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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 5904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5904 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dr. Michele Magliulo Consigliere
dr.ssa Marielda Montefusco Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta n 2654/2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4138/2020 del Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, pubblicata in data 17 giugno 2020, vertente
TRA
(1 (codice fiscale ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dagli avv.ti Aniello Barbuto (codice fiscale ) e C.F._2 GI Formisano (codice fiscale ), in virtù della C.F._3
procura in atti
-APPELLANTE-
E
(2 3) , 4) (codice Parte_2 Parte_3 Parte_4
fiscale ), 5) (codice fiscale C.F._4 Parte_5
), rappresentati e difesi dall'avv. Lina Andolfo (codice CodiceFiscale_5
fiscale ), in virtù della procura in atti C.F._6
-APPELLATI-
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.1. Con d.i. n. 666/2018, emesso in data 23 febbraio 2018, su ricorso di , GI, e , il Tribunale di Napoli, II Pt_2 Pt_4 Parte_5
Sezione Civile, ingiungeva a il pagamento della somma di € Parte_1
80.519,22, oltre interessi e spese, a titolo di rimborso della propria quota di partecipazione alla transazione intervenuta con il Fallimento della Borrelli Petroli snc, somma anticipata dai soli ricorrenti, con esclusione della germana Parte_1
( ed invero, la predetta, pur avendo promesso il versamento della
[...]
propria parte, non vi aveva provveduto, benchè tutti avessero concordato di definire il contenzioso intrapreso con la procedura mediante il versamento complessivo di € 360.000,00, oltre spese per € 42.596,11, in forza della transazione autorizzata dal Tribunale di Napoli in data 24 novembre 2011 ed eseguita in data 18 giugno 2012).
I.2. Avverso detto d.i. - con atto di citazione per l'udienza del 18 settembre
2018, notificato il 6 aprile 2018 – proponeva opposizione Parte_1
esponendo che:
“-non è vero che essa avrebbe "sempre promesso il Parte_1
pagamento della sua quota", atteso che a decorrere dal 2010 i rapporti con i propri germani erano diventati talmente pessimi da ritenersi addirittura come inesistenti, per cui da allora fino ad oggi non c'è stato più alcun dialogo verbale tra loro, ma soltanto nella forma scritta o attraverso i propri rispettivi legali”;
- “l'importo corrisposto da alla Curatela del fallimento della Parte_2
proveniva da un fondo cassa familiare costituito proprio allo Controparte_1
scopo di far fronte ad eventuali pagamenti da effettuare in favore della detta
Curatela, nonché di provvedere per le spese di divisione ereditaria;
- “tale fondo era stato formato dagli incassi percepiti a titolo di indennità di esproprio, nonché a titolo di prezzo per la vendita d'immobili verificatisi sia prima
che dopo il decesso del proprio genitore ”; Persona_1
- “tali somme erano confluite su un c/c, aperto presso il Banco di Napoli Ag.
Ponticelli, intestato inizialmente ad e Parte_2 Controparte_2
e dopo il decesso di quest'ultima su un conto corrente intestato ad Parte_2
ed ”;
[...] Parte_4
- “non le erano mai state date più notizie di tale fondo proprio a decorrere dal
2010, nonostante i solleciti a mezzo racc.te del 2011”; - “l'Avv. aveva rinunziato al detto ricorso in Cassazione anche Controparte_3
da essa NN consentito, senza darle alcuna notizia al riguardo;
Pt_1
-“la transazione con la Curatela del Fallimento Borrelli-Petroli era stata sottoscritta dal solo con l'esclusione di essa Parte_2 Parte_1
”;
[...]
-“soltanto in data 26.06.2017 la sig.ra è venuta a Parte_1
conoscenza dell'avvenuta transazione e dell'avvenuta rinunzia, con conseguente estinzione del giudizio in Cassazione” (cfr. pag.
1-3 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo).
