Decreto cautelare 11 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
Ordinanza collegiale 24 ottobre 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 19/01/2026, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00329/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00706/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 706 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da “Centro di Medicina Nucleare N 1” s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Marotta, Pietro Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
UOC - Controllo delle Prestazioni in Accreditamento, non costituita in giudizio;
Asl 104 - Caserta 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Messina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento:
1) della nota dell’ASL di Caserta, prot. n. 0299784/C Pres. Acc. del 13/12/2024, a firma del Direttore UOC Controllo delle Prestazioni in Accreditamento, dott. Di Lullo;
2) della nota dell’ASL di Caserta, prot. n. 0301456/C. Pres. Acc. del 16/12/2024, a firma del Direttore UOC Controllo delle Prestazioni in Accreditamento, dott. Di Lullo;
3) della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 660 del 26/11/2024.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla parte ricorrente in data 23.04.2025, per l’annullamento:
1) della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 80 del 24/02/2025, con la quale sono state apportate delle modifiche alla precedente delibera n. 660 del 20/11/2024 (impugnata col ricorso originario), nella parte in cui e solo se, dovesse essere interpretata, nel senso di ritenere che le prestazioni Pet, eseguite con macchina non ibrida, e cioè con la Pet, siano oggi, col nuovo nomenclatore regionale approvato con la predetta delibera regionale, erogabili solo con macchina ibrida (e cioè con la Pet/Tc);
2) della medesima delibera regionale n. 80 del 24/02/2025, se e ove dovesse essere interpretata nel senso di ritenere ancora esistente la differenziazione tra prestazioni Pet, a seconda che le stesse siano eseguite con macchina ibrida (e cioè con la Pet/Tc) o con macchina non ibrida (e cioè con la macchina Pet), differenziazione che fu introdotta dalla sola Regione Campania col Decreto del Commissario ad Acta n. 5/2017;
3) della medesima delibera regionale n. 80 del 24/02/2025, per quanto, a titolo esemplificativo, nel descrivere il codice 92.11.6, riporta l’aggiunta 001, riportando, quindi, il codice come 92.11.6.001, a cui fa corrispondere la descrizione della prestazione “Tomografia ad Emissione di NI (Pet-Tc) Cerebrale con Fdg”, anziché limitarsi a descrivere il suddetto codice col codice 92.11.6, e con la descrizione della prestazione come prestazione “Tomografia ad Emissione di NI (Pet) Cerebrale con Fdg”, così come è stata descritta nel nomenclatore nazionale e nei nomenclatori di tutte le altre regioni.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla parte ricorrente in data 30.07.2025, per l’annullamento:
- della Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 269 del 21/05/2025, pubblicata sul BURC numero 36 del 03/06/2025, avente ad oggetto l’aggiornamento del fabbisogno regionale delle prestazioni Pet/Tc di cui al Decreto Commissariale n. 29/2017, nella parte in cui e per quanto, a pag. 13, stabilisce, alla lettera g), che l’allegato 1 del Catalogo Regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, approvato con DGRC n. 80/2025, dovrà essere aggiornato come segue. A titolo esemplificativo si riporta il seguente codice: Codice 92.11.6, Descrizione completa Nomenclatore 26.11.2024 Tomografia ad emissione di Positoni (PET) Cerebrale con FDG, tariffa in vigore 939,95,
codice catalogo Regionale 92116.002, descrizione catalogo tomografia ad emissione di positroni (PET) cerebrale con FDG/TC Cerebrale-eseguita con macchina Ibrida PET/TC…”, nonché, quindi, nella parte in cui anche per le altre prestazioni, pure riportate nello stesso suindicato prospetto analitico, viene stabilito che le stesse prestazioni debbano essere erogate con la macchina ibrida PET/TC, e non anche con la macchina non ibrida Pet;
2) della medesima suindicata deliberazione, nella parte in cui, nel descrivere, a pagina 13, il codice 92.11.6, riporta l’aggiunta 002, riportando , quindi, il codice come 92116.002, a cui fa corrispondere la descrizione della prestazione “Tomografia ad Emissione di NI (PET-TC) Cerebrale con Fdg, anziché limitarsi a descrivere il suddetto codice col codice 92.11.6, con la descrizione della prestazione come prestazione “Tomografia ad Emissione di NI (PET) Cerebrale con Fdg”, così come è stata descritta nel nomenclatore nazionale e nei nomenclatori di tutte le altre regioni; nonché, per quanto, la suddetta deliberazione impugnata, riporta sempre a pag. 13 gli altri codici di interesse con l’aggiunta 002, anziché limitarsi a descrivere tali codici nello stesso modo in cui sono descritti nel nomenclatore nazionale e nei nomenclatori di tutte le altre Regioni.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Asl 104 - Caserta 1 e della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. CE SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato e depositato il 10.02.2025, la società ricorrente impugnava gli atti suddetti, ed esponeva:
- di erogare prestazioni specialistiche per le branche di Medicina Nucleare e di Radiologia Diagnostica, giusta deliberazione di accreditabilità n. 238 del 22/02/2018, adottata dal Direttore Generale dell’ASL di Caserta e Decreto di accreditamento istituzionale definitivo n. 109 del 01/04/2022, adottato dal Dirigente della Giunta Regionale della Campania;
- di essere legittimata, in virtù dell’accreditamento, ad erogare tutte le prestazioni indicate nel nomenclatore tariffario vigente per le predette branche;
- che il nomenclatore tariffario vigente sino al 30/12/2024 era quello approvato con il D.M. del 18/10/2012, recepito dalla Regione Campania con il D.C.A. n. 32 del 27/03/2013;
- che tale nomenclatore prevedeva, tra le varie prestazioni afferenti alla Branca di Medicina Nucleare, l’erogabilità, in regime di accreditamento, (e, quindi, con costi a carco del SSN) delle prestazioni Pet, contraddistinte dai codici 92.11.6, 92.11.7, 92.18.6;
- che la Regione Campania, con D.C.A. n. 5/2017 differenziava le prestazioni Pet in due sottocategorie:
a) prestazioni Pet seguite da prestazione radiologica mediante Pet/Tc;
b) prestazioni Pet non seguite da prestazione radiologica;
- che, nell’operare tale distinzione, il predetto D.C.A. n. 5/2017, stabiliva che le prestazioni Pet non seguite da prestazione radiologica fossero identificate con il subalterno 001 (nella specie, quindi, 92.11.6.001, 92.11.7.001 e 92.18.6.001); e che le prestazioni Pet seguite da prestazione radiologica mediante la Pet/Tc, fossero identificate con subalterno 002 [nella specie: a) Tomoscintigrafia cerebrale (Pet), studio qualitativo 92.11.6.002; b) Tomoscintigrafia cerebrale (Pet) studio quantitativo 92.11.7.002; c) Tomoscintigrafia globale corporea (Pet) 92.18.6.002];
- che, con D.M. del 25/11/2024, era stato aggiornato, dopo 28 anni, il nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, includendo prestazioni tecnologicamente avanzate ed eliminando quelle ormai obsolete;
- che, in particolare, le prestazioni contrassegnate dai codici 92.11.7 e 92.18.6 erano state eliminate;
- che lo stesso D.M. sostituiva la prestazione contrassegnata dal codice 92.11.6, precedentemente denominata Tomoscintigrafia cerebrale (Pet), con la nuova prestazione tecnologicamente più avanzata denominata Tomografia ad emissione di positroni (Pet) cerebrale, inserendola sia nella branca di Radiologia Diagnostica, sia nella Branca di Medicina Nucleare;
- che il D.M. 25/11/2024 veniva recepito dalla Regione Campania con la delibera n. 660/2024, che disponeva – fra l’altro – l’aggiornamento del nomenclatore tariffario regionale e della procedura prescrittiva ed erogativa delle prestazioni specialistiche;
- che anche il nomenclatore regionale inseriva le prestazioni Pet nelle branche di Radiologia Diagnostica e Medicina Nucleare;
- che la ASL di Caserta, con nota prot. 0299784/C. Pres. Acc. del 13/12/2024, comunicava alla ricorrente che le prestazioni contrassegnate dai codici 92.116.001/92.117.001/92.186.001 non risultavano più presenti nell’allegato 2 alla D.G.R.C. n. 660/2024, con la conseguenza che quegli esami non sarebbero stati più prenotabili nel CUP regionale a decorrere dal 30.12.2024;
- di avere contestato tale ultima nota con un messaggio di p.e.c. inviato alla ASL nella stessa giornata del 13.12.2024, per significare che il codice 92.11.6.001 era invece ancora presente nel nuovo tariffario nomenclatore;
- che, con nota prot. n. 0301456/C.Pres. Acc. del 16/12/2024, la ASL confermava “ la non eseguibilità delle prestazioni (…) a decorrere dal 30/12/2024 ”, così come già indicato nella nota precedente, in quanto il codice 92.11.6.001, sebbene presente nella “descrizione Catalogo Regionale”, assumeva la veste di nuova prestazione, e precisamente di “ Tomografia ad emissione di positroni (Pet-Tc) cerebrale con Fdg da effettuarsi esclusivamente attraverso Pet-Tc ”, e non quindi mediante la Pet;
- di avere contestato anche tale ultima nota, con messaggio di p.e.c. del 20.12.2024.
2. Tanto premesso, la ricorrente proponeva le domande innanzi riportate sulla base dei seguenti motivi di ricorso.
2.1. “ Violazione e falsa applicazione del decreto del Ministero della salute del 25/11/2024, del DPCM del 12/01/2017, della delibera di Giunta regionale della Campania n. 660 del 26/11/2024 ”.
La ricorrente affermava l’illegittimità delle suddette note della ASL, in quanto frutto di un’erronea interpretazione ed applicazione della normativa (statale e regionale) di riferimento.
Sosteneva che – con l’entrata in vigore dei LEA (Livelli essenziali di assistenza) approvati con D.P.C.M. del 12.01.2017 e del relativo nomenclatore tariffario, recepito e approvato col D.M. del 25/11/2024, così come recepiti dalla Regione Campania con la delibera n. 660 del 26/11/2024 – tutte le prestazioni ivi indicate nell’ambito della branca di Medicina Nucleare possono essere erogate in regime di accreditamento.
Precisava che, con il nuovo tariffario nazionale, il Ministero della Salute aveva inteso omogenizzare e rinnovare le prestazioni a livello nazionale, riclassificandole (in termini di nuove prestazioni e relativi importi) a livello nazionale, per non avere prestazioni e codici diversi per ogni regione.
Evidenziava che non era stata indicata alcuna differenziazione inerente alla macchina “ibrida” o “non ibrida” per eseguire le prestazioni Pet, in quanto tale distinzione – introdotta dalla Regione Campania con il DCA n. 5/2017 – risultava superata e obsoleta.
2.2. “ Violazione e falsa applicazione del decreto del Ministero della salute del 25/11/2024, del DPCM del 12/01/2017, della delibera di Giunta regionale della Campania n. 660 del 26/11/2024 ”.
Argomentava che anche la Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 660 del 26/11/2024 aveva stabilito il principio che tutte le prestazioni Pet, indicate nel nuovo tariffario e riconducibili all’ambito della branca di Medicina Nucleare, possono essere erogate in regime di accreditamento e, quindi, a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
In subordine, per il caso di ritenuta mancata affermazione di tale principio, deduceva l’illegittimità della suddetta delibera, in quanto contraria ai principi fissati a livello nazionale, illustrati nel primo motivo del ricorso.
2.3. “ Violazione e falsa applicazione del decreto del Ministero della salute del 25/11/2024, del DPCM del 12/01/2017, della delibera di Giunta regionale della Campania n. 660 del 26/11/2024 ”.
Esponeva la ricorrente che, secondo il nomenclatore regionale, la prestazione identificata dal codice 92.11.6 poteva essere erogata sia dalla Branca diagnostica per immagini sia dalla Branca Medicina Nucleare.
Ne concludeva che, essendo la ricorrente accreditata per la branca Medicina Nucleare (oltre che per la branca di Radiologia Diagnostica), essa poteva erogare la citata prestazione “ Tomografia ad emissione di positroni (Pet) cerebrale con Fdg ” mediante Pet.
Assumeva poi l’illegittimità del nomenclatore regionale – con specifico riferimento alla dicitura indicata nel riquadro estremo laterale destro del codice 92.11.6: “ Tomografia ad emissione di positroni (Pet-Tc) cerebrale con Fdg ” – non essendo tale indicazione aggiuntiva prevista né dal DPCM del 12/01/2017, né dal D.M. del 25/11/2024.
Evidenziava infatti che, in entrambi i decreti, il codice 92.11.6 viene descritto nel seguente modo: “ Tomografia ad Emissione di NI (Pet) Cerebrale con Fdg ”, con l’indicazione della branca 08 (Diagnostica per immagini) e della branca 07 (Medicina nucleare).
Sottolineava che, alla luce dei principi fissati dalla nuova normativa nazionale, risultava superata ed implicitamente abrogata la differenziazione delle prestazioni Pet, introdotta dal DCA n. 5/2017, differenziate in due sottocategorie: a) prestazioni Pet seguite da prestazione radiologica mediante Pet-Tc; b) prestazioni Pet non seguite da prestazione radiologica.
3. Con memoria depositata in data 07.03.2025, la ASL chiedeva, sulla base di varie argomentazioni, il rigetto del ricorso.
4. In data 11.03.2025 si costituiva in giudizio la Regione Campania.
5. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 17.04.2025 e depositato il 23.04.2025, la ricorrente proponeva le domande innanzi riportate, ed esponeva:
- che il codice 92.11.6, nel nomenclatore nazionale, viene descritto nel seguente modo: “ Tomografia ad Emissione di NI (Pet) Cerebrale con Fdg ”, con l’indicazione della branca 08 (Diagnostica per immagini) e della branca 07 (Medicina Nucleare);
- che tutte le Regioni si erano adeguate a tale prescrizione nazionale, riportando, nei propri nomenclatori regionali, il codice 92.11.6 nello stesso modo indicato dal nomenclatore nazionale;
- che, nelle more del giudizio, la Regione Campania, con delibera di Giunta n. 80 del 24/02/2025, aveva chiarito ulteriormente la descrizione delle prestazioni ed aveva apportato delle modifiche, per superare le criticità di natura applicativa generate dalla precedente delibera n. 660 del 20/11/2024;
- che, in particolare, l’allegato n. 1 alla nuova deliberazione regionale, con riferimento ai codici oggetto di contestazione, riportava, in aggiunta rispetto alla deliberazione n. 660 del 26/11/2024, la specificazione « nella descrizione dei codici, relativi alle prestazioni di interesse alla “Branca di Medicina Nucleare”, che la Branca è la Branca FA.RE, con l’indicazione del codice D 14, come codice della Branca, e con l’ulteriore precisazione che la prestazione viene descritta come Descrizione FA.RE, Branca Medicina Nucleare ».
6. Tanto premesso, ribadiva il proprio diritto ad erogare tutte le prestazioni Pet indicate nel nomenclatore tariffario e proponeva le domande innanzi indicate sulla base dei seguenti motivi di diritto.
6.1. “ Violazione e falsa applicazione del decreto del Ministero della salute del 25/11/2024, del DPCM del 12/01/2017, violazione dell’art. 117 secondo comma, lettera m, della Costituzione, violazione degli artt. 3 e 32 della Costituzione ”.
Sosteneva che, in materia di LEA, vale il principio di prevalenza della normativa nazionale su quella regionale, ai sensi dell’art. 117, co. 2, lettera m), Cost..
6.2. “ Violazione e falsa applicazione del decreto del Ministero della salute del 25/11/2024, del DPCM del 12/01/2017, violazione art. 117 secondo comma, lettera m, della Costituzione, violazione degli artt. 3 e 32 della Costituzione ”.
Ribadiva che nel nuovo tariffario nazionale non vi era alcuna differenziazione inerente alla macchina ibrida o non ibrida per eseguire le prestazioni Pet.
7. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 29.07.2025 e depositato il 30.07.2025, la parte ricorrente proponeva le domande di cui sopra, ed esponeva:
- che, con la deliberazione n. 269 del 21/05/2025, la Giunta Regionale della Campania, nel descrivere le prestazioni 92.11.6 e le altre di interesse, stabiliva che tali prestazioni possono essere erogate solo con la macchina ibrida Pet/Tc e non anche con la macchina non ibrida Pet;
- di avere presentato domanda e manifestato l’interesse di procedere alla installazione della Pet/Tc, ai sensi della suddetta deliberazione di Giunta Regionale n. 269/2025, e di essere in attesa di risposta da parte della stessa Giunta.
8. Tanto premesso, proponeva le domande di cui sopra, sulla base del seguente motivo di diritto: “ Violazione dell’ordinanza del CDS n. 1381/2025, pubblicata in data 11/04/2025, violazione del DPCM del 12/01/2017, del D.M. 25/11/2024 ”.
Asseriva l’illegittimità dell’espunzione, dal nomenclatore regionale della Campania, delle prestazioni Pet da eseguire in modalità non ibrida.
9. Con memorie, anche di replica, depositate in data 18, 19, 29.09.2025, le parti insistevano nelle rispettive argomentazioni difensive e conclusioni.
La Regione, in particolare, eccepiva l’inammissibilità del ricorso, in quanto non notificato ad alcun controinteressato.
10. All’udienza pubblica del 13.01.2026, il ricorso veniva discusso come da verbale e riservato per la decisione.
11. Si esamina preliminarmente l’eccezione di inammissibilità proposta della Regione in riferimento alla mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato.
È noto che, ai sensi dell’art. 27, co. 1, c.p.a., il contraddittorio è integralmente costituito quando l'atto introduttivo è notificato anche ai controinteressati, qualora esistenti.
Il Collegio peraltro condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, a fronte di provvedimenti di diniego, che, in quanto tali, non sono fonte di nuove utilità a favore di terzi, non vi sono controinteressati in senso tecnico-giuridico, ma eventualmente soltanto controinteressati in senso sostanziale o di fatto, nei confronti dei quali non sussiste l'onere di notifica del ricorso a pena di inammissibilità dello stesso (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 16/05/2013, n. 2663).
Nel caso di specie, le note emesse dalla ASL di Caserta in data 13 e 16.12.2024 possono essere considerate alla stregua di provvedimenti di diniego, in quanto orientate a negare alla ricorrente la possibilità di eseguire, a carico del Servizio sanitario regionale, le prestazioni contrassegnate da determinati codici (e, in particolare, dal codice 92.11.6.001), con la conseguenza che non è possibile individuare soggetti controinteressati, in senso tecnico-giuridico, nei confronti dei quali vi fosse l’onere di notificare il ricorso introduttivo del giudizio.
12. Nel merito, è necessario rilevare anzitutto che le questioni interpretative proposte dalla ricorrente nel ricorso introduttivo e nei primi motivi aggiunti, nei confronti, rispettivamente, delle delibere regionali nn. 660/2024 e 80/2025, sono state risolte dalla delibera (impugnata con i secondi motivi aggiunti) n. 269/2025, sicché non è più necessario esaminare le censure proposte, in via subordinata, per il caso in cui il Giudice avesse aderito ad una determinata interpretazione delle prime due suddette delibere regionali.
In secondo luogo, emerge dallo scambio di note avvenuto tra la parte ricorrente e la ASL, tra il 13 e il 16.12.2024, che l’interesse della ricorrente si concentra, in questa sede, sulla prestazione contrassegnata dal codice 92.11.6.001, poiché, quanto alle prestazioni residue, la ASL comunicava, in data 13.12.2024, che anche quelle contrassegnate dai codici 92.117.001 e 92.186.001 non risultavano più presenti nell’allegato n. 2 alla delibera n. 660/2024, ma la ricorrente (in pari data) contestava la nota ricevuta solo con riferimento alla prestazione 92.11.6.001, asserendo che essa doveva ancora considerarsi compresa nel tariffario-nomenclatore.
13. In riferimento a tale ultima prestazione (Tomografia ad emissione di positroni – PET, non seguita da prestazione radiologica mediante PET/TC), il ricorso è fondato.
La prestazione denominata “TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) CEREBRALE CON FDG” (codice 92.11.6) risulta infatti compresa (per un importo di € 939,95) nell’elenco allegato al Decreto del Ministro della salute (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 25.11.2024 (in G.U. del 27.12.2024).
Invece, l’elenco allegato alla delibera di Giunta regionale n. 269/2025, accanto alla suddetta dicitura, riporta anche la seguente: « Codice Catalogo Regionale 92116.002 – Descrizione CATALOGO: TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI [PET] CEREBRALE CON FDG/TC CEREBRALE –eseguita con macchina ibrida PET/TC ».
Tale ultimo inciso (“ eseguita con macchina ibrida PET/TC ”) si pone quindi in contrasto con quanto previsto dal suddetto decreto ministeriale, che non impone la necessità di eseguire la prestazione con macchina ibrida, lasciando quindi la facoltà di eseguirla anche con macchina non ibrida.
Ritiene il Collegio che il contrasto tra il decreto ministeriale e la delibera regionale determini l’illegittimità, in parte qua , della seconda.
Infatti, ai sensi dell’art. 15, co. 1, D.P.C.M. del 12.01.2017, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, « Nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni elencate nel nomenclatore di cui all'allegato 4 al presente decreto », tra le quali compare appunto quella identificata dal codice 92.11.6.
Inoltre, a norma dell’art. 117, co. 2, Cost., « Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; (…) ».
Ed infine, ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. n. 502/1992, « 2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza (…) ».
È evidente pertanto che, essendo la determinazione dei livelli essenziali di assistenza una materia per la quale la potestà normativa appartiene esclusivamente allo Stato, la Regione non può porre disposizioni contrastanti con quelle statali.
Ne consegue, nel caso di specie, che la norma regionale, ponendosi in contrasto con la norma statale (nella parte in cui prevede che la suddetta prestazione non possa essere effettuata tramite macchina non ibrida), è illegittima, in parte qua .
14. Il ricorso deve pertanto essere accolto, nei limiti appena illustrati.
15. La complessità e la particolarità della questione oggetto di causa giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei termini e nei limiti di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG LI Di PO, Presidente
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
CE SC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE SC | UG LI Di PO |
IL SEGRETARIO