, tendenzialmente, il creditore riceva la prestazione con neutralizzazione degli effetti pregiudizievoli del ritardo nell'adempimento, ancorché non imputabile a colpa del debitore ( Cass. n. 13213/2008; Cass. S.U. n. 16036/2010; Cass. n.
18558/2014); gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, spettanti al lavoratore ex art. 429
cod. proc. civ., in cumulo fra loro per l'impiego privato, in alternativa nell'impiego pubblico contrattualizzato, non hanno la natura di veri e propri "accessori" del credito "principale", bensì
costituiscono componenti essenziali di una prestazione unitaria (Cass., 29 settembre 2020 n.
20682);
In ragione da un lato della specialità della disciplina prevista dall'art. 429 c.p.c.
(che prevale sulla disciplina generale dell'art. 1284, comma 4, c.c. e non è cumulabile con questa), dall'altro della “relativa autonomia” della fattispecie produttiva dei c.d. super interessi, rispetto a quella produttiva degli ordinari effetti legali, il richiamo dell'art.429
c.p.c. agli "interessi nella misura legale" deve essere inteso in senso stretto e cioè nel senso
14 di fare riferimento (in mancanza di ulteriori specificazioni) ai soli interessi di cui all'art.1284 comma 1 c.c.
“Presupposto per l'operatività dell'art. 1284, comma 4, c.c. è che le parti possano determinare pattiziamente la misura degli interessi moratori (la norma stabilisce il saggio degli interessi spettanti dal momento della proposizione della domanda giudiziale, “se le parti non ne hanno determinato la misura”).
“Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “nel caso in cui in relazione a crediti di lavoro sia prevista una disciplina convenzionale degli interessi di mora, a norma dell'art. 429,
comma terzo, c.p.c. trova applicazione, alternativamente, il regime più favorevole tra quello legale e quello pattizio” (cfr. Cass., 24 marzo 1997 n. 2582 e precedenti ivi citati).
Nell'ambito del rapporto di lavoro, dunque, la disciplina legale di cui al richiamato art. 429, comma 3, c.p.c. è derogabile pattiziamente solo in melius a favore del prestatore di lavoro.
Si tratta di un riflesso della tutela costituzionale del diritto alla retribuzione sufficiente ex art. 36 Cost.; come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 459/2000, “la materia concernente le conseguenze del ritardato adempimento dei crediti di lavoro non può in alcun modo ritenersi estranea alla garanzia costituzionale della giusta retribuzione, essendo indubbio che l'idoneità della retribuzione ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa si ponga in funzione non solo del suo ammontare ma anche della puntualità della sua corresponsione, del pari essenziale, come è evidente, al soddisfacimento delle quotidiane esigenze di vita del lavoratore e dei suoi familiari. Aspetto quest'ultimo che porta necessariamente a diversificare i crediti di lavoro da quelli comuni e che, perciò stesso, richiede per i primi una tutela differenziata da quella accordata ai secondi”.
La peculiarità della descritta disciplina non consente di ritenere riferibile ai crediti di lavoro il presupposto di applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. cui si è fatto cenno, rappresentato dalla facoltà per le parti di concordare liberamente la misura degli interessi moratori.
15 A fortiori l'art. 1284, comma 4, c.c. non si ritiene applicabile ai crediti di lavoro maturati alle dipendenze di una pubblica amministrazione, categoria cui va ricondotto il credito oggetto della presente controversia.
In forza dell'art. 22, comma 36, legge 23 dicembre 1994 n. 724, ai crediti in esame è stata estesa la regola della non cumulabilità di rivalutazione ed interessi già prevista per i crediti previdenziali dall'art. 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991, n. 412, riconoscendosi, in sostanza, al lavoratore la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria (“l'importo dovuto a titolo di interesse è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”).
I crediti in parola, dunque, sono soggetti ad una disciplina connotata da ancor maggiore specialità rispetto ai crediti da lavoro privato, le cui ragioni giustificatrici sono state individuate dalla Corte costituzionale “in un "contesto di progressivo deterioramento degli equilibri della finanza pubblica", nella "necessità di una più adeguata ponderazione dell'interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica” (cfr. Corte Cost., sentenza n. 459/2000 cit.).
L'art. 1284, comma 4, c.p.c. si pone in aperto contrasto con la ratio della disposizione di cui sopra, sicché, anche per tale ragione, va escluso che esso si applichi ai crediti oggetto della presente controversia” (Corte Appello Milano 28 marzo 2023 n. 85).
In tal senso si è da ultimo pronuncia la Corte di Cassazione con sentenza 30 aprile
2025 n. 11343.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione della serialità del contenzioso, delle limitate questioni giuridiche e di fatto trattate e della minima attività processuale svolta), con distrazione in favore del difensore delle ricorrenti, antistatario.
P.Q.M.
16 Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione,
eccezione e conclusione:
- dichiara il diritto delle ricorrenti ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma
121, legge n. 107/2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, e così per complessivi euro 2.500,00 in relazione agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025 a favore della ricorrente;
per complessivi euro 1.500,00 Parte_1
in relazione agli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 a favore della ricorrente
; per complessivi euro 2.500,00 in relazione agli aa.ss. 2020/2021, Parte_2
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 a favore della ricorrente;
Parte_3
- conseguentemente condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, ad attribuire alle ricorrenti la “carta elettronica per CP_3
l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare su di essa gli importi indicati, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle maturazioni annuali al saldo;
- condanna altresì il convenuto a rifondere alle ricorrenti le spese di lite, che CP_1
liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Paolo Languasco.
Genova, 23 maggio 2025
Il Giudice
Maria Ida Scotto
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