Tanto premesso, , eccependo la piena inefficacia nei suoi Parte_1
confronti della intervenuta transizione, chiedeva all'adito Tribunale di:
“1.- autorizzare l'opponente a chiamare i n causa g l i Avv.ti Controparte_3
e , con studio in Napoli alla via A. De Gasperi 55, per quanto Controparte_4
sopra precisato ed anche in conformità dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. pure Cass. n. 10610/2014) e previo accertamento della loro responsabilità solidale ex art. 1176 cc, condannarli al pagamento in favore di
essa opponente della somma da liquidarsi equitativamente Parte_1
Cont dall' Giudicante ex art. 1226 cc”;
“2. - accertare e dichiarare inefficace e quindi privo di qualsiasi effetto nei confronti dell'opponente , l'atto transattivo sottoscritto da Parte_1
in data 18.06.2012 con la Curatela Parte_2 Controparte_6
e per l'effetto revocare e/o annullare di conseguenza il decreto
[...] ingiuntivo de quo n. 666/18, emesso da questo spett.le Tribunale in data
23.02.18, sulla base di tale atto del tutto inefficace nei confronti dell'opponente”;
“3. - in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale e previo accoglimento della richiesta di accertamento tramite la Guardia di Finanza di
Napoli della provenienza degli assegni circolari sopra indicati, consegnati da
alla Curatela del Fallimento Borrelli-Petroli, dichiarare che Parte_2
un quinto delle somme depositate sul fondo cassa familiare è di appartenenza di essa attuale opponente e condannare perciò Parte_1 Parte_2
, e/o comunque chi risulterà intestatario dei relativi
[...] Parte_3
conti correnti bancari, al pagamento del relativo importo inferiore o superiore ad
€ 400.000,00 con interessi legali maturati, come emergerà dalle risultanze processuali”;
“4. - condannare tutti i convenuti in solido o comunque chi di ragione, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti proc.ri per anticipo fattone.” (cfr. ult. pagg. dell'atto di citazione).
I.3 In data 17 luglio 2018 si costituivano in giudizio , GI, Pt_2
, deducendo l'infondatezza delle avverse domande e Pt_5 Parte_4
chiedendo il rigetto dell'opposizione. In particolare, sostenevano che la ricorrente non potesse non essere a conoscenza dell'avvenuta transazione, essendo stata, in virtù di questa, interrotta la procedura esecutiva immobiliare a suo danno;
contestavano, poi, la sussistenza di un fondo cassa familiare comune;
inoltre, a sostegno della mancanza di responsabilità degli avv.ti, ritenevano non necessaria la sottoscrizione di tutti gli assistiti ai fini della validità del mandato. I.4 Il Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, con sentenza n. 4138/2020, emessa in data 17 giugno 2020, così decideva:
“- rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore degli opposti, delle spese
processuali che liquida in € 6.500,00 per compensi, ai sensi del D.M.
Giustizia 10.03.2014 n. 55 (pubblicato in G.U. il 02.04.2014), oltre spese generali, iva e cpa come per legge.” (cfr. ult. pag. della sentenza gravata).
