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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/03/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2889/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.N. 2889/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenzo Bimbi
- attori/opponenti
contro
(P.I. ), rappresentata da (P.I. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Tito Monterosso P.IVA_2
- convenuta/opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo contratti bancari.
Conclusioni
Per gli attori/opponenti: come da note scritte depositate in data 28/10/2024, “previa revoca del decreto ingiuntivo n.682/2021 emesso dall'intestato Tribunale in data 31/05/2021 e pubblicato in data 09/06/2021 nel procedimento contenzioso n. 2048/2021 RG: ̶ In via preliminare, dichiarare
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in relazione alle posizioni dei Sigg.ri
[...]
e a favore rispettivamente del Tribunale di Lucca e del Tribunale di Parte_1 Parte_3
Verona; ̶ Nel merito, rigettare integralmente la domanda di pagamento effettuata da controparte;
̶ In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di cui l'avvocato scrivente si dichiara antistatario e, pertanto, ne chiede la distrazione in suo favore”;
1 per la convenuta/opposta: come da note depositate in data 28/10/2024, “1) Rigettare in toto
l'opposizione a D.I. avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto. 2) Confermare in ogni sua parte il D.I. n. 682/2021 emesso dal Giudice del Tribunale di Pisa in data 31/05/2021. 3) Condannare gli opponenti alle spese e compensi di giudizio”.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sig.ri , Parte_1 Parte_2 [...]
e hanno proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 682/2021 emesso Pt_3 Parte_4
dal Tribunale di Pisa in data 31/5/2021, con il quale è stato loro ingiunto, in solido, il pagamento della somma di € 99.314,01, oltre interessi e spese della procedura monitoria, nei confronti di
[...]
quale cessionaria del credito originariamente vantato da Banco Popolare Società CP_1
Cooperativa.
L'ingiunzione trae origine da due fideiussioni rilasciate dagli opponenti a garanzia delle obbligazioni della società debitrice principale: una fideiussione omnibus, sottoscritta il Controparte_3
29/3/2010, fino alla concorrenza di € 100.000,00, e una fideiussione specifica, prestata dal solo Sig. in data 8/10/2010, fino alla concorrenza di € 52.000,00; il credito azionato è costituito dalla Pt_4 somma di € 53.895,36, quale saldo debitore del conto corrente n. 2761/0000624, e di € 45.418,65, per rate scadute e insolute relative a un mutuo chirografario stipulato in data 8/10/2010.
A fondamento dell'opposizione, gli attori hanno dedotto:
- l'incompetenza territoriale del giudice del monitorio, limitatamente alle posizioni processuali dei
Sig.ri e per violazione del c.d. “foro del consumatore”; Parte_1 Pt_3
- il difetto di legittimazione attiva di per mancata dimostrazione dell'esistenza Controparte_1 delle cessioni e dell'inclusione del credito oggetto di causa nella cessione in blocco;
- la nullità e/o inesistenza della cessione del credito, atteso che la debitrice originaria era già estinta, per intervenuta cancellazione dal registro delle imprese a seguito di fallimento, prima delle asserite cessioni;
- la nullità delle fideiussioni perché predisposte in base al modulo ABI oggetto di censura da parte della Banca d'Italia e dall'antitrust;
- l'estinzione delle fideiussioni ai sensi dell'art. 1955 c.c.;
- la decadenza delle fideiussioni ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
- la mancata prova del credito azionato;
- l'intervenuta liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c.
2. Si è costituito in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2 3. La causa è stata istruita documentalmente. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13/11/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni;
il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. In sede di comparsa conclusionale, parte opponente ha eccepito il vizio di capacità ad agire di e la conseguente nullità del mandato rilasciato a per violazione Controparte_1 Controparte_2 dell'art. 106 T.U.B.
**********
5. L'opposizione dei Sig.ri e deve essere rigettata per le Parte_1 Pt_3 Parte_2 Pt_4
ragioni che seguono.
6. Questioni pregiudiziali e preliminari
6.1. L'eccezione di incompetenza territoriale formulata dagli opponenti in relazione alle posizioni dei
Sig.ri e è infondata, non potendo questi ultimi essere qualificati alla stregua di Parte_1 Pt_3
consumatori.
Invero, superata la tesi del c.d. “garante di riflesso” da parte della giurisprudenza di legittimità (Cass.
