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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/02/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1122/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ersilia Carlucci ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1122/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MAZZONI MAURO, elettivamente domiciliato in LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10 00193 ROMA presso il difensore avv. MAZZONI MAURO
ATTORE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. GUIDOTTI ROLANDINO, elettivamente domiciliato in VIA CAMPANELLA, 15 41100 MODENA presso il difensore avv. GUIDOTTI ROLANDINO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c per l'udienza del 24 settembre 2024
FATTO E DIRITTO
1. – Con atto di citazione del 17 febbraio 2023 la società ha convenuto in Parte_1 giudizio, avanti all'intestato Tribunale di Reggio Emilia, la compagnia per chiedere, Controparte_1 in forza della polizza assicurativa n. 320681645, la condanna al pagamento dell'indennizzo dei danni subiti a causa del furto di beni assicurati, trafugati in data 7 aprile 2022 dal cantiere di AVC, danni quantificati in € 12.101,00.
Parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni scritte: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione svolta da reietta, previo Controparte_1 accertamento dell'inadempimento contrattuale della stessa compagnia assicuratrice, condannare la convenuta all'indennizzo dei danni subiti dalla parte attrice da determinarsi nella misura di € 12.101/00, o in quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata.
Con vittoria di spese, spese generali, compensi professionali e oltre oneri di legge del presente giudizio, come da nota già prodotta.”.
2. – Si è costituita in giudizio , contestando le avverse pretese in fatto e diritto;
Controparte_1 preliminarmente, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per essere stata la procedura di pagina 1 di 6 mediazione obbligatoria avviata innanzi ad un organismo di mediazione di Roma e non presso un organismo di mediazione competente in relazione al Tribunale di Reggio Emilia adito.
Nel merito, ha eccepito la perdita del diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 27 della polizza e dell'art. 1915 c.c., per tardività della denuncia del sinistro da parte di e di AVC oppure ai sensi dell'art. Pt_2
62 della polizza assicurativa, per non essere state adeguatamente ubicate e custodite le cose assicurate.
Parte convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni scritte: “Ogni contraria istanza ed eccezione reiette, con riserva di ogni ulteriore e diversa deduzione, produzione e conclusione, in via preliminare, accertare e dichiarare non legittimata ad agire nei confronti Parte_1 di essendo venuto meno il suo diritto ad essere indennizzata ai sensi degli artt. 2, Controparte_2
27 e 62 del la polizza n.320681645, per essere la stessa decaduta dall' esercizio del diritto;
In via principale, nel merito: respingere le domande tutte formulate da nei Parte_1 confronti di infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate;
Controparte_1 accertare e dichiarare che nul la è dovuto, a qualsiasi titolo, da a Controparte_1 Parte_1
[...]
In ulteriore denegato subordine nel merito: dire tenuta a corrispondere un indennizzo e nei CP_1 limiti delineati in sede di “accertamento conservativo”, ovvero non superiore ad € 12.101,00=. diminuendolo, della somma che verrà accertata in corso di causa per aver e Parte_1 [...] CP_ concorso nella verificazione del sinistro o comunque in considerazione di quanto disposto dagli art. 2, 27 e 62 della polizza 320681645.
Emettere ogni altra declaratoria e statuizione, comunque, previa connessa e dipendente dal le domande ed eccezioni che precedono;
condannare parte attrice al pagamento delle anticipazioni, spese, competenze ed onorari del giudizio oltre agli accessori di legge.”
3. – Alla prima udienza del giorno 08 giugno 2023 è stata differita al merito la decisione sulla domanda di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio;
quindi, le parti processuali sono state invitate a formulare proposte conciliative, anche in ragione del valore del contenzioso.
All'udienza del 20 luglio 2023 le parti hanno domandato la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., senza avanzare offerte ai fini conciliativi;
assegnati i termini per le memorie istruttorie, la causa
è stata rinviata all'udienza del 23 novembre 2023 per l'ammissione dei mezzi di prova.
Con provvedimento del 22 dicembre 2023 sono state ammesse le prove orali formulate dalle parti, assunte alla successiva udienza del 30 gennaio 2024.
Con ordinanza in data 26 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e di replica.
4. – Preliminarmente, sull'eccezione di improcedibilità dell'azione, risulta dai documenti, ed è comunque non contestato tra le parti, che la competenza territoriale relativa alla presente controversia preveda i fori alternativi di Roma e Reggio Emilia e che la domanda di mediazione è stata proposta avanti l'Organismo di Mediazione Forense di Roma mentre la causa è stata incardinata innanzi al Tribunale di Reggio Emilia.