II.1. Avverso la predetta sentenza – con citazione per l'udienza del 30 novembre 2020, notificata il 16 luglio 2020- proponeva Parte_1
appello articolando i seguenti motivi:
I. “Inefficacia dell'effettuata transazione e sua inopponibilità nei confronti dell'opponente” (cfr. pag. 9 dell'atto di appello);
II. “Ammissibilità dei mezzi istruttori ed in particolare della prova
testimoniale ai fini della spiegata domanda riconvenzionale” (cfr. pag. 14
dell'atto di appello);
III. “La dedotta carenza di titolarità in ordine all'azione intrapresa dai germani e non è un'eccezione in senso Parte_3 Pt_4 Pt_5
stretto” (cfr. pag. 20 dell'atto di appello);
Chiedeva, pertanto, all'adita Corte di:
“a.-in accoglimento del presente appello accertare e dichiarare inefficace
l'atto transattivo de quo, nei confronti dell'attuale appellante e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 666/18, emesso dal Tribunale di
Napoli il 23.02.18 sulla base di tale atto;
b.- in via subordinata ed in accoglimento della spiegata riconvenzionale,
previo accertamento, tramite la Guardia di Finanza ex art. 210 cpc, della provenienza degli assegni circolari consegnati da alla Parte_2
Curatela del Fallimento Borrelli-Petroli, dichiarare che un quinto delle somme depositate sul fondo cassa familiare appartiene ad essa attuale appellante e condannare perciò esso e GI e/o comunque chi Parte_2
risulterà intestatario dei relativi conti correnti bancari al pagamento della relativa somma con interessi legali. Il tutto naturalmente previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado ed in particolare previa ammissione della prova per testi come articolata nelle memorie (secondo e terzo termine ex art. 183/6 cpc), con i capi sopra riportati ai nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9), da ritenersi qui per ripetuti e trascritti, con i testi ivi indicati;
c.- in via ancora più gradata ed in accoglimento del terzo motivo dell'appello proposto, dichiarare e Parte_3 Parte_4
non titolari del diritto da loro azionato col giudizio de quo e Parte_5
conseguentemente ridurre l'importo come richiesto e liquidato nel decreto ingiuntivo opposto, limitandolo alla sola quota spettante ad , Parte_2
pari ad un quarto dell'intero;
d.- Il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, con attribuzione ai sottoscritti proc.ri, quali antistatari. In via istruttoria, reitera la richiesta:
- di ammissione dell'interrogatorio formale dei sig.ri , Parte_2
e sulle circostanze di cui ai capi 1), 2), 3), Parte_3 Parte_4
4), 5), 6), 7) e 8), come articolati e precisati nella memoria ex art. 183/6 cpc II
termine che si abbiano qui per ripetuti e trascritti, nonché della prova testimoniale sugli stessi capi nonché sul capo articolato (sopra indicato con il
n.9) nella memoria ex art. 183 соб cpc IlI termine, che si abbia qui per ripetuto
e trascritto, il tutto con i testi indicati;
- ex art. 210 e 213 cpc di accertamento tramite la Guardia di Finanza della provenienza delle somme riportate dagli assegni circolari e bancari consegnati
da alla curatela del in Parte_2 Controparte_6
considerazione sia del rilevante importo corrisposto e sia dell'attività lavorativa svolta all'epoca dagli appellati, e quindi di acquisizione agli atti di causa degli estratti contabili dei c/c bancari:
1 n. 27000296 aperto presso il Banco di Napoli, al Controparte_7
cointestato a e CP_8 Parte_3 Controparte_2
, Parte_2
2 dall'inizio alla fine dei rispettivi rapporti bancari;
3 n. 2133 aperto presso il Banco S.Paolo di Torino spa, fil di Ponticelli/Napoli, cointestato a ed alla madre Parte_2 Parte_4
, dall'inizio alla fine dei rispettivi rapporti bancari.” Controparte_2
(cfr. ult. pag. atto di appello)
II.2. Con comparsa depositata il 28 ottobre 2020, si costituivano in giudizio
, GI, e deducendo l'inammissibilità Pt_2 Pt_5 Parte_4 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e la sua infondatezza, chiedendone il rigetto
Pertanto, formulava le seguenti conclusioni:
“1. rigettare l'atto di appello così come proposto ex adverso in quanto
infondato in fatto e diritto oltre che non provato;
2. con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia.” (cfr. ult. pagg. della comparsa di costituzione in appello).
II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 3 luglio 2025 celebrata secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c. le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 23 ottobre 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve dichiararsi l'ammissibilità dell'appello.
L'atto di appello, infatti, contiene espressamente l'indicazione delle parti del provvedimento specificamente gravate, delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché delle circostanze da cui deriverebbero le lamentate violazioni della legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come
è noto, nella sentenza n. 27199 depositata il 16 novembre 2017, le Sezioni
Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che la riforma del 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado. Inoltre, nel caso in cui la pronuncia impugnata non abbia valutato tutte le tesi prospettate dalla parte appellante, le stesse potranno essere riproposte.
Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, con la chiara individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la Suprema Corte.
Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
2. Venendo al merito, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il d.i. n. 2345/2018 emesso in suo Parte_1
danno su ricorso dei germani , GI, e , Pt_2 Pt_4 Parte_5
ad oggetto il pagamento della somma di € 80.000,00, corrispondente alla quota a lei spettante dell'importo complessivo versato a mezzo assegni a favore del da , a transazione, saldo e Controparte_6 Parte_2
tacitazione definitiva di ogni ragione vantata nei loro contro dalla procedura fallimentare anzidetta. A fondamento della sua decisione, il primo Giudice nell'assunto che
“all'opponente non può essere opposta la transazione, nel senso che tale atto non può vincolare l'opponente al pagamento nei confronti del creditore della somma ivi indicata”, ha rilevato che:
- “Nel caso in esame, però, l'opponente non ha contestato l'esistenza del debito di tutti i germani nei confronti del Fallimento, né la propria responsabilità comune o la congruità della somma oggetto della transazione. Nonostante non vi sia prova che la transazione sia stata da lei voluta o autorizzata preventivamente, sta di fatto che per effetto di tale negozio Parte_1
si è liberata del debito nei confronti del Fallimento e si è anche giovata
dell'estinzione del giudizio pendente (anche a suo nome) tra gli e il Pt_1
Fallimento. Per tali ragioni gli opposti hanno diritto di chiedere alla sorella la restituzione della quota parte della somma corrisposta al creditore in esecuzione della transazione”;
- “La domanda riconvenzionale proposta dall'opponente è teoricamente ammissibile;
nel merito, tuttavia, risulta infondata e va respinta. L'opponente,
infatti, non ha fornito alcuna prova documentale certa che il denaro utilizzato per pagare il Fallimento, in esecuzione dell'accordo transattivo, sia stato prelevato da fondi comuni a tutti i germani.” (cfr. pagg.
3-5 della sentenza gravata).
2. Avverso detta sentenza, ha proposto appello Parte_1
articolando diversi motivi, che però vanno tutti respinti per quanto appresso si dirà. 3. Con il primo - rubricato “Inefficacia dell'effettuata transazione e sua inopponibilità nei confronti dell'opponente” (cfr. pag. 9 dell'atto di appello)
– la deduce che il Tribunale abbia errato nel riconoscere gli effetti Pt_1
anche nei suoi confronti della transazione conclusa dal germano Parte_2
con il peraltro fondando su
[...] Controparte_9
detta transazione l'azione di regresso promossa dagli altri coobbligati.
Di contro, ne sostiene la inopponibilità non avendo ella mai autorizzato, né accettato tale accordo ai sensi dell'art. 1304 c.c., nè tantomeno manifestato la volontà di profittarne. Conformemente invoca una riforma della decisione.
Il motivo è infondato.
Se è vero che - come osservato dal Giudice di prime cure- non risulta alcuna autorizzazione di alla stipula dell'accordo, è Parte_1
altrettanto vero però che tale circostanza non incide sull'efficacia della transazione ai fini dei rapporti interni tra coobbligati, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 30176/2018; n.
4141/2024) secondo cui la mancata adesione ex art. 1304 c.c. vale solo nei rapporti esterni con il creditore, mentre tra condebitori resta ferma la possibilità di regresso in proporzione alle rispettive quote.
Va anzi rilevato che l'appellante non ha mai contestato l'esistenza del debito, né la misura dell'importo oggetto di transazione, limitandosi ad affermare di non avervi partecipato, ergo, ben può ritenersi che ella fosse a conoscenza dell'accordo già dal 2012 ( ovvero dalla sua conclusione), come si evince dalle comunicazioni del proprio difensore, e, ciò nonostante, non abbia mai manifestato un dissenso formale. Al contrario, deve ritenersi che Parte_1
abbia beneficiato degli effetti della transazione, poiché il pagamento
[...]
effettuato dai fratelli comunque ha comportato la cancellazione della procedura esecutiva sugli immobili anche di sua proprietà, dei quali ella ha poi liberamente disposto, vendendone alcuni e ricavandone un ingente corrispettivo.
