Articolo 2 della Legge 18 luglio 2000, n. 207
Articolo 1Articolo 3
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28 luglio 2000
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo.
Entrata in vigore il 28 luglio 2000