Sul punto, all'articolo 10 della polizza assicurativa è previsto che «il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quello del luogo di residenza o di domicilio dell' . Per le controversie relative al contratto, l'esercizio Parte_3 dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione
pagina 2 di 6 mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione del luogo del giudice territorialmente competente di cui al 1° comma (artt. 4 e 5 D.lgs.
4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98.)».
Ciò posto, parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda giurisdizionale, per essere la mediazione stata esperita in un foro diverso da quello poi adito giurisdizionalmente.
L'eccezione va tuttavia rigettata, in quanto sia il dato normativo (cfr. art. 4 D.Lgs. n. 28/2010), sia quello contrattuale (cfr. art. 10 contratto) prevedono che la mediazione debba essere svolta presso il circondario del giudice “territorialmente competente”, e non già necessariamente presso quello adito: laddove quindi vi siano più giudici territorialmente competenti, così come nel caso che qui occupa, la mediazione ben può essere svolta presso uno di tali giudici, anche se non coincidente con quello poi adito giurisdizionalmente;
ed opinare diversamente significherebbe imporre alla parte la concreta scelta del giudice da adire giurisdizionalmente, in presenza di diversi giudici alternativamente competenti, già al momento della mediazione, mentre detta scelta non può che rimanere libera sino al successivo momento in cui la controversia è promossa.
5. – Scendendo nel merito del giudizio, ha concesso in locazione finanziaria alla Parte_1 società (di seguito per brevità “AVC”) materiale per ponteggi, come riportato nell'ordine di CP_3 acquisto n. SI 234356 prodotto dall'attrice (doc. n. 1) da impiegare in un cantiere aperto per la ristrutturazione di un edificio sito nella città di Roma.
a tutela dei beni strumentali oggetto della locazione finanziaria, ha stipulato con Parte_1
(di seguito in breve anche solo ) la polizza assicurativa n. 320681645, Controparte_1 CP_1 alla quale ha aderito il cliente AVC con modulo sottoscritto in data 7 dicembre 2021 (docc. 1 e 2).
In data 7 aprile 2022 i beni assicurati sono stati trafugati dal cantiere di AVC.
Quanto alla dinamica del furto, dal verbale di ricezione denuncia del 9 aprile 2022 (doc. n. 2 di parte convenuta), sporta dall'amministratore della AVC presso la stazione dei Carabinieri CC Roma-Tor Tre
Teste si legge: «il giorno 07/04/2022 tra le 20.30 e le 21:00 circa il capocantiere Persona_1
[omissis] ha ricevuto una chiamata dal portiere colui che sorveglia lo stabile [omissis], che lo Per_2 rendeva a conoscenza che delle persone sospette forse di nazionalità italiana stavano caricando su un furgone bianco presumibilmente un , (ma di cui non sono in grado di riferire la targa) della Per_3 merce che si trova all'interno del cantiere precisamente: - tubo zincato da metri 2/460, - tubo zincato da metri 1.20/300, - giunto ortogonale pz 2000, basetta zincata regolabile pz 100, - diagonale pz 150,
150, - correnti pz 250. Alla vista del portiere gli ignoti malfattori hanno cercato inventare delle scuse, ma subito dopo si sono dati alla fuga. Si sono assicurato contro il furto di tale merce dall'agenzia assicurativa “ ” avente numero di polizza : 320681645». CP_1
La conduttrice dei beni AVS comunicava il furto subito a in data 08 aprile 2022 (doc. 3 Parte_1 di parte convenuta) e quest'ultima provvedeva a denunciare l'evento a in data 26 aprile 2022 CP_1
(doc. n. 4 di parte convenuta).
6. – L'assicurazione convenuta ha eccepito la perdita del diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 27 della polizza e dell'art. 1915 c.c., per tardività della denuncia del sinistro da parte di e di AVC. Pt_2
L'art. 27 della polizza sottoscritta dall'attrice e da AVC prevede che in caso di sinistro il contraente e/o il conduttore siano obbligati a darne avviso a “entro nove giorni da quando questi ne Controparte_1 hanno avuto conoscenza. In ogni caso se il danno non viene denunciato dall'Assicurato entro 90
(novanta) giorni dalla data di accadimento, lo stesso non sarà più risarcibile”; inoltre, in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso “farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o alla Polizia del luogo”; è precisato che “l'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo” ai pagina 3 di 6 sensi dell'art. 1915 c.c..
L'art. 1915 c.c. così dispone: “L'assicurato che dolosamente non adempie [1218] l'obbligo dell'avviso
[1913] o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto”.