Particolarmente significativa, in tal senso, è la circostanza che la dichiarazione di “non voler profittare” della transazione sia stata inviata alla curatela solo in data 18 giugno 2025, cioè tredici anni dopo la stipula dell'accordo del 18 giugno 2012 e dopo che l'appellante aveva già goduto di tutti i vantaggi derivanti dall'esecuzione dello stesso. Tale dichiarazione, dunque, è del tutto irrilevante per tardività e contraddizione con la condotta tenuta, risultando incompatibile con i principi di buona fede e correttezza che regolano i rapporti obbligatori.
Insomma, a parere della Corte, , pur non avendo Parte_1
formalmente aderito alla transazione in questione, ne ha di fatto tratto beneficio (“profittato”), con conseguente legittimità dell'azione di regresso proposta dai fratelli coobbligati nei suoi confronti per la ripetizione delle somme pagate anche per la sua quota.
La decisione sul punto va dunque confermata.
4. Con il secondo motivo di appello - rubricato “Ammissibilità dei mezzi istruttori ed in particolare della prova testimoniale ai fini della spiegata domanda riconvenzionale” (cfr. pag. 14 dell'atto di appello) - Parte_1
lamenta che il Giudice di primo grado abbia errato nel rigettare la
[...] domanda riconvenzionale da lei proposta, in sede di opposizione, volta ad accertare l'esistenza di un fondo familiare comune, dal quale sarebbero state tratte le somme utilizzate dai fratelli per la transazione con il Controparte_6
e nell'escludere la possibilità di provarlo per testimoni. In
[...]
particolare, secondo l'appellante, la particolare natura dei rapporti familiari e affettivi intercorrenti tra i germani avrebbe giustificato l'assenza di documentazione scritta e avrebbe reso legittima la prova orale, anche alla luce di alcuni elementi indiziari, quali assegni e una dichiarazione manoscritta del fratello GI, che costituirebbero principio di prova dell'esistenza del fondo comune.
Anche tale censura non può essere accolta.
Ed invero, il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto la domanda riconvenzionale astrattamente ammissibile, in quanto connessa alla pretesa oggetto del giudizio, ma infondata nel merito per totale mancanza di prova. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. II, n. 6091/2020; Cass. civ., Sez.
III, n. 23451/2022) ha chiarito che, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda riconvenzionale è ammissibile se sussiste un collegamento oggettivo con il titolo posto a fondamento dell'ingiunzione, ma resta ferma la necessità per la parte di assolvere pienamente l'onere probatorio sui fatti costitutivi della propria pretesa.
Ebbene, nel caso in disamina, ad avviso della Corte, l'appellante non ha fornito alcuna prova documentale dell'esistenza di un fondo familiare di consistenza tale da giustificare l'esborso sostenuto per la transazione, né ha depositato tempestivamente la documentazione asseritamente prodotta, poi ritirata e mai più presentata nei termini di legge. In ogni caso, va considerato che la dedotta esistenza di un fondo comune composto da somme derivanti dalla gestione o alienazione di beni ereditari di rilevante valore avrebbe richiesto una prova scritta e contabile, non surrogabile da mere deposizioni testimoniali.
Infatti, come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione (cfr.
Cass. civ., Sez. III, n. 17250/2019; n. 21621/2021), quando si controverte su rapporti patrimoniali di rilevante entità, aventi natura di comunione familiare o ereditaria, la prova orale è inammissibile in mancanza di un principio di prova scritta idoneo a rendere verosimile la pretesa.
Ebbene, le allegazioni dell'appellante si fondano su mere congetture e su documenti privi di efficacia dimostrativa, non idonei a provare la costituzione né la consistenza del preteso fondo comune;
né può ritenersi che la sola esistenza di vincoli familiari consenta di derogare alle ordinarie regole sull'onere della prova e sull'ammissibilità dei mezzi istruttori.
