CA
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 4329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4329 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da
SARACINO dott. Nicola Presidente
MAURO PELLEGRINI dott. Gianluca Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
1984/2022, posta in deliberazione all'udienza del 22 maggio 2025
TRA
SI. , C.F. , residente in [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Roma alla Viale delle Milizie, 76 presso e nello Studio dell'Avv. Pier Francesco Pistuddi, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello.
- Appellante -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Antonio Borraccino, con domicilio eletto in Roma, Vicolo Antoniano, 14.
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. Parte_2 Barbara Bentivoglio, Gabriella Mazzoli e Maria Tandoi, con domicilio eletto in Roma, Via Filippo Meda, 35.
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2 Andrea Ferraguto, con domicilio eletto in Roma, Via Marcantonio Colonna, 27.
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_3 dall'Avv. Pier Ludovico Patriarca, con domicilio eletto in Roma, Via Tempio di Giove, 21.
- Appellati - avverso la sentenza n. 1653/2022 emessa dal Tribunale di Roma, II Sezione Civile, pubblicata in data 01 febbraio 2022 e notificata al SI. in data 02 marzo 2022. Parte_1
CONCLUSIONI Per l'appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, previa la sospensione dell'immediata esecutività della sentenza, respinta ogni contraria istanza, asserzione e deduzione per gli esposti motivi, risultanti conformi alla giurisprudenza prevalente: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del SI.
[...]
nel giudizio di primo grado e per l'effetto annullare la sentenza n. 1653/2022 Parte_1 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione II Civile, Giudice Dott. Alberto Cianfarini, nell'ambito del giudizio N.R.G. 62811/2018, depositata in cancelleria in data 01 febbraio 2022, e condannare la in persona del Legale Rappresentante pro Tempore, alla P_ refusione delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio ovvero con altra pronuncia idonea a conseguire i medesimi effetti" .
Per la società "Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, P_ dichiarare inammissibile l'appello in quanto difetta dei requisiti di specifica indicazione delle parti impugnate della sentenza ex art. 342 cpc;
in subordine, ai sensi dell'art. 749 cpc, Voglia la Corte d'appello fissare un termine ex art. 481 c.c. al sig. Parte_1 entro il quale debba dichiarare se accetta o rinuncia all'eredità della madre;
Persona_1 in ogni caso, rigettare l'appello in quanto inammissibile ed infondato e con riserva di integrare difese e domande all'esito dell'actio interrogatoria. Con vittoria di spese e compensi del grado” .
Per : "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, in via preliminare confermare Parte_2 il difetto di legittimazione passiva della;
in via principale respingere l'atto di Parte_2 appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 1653/2022, pubblicata il 01 febbraio 2022, perché del tutto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di prima istanza. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio" .
Per : "Con la presente comparsa conclusionale, la chiede a CP_2 CP_2 codesta Corte di voler accertare e dichiarare l'avvenuto passaggio in giudicato del capo della sentenza appellata che ha rigettato la richiesta di pagamento della società nei P_ propri confronti, per non essere stato da essa appellato né in via principale né in via incidentale" .
FATTO
1. Con atto di citazione, la Società conveniva in giudizio la , P_ Parte_2 [...]
, e il SI. , nella qualità di erede della SI.ra Pt_3 CP_2 Parte_1 [...]
, al fine di ottenere il pagamento delle fatture relative alla degenza di Persona_2 quest'ultima presso la struttura San Raffaele Flaminia, per la complessiva somma di euro 15.408,03 .
2. Il procedimento veniva iscritto al ruolo del Tribunale Civile di Roma e rubricato con R.G. n. 62811/2018. L'atto di citazione veniva notificato al SI. ex art. 140 c.p.c., il Parte_1 quale non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace .
3. Il Tribunale di Roma con sentenza n. 1653/2022 rigettava la domanda della parte attrice Part ( verso la e la , e condannava il SI. P_ Pt_2 Parte_3 CP_2
al pagamento di euro 15.480,03 in favore della parte attrice, con Parte_1 interessi legali a partire dalla notifica dell'atto di citazione, compensando ogni spesa di lite tra tutte le parti .
4. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il SI. Parte_1 proponeva gravame avverso la predetta sentenza, chiedendone la riforma e, in via preliminare, la sospensione dell'immediata esecutività. Il SI. fondava il proprio appello sulla palese ed erronea ricostruzione dei fatti Parte_1 da parte del Giudice di prime cure, sostenendo di non essere erede della SI.ra
[...]
, ma mero chiamato all'eredità, non avendo mai compiuto alcun atto che Persona_2 potesse far ritenere un'accettazione tacita o espressa dell'eredità .
5. Si costituivano in giudizio gli appellati. La società eccepiva l'inammissibilità P_ dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per difetto dei requisiti di specificità, e in subordine, chiedeva la fissazione di un termine ex art. 481 c.c. per l'accettazione o rinuncia all'eredità da parte del SI. . Ribadiva, inoltre, che l'appellante non aveva impugnato i capi Parte_1 della sentenza relativi alla sussistenza del credito e all'esecuzione delle prestazioni, rendendo tali punti passati in giudicato .
6. L si costituiva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado nella Parte_2 parte in cui aveva escluso la propria legittimazione passiva, ribadendo l'infondatezza dell'appello del SI. e le proprie argomentazioni in merito alla ripartizione degli Parte_1 oneri per le prestazioni sanitarie e assistenziali .
7. La si costituiva chiedendo che fosse accertato e dichiarato l'avvenuto CP_2 passaggio in giudicato del capo della sentenza appellata che ha rigettato la richiesta di pagamento della società nei propri confronti, per non essere stato da essa appellato P_ né in via principale né in via incidentale .
DIRITTO
1) SULL'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO EX ART. 342 C.P.C. SOLLEVATA DA P_
La società appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di appello proposto P_ dal SI. per violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che lo stesso Parte_1 sarebbe privo dei requisiti di specificità prescritti dalla norma .
Tuttavia, esaminando l'atto di citazione in appello del SI. , si rileva che lo stesso Parte_1 ha chiaramente indicato la sentenza impugnata (n. 1653/2022 del Tribunale di Roma), le parti del provvedimento che intende appellare (la condanna al pagamento di euro 15.480,03) e le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado (il riconoscimento della sua qualità di erede). Le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione sono esplicitate nel motivo relativo al difetto di legittimazione passiva, con riferimento alla mancata accettazione dell'eredità. Tale esposizione, sebbene concisa, appare sufficiente a soddisfare i requisiti minimi di specificità imposti dall'art. 342 c.p.c., consentendo alla Corte di comprendere i motivi di gravame e alle controparti di esercitare pienamente il diritto di difesa. Pertanto, l'eccezione di inammissibilità deve essere rigettata.
2) SULLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL SIG. NO CC
Il SI. ha fondato il proprio appello sulla contestazione della sua qualità Parte_1 di erede della SI.ra , sostenendo di essere un mero chiamato Persona_2 all'eredità e di non aver mai compiuto atti di accettazione, né espressa né tacita, né di essersi impossessato di beni ereditari .
si è costituita nel presente grado di giudizio, contestando la fondatezza P_ dell'appello e chiedendone il rigetto, nonché in via subordinata la fissazione di un termine per la dichiarazione di accettazione o rinuncia all'eredità della SI.ra
[...]
da parte del SI. . Anche e si sono Per_1 Parte_1 Parte_2 CP_2 costituite chiedendo la conferma delle statuizioni di primo grado che avevano escluso la loro legittimazione passiva e il rigetto dell'appello. L'appello è fondato e merita accoglimento. L'analisi della documentazione prodotta nel primo grado di giudizio, e oggetto di ulteriore disamina in questa sede, non offre elementi univoci e sufficienti a dimostrare una diretta obbligazione in capo al SI.
per il credito vantato da La pretesa creditoria, come Parte_1 P_ emerge dagli stessi atti della appare originariamente riferibile alla P_
SI.ra , madre dell'appellante. Persona_1
A tal riguardo, questa Corte ritiene di dover richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di successione processuale e onere della prova della legittimazione passiva degli eredi. In particolare, la Cassazione, Sez. 2, con sentenza n. 1330 del 12/01/2024, ha ribadito che, in caso di decesso della parte e di prosecuzione della causa nei confronti degli eredi, spetta al creditore dimostrare la titolarità del rapporto obbligatorio in capo agli eredi stessi, sia in relazione alla loro qualità di successori universali sia in relazione all'effettiva riconducibilità del debito alla massa ereditaria o alla loro personale assunzione di obbligazioni e con decisione n°11606 del 30/04/2024 ha statuito che in caso di successione mortis causa non è sufficiente la mera chiamata all'eredità, non trasmettendosi la legitimatio ad causam dal de cuius al chiamato per effetto della sola apertura della successione, ma è necessaria l'avvenuta assunzione della qualità di erede per accettazione espressa o tacita, sicché il ricorrente in cassazione, in qualità di erede della persona che fece parte del giudizio di merito, ha l'onere di dimostrare, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall' articolo 372 del Cpc , il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede, dovendosi, in difetto, il ricorso dichiarare inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare, senza che assuma rilievo la mancata contestazione di tale legittimazione ad opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio.
Nel caso di specie, la pur avendo dedotto la posizione di P_ [...]
quale erede della SI.ra e richiesto l'attivazione Parte_1 Persona_1 dell'azione interrogatoria ex art. 481 c.c. nel grado di appello, non ha fornito la prova rigorosa, necessaria ai fini della condanna del SI. , che egli avesse Parte_1 validamente accettato l'eredità o che il debito fosse a lui direttamente imputabile per altra causa.
Il Giudice di primo grado, nel condannare il SI. , non ha compiutamente Parte_1 accertato la sua posizione di erede accettante o la sua responsabilità a titolo personale per il credito, al di là del mero vincolo di parentela con la debitrice originaria. La sola richiesta di fissazione del termine ex art. 481 c.c. in sede di appello da parte di conferma l'incertezza sulla effettiva posizione di P_
come erede accettante al momento della proposizione della Parte_1 domanda di primo grado o comunque dell'emissione della sentenza. Tale carenza probatoria non può essere supplita in questa sede con effetti retroattivi sulla legittimazione passiva originaria.
Conseguentemente, difettando la prova della legittimazione passiva del SI.
al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado e al Parte_1 momento della decisione, la sentenza impugnata deve essere riformata. Per quanto concerne le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e dell'accoglimento dell'appello principale, le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste interamente a carico di P_
La compensazione delle spese tra le altre parti ( , e Parte_2 CP_2 [...]
) disposta in primo grado si ritiene conforme ai principi e viene confermata, Pt_3 stante il rigetto delle domande nei loro confronti già in primo grado e l'assenza di ulteriori pretese in appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1653/2022 del Tribunale Ordinario di Parte_1
Roma, pubblicata il 01/02/2022, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie l'appello principale proposto da e, per l'effetto, in Parte_1 riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il difetto di legittimazione passiva di in relazione al credito vantato da e, Parte_1 P_ conseguentemente, revoca la condanna al pagamento della somma di € 15.480,03, oltre interessi, disposta nei suoi confronti dal Tribunale di Roma.
2. Condanna al rimborso in favore di delle spese P_ Parte_1 di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, in €
2.300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
e, per il presente grado di appello, in € 2.900 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
3. Conferma per il resto le statuizioni della sentenza di primo grado, con particolare riferimento al rigetto delle domande nei confronti di , Parte_2
e e alla compensazione delle spese di lite tra Parte_3 CP_2 tutte le altre parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 02 luglio 2025.
Il Presidente Il Consigliere Estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da
SARACINO dott. Nicola Presidente
MAURO PELLEGRINI dott. Gianluca Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
1984/2022, posta in deliberazione all'udienza del 22 maggio 2025
TRA
SI. , C.F. , residente in [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Roma alla Viale delle Milizie, 76 presso e nello Studio dell'Avv. Pier Francesco Pistuddi, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello.
- Appellante -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Antonio Borraccino, con domicilio eletto in Roma, Vicolo Antoniano, 14.
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. Parte_2 Barbara Bentivoglio, Gabriella Mazzoli e Maria Tandoi, con domicilio eletto in Roma, Via Filippo Meda, 35.
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2 Andrea Ferraguto, con domicilio eletto in Roma, Via Marcantonio Colonna, 27.
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_3 dall'Avv. Pier Ludovico Patriarca, con domicilio eletto in Roma, Via Tempio di Giove, 21.
- Appellati - avverso la sentenza n. 1653/2022 emessa dal Tribunale di Roma, II Sezione Civile, pubblicata in data 01 febbraio 2022 e notificata al SI. in data 02 marzo 2022. Parte_1
CONCLUSIONI Per l'appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, previa la sospensione dell'immediata esecutività della sentenza, respinta ogni contraria istanza, asserzione e deduzione per gli esposti motivi, risultanti conformi alla giurisprudenza prevalente: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del SI.
[...]
nel giudizio di primo grado e per l'effetto annullare la sentenza n. 1653/2022 Parte_1 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione II Civile, Giudice Dott. Alberto Cianfarini, nell'ambito del giudizio N.R.G. 62811/2018, depositata in cancelleria in data 01 febbraio 2022, e condannare la in persona del Legale Rappresentante pro Tempore, alla P_ refusione delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio ovvero con altra pronuncia idonea a conseguire i medesimi effetti" .
Per la società "Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, P_ dichiarare inammissibile l'appello in quanto difetta dei requisiti di specifica indicazione delle parti impugnate della sentenza ex art. 342 cpc;
in subordine, ai sensi dell'art. 749 cpc, Voglia la Corte d'appello fissare un termine ex art. 481 c.c. al sig. Parte_1 entro il quale debba dichiarare se accetta o rinuncia all'eredità della madre;
Persona_1 in ogni caso, rigettare l'appello in quanto inammissibile ed infondato e con riserva di integrare difese e domande all'esito dell'actio interrogatoria. Con vittoria di spese e compensi del grado” .
Per : "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, in via preliminare confermare Parte_2 il difetto di legittimazione passiva della;
in via principale respingere l'atto di Parte_2 appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 1653/2022, pubblicata il 01 febbraio 2022, perché del tutto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di prima istanza. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio" .
Per : "Con la presente comparsa conclusionale, la chiede a CP_2 CP_2 codesta Corte di voler accertare e dichiarare l'avvenuto passaggio in giudicato del capo della sentenza appellata che ha rigettato la richiesta di pagamento della società nei P_ propri confronti, per non essere stato da essa appellato né in via principale né in via incidentale" .
FATTO
1. Con atto di citazione, la Società conveniva in giudizio la , P_ Parte_2 [...]
, e il SI. , nella qualità di erede della SI.ra Pt_3 CP_2 Parte_1 [...]
, al fine di ottenere il pagamento delle fatture relative alla degenza di Persona_2 quest'ultima presso la struttura San Raffaele Flaminia, per la complessiva somma di euro 15.408,03 .
2. Il procedimento veniva iscritto al ruolo del Tribunale Civile di Roma e rubricato con R.G. n. 62811/2018. L'atto di citazione veniva notificato al SI. ex art. 140 c.p.c., il Parte_1 quale non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace .
3. Il Tribunale di Roma con sentenza n. 1653/2022 rigettava la domanda della parte attrice Part ( verso la e la , e condannava il SI. P_ Pt_2 Parte_3 CP_2
al pagamento di euro 15.480,03 in favore della parte attrice, con Parte_1 interessi legali a partire dalla notifica dell'atto di citazione, compensando ogni spesa di lite tra tutte le parti .
4. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il SI. Parte_1 proponeva gravame avverso la predetta sentenza, chiedendone la riforma e, in via preliminare, la sospensione dell'immediata esecutività. Il SI. fondava il proprio appello sulla palese ed erronea ricostruzione dei fatti Parte_1 da parte del Giudice di prime cure, sostenendo di non essere erede della SI.ra
[...]
, ma mero chiamato all'eredità, non avendo mai compiuto alcun atto che Persona_2 potesse far ritenere un'accettazione tacita o espressa dell'eredità .
5. Si costituivano in giudizio gli appellati. La società eccepiva l'inammissibilità P_ dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per difetto dei requisiti di specificità, e in subordine, chiedeva la fissazione di un termine ex art. 481 c.c. per l'accettazione o rinuncia all'eredità da parte del SI. . Ribadiva, inoltre, che l'appellante non aveva impugnato i capi Parte_1 della sentenza relativi alla sussistenza del credito e all'esecuzione delle prestazioni, rendendo tali punti passati in giudicato .
6. L si costituiva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado nella Parte_2 parte in cui aveva escluso la propria legittimazione passiva, ribadendo l'infondatezza dell'appello del SI. e le proprie argomentazioni in merito alla ripartizione degli Parte_1 oneri per le prestazioni sanitarie e assistenziali .
7. La si costituiva chiedendo che fosse accertato e dichiarato l'avvenuto CP_2 passaggio in giudicato del capo della sentenza appellata che ha rigettato la richiesta di pagamento della società nei propri confronti, per non essere stato da essa appellato P_ né in via principale né in via incidentale .
DIRITTO
1) SULL'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO EX ART. 342 C.P.C. SOLLEVATA DA P_
La società appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di appello proposto P_ dal SI. per violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che lo stesso Parte_1 sarebbe privo dei requisiti di specificità prescritti dalla norma .
Tuttavia, esaminando l'atto di citazione in appello del SI. , si rileva che lo stesso Parte_1 ha chiaramente indicato la sentenza impugnata (n. 1653/2022 del Tribunale di Roma), le parti del provvedimento che intende appellare (la condanna al pagamento di euro 15.480,03) e le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado (il riconoscimento della sua qualità di erede). Le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione sono esplicitate nel motivo relativo al difetto di legittimazione passiva, con riferimento alla mancata accettazione dell'eredità. Tale esposizione, sebbene concisa, appare sufficiente a soddisfare i requisiti minimi di specificità imposti dall'art. 342 c.p.c., consentendo alla Corte di comprendere i motivi di gravame e alle controparti di esercitare pienamente il diritto di difesa. Pertanto, l'eccezione di inammissibilità deve essere rigettata.
2) SULLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL SIG. NO CC
Il SI. ha fondato il proprio appello sulla contestazione della sua qualità Parte_1 di erede della SI.ra , sostenendo di essere un mero chiamato Persona_2 all'eredità e di non aver mai compiuto atti di accettazione, né espressa né tacita, né di essersi impossessato di beni ereditari .
si è costituita nel presente grado di giudizio, contestando la fondatezza P_ dell'appello e chiedendone il rigetto, nonché in via subordinata la fissazione di un termine per la dichiarazione di accettazione o rinuncia all'eredità della SI.ra
[...]
da parte del SI. . Anche e si sono Per_1 Parte_1 Parte_2 CP_2 costituite chiedendo la conferma delle statuizioni di primo grado che avevano escluso la loro legittimazione passiva e il rigetto dell'appello. L'appello è fondato e merita accoglimento. L'analisi della documentazione prodotta nel primo grado di giudizio, e oggetto di ulteriore disamina in questa sede, non offre elementi univoci e sufficienti a dimostrare una diretta obbligazione in capo al SI.
per il credito vantato da La pretesa creditoria, come Parte_1 P_ emerge dagli stessi atti della appare originariamente riferibile alla P_
SI.ra , madre dell'appellante. Persona_1
A tal riguardo, questa Corte ritiene di dover richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di successione processuale e onere della prova della legittimazione passiva degli eredi. In particolare, la Cassazione, Sez. 2, con sentenza n. 1330 del 12/01/2024, ha ribadito che, in caso di decesso della parte e di prosecuzione della causa nei confronti degli eredi, spetta al creditore dimostrare la titolarità del rapporto obbligatorio in capo agli eredi stessi, sia in relazione alla loro qualità di successori universali sia in relazione all'effettiva riconducibilità del debito alla massa ereditaria o alla loro personale assunzione di obbligazioni e con decisione n°11606 del 30/04/2024 ha statuito che in caso di successione mortis causa non è sufficiente la mera chiamata all'eredità, non trasmettendosi la legitimatio ad causam dal de cuius al chiamato per effetto della sola apertura della successione, ma è necessaria l'avvenuta assunzione della qualità di erede per accettazione espressa o tacita, sicché il ricorrente in cassazione, in qualità di erede della persona che fece parte del giudizio di merito, ha l'onere di dimostrare, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall' articolo 372 del Cpc , il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede, dovendosi, in difetto, il ricorso dichiarare inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare, senza che assuma rilievo la mancata contestazione di tale legittimazione ad opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio.
Nel caso di specie, la pur avendo dedotto la posizione di P_ [...]
quale erede della SI.ra e richiesto l'attivazione Parte_1 Persona_1 dell'azione interrogatoria ex art. 481 c.c. nel grado di appello, non ha fornito la prova rigorosa, necessaria ai fini della condanna del SI. , che egli avesse Parte_1 validamente accettato l'eredità o che il debito fosse a lui direttamente imputabile per altra causa.
Il Giudice di primo grado, nel condannare il SI. , non ha compiutamente Parte_1 accertato la sua posizione di erede accettante o la sua responsabilità a titolo personale per il credito, al di là del mero vincolo di parentela con la debitrice originaria. La sola richiesta di fissazione del termine ex art. 481 c.c. in sede di appello da parte di conferma l'incertezza sulla effettiva posizione di P_
come erede accettante al momento della proposizione della Parte_1 domanda di primo grado o comunque dell'emissione della sentenza. Tale carenza probatoria non può essere supplita in questa sede con effetti retroattivi sulla legittimazione passiva originaria.
Conseguentemente, difettando la prova della legittimazione passiva del SI.
al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado e al Parte_1 momento della decisione, la sentenza impugnata deve essere riformata. Per quanto concerne le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e dell'accoglimento dell'appello principale, le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste interamente a carico di P_
La compensazione delle spese tra le altre parti ( , e Parte_2 CP_2 [...]
) disposta in primo grado si ritiene conforme ai principi e viene confermata, Pt_3 stante il rigetto delle domande nei loro confronti già in primo grado e l'assenza di ulteriori pretese in appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1653/2022 del Tribunale Ordinario di Parte_1
Roma, pubblicata il 01/02/2022, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie l'appello principale proposto da e, per l'effetto, in Parte_1 riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il difetto di legittimazione passiva di in relazione al credito vantato da e, Parte_1 P_ conseguentemente, revoca la condanna al pagamento della somma di € 15.480,03, oltre interessi, disposta nei suoi confronti dal Tribunale di Roma.
2. Condanna al rimborso in favore di delle spese P_ Parte_1 di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, in €
2.300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
e, per il presente grado di appello, in € 2.900 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
3. Conferma per il resto le statuizioni della sentenza di primo grado, con particolare riferimento al rigetto delle domande nei confronti di , Parte_2
e e alla compensazione delle spese di lite tra Parte_3 CP_2 tutte le altre parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 02 luglio 2025.
Il Presidente Il Consigliere Estensore