Sez. Un. n. 5868/2023), la qualità di socio, dedotta e provata dalla creditrice (doc. 22, fascicolo di parte opposta), sebbene di per sé non dirimente a qualificare gli opponenti come professionisti (Trib.
Padova, 6/4/2021), assume rilievo, nella specie, in ragione dell'assenza di qualsiasi allegazione specifica o elemento indiziario da parte degli opponenti a sostegno della tesi secondo cui gli stessi, nel rilasciare la fideiussione oggetto di causa, avrebbero agito “per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” (art. 3 lett. a) D.lgs.
n. 206/2005), risultando così tale contestazione del tutto generica.
Ne consegue che il ricorso è stato correttamente incardinato dinnanzi al Tribunale di Pisa, territorialmente competente ai sensi dell'art. 33 c.p.c., in applicazione del principio del c.d. cumulo soggettivo, in ragione della residenza dei Sig.ri e Parte_2 Pt_4
6.2. Deve altresì rigettarsi l'eccezione – sollevata da parte opponente in sede di comparsa conclusionale e tuttavia ammissibile poiché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio – relativa al vizio di capacità di agire di e al difetto di rappresentanza della Controparte_1 mandataria per presunta violazione dell'art. 106 T.U.B. Controparte_2
Sul punto, risulta dirimente richiamare il recente orientamento della Corte di legittimità, secondo cui:
“le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione
(amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del
3 rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata"; in altri termini - anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n.
33719 del 16-11-2022, in relazione ad altra speciosa questione (peraltro, agitata in questo giudizio proprio dalla - dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto CP_4
concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.” (Cass. civ. n. 7243/2024).
Pur riconoscendo l'esistenza di pregevole giurisprudenza di merito di segno contrario (tra tutte, Trib.
Firenze, 27/5/2024), questo Tribunale ritiene di dover aderire all'orientamento espresso dall'organo nomofilattico, in quanto maggiormente conforme alla consolidata e nota distinzione tra regole di condotta e regole di validità (su tutte, Cass. S.U. n. 26725/2007), nonché alla ratio della normativa in esame che, come evidenziato da numerose pronunce di merito (ex multis, Trib. Pistoia, n. 664/2024;
Trib. Bologna, n. 1986/2024), è finalizzata alla tutela degli investitori e del mercato finanziario, ambiti rispetto ai quali il debitore risulta del tutto estraneo.
Ne consegue che, ai fini della validità del ricorso e della rappresentanza in giudizio, l'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari non assume rilevanza, non potendosi desumere dalla sua eventuale mancanza alcun vizio di capacità ad agire né alcun difetto di rappresentanza.
6.3. Parimenti, non merita accoglimento la contestazione relativa alla mancata prova della titolarità del credito in capo a Controparte_1
In linea generale, va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.lgs. n. 385/1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. civ. n. 5857/2022; Cass. civ. n. 24798/2020).
Da ultimo, la Corte di Cassazione ha ritenuto di meglio precisare la questione dando continuità al seguente principio di diritto: “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua
4 dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni.
Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha
i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.
Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (cfr. Cass. civ. n. 5478/2024).
Con la medesima pronuncia l'organo nomofilattico ha inoltre chiarito che la prova dell'esistenza delle cessioni e della riconducibilità del credito alla specifica cessione in blocco “può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni (…) e che la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio”.
Nel caso di specie, parte opponente ha contestato sia la riconducibilità dello specifico credito a quelli oggetto della cessione in blocco, sia l'esistenza stessa della cessione.
Si osserva, tuttavia, che l'opposta, in risposta a tali contestazioni, non si è limitata a versare in atti copia della Gazzetta Ufficiale del 22/10/2016, n. 126, e del 30/11/2019, n. 141, contente l'avviso delle due cessioni, avvenute prima tra Banco Popolare Società Cooperativa e e Controparte_5 successivamente tra quest'ultima e (doc. 8, fascicolo monitorio e doc. 31, Controparte_1
fascicolo di parte opposta), ma ha anche prodotto documentazione relativa ai contratti di cessione, debitamente sottoscritta dalle cedenti (docc. 30 e 32), nonché le dichiarazioni rilasciate da quest'ultime in merito allo specifico credito vantato nei confronti di (docc. Controparte_3
9, fascicolo monitorio, e 29, fascicolo di parte opposta).