In definitiva, correttamente il Tribunale ha escluso l'ammissibilità della prova testimoniale, essendo l'esistenza del fondo familiare un fatto patrimoniale di natura documentale, e ha rigettato la domanda riconvenzionale per assoluta carenza di prova: l'appello, anche sotto questo profilo, deve essere respinto.
5. Con il terzo motivo di appello – rubricato “La dedotta carenza di titolarità in ordine all'azione intrapresa dai germani e Parte_3 Pt_4 Pt_5
non è un'eccezione in senso stretto” (cfr. pag. 20 dell'atto di appello) - Parte_1
censura la decisione del Tribunale per aver ritenuto tardiva la
[...]
contestazione relativa alla legittimazione attiva dei fratelli, sostenendo che detta contestazione non costituirebbe un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, e come tale proponibile anche oltre i termini previsti per le eccezioni proprie. A dire dell'appellante, infatti, la questione non riguarderebbe la prospettazione della domanda, ma la fondatezza nel merito della stessa, potendo quindi essere sollevata in qualsiasi momento del giudizio.
Anche tale motivo non merita di trovare accoglimento.
Va, infatti, condivisa la decisione del Giudice di primo grado che correttamente ha qualificato come “tardiva” la contestazione della legittimazione attiva dei fratelli poiché introdotta solo con la seconda memoria ex Pt_1
art. 183, comma 6, c.p.c., fase processuale riservata esclusivamente all'indicazione dei mezzi di prova e non alla proposizione di nuove eccezioni o difese volte a incidere sull'assetto della domanda e del contraddittorio.
In aggiunta, va rilevato che la doglianza dell'appellante risulta intrinsecamente incoerente rispetto alle sue stesse difese introduttive perché la aveva originariamente impostato l'opposizione deducendo Pt_1
l'inopponibilità della transazione nei suoi confronti, affermando di non averne mai avuto conoscenza, di non aver autorizzato il fratello a stipularla, né di aver mai dichiarato di volerne profittare. Ma una simile linea difensiva presupponeva necessariamente la validità della transazione e, correlativamente, l'acquiescenza alla legittimazione dei soggetti che l'avevano sottoscritta, collocando la difesa su un piano del tutto incompatibile con la successiva contestazione della titolarità
del credito. Un mutamento così radicale di prospettiva – volto a mettere in discussione un presupposto che la parte aveva inizialmente accettato come base della propria deduzione di inefficacia – integra, a parere di chi scrive, un indebito ripensamento processuale, precluso non solo dalle regole sulle preclusioni assertive, ma anche dal principio di coerenza e affidamento che governa il corretto svolgimento del contraddittorio.
Va pertanto condivisa la decisione del Tribunale che ha escluso di poter esaminare tale questione, tanto per la sua tardiva proposizione, quanto per la sua evidente incompatibilità con il precedente assetto difensivo definito dalla stessa opponente.
6. Atteso l'esito del giudizio, vi è sicuramente una piena soccombenza dell'appellante che giustifica la sua condanna al pagamento Parte_1
delle spese del presente grado in favore delle parti appellate: dette spese si liquidano in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'impegno difensivo svolto e dell'esito favorevole della decisione, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da ragguagliare al credito ingiunto in monitorio da € 52.001,00 a € 260.000,00) dei parametri del D.M. n. 55 del
2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria.
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), applicabile ratione temporis, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo del medesimo articolo per la proposta impugnazione, totalmente respinta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da - con citazione per Parte_1
l'udienza del 30 novembre 2020, notificata il 16 luglio 2020 - avverso la sentenza n. 4138/2020, del Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, pubblicata in data 17
giugno 2020, così provvede:
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) condanna a pagare in favore di , , Parte_1 Pt_2 Pt_4
GI e – con attribuzione all'avvocato antistatario- Parte_5
le spese del presente grado di giudizio, che liquida, in € 9.991,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato par a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio