TAR Napoli, sez. IX, sentenza 19/01/2026, n. 329
TAR
Decreto cautelare 11 febbraio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
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Ordinanza collegiale 24 ottobre 2025
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Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità delle note ASL per errata interpretazione normativa

    Il Tribunale ritiene che la delibera regionale n. 269/2025, impugnata con motivi aggiunti, abbia risolto le questioni interpretative sollevate nel ricorso introduttivo, rendendo superflue le censure relative alle delibere nn. 660/2024 e 80/2025. Tuttavia, nel merito, riconosce che la prestazione PET (codice 92.11.6) è prevista dal decreto ministeriale del 25/11/2024 senza la necessità di utilizzare una macchina ibrida, mentre la delibera regionale n. 269/2025 impone tale requisito, creando un contrasto con la norma statale. Di conseguenza, la delibera regionale è illegittima in parte qua.

  • Accolto
    Illegittimità delle note ASL per errata interpretazione normativa

    Il Tribunale ritiene che la delibera regionale n. 269/2025, impugnata con motivi aggiunti, abbia risolto le questioni interpretative sollevate nel ricorso introduttivo, rendendo superflue le censure relative alle delibere nn. 660/2024 e 80/2025. Tuttavia, nel merito, riconosce che la prestazione PET (codice 92.11.6) è prevista dal decreto ministeriale del 25/11/2024 senza la necessità di utilizzare una macchina ibrida, mentre la delibera regionale n. 269/2025 impone tale requisito, creando un contrasto con la norma statale. Di conseguenza, la delibera regionale è illegittima in parte qua.

  • Accolto
    Illegittimità della delibera regionale per contrasto con la normativa nazionale

    Il Tribunale ritiene che la delibera regionale n. 269/2025, impugnata con motivi aggiunti, abbia risolto le questioni interpretative sollevate nel ricorso introduttivo, rendendo superflue le censure relative alle delibere nn. 660/2024 e 80/2025. Tuttavia, nel merito, riconosce che la prestazione PET (codice 92.11.6) è prevista dal decreto ministeriale del 25/11/2024 senza la necessità di utilizzare una macchina ibrida, mentre la delibera regionale n. 269/2025 impone tale requisito, creando un contrasto con la norma statale. Di conseguenza, la delibera regionale è illegittima in parte qua.

  • Accolto
    Illegittimità della delibera regionale per contrasto con la normativa nazionale e per errata codificazione

    Il Tribunale ritiene che la delibera regionale n. 269/2025, impugnata con motivi aggiunti, abbia risolto le questioni interpretative sollevate nel ricorso introduttivo, rendendo superflue le censure relative alle delibere nn. 660/2024 e 80/2025. Tuttavia, nel merito, riconosce che la prestazione PET (codice 92.11.6) è prevista dal decreto ministeriale del 25/11/2024 senza la necessità di utilizzare una macchina ibrida, mentre la delibera regionale n. 269/2025 impone tale requisito, creando un contrasto con la norma statale. Di conseguenza, la delibera regionale è illegittima in parte qua.

  • Accolto
    Illegittimità della delibera regionale per contrasto con la normativa nazionale e per errata codificazione

    Il Tribunale ritiene che la delibera regionale n. 269/2025, impugnata con motivi aggiunti, abbia risolto le questioni interpretative sollevate nel ricorso introduttivo, rendendo superflue le censure relative alle delibere nn. 660/2024 e 80/2025. Tuttavia, nel merito, riconosce che la prestazione PET (codice 92.11.6) è prevista dal decreto ministeriale del 25/11/2024 senza la necessità di utilizzare una macchina ibrida, mentre la delibera regionale n. 269/2025 impone tale requisito, creando un contrasto con la norma statale. Di conseguenza, la delibera regionale è illegittima in parte qua.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 19/01/2026, n. 329
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 329
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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