Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 19/12/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00867/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00303/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 303 del 2025, proposto da
MO HE Diagnostics S.p.A., Euroimmun Italia Diagnostica Medica S.r.l., Alifax S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A03B3ED19E, rappresentati e difesi dagli avvocati Claudio Bonora, Giuseppina Incorvaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
PuntoZero S.C.AR.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Tallini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Luciani;
Regione Umbria, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda Ospedaliera di Terni, non costituite in giudizio;
nei confronti
Instrumentation Laboratory S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale mandataria del R.T.I. costituendo con DASIT S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Piero Fidanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A. EN Diagnostics S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difeso dagli avvocati Domenico Iaria, Ivan Marrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione dell'Amministratore Unico di PuntoZero S.c. a r.l. del 26 maggio 2025, notificata in pari data, recante " Procedura telematica aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, in forma centralizzata, per la fornitura di service di laboratorio occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Umbria - Codice gara ANAC 9484285 - Aggiudicazione Lotti 2 - 3 - 7- 8 - 23 " , limitatamente alla parte in cui ha aggiudicato il " lotto n. 8 - autoimmunità " a favore del RTI IL - AS;
- dei verbali delle sedute riservate della Commissione giudicatrice (n. 1 del 24.04.2024 - n. 2 del 29.04.2024 -; n. 3 del 21.05.2024 - ; n. 4 del 03.06.2024 - ; n. 6 del 2.01.2025; n. 7 del 26.03.2025 - ; n. 8 del 14.04.2025 - ; n. 9 del 13.05.2025 - e, in particolare, del verbale della Commissione giudicatrice n. 5 del 25.07.2024 - 16.01.2025);
- del documento istruttorio del 20.05.2025;
- della determinazione dell'Amministratore Unico di Punto Zero S.C. a R.L. del 09.07.2025, recante " Procedura telematica aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, in forma centralizzata, per la fornitura di service di laboratorio occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria Codice Gara ANAC 9484285 - Aggiudicazione lotti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - Rettifica per errore materiale ", nonché il sottostante documento istruttorio rettificato;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso e allo stato non conosciuto, ivi compresi e, nei limiti dell'interesse, il disciplinare di gara e il capitolato tecnico, con i relativi allegati;
nonché per la declaratoria ex art. 122 c.p.a. di inefficacia del contratto di appalto per il lotto n. 8, qualora stipulato in pendenza del gravame o in corso di stipulazione, con espressa riserva di agire in separata sede per il risarcimento per equivalente monetario dei danni subiti e subendi dai ricorrenti per effetto dell'esecuzione (anche solo parziale) dei provvedimenti impugnati
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Instrumentation Laboratory S.p.A., di A. EN Diagnostics S.r.l. e di PuntoZero S.C. A R.L.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa LE DA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con Determinazione dell’Amministratore Unico di PuntoZero s.c.a r.l. del 18 dicembre 2023 è stata indetta la “ procedura telematica aperta ai sensi dell’art.71 del D.lgs n.36/2023, in forma centralizzata, per la fornitura di service di laboratorio occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria ”; il presente giudizio riguarda il lotto n. 8, denominato “autoimmunità”, con importo a base d’asta per il quinquennio contrattuale di € 4.945.226,90=.
2. Relativamente al lotto in oggetto presentavano domanda di partecipazione MO HE Diagnostics s.p.a. (“MO HE”), in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo con Euroimmun Italia Diagnostica Medica s.r.l. ed Alifax s.r.l., A. EN Diagnostics s.r.l. (“EN”) e Instrumentation Laboratory S.p.a, mandataria del raggruppamento con AS s.p.a (”IL- AS”): nella seduta riservata dell’11 novembre 2024, di cui al verbale n. 5, sono state valutate le offerte tecniche delle concorrenti, da cui è derivata l’attribuzione di punti 38,25 a MO HE, 46,52 a EN e 57,29 a IL- AS.
All’esito dell’apertura delle buste recanti le offerte economiche la graduatoria è risultata la seguente: prima classificata IL- AS con il punteggio di 83,03, seconda classificata EN con punti 76,52 ed infine la ricorrente con punti 57,84.
3. Con determinazione dirigenziale dell’Amministratore Unico di OZ del 26 maggio 2025, la stazione appaltante ha disposto l’aggiudicazione del lotto in oggetto in favore del RTI IL – AS; in pari data, stante la mancata contestuale pubblicazione della documentazione inerente le altre offerenti, MO HE ha presentato istanza di accesso alla documentazione amministrativa e alle offerte delle altre concorrenti: la relativa pretesa è stata soddisfatta il 18 giugno successivo.
4. MO HE ha quindi impugnato la determina di aggiudicazione, i verbali di gara ed il documento istruttorio con cinque motivi di censura, contestando, rispettivamente, con i primi tre motivi la mancata esclusione di EN, e con il quarto e il quinto quella dell’aggiudicataria.
4.1. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 95, comma 1, lett. e) e 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. 36/2023, dell’art. 18.1 del disciplinare di gara e dei criteri premiali stabiliti, per il lotto n. 8, dall’allegato d) al Capitolato tecnico. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di presupposti. Ingiustizia manifesta. EN avrebbe dovuto essere esclusa ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. 36/2023, per aver fornito informazioni false o fuorvianti in merito alla propria offerta tecnica, ottenendo illegittimamente 2 punti in relazione al criterio di valutazione tabellare “ Reagenti per il dosaggio immunoblotting: Capacità di elaborare i risultati in modo quantitativo con curva per profilo ENA ed epatico ”. In particolare la seconda classificata affermava che i propri dispositivi erano in grado di fornire risultati quantitativi (facendo richiamo al prodotto “DOT DIVER Quantrix ANA 25 Ag 5020”) ma omettendo di chiarire che invece il kit “HepAK 7 plus Dot” offerto per i profili epatici, era in grado di fornire un risultato solo qualitativo (ovvero esito “positivo/negativo” senza quantificazione dei valori).
4.2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 70 e ss. del d.lgs. 36/2023, nonché delle Parti I e II, dell’Allegato II.5 al d.lgs. 36/2023, per avere la Commissione ritenuto ammissibile l’offerta di EN nonostante la carenza di un requisito minimo essenziale della prestazione. Violazione e falsa applicazione dei principi di autovincolo, legalità e par condicio. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara. EN avrebbe dovuto altresì essere esclusa in quanto la sua offerta non risultava conforme ai requisiti minimi prescritti dal disciplinare di gara per il test BLOT sotto un duplice profilo: a) per il “Profilo ANA”, il dispositivo offerto dalla seconda classificata non consentiva l’esame dell’antigene DFS-70, invece richiesto a pena di esclusione; ii) per il “Profilo Citoplasmatico”, EN indicava il kit “BiermAK LINE – Cod. 51638”, che invece non sarebbe idoneo a tale esame ma solo alla differente determinazione qualitativa degli anticorpi antifattore intrinseco e degli antigeni delle cellule parietali.
4.3. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara e, in particolare, dell’allegato “E1 - Dettaglio Offerta Economica”, nonché del capitolato tecnico e del disciplinare di gara. Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione e dei principi di autovincolo, fiducia, accesso al mercato, buona fede e tutela dell’affidamento di cui agli articoli 2, 3 e 5, del d.lgs. 36/2023. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione dei principi di imparzialità e par condicio. Ingiustizia manifesta . EN avrebbe ulteriormente violato il disciplinare di gara offrendo una fornitura di reagenti insufficiente rispetto ai fabbisogni indicati dalla stazione appaltante, che ne richiedeva un quantitativo idoneo a garantire non solo la refertazione dei test ma anche le operazioni di calibrazione e di controllo della qualità del sistema.
4.4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 79, 107 e 108, del d.lgs. 36/2023, delle Parti I e II dell’Allegato II.5 al d.lgs. 36/2023, del disciplinare di gara, del capitolato tecnico e dei requisiti minimi fissati dalla relazione specialistica costituente la lex specialis. Violazione dei principi che presiedono il giusto procedimento nonché le procedure ad evidenza pubblica, sub specie della par condicio competitorum e dei principi del risultato, dell’imparzialità, dell’obbligo di motivazione, dell’efficienza e dell’efficacia. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione. Ingiustizia grave e manifesta. L’aggiudicataria non avrebbe soddisfatto il requisito di minima previsto per il test BLOT, profilo Ana, in quanto offriva un kit recante tutti gli antigeni richiesti dal disciplinare, ma senza concentrarli in un unico supporto analitico (come sarebbe richiesto dalla lex specialis e altresì confermato dalla stazione appaltante in sede di risposta ad apposito chiarimento), bensì offrendo due strip separate. L’offerta di un’unica strip contenente tutti gli antigeni richiesti per il profilo ANA sarebbe imposta dalla necessità di garantire alla stazione appaltante risultati univoci, omogeneità interpretativa e riproducibilità diagnostica.
4.5. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara e, in particolare, dell’allegato “E1 - Dettaglio Offerta Economica”, nonché del capitolato tecnico e del disciplinare di gara. Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione e dei principi di autovincolo, fiducia, accesso al mercato, buona fede e tutela dell’affidamento di cui agli articoli 2, 3 e 5, del d.lgs. 36/2023 . Estendendo all’aggiudicataria il terzo motivo di ricorso, si sostiene che anche IL- AS avrebbe offerto un quantitativo insufficiente di reagenti, in ragione del fatto che proprio i kit diagnostici offerti dall’aggiudicataria imponevano di eseguire i controlli qualità “almeno una volta ogni giorno d’uso del test”: quindi calcolando con tale criterio i reagenti da fornire, la fornitura vincitrice si sarebbe rivelata largamente inidonea.
5. Si sono costituiti per resistere in giudizio sia OZ che le altre concorrenti graduate in posizione poziore rispetto alla ricorrente. In via preliminare IL- AS ha eccepito l’irricevibilità dell’impugnativa, che risulta notificata il 18 luglio 2025, ovvero oltre cinquanta giorni dopo l’aggiudicazione.
5.1. Quanto al primo motivo di gravame, OZ ne ha eccepito l’inammissibilità per difetto di interesse perché l’eventuale accoglimento dello stesso, da cui discenderebbero due punti in più per la ricorrente, non modificherebbe la graduatoria; nel merito EN ha ammesso che il kit “HepAK 7 plus Dot”, necessario per il profilo epatico, non fornisce risultati quantitativi, ma attesa la scarsa frequenza temporale di tali tipi di analisi, pari a circa lo 0,3% del totale, la sua offerta dovrebbe ritenersi conforme nel restante 99,7% dei casi.
5.2. Quanto al secondo motivo, EN non ha contestato in fatto le carenze denunciate dalla ricorrente facendo tuttavia richiamo al principio di equivalenza funzionale.
5.3. In merito al terzo motivo la seconda classificata ha chiarito di essersi impegnata in sede di offerta tecnica a fornire tutto il necessario in quanto “ I test indicati sono comprensivi di esecuzioni per le calibrazioni e i controlli di qualità richieste in base alla tecnologia. La fornitura comprende inoltre tutto il materiale accessorio per effettuare le analisi richieste ”, quindi se in fase esecutiva fossero stati necessari un numero di calibratori e controlli superiori a quelli offerti, la EN li avrebbe dovuti fornire e, per di più, senza aumento di prezzo, dal momento che il contratto prevede il pagamento sulla base del numero di test effettuati, senza che rilevi il numero di calibratori e controlli.
5.4. IL- AS ha infine contestato il quarto e il quinto mezzo segnalando come il ricorso sotto tali profili poggi su interpretazioni del disciplinare che non trovano conforto nella lettera della stesso, e che in mancanza di espresse previsioni di lex specialis sarebbe precluso alla stazione appaltante introdurre requisiti di minima più restrittivi, in violazione della massima partecipazione degli offerenti.
6. All’udienza in camera di consiglio del 2 settembre 2025 la ricorrente ha consentito all’abbinamento al merito della domanda cautelare, condizionando tale assenso al previo avviso da parte di OZ dell’intenzione di stipulare il contratto.
7. In vista della decisione le parti hanno depositato memorie e repliche. Alla pubblica udienza del 18 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di irricevibilità del gravame.
Costituisce fatto incontestato che OZ, all’esito dell’aggiudicazione, avvenuta il 26 maggio 2025, non abbia reso disponibile la documentazione relativa alle offerte tecniche delle concorrenti, che veniva ostesa solo il 18 giugno 2025 a seguito di istanza di accesso inoltrata da MO HE il 26 maggio 2025, e poi reiterata, a seguito della mancata risposta di OZ il 9 giugno 2025.
Rispetto a tale quadro fattuale, la notifica del ricorso introduttivo in data 18 luglio 2025, invece che entro il 25 giugno 2025, appare pacificamente tempestiva, in quanto la ricorrente ha diligentemente proposto immediata istanza di accesso agli atti della procedura, il cui adempimento condizionava la possibilità di proporre consapevolmente impugnativa, anche considerato il concreto tenore dei vizi denunciati, tutti inerenti le offerte tecniche delle altre offerenti (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 11 aprile 2024, n. 7013, id. 26 ottobre 2023, n. 15870). In un caso analogo Cons. Stato, Sez. V, 25 febbraio 2025, n. 1631 ha chiarito: “ nel caso di specie, risulta che la stazione appaltante ha messo a disposizione dell’odierna appellante gli atti del procedimento di gara in data 20.5.2024, pertanto il ricorso si deve considerate tempestivo anche se proposto il 18 giugno, in quanto il termine per impugnare non poteva iniziare a decorrere se non dall’ostensione della documentazione di gara .” Nel caso in esame la notifica dell’impugnativa è stata proposta nel termine di 30 giorni dall’ostensione della documentazione richiesta, quindi MO HE non è incorsa in alcuna decadenza.
9. Procedendo ad esaminare il merito del ricorso, ragioni di ordine logico inducono ad esaminare con priorità i motivi quattro e cinque, diretti a conseguire l’esclusione della prima graduata, giacchè in caso di ritenuta infondatezza degli stessi MO HE risulterebbe priva di interesse all’esame dei primi tre, poichè anche l’accoglimento degli stessi non potrebbe garantirle il bene della vita avuto di mira, ovvero l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto ( ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 3 luglio 2025 n. 5747).
10. Sia il quarto che il quinto mezzo sono infondati e devono essere respinti.
11. Il quarto motivo di ricorso è infondato, poiché risulta prima facie sconfessato dalla stessa lettera della lex specialis . Il capitolato tecnico, nell’ambito dei test BLOT, prevede che i test per il profilo ANA contengano almeno i seguenti antigeni “ Sm, RNP, SS-A, SS-B, Scl-70,Jo-1, Nucleosomi, Istoni, dsDNA, DFS-70, Centromero ”: risulta invece assente l’ulteriore prescrizione, richiamata da MO HE, per cui tali antigeni debbano necessariamente- e quindi a pena di esclusione – essere contenuti in un’unica strip.
Ed infatti del tutto legittimamente l’aggiudicataria ha offerto una soluzione diagnostica che prevede l'uso di due kit distinti (il kit "Connectivitis Dot" e il kit "ANA DOT & DFS70"), ma che contengono comunque tutti gli antigeni specificati.
11.1. Come noto l’interpretazione della legge di gara – a maggior ragione quando si invocano requisiti di minima, come nel caso di specie – deve essere condotta in via prioritaria alla luce del loro tenore testuale, dovendo applicarsi le norme in materia di contratti e quindi anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 cod. civ.: conseguentemente, le clausole di bando “non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole al concorrente; tanto a maggior ragione quando trattasi di clausole che possono condurre all'esclusione dell'offerta, a fronte del criterio del favor partecipationis e del principio del clare loqui, per i quali, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenuta in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti ” ( ex multis , Cons. Stato sez. V, 20 giugno 2025, n. 5405, id. sez. IV, 15 aprile 2025, n. 3253, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 18 febbraio 2025, n. 3640, id., sez. I , 12 dicembre 2024 , n. 22435).
11.2. Nel caso in esame la previsione di capitolato appare chiara ed esente da ambiguità, e l’imposizione quale ulteriore requisito di minima della contemporanea presenza di tutti gli antigeni in un’unica strip non poteva esservi rinvenuta, se non operando una vera e propria integrazione della disciplina di gara.
11.3. Né un tale vincolo poteva ritenersi discendente dalla richiesta di chiarimenti n. 169, così formulato: “ si chiede di confermare che per la voce Profilo ANA - con almeno i seguenti antigeni: Sm, RNP, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, Nucleosomi, Istoni, dsDNA, DFS-70, Centromero, la richiesta sia rivolta ad unico profilo contenente almeno tutti gli antigeni citati ”. La Commissione rispondeva, del tutto laconicamente, “ Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara ”.
E’ evidente che se vi fosse stato un dubbio interpretativo sulla portata di tale requisito minimo un siffatto chiarimento non sarebbe stato idoneo a scioglierlo, ma in ogni caso a fronte di una chiara previsione di bando, che costituisce autovincolo per la stazione appaltante, i chiarimenti possono avere solo portata chiarificatoria ed interpretativa, mai modificativa ( ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 04 novembre 2024, n. 19369, Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2024, n. 1793).
11.4. Stante la chiarezza e non equivocità della previsione di disciplinare nel limitarsi a prescrivere quale requisito minimo la presenza di tutti gli antigeni ivi indicati, risultano ultronee le deduzioni svolte da tutte le parti circa la natura migliorativa o meno della caratteristiche dei prodotti offerti dall’aggiudicataria (che offrendo due strip per le medesime analisi, da un lato, consentiva di risparmiarne una allorchè non fosse necessario utilizzare tutti gli antigeni insieme per gli esami ma, dall’altro, ove invece i reagenti dovessero essere utilizzati effettivamente insieme avrebbe potuto cagionare disomogenità dei risultati e coerenza delle misurazioni).
Il - AS giustificava la propria scelta affermando che i test eseguiti con tecnologia BLOT non rappresentano esami di screening, bensì di conferma o approfondimento del risultato ottenuto con una tecnologia differente, e quindi la natura “mirata” degli stessi esclude in radice la necessità che debbano essere fatti tutti insieme; inoltre la proposta dell’aggiudicataria sarebbe ulteriormente migliorativa perché oltre a garantire la copertura di tutti gli antigeni espressamente richiesti dalla lex specialis offrirebbe in aggiunta antigeni ulteriori (“U1-RNP, PM-Scl 100, Ku, PCNA, Mi2”); ma ciò in ogni caso non rileva in riferimento alla censura in oggetto.
In ogni caso trattandosi di questioni riservate alla discrezionalità tecnica della Commissione il sindacato del Giudice, in assenza di evidente illogicità, irragionevolezza o travisamento del fatto, deve arrestarsi a fronte della valutazione dell’organo tecnico, che ha ritenuto conforme al disciplinare l’offerta tecnica di IL- AS.
12. Non miglior sorte merita il quinto motivo, anch’esso basato su di una ricostruzione che non trova appiglio nella lex specialis .
12.1. Segnatamente la ricorrente ritiene che dall’Allegato “ E1 – Dettaglio Offerta Economica ” del RTI aggiudicatario emergerebbe l’insufficienza dei reagenti forniti sia quanto al fabbisogno minimo richiesto in sede di refertazione (con riferimento al test denominato “Anticorpi anti beta2-Glycoproteina I” mancherebbero circa 14 test), sia quanto al fabbisogno richiesto dall’obbligatoria esecuzione dei test di controllo qualità e calibrazione (per una complessiva carenza quantificata in 1.223 test, corrispondenti a n. 25 confezioni mancanti.) Giova specificare che i calibratori sono particolarmente importanti perchè funzionali a garantire l’attendibilità dei test, dato che tramite la curva di calibrazione si consente allo strumento analitico di attribuire un valore quantitativo attendibile alle concentrazioni di anticorpi rilevate nei campioni biologici.
La ricorrente quantifica i reagenti asseritamente mancanti segnalando che nelle stesse schede tecniche dei prodotti offerti dall’aggiudicataria (tra cui, per quanto attiene al controllo qualità, il Kit QUANTA Flash CCP3 Controls) si raccomanda espressamente “ di eseguire i controlli almeno una volta ogni giorno d’uso del test ”: presupponendo un utilizzo giornaliero dei test, e quindi dei relativi controlli, i reagenti offerti da IL- AS sarebbero insufficienti.
12.2. Ma tale censura poggia su di un errore di fondo: non è prescritto in nessun documento di gara (e non appare nemmeno ipotizzabile secondo la comune esperienza) che tutti i test vengano utilizzati tutti i giorni della settimana; inoltre la frequenza delle sedute di analisi settimanali non è mai specificata, come non è espressamente quantificato né il numero di kit per i controlli da offrire, né conseguentemente quello dei reagenti.
Ancora una volta, a fronte di una specifica richiesta di chiarimento rivolta alla stazione appaltante (“ In riferimento al capitolato tecnico Lotto 8 – Autoimmunità, si chiede di indicare il numero di sedute settimanali e il numero di controlli di qualità che saranno eseguiti per ciascuna seduta, per ciascun presidio, al fine di poter opportunamente formulare l’offerta” ) OZ rispondeva: “ L'offerta deve essere formulata sulla base delle informazioni contenute nella documentazione di gara ” senza quindi sciogliere alcun dubbio.
12.3. Dunque posto che i controlli di qualità e le calibrazioni non vengono eseguiti quotidianamente, ma solo nei giorni in cui un determinato test viene effettivamente utilizzato, in mancanza di una precisa quantificazione di OZ ciascun concorrente ha formulato la propria offerta calcolando il fabbisogno aggiuntivo rispetto alle prestazioni indicate coerentemente con la propria esperienza e con le best practices del settore. Peraltro laddove la stazione appaltante ha ritenuto ammissibili le offerte delle prime due classificate senza escluderle le ha evidentemente ritenute congrue, ancora una volta spendendo la propria discrezionalità tecnica, in quanto tale insindacabile nei termini proposti dalla ricorrente.
12.4. Peraltro l’omessa quantificazione dei reagenti e dei consumabili necessari per i controlli e le calibrazioni trova giustificazione nelle caratteristiche della fornitura in oggetto: il lotto 8, come gli altri lotti “in services”, riguarda una fornitura in cui il pagamento è “ a prestazione ” per tale dovendo intendersi “ l’effettuazione di una singola determinazione, su un singolo paziente, di un singolo analita tra quelli elencati e offerti dall’appaltatore in gara ”; inoltre verranno considerate come “prestazioni effettuate” e quindi oggetto di pagamento le sole determinazioni aventi “buon esito”, ossia che abbiano dato origine ad un referto clinico, mentre non verranno conteggiate “le determinazioni ripetute per malfunzionamenti del sistema analitico non riconducibili al committente o per anomalie nei lotti di materiali di consumo ”.
Non solo, in senso decisivo per quel che qui rileva, l’art. 17 del disciplinare di gara si premura di specificare: ” Il numero complessivo di prestazioni (nell’arco del 60 mesi) posto a base di gara dal committente è da intendersi indicativo e non vincolante per il committente, essendo inevitabilmente legato ad esigenze assistenziali impossibili da predeterminare con precisione; tale numero di prestazioni deve però intendersi vincolante per l’appaltatore, il quale si impegna a garantire per l’intera durata dell’appalto l’insieme completo dei servizi e delle forniture necessari per la corretta effettuazione del numero di prestazioni previsto nonché di eventuali prestazioni ulteriori (in numero e non in tipologia) rispetto a quelle previste, se necessarie per le esigenze del committente.”
In altri termini il concorrente verrà pagato solo per le refertazioni valide; in merito ai quantitativi di test il numero indicato in gara è vincolante solo per il concorrente, quale fornitura minima, restando quest’ultimo vincolato ad assicurare le forniture ulteriori che si rendessero necessarie per soddisfare i fabbisogni della stazione appaltante.
12.5. In un sistema del genere, in cui i fabbisogni di test sono tendenzialmente elastici (quantomeno per la stazione appaltante) e conseguentemente lo sono anche i fabbisogni di reagenti per i controlli e le calibrazioni, appare evidentemente infondata la pretesa di ravvisare un’insufficienza nei reagenti offerti tale da determinare l’esclusione del concorrente, anche perché il parametro di calcolo, come visto, è viziato dall’erroneo presupposto per cui i test (ed i relativi controlli) verrebbero svolti tutti i giorni della settimana o comunque con una frequenza che non trova appiglio in nessun documento di gara.
Essendo il pagamento a prestazione, nel caso in cui la stazione appaltante effettivamente richieda più test di quelli preventivati, l’offerente sarà tenuto a garantirle, e verrà retribuito in base ad esse.
13. Dal rigetto del quarto e quinto motivo di ricorso, inerenti IL- AS, discende la conferma della legittimità dell’aggiudicazione disposta in suo favore. Conseguentemente il primo, il secondo e il terzo motivo, diretti a provocare l’esclusione della seconda classificata EN, devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, poiché anche l’accoglimento degli stessi non potrebbe attribuire alcuna utilità a MO HE.
14. Conclusivamente il ricorso deve essere in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile.
Le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e per la restante parte lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PI AR, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
LE DA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE DA | PI AR |
IL SEGRETARIO