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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/03/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 14734/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14734/2023 R.G. LAVORO
TRA
C.F. nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso dall'avv.to Biagio Sagliocco, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, CF , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Itala
De Benedictis, Luca Cuzzupoli e Davide Catalano, per procura generale alle liti.
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 24.11.2023, il ricorrente indicato in epigrafe contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti sanitari CP_1 utili per il riconoscimento in proprio favore dell'assegno mensile di invalidità, sin dalla data della revisione, vinte le spese di lite.
Si costituiva l' che, preliminarmente deduceva l'inammissibilità del ricorso per mancata CP_1 specificazione dei motivi di contestazione e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda per insussistenza del requisito sanitario richiesto. Disposta la riunione con il procedimento per ATP recante n. R.g. 8244/2022, all'odierna udienza, visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni d'improcedibilità e d'inammissibilità del ricorso rilevando quanto segue.
L'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi relativi alla contestazione è infondata atteso che l'odierno opponente specifica puntualmente le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis (cfr. dichiarazione di dissenso del 14.11. 2023, depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art. 445 bis c.p.c. del
13.10.2023- cfr. fascicolo d'ufficio procedimento accertamento tecnico preventivo in atti - e ricorso introduttivo del giudizio di opposizione depositato nei 30 giorni successivi al dissenso il 27.11.2023).
Venendo all'esame del merito va osservato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
La specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione
(l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle motivazioni puntuali per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Nel ricorso introduttivo sono stati evidenziati specificamente i motivi della contestazione per cui la domanda deve ritenersi ammissibile.
Sulla base delle contestazioni all'elaborato peritale, il Tribunale ha ritenuto di dover disporre nuovo accertamento tecnico, con conferimento dell'incarico ad altro Ctu rispetto a quello nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Orbene, le risultanze della C.T.U. espletata dal dott. , che questo giudicante fa Persona_1 proprie, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici, inducono alla conclusione che l'istante risulta affetto delle seguenti patologie “(…) Cardiopatia ischemico-ipertensiva già trattata con triplice bypass aorto-coronarico in soggetto in buon compenso emodinamico – diabete mellito tipo II in trattamento insulinico – esiti di remota tiroidectomia totale (2006) per carcinoma follicolare in follow- up negativo – pregressa safenectomia gamba sinistra e frattura tibia e perone a destra. (…) L'entità delle summenzionate patologie ci consente di poter affermare, che sulla scorta delle tabelle approvate con D.M. 05/02/1992 e tenendo presenti i criteri di cui alla legge 118/71 art.2 e 13, le infermità invalidanti di cui sopra incidano allo stato complessivamente sulla capacità lavorativa del ricorrente nella misura percentuale del 76% (settantasei per cento). (…) Per quanto attiene la decorrenza del su esplicato diritto, si farà necessariamente riferimento alla data della revisione amministrativa, pertanto dal 20/12/2021”.
Pertanto, alla luce delle valutazioni su esposte, deve ritenersi che il ricorrente è Parte_1 invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 76%, con diritto all'assegno d'invalidità a decorrere dalla data della visita di revisione (20.12.2021).
Le conclusioni del perito si fondano su di una riconsiderazione di tutte le risultanze documentali, alla luce delle precise contestazioni avanzate in sede di opposizione dalla parte ricorrente.
Le spese di lite relativamente ad entrambe le fasi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Pone le spese di consulenza tecnica anche relative al procedimento per CP_ accertamento tecnico preventivo (come da separato decreto) a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che il ricorrente è da considerarsi Parte_1 invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura percentuale del 76%, con diritto all'assegno di invalidità dal 20.12.2021;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.300,00 per compensi CP_1 professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Le spese di Ctu sono a carico dell' e liquidate come da separati decreti. CP_1
Così deciso in Aversa il 11.03.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14734/2023 R.G. LAVORO
TRA
C.F. nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso dall'avv.to Biagio Sagliocco, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, CF , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Itala
De Benedictis, Luca Cuzzupoli e Davide Catalano, per procura generale alle liti.
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 24.11.2023, il ricorrente indicato in epigrafe contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti sanitari CP_1 utili per il riconoscimento in proprio favore dell'assegno mensile di invalidità, sin dalla data della revisione, vinte le spese di lite.
Si costituiva l' che, preliminarmente deduceva l'inammissibilità del ricorso per mancata CP_1 specificazione dei motivi di contestazione e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda per insussistenza del requisito sanitario richiesto. Disposta la riunione con il procedimento per ATP recante n. R.g. 8244/2022, all'odierna udienza, visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni d'improcedibilità e d'inammissibilità del ricorso rilevando quanto segue.
L'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi relativi alla contestazione è infondata atteso che l'odierno opponente specifica puntualmente le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis (cfr. dichiarazione di dissenso del 14.11. 2023, depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art. 445 bis c.p.c. del
13.10.2023- cfr. fascicolo d'ufficio procedimento accertamento tecnico preventivo in atti - e ricorso introduttivo del giudizio di opposizione depositato nei 30 giorni successivi al dissenso il 27.11.2023).
Venendo all'esame del merito va osservato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
La specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione
(l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle motivazioni puntuali per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Nel ricorso introduttivo sono stati evidenziati specificamente i motivi della contestazione per cui la domanda deve ritenersi ammissibile.
Sulla base delle contestazioni all'elaborato peritale, il Tribunale ha ritenuto di dover disporre nuovo accertamento tecnico, con conferimento dell'incarico ad altro Ctu rispetto a quello nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Orbene, le risultanze della C.T.U. espletata dal dott. , che questo giudicante fa Persona_1 proprie, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici, inducono alla conclusione che l'istante risulta affetto delle seguenti patologie “(…) Cardiopatia ischemico-ipertensiva già trattata con triplice bypass aorto-coronarico in soggetto in buon compenso emodinamico – diabete mellito tipo II in trattamento insulinico – esiti di remota tiroidectomia totale (2006) per carcinoma follicolare in follow- up negativo – pregressa safenectomia gamba sinistra e frattura tibia e perone a destra. (…) L'entità delle summenzionate patologie ci consente di poter affermare, che sulla scorta delle tabelle approvate con D.M. 05/02/1992 e tenendo presenti i criteri di cui alla legge 118/71 art.2 e 13, le infermità invalidanti di cui sopra incidano allo stato complessivamente sulla capacità lavorativa del ricorrente nella misura percentuale del 76% (settantasei per cento). (…) Per quanto attiene la decorrenza del su esplicato diritto, si farà necessariamente riferimento alla data della revisione amministrativa, pertanto dal 20/12/2021”.
Pertanto, alla luce delle valutazioni su esposte, deve ritenersi che il ricorrente è Parte_1 invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 76%, con diritto all'assegno d'invalidità a decorrere dalla data della visita di revisione (20.12.2021).
Le conclusioni del perito si fondano su di una riconsiderazione di tutte le risultanze documentali, alla luce delle precise contestazioni avanzate in sede di opposizione dalla parte ricorrente.
Le spese di lite relativamente ad entrambe le fasi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Pone le spese di consulenza tecnica anche relative al procedimento per CP_ accertamento tecnico preventivo (come da separato decreto) a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che il ricorrente è da considerarsi Parte_1 invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura percentuale del 76%, con diritto all'assegno di invalidità dal 20.12.2021;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.300,00 per compensi CP_1 professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Le spese di Ctu sono a carico dell' e liquidate come da separati decreti. CP_1
Così deciso in Aversa il 11.03.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano