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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/07/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7478 del 2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente TRA
- ( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Federica Bassi, giusta procura in atti;
E
- ( , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Federica Bassi, giusta procura in atti;
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
interventore ex lege
OGGETTO: modifica congiunta delle condizioni di divorzio.
* * * * *
Letto il ricorso congiunto depositato in data 10.06.2025, a modifica della sentenza n.
17517/2004 RG n. 16667/04, emessa in data 14 maggio 2004, del Tribunale di Roma;
viste le condizioni concordate per le quali le parti hanno chiesto che:
“- escludere l'obbligo del sig. di corrispondere l'assegno divorzile in favore Parte_1 della sig.ra ; Parte_2
- escludere ogni ulteriore obbligo economico a carico del sig. in favore dei Parte_1 figli e , oggi maggiorenni e autonomi;
Per_1 Per_2
- escludere l'obbligo del sig. di sostenere spese straordinarie (scolastiche, Parte_1 sportive e mediche) per i figli e per gli stessi motivi di cui sopra”. Per_1 Per_2
Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti, anche nei confronti della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio;
vista della natura del giudizio, le spese di lite sono compensate;
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M. in sede, a modifica della sentenza n. 17517/2004 RG n. 16667/04, emessa in data 14 maggio 2004, del Tribunale di
Roma, così provvede:
- dispone in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto depositato in data 10.06.2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.07.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7478 del 2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente TRA
- ( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Federica Bassi, giusta procura in atti;
E
- ( , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Federica Bassi, giusta procura in atti;
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
interventore ex lege
OGGETTO: modifica congiunta delle condizioni di divorzio.
* * * * *
Letto il ricorso congiunto depositato in data 10.06.2025, a modifica della sentenza n.
17517/2004 RG n. 16667/04, emessa in data 14 maggio 2004, del Tribunale di Roma;
viste le condizioni concordate per le quali le parti hanno chiesto che:
“- escludere l'obbligo del sig. di corrispondere l'assegno divorzile in favore Parte_1 della sig.ra ; Parte_2
- escludere ogni ulteriore obbligo economico a carico del sig. in favore dei Parte_1 figli e , oggi maggiorenni e autonomi;
Per_1 Per_2
- escludere l'obbligo del sig. di sostenere spese straordinarie (scolastiche, Parte_1 sportive e mediche) per i figli e per gli stessi motivi di cui sopra”. Per_1 Per_2
Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti, anche nei confronti della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio;
vista della natura del giudizio, le spese di lite sono compensate;
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M. in sede, a modifica della sentenza n. 17517/2004 RG n. 16667/04, emessa in data 14 maggio 2004, del Tribunale di
Roma, così provvede:
- dispone in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto depositato in data 10.06.2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.07.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
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