Nel caso che ci occupa, AVC due giorni dopo il furto ha sporto denuncia presso i Carabinieri della
Stazione CC Roma-Tor Tre Teste e in data 8 aprile 2022 ha denunciato a il sinistro Parte_1
(doc. n. 3); a sua volta, ha denunciato il furto alla Compagnia assicuratrice il 26 aprile Parte_1
2022, 14 giorni dopo esserne venuta a conoscenza del furto dei beni assicurati (doc. n. 4 della convenuta) ma entro i 90 giorni previsti dall'art. 27 a pena di perdita del diritto al risarcimento.
In ogni caso, la convenuta non ha né allegato né provato di aver subito un pregiudizio in ragione del
“breve” ritardo nella segnalazione del sinistro (5 giorni), non risultando dagli atti che tale condotta abbia comportato l'impossibilità per la Compagnia di assicurazione di effettuare tempestivamente i dovuti rilievi nel cantiere, ripreso nelle foto del 2 maggio 2022 allegate dalla stessa convenuta (doc. 8), tenuto conto che i beni trafugati sono stati elencati nella denuncia presentata all'Autorità e che alcuna contestazione in ordine agli stessi sia stata avanzata dal perito dell'assicurazione nel successivo atto di accertamento conservativo del danno indennizzabile (doc. 5 di parte convenuta).
7. - svolti gli accertamenti peritali, in data 1 agosto 2022 ha comunicato ad AVC e a CP_1
l'impossibilità a corrispondere l'indennizzo per l'inoperatività delle garanzie, in quanto Parte_1 sia l'assicurata sia la Conduttrice non avevano adempiuto ai loro obblighi espressamente previsti dalla polizza n. 320681645, in particolare dall'art. 62 della stessa, violato perché “la recinzione e le relative aperture non rispondono ai requisiti richiesti” (doc. n. 6 di parte convenuta e doc. 8 di parte attrice).
L'art. 62 della polizza assicurativa prescrive obblighi di custodia e conservazione dei beni assicurati, stabilendo che “in mancanza di un deposito [come nel caso di specie], l'area di cantiere deve essere adeguatamente illuminata e recintata (a condizione che il tipo di attività effettuata ed il tipo di area siano tali da permettere una delimitazione dell'area stessa) con divisorio in rete metallica avente altezza dal suolo di almeno metri 2,0. Le aperture sulla recinzione devono essere costituite da cancello metallico chiuso a chiave e il bene deve essere lasciato ad una distanza di almeno metri 3,0 dalla struttura divisoria. Il furto deve, in tutti i casi sopra esposti, avvenire con lo scasso dei mezzi di chiusura”.
Ha sostenuto la convenuta che dalla visione delle foto scattate in sede di sopralluogo, in data 2 maggio
2022, l'area di deposito del cantiere dedicata allo stoccaggio delle attrezzature risulterebbe non munita di cancelli con serrature e che le reti di delimitazione, seppur in metallo, non sarebbero adeguate perché tenute solamente da basi in cemento dalle quali è possibile sfilarle con un semplice movimento verso l'alto (doc. n. 8).
In realtà la polizza prescrive l'apposizione nel cantiere di una rete metallica alta almeno 2 metri
(presente) dotata di cancello metallico chiuso a chiave, ma non prescrive modalità specifiche di ancoraggio fisso al suolo della rete metallica stessa, come pretenderebbe in questa sede la Compagnia di assicurazione.
Quanto alla dotazione di un cancello, le foto in atti non consentono di escludere che l'accesso al materiale depositato non fosse limitato da un cancello chiuso con un lucchetto.
Sul punto, inoltre, soccorre la prova testimoniale addotta dall'attrice: il capocantiere
[...]
, tra i primi a giungere sul cantiere a seguito della comunicazione dell'avvenuto furto, ha Tes_1 dichiarato che “Confermo che il 7/4/2022 alle 16,30 /17,00 io ho provveduto come ogni sera alla chiusura del cantiere e ho accertato che era tutto chiuso;
ADR: su quali fossero i mezzi di chiusura: io
pagina 4 di 6 chiudevo la cancellata con una catena e lucchetto, che è stato tranciato come io stesso ho potuto constatare la mattina seguente quando mi sono recato in cantiere. Preciso che siamo stati avvisati dello scasso dal portiere dello stabile.”.
ai tempi amministratore della società , locatrice dei beni oggetto di Testimone_2 CP_3 furto, di proprietà della attrice, ha dichiarato di aver “visto il cancello chiuso con catena e lucchetto”.
L'architetto collaboratrice di AVC, ha confermato che i materiali per ponteggi Testimone_3 nel cantiere sito in Via Cicerone – Via Valadier – Via Cola di Rienzo erano custoditi all'interno di un'area di deposito illuminata e recintata con divisorio di rete metallica avente altezza dal suolo di almeno metri 2,0 e che le aperture sulla recinzione erano costituite da cancello metallico chiuso a chiave (cfr. verbale di udienza del 30.01.2024).
Trattasi di testimonianze attendibili non solo perché tra loro coerenti ma anche perché provenienti da persone che, per il loro ruolo, erano certamente informate circa la gestione del cantiere;
inoltre, le loro dichiarazioni non possono essere considerate de relato, come sostenuto dalla convenuta, in quanto vertono sulle modalità di custodia dei beni, dunque su fatti dei quali i testi avevano conoscenza diretta, e non sul dichiarato del portiere “ ”, che si limitò ad informarli dell'avvenuto furto nel cantiere. Per_2
Sempre in relazione alla corretta ubicazione del materiale, contesta la convenuta che la merce non era posiziona a distanza di tre metri dalla recinzione stessa e che, di tale circostanza, che comportava un aumento del rischio di furto dei beni assicurati, non fosse stata resa edotta, con conseguente perdita del diritto dell'attrice all'indennizzo ai sensi dell'art. 2 della polizza assicurativa e dell'art. 1898 c.c. a causa dell'aumento del rischio non segnalato.
Sul punto tutti i testimoni hanno confermato di essersi attenuti alle disposizioni comunali ricevute;
infatti, le autorizzazioni amministrative rilasciate dal di Roma consentivano, secondo CP_4
l'architetto “di occupare lo spazio pubblico al confine con il marciapiede e con Testimone_3 via Cicerone , oltre non era possibile andare in quanto avremmo occupato la carreggiata destinata alla circolazione veicolare”.
Sempre secondo il testimone i vigili del Comune di Roma si recarono sul cantiere realizzato Tes_3 per “accertare la conformità tra il progetto presentato in Comune e l'area di cantiere effettivamente occupata”.
Perciò, avendo riconosciuto di aver ricevuto dall'assicurata in data 27 dicembre 2021 l'istanza CP_1 per la concessione del suolo pubblico, con relativa planimetria (all. 11 parte attrice), si può affermare che la compagnia di assicurazione era stata messa nelle condizioni di valutare il progetto di occupazione del suolo e verificare l'ubicazione dei beni assicurati all'interno del cantiere;
nonostante questo, non ha sollevato contestazioni in ordine agli spazi individuati né ha comunicato all'assicurato la variazione del rischio, come era in grado di fare sulla base dei documenti ricevuti.
Pertanto, anche questa contestazione in ordine all'operatività della polizza non può che essere rigettata.
Infine, l'indennizzo liquidabile si ritiene pari al danno rilevato dal perito dell'assicurazione nel corso dell'accertamento conservativo, pari ad € 12.101,00 (doc. n. 5 di parte convenuta), oltre rivalutazione dal giorno del sinistro ed interessi fino all'effettivo soddisfo, così come richiesto dall'attrice.
Non ricorrono giustificazioni, per quanto sopra esposto, alla richiesta dell'assicurazione di una parziale diminuzione dell'indennizzo ai sensi degli artt. 1898 c.c. e 1915 c.c..
8. – Venendo ai provvedimenti ex art. 91 c.p.c., le spese processuali seguono la soccombenza dell'assicurazione convenuta e si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 nella misura dei valori medi di tariffa secondo il valore della controversia (scaglione da € 5.200,01 a €
pagina 5 di 6 26.000,00), in relazione a tutte e quattro le fasi del processo (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del giudice dott.ssa Ersilia Carlucci, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara l'operatività della polizza assicurativa n. 320681645 stipulata da Parte_1 con il 07.12.2021 in relazione al furto di materiale per cui è causa avvenuto in
[...] Controparte_1 data 07.04.2022;
2) per l'effetto, condanna , in persona del suo legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento dell'indennizzo dei danni subiti da pari ad € 12.101,00, oltre Parte_1 rivalutazione ed interessi legali dalla data del sinistro (07.04.2022) all'effettivo soddisfo;
3) condanna altresì , in persona del suo legale rappresentante p.t., alla refusione in Controparte_1 favore di delle spese e competenze di giudizio, che si liquidano in 5.077,00 per Parte_1 onorari, in € 298,80 per spese esenti, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia, il 06.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ersilia Carlucci
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ersilia Carlucci ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1122/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MAZZONI MAURO, elettivamente domiciliato in LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10 00193 ROMA presso il difensore avv. MAZZONI MAURO
ATTORE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. GUIDOTTI ROLANDINO, elettivamente domiciliato in VIA CAMPANELLA, 15 41100 MODENA presso il difensore avv. GUIDOTTI ROLANDINO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c per l'udienza del 24 settembre 2024
FATTO E DIRITTO
1. – Con atto di citazione del 17 febbraio 2023 la società ha convenuto in Parte_1 giudizio, avanti all'intestato Tribunale di Reggio Emilia, la compagnia per chiedere, Controparte_1 in forza della polizza assicurativa n. 320681645, la condanna al pagamento dell'indennizzo dei danni subiti a causa del furto di beni assicurati, trafugati in data 7 aprile 2022 dal cantiere di AVC, danni quantificati in € 12.101,00.
Parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni scritte: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione svolta da reietta, previo Controparte_1 accertamento dell'inadempimento contrattuale della stessa compagnia assicuratrice, condannare la convenuta all'indennizzo dei danni subiti dalla parte attrice da determinarsi nella misura di € 12.101/00, o in quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata.
Con vittoria di spese, spese generali, compensi professionali e oltre oneri di legge del presente giudizio, come da nota già prodotta.”.
2. – Si è costituita in giudizio , contestando le avverse pretese in fatto e diritto;
Controparte_1 preliminarmente, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per essere stata la procedura di pagina 1 di 6 mediazione obbligatoria avviata innanzi ad un organismo di mediazione di Roma e non presso un organismo di mediazione competente in relazione al Tribunale di Reggio Emilia adito.
Nel merito, ha eccepito la perdita del diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 27 della polizza e dell'art. 1915 c.c., per tardività della denuncia del sinistro da parte di e di AVC oppure ai sensi dell'art. Pt_2
62 della polizza assicurativa, per non essere state adeguatamente ubicate e custodite le cose assicurate.
Parte convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni scritte: “Ogni contraria istanza ed eccezione reiette, con riserva di ogni ulteriore e diversa deduzione, produzione e conclusione, in via preliminare, accertare e dichiarare non legittimata ad agire nei confronti Parte_1 di essendo venuto meno il suo diritto ad essere indennizzata ai sensi degli artt. 2, Controparte_2
27 e 62 del la polizza n.320681645, per essere la stessa decaduta dall' esercizio del diritto;
In via principale, nel merito: respingere le domande tutte formulate da nei Parte_1 confronti di infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate;
Controparte_1 accertare e dichiarare che nul la è dovuto, a qualsiasi titolo, da a Controparte_1 Parte_1
[...]
In ulteriore denegato subordine nel merito: dire tenuta a corrispondere un indennizzo e nei CP_1 limiti delineati in sede di “accertamento conservativo”, ovvero non superiore ad € 12.101,00=. diminuendolo, della somma che verrà accertata in corso di causa per aver e Parte_1 [...] CP_ concorso nella verificazione del sinistro o comunque in considerazione di quanto disposto dagli art. 2, 27 e 62 della polizza 320681645.
Emettere ogni altra declaratoria e statuizione, comunque, previa connessa e dipendente dal le domande ed eccezioni che precedono;
condannare parte attrice al pagamento delle anticipazioni, spese, competenze ed onorari del giudizio oltre agli accessori di legge.”
3. – Alla prima udienza del giorno 08 giugno 2023 è stata differita al merito la decisione sulla domanda di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio;
quindi, le parti processuali sono state invitate a formulare proposte conciliative, anche in ragione del valore del contenzioso.
All'udienza del 20 luglio 2023 le parti hanno domandato la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., senza avanzare offerte ai fini conciliativi;
assegnati i termini per le memorie istruttorie, la causa
è stata rinviata all'udienza del 23 novembre 2023 per l'ammissione dei mezzi di prova.
Con provvedimento del 22 dicembre 2023 sono state ammesse le prove orali formulate dalle parti, assunte alla successiva udienza del 30 gennaio 2024.
Con ordinanza in data 26 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e di replica.
4. – Preliminarmente, sull'eccezione di improcedibilità dell'azione, risulta dai documenti, ed è comunque non contestato tra le parti, che la competenza territoriale relativa alla presente controversia preveda i fori alternativi di Roma e Reggio Emilia e che la domanda di mediazione è stata proposta avanti l'Organismo di Mediazione Forense di Roma mentre la causa è stata incardinata innanzi al Tribunale di Reggio Emilia.
Sul punto, all'articolo 10 della polizza assicurativa è previsto che «il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quello del luogo di residenza o di domicilio dell' . Per le controversie relative al contratto, l'esercizio Parte_3 dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione
pagina 2 di 6 mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione del luogo del giudice territorialmente competente di cui al 1° comma (artt. 4 e 5 D.lgs.
4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98.)».
Ciò posto, parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda giurisdizionale, per essere la mediazione stata esperita in un foro diverso da quello poi adito giurisdizionalmente.
L'eccezione va tuttavia rigettata, in quanto sia il dato normativo (cfr. art. 4 D.Lgs. n. 28/2010), sia quello contrattuale (cfr. art. 10 contratto) prevedono che la mediazione debba essere svolta presso il circondario del giudice “territorialmente competente”, e non già necessariamente presso quello adito: laddove quindi vi siano più giudici territorialmente competenti, così come nel caso che qui occupa, la mediazione ben può essere svolta presso uno di tali giudici, anche se non coincidente con quello poi adito giurisdizionalmente;
ed opinare diversamente significherebbe imporre alla parte la concreta scelta del giudice da adire giurisdizionalmente, in presenza di diversi giudici alternativamente competenti, già al momento della mediazione, mentre detta scelta non può che rimanere libera sino al successivo momento in cui la controversia è promossa.
5. – Scendendo nel merito del giudizio, ha concesso in locazione finanziaria alla Parte_1 società (di seguito per brevità “AVC”) materiale per ponteggi, come riportato nell'ordine di CP_3 acquisto n. SI 234356 prodotto dall'attrice (doc. n. 1) da impiegare in un cantiere aperto per la ristrutturazione di un edificio sito nella città di Roma.
a tutela dei beni strumentali oggetto della locazione finanziaria, ha stipulato con Parte_1
(di seguito in breve anche solo ) la polizza assicurativa n. 320681645, Controparte_1 CP_1 alla quale ha aderito il cliente AVC con modulo sottoscritto in data 7 dicembre 2021 (docc. 1 e 2).
In data 7 aprile 2022 i beni assicurati sono stati trafugati dal cantiere di AVC.
Quanto alla dinamica del furto, dal verbale di ricezione denuncia del 9 aprile 2022 (doc. n. 2 di parte convenuta), sporta dall'amministratore della AVC presso la stazione dei Carabinieri CC Roma-Tor Tre
Teste si legge: «il giorno 07/04/2022 tra le 20.30 e le 21:00 circa il capocantiere Persona_1
[omissis] ha ricevuto una chiamata dal portiere colui che sorveglia lo stabile [omissis], che lo Per_2 rendeva a conoscenza che delle persone sospette forse di nazionalità italiana stavano caricando su un furgone bianco presumibilmente un , (ma di cui non sono in grado di riferire la targa) della Per_3 merce che si trova all'interno del cantiere precisamente: - tubo zincato da metri 2/460, - tubo zincato da metri 1.20/300, - giunto ortogonale pz 2000, basetta zincata regolabile pz 100, - diagonale pz 150,
150, - correnti pz 250. Alla vista del portiere gli ignoti malfattori hanno cercato inventare delle scuse, ma subito dopo si sono dati alla fuga. Si sono assicurato contro il furto di tale merce dall'agenzia assicurativa “ ” avente numero di polizza : 320681645». CP_1
La conduttrice dei beni AVS comunicava il furto subito a in data 08 aprile 2022 (doc. 3 Parte_1 di parte convenuta) e quest'ultima provvedeva a denunciare l'evento a in data 26 aprile 2022 CP_1
(doc. n. 4 di parte convenuta).
6. – L'assicurazione convenuta ha eccepito la perdita del diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 27 della polizza e dell'art. 1915 c.c., per tardività della denuncia del sinistro da parte di e di AVC. Pt_2
L'art. 27 della polizza sottoscritta dall'attrice e da AVC prevede che in caso di sinistro il contraente e/o il conduttore siano obbligati a darne avviso a “entro nove giorni da quando questi ne Controparte_1 hanno avuto conoscenza. In ogni caso se il danno non viene denunciato dall'Assicurato entro 90
(novanta) giorni dalla data di accadimento, lo stesso non sarà più risarcibile”; inoltre, in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso “farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o alla Polizia del luogo”; è precisato che “l'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo” ai pagina 3 di 6 sensi dell'art. 1915 c.c..
L'art. 1915 c.c. così dispone: “L'assicurato che dolosamente non adempie [1218] l'obbligo dell'avviso
[1913] o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto”.
Nel caso che ci occupa, AVC due giorni dopo il furto ha sporto denuncia presso i Carabinieri della
Stazione CC Roma-Tor Tre Teste e in data 8 aprile 2022 ha denunciato a il sinistro Parte_1
(doc. n. 3); a sua volta, ha denunciato il furto alla Compagnia assicuratrice il 26 aprile Parte_1
2022, 14 giorni dopo esserne venuta a conoscenza del furto dei beni assicurati (doc. n. 4 della convenuta) ma entro i 90 giorni previsti dall'art. 27 a pena di perdita del diritto al risarcimento.
In ogni caso, la convenuta non ha né allegato né provato di aver subito un pregiudizio in ragione del
“breve” ritardo nella segnalazione del sinistro (5 giorni), non risultando dagli atti che tale condotta abbia comportato l'impossibilità per la Compagnia di assicurazione di effettuare tempestivamente i dovuti rilievi nel cantiere, ripreso nelle foto del 2 maggio 2022 allegate dalla stessa convenuta (doc. 8), tenuto conto che i beni trafugati sono stati elencati nella denuncia presentata all'Autorità e che alcuna contestazione in ordine agli stessi sia stata avanzata dal perito dell'assicurazione nel successivo atto di accertamento conservativo del danno indennizzabile (doc. 5 di parte convenuta).
7. - svolti gli accertamenti peritali, in data 1 agosto 2022 ha comunicato ad AVC e a CP_1
l'impossibilità a corrispondere l'indennizzo per l'inoperatività delle garanzie, in quanto Parte_1 sia l'assicurata sia la Conduttrice non avevano adempiuto ai loro obblighi espressamente previsti dalla polizza n. 320681645, in particolare dall'art. 62 della stessa, violato perché “la recinzione e le relative aperture non rispondono ai requisiti richiesti” (doc. n. 6 di parte convenuta e doc. 8 di parte attrice).
L'art. 62 della polizza assicurativa prescrive obblighi di custodia e conservazione dei beni assicurati, stabilendo che “in mancanza di un deposito [come nel caso di specie], l'area di cantiere deve essere adeguatamente illuminata e recintata (a condizione che il tipo di attività effettuata ed il tipo di area siano tali da permettere una delimitazione dell'area stessa) con divisorio in rete metallica avente altezza dal suolo di almeno metri 2,0. Le aperture sulla recinzione devono essere costituite da cancello metallico chiuso a chiave e il bene deve essere lasciato ad una distanza di almeno metri 3,0 dalla struttura divisoria. Il furto deve, in tutti i casi sopra esposti, avvenire con lo scasso dei mezzi di chiusura”.
Ha sostenuto la convenuta che dalla visione delle foto scattate in sede di sopralluogo, in data 2 maggio
2022, l'area di deposito del cantiere dedicata allo stoccaggio delle attrezzature risulterebbe non munita di cancelli con serrature e che le reti di delimitazione, seppur in metallo, non sarebbero adeguate perché tenute solamente da basi in cemento dalle quali è possibile sfilarle con un semplice movimento verso l'alto (doc. n. 8).
In realtà la polizza prescrive l'apposizione nel cantiere di una rete metallica alta almeno 2 metri
(presente) dotata di cancello metallico chiuso a chiave, ma non prescrive modalità specifiche di ancoraggio fisso al suolo della rete metallica stessa, come pretenderebbe in questa sede la Compagnia di assicurazione.
Quanto alla dotazione di un cancello, le foto in atti non consentono di escludere che l'accesso al materiale depositato non fosse limitato da un cancello chiuso con un lucchetto.
Sul punto, inoltre, soccorre la prova testimoniale addotta dall'attrice: il capocantiere
[...]
, tra i primi a giungere sul cantiere a seguito della comunicazione dell'avvenuto furto, ha Tes_1 dichiarato che “Confermo che il 7/4/2022 alle 16,30 /17,00 io ho provveduto come ogni sera alla chiusura del cantiere e ho accertato che era tutto chiuso;
ADR: su quali fossero i mezzi di chiusura: io
pagina 4 di 6 chiudevo la cancellata con una catena e lucchetto, che è stato tranciato come io stesso ho potuto constatare la mattina seguente quando mi sono recato in cantiere. Preciso che siamo stati avvisati dello scasso dal portiere dello stabile.”.
ai tempi amministratore della società , locatrice dei beni oggetto di Testimone_2 CP_3 furto, di proprietà della attrice, ha dichiarato di aver “visto il cancello chiuso con catena e lucchetto”.
L'architetto collaboratrice di AVC, ha confermato che i materiali per ponteggi Testimone_3 nel cantiere sito in Via Cicerone – Via Valadier – Via Cola di Rienzo erano custoditi all'interno di un'area di deposito illuminata e recintata con divisorio di rete metallica avente altezza dal suolo di almeno metri 2,0 e che le aperture sulla recinzione erano costituite da cancello metallico chiuso a chiave (cfr. verbale di udienza del 30.01.2024).
Trattasi di testimonianze attendibili non solo perché tra loro coerenti ma anche perché provenienti da persone che, per il loro ruolo, erano certamente informate circa la gestione del cantiere;
inoltre, le loro dichiarazioni non possono essere considerate de relato, come sostenuto dalla convenuta, in quanto vertono sulle modalità di custodia dei beni, dunque su fatti dei quali i testi avevano conoscenza diretta, e non sul dichiarato del portiere “ ”, che si limitò ad informarli dell'avvenuto furto nel cantiere. Per_2
Sempre in relazione alla corretta ubicazione del materiale, contesta la convenuta che la merce non era posiziona a distanza di tre metri dalla recinzione stessa e che, di tale circostanza, che comportava un aumento del rischio di furto dei beni assicurati, non fosse stata resa edotta, con conseguente perdita del diritto dell'attrice all'indennizzo ai sensi dell'art. 2 della polizza assicurativa e dell'art. 1898 c.c. a causa dell'aumento del rischio non segnalato.
Sul punto tutti i testimoni hanno confermato di essersi attenuti alle disposizioni comunali ricevute;
infatti, le autorizzazioni amministrative rilasciate dal di Roma consentivano, secondo CP_4
l'architetto “di occupare lo spazio pubblico al confine con il marciapiede e con Testimone_3 via Cicerone , oltre non era possibile andare in quanto avremmo occupato la carreggiata destinata alla circolazione veicolare”.
Sempre secondo il testimone i vigili del Comune di Roma si recarono sul cantiere realizzato Tes_3 per “accertare la conformità tra il progetto presentato in Comune e l'area di cantiere effettivamente occupata”.
Perciò, avendo riconosciuto di aver ricevuto dall'assicurata in data 27 dicembre 2021 l'istanza CP_1 per la concessione del suolo pubblico, con relativa planimetria (all. 11 parte attrice), si può affermare che la compagnia di assicurazione era stata messa nelle condizioni di valutare il progetto di occupazione del suolo e verificare l'ubicazione dei beni assicurati all'interno del cantiere;
nonostante questo, non ha sollevato contestazioni in ordine agli spazi individuati né ha comunicato all'assicurato la variazione del rischio, come era in grado di fare sulla base dei documenti ricevuti.
Pertanto, anche questa contestazione in ordine all'operatività della polizza non può che essere rigettata.
Infine, l'indennizzo liquidabile si ritiene pari al danno rilevato dal perito dell'assicurazione nel corso dell'accertamento conservativo, pari ad € 12.101,00 (doc. n. 5 di parte convenuta), oltre rivalutazione dal giorno del sinistro ed interessi fino all'effettivo soddisfo, così come richiesto dall'attrice.
Non ricorrono giustificazioni, per quanto sopra esposto, alla richiesta dell'assicurazione di una parziale diminuzione dell'indennizzo ai sensi degli artt. 1898 c.c. e 1915 c.c..
8. – Venendo ai provvedimenti ex art. 91 c.p.c., le spese processuali seguono la soccombenza dell'assicurazione convenuta e si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 nella misura dei valori medi di tariffa secondo il valore della controversia (scaglione da € 5.200,01 a €
pagina 5 di 6 26.000,00), in relazione a tutte e quattro le fasi del processo (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del giudice dott.ssa Ersilia Carlucci, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara l'operatività della polizza assicurativa n. 320681645 stipulata da Parte_1 con il 07.12.2021 in relazione al furto di materiale per cui è causa avvenuto in
[...] Controparte_1 data 07.04.2022;
2) per l'effetto, condanna , in persona del suo legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento dell'indennizzo dei danni subiti da pari ad € 12.101,00, oltre Parte_1 rivalutazione ed interessi legali dalla data del sinistro (07.04.2022) all'effettivo soddisfo;
3) condanna altresì , in persona del suo legale rappresentante p.t., alla refusione in Controparte_1 favore di delle spese e competenze di giudizio, che si liquidano in 5.077,00 per Parte_1 onorari, in € 298,80 per spese esenti, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia, il 06.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ersilia Carlucci
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