In particolare, tali dichiarazioni, pur non presentando di per sé valenza risolutiva (trattasi di “uno scritto proveniente da un soggetto terzo, munito al più di valenza indiziaria”, cfr. Trib. Brescia,
17/04/2023), assumono, tuttavia, rilievo decisivo laddove valorizzate in presenza di ulteriori elementi
5 probatori e, segnatamente, la Gazzetta Ufficiale prodotta dall'opposta, contenente l'indicazione dei criteri mediante il quale individuare il debito ceduto, e la documentazione relativa ai contratti di cessione (cfr. Cass. civ. n. 10200/2021: “la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'articolo 58 del testo unico bancario, ha la funzione di esonerare dalla notificazione al debitore stabilita in generale dell'art. 1264 c.c. […] La dichiarazione del cedente […] al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo”).
Il quadro delineato dall'opposta si presenta, dunque, chiaro, preciso e concordante e, quindi, sufficiente per ritenere soddisfatta la prova della titolarità credito, tanto in relazione all'esistenza della cessione quanto in merito alla individuabilità del credito tra quelli oggetto della stessa, a nulla rilevando la contestazione di parte opponente circa l'avvenuta fusione per incorporazione di Banco
Popolare Società Cooperativa con poiché con tale operazione la società incorporante è CP_6
succeduta a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della società incorporata (Cass. civ. n. 14228/2022).
7. Nel merito
7.1. Va premesso che priva di rilievo risulta la censura relativa all'estinzione della Controparte_3
per cancellazione dal registro delle imprese a seguito del fallimento dichiarato con sentenza n.
[...]
39/2011 emessa dal Tribunale di Pisa in data 21/9/2011: il fallimento della debitrice principale non determina l'estinzione della garanzia fideiussoria (argomento ex Cass. civ. n. 24296/2017), specie in considerazione del fatto che la creditrice ha agito nei confronti degli opponenti non nella loro qualità di soci, ma di fideiussori della società.
7.2. Le poste questioni di nullità della garanzia prestata per violazione della normativa antitrust sollevata da parte opponente non sono fondate, neppure nella limitata portata derivante dalla recente interpretazione della Corte di legittimità che confuta la tesi della nullità tout court della garanzia “a valle” redatta in conformità allo schema ABI sanzionato con provvedimento n. 55/2005 per l'esistenza di un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza (art. 2 L. n. 287/1990), facendo propria l'impostazione della nullità parziale “salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto "senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 41994/2021).
Circa quest'ultimo punto, l'attore opponente non ha neppure allegato le circostanze che avrebbero teoricamente potuto condurre a siffatto accertamento, presupposto del riconoscimento della nullità totale.
7.3. Quanto alla nullità parziale invocata in subordine, deve invece osservarsi che il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia si colloca a valle di un'istruttoria svolta tra il 2002 e il maggio
2005, rispetto al quale soltanto costituisce prova privilegiata in relazione alla sussistenza del
6 comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso (ex multis,
Trib. Milano, Spec. Impresa, n. 896/2023; Trib. Milano, 19/1/2022; Trib. Pescara, 6/3/2023).
Nel caso in esame, le fideiussioni risalgono al 2010 e, pertanto, non è consentita un'estensione automatica dei meccanismi presuntivi alla base del provvedimento sanzionatorio, ma, al contrario, in difetto di prova circa l'esistenza condotta illecita della Banca successiva al periodo di accertamento
– accertamento fattuale per il quale risulta insufficiente la limitata produzione documentale offerta da parte opponente – non può essere riconosciuta alcuna nullità parziale delle clausole censurate.
7.4. Ne consegue che, non potendosi dichiarare la nullità della clausola di cui all'art. 6, la deroga all'art. 1957 c.c. prevista nella fideiussione prestata dagli opponenti rimane valida nei confronti dei fideiussori non consumatori;
invero, la “decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'articolo 1957 c.c., può essere oggetto di deroga convenzionale trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (cfr. Trib. Sciacca, n. 420/2024; v. anche Cass. civ. n.
13078/2008).
7.5. Parimenti infondata è l'eccezione sollevata ai sensi dell'art. 1955 c.c., in quanto l'opposta ha dimostrato di essersi tempestivamente insinuata al passivo fallimentare della società CP_3
in data 3/9/2012 (doc. 27, fascicolo di parte opposta).
[...]
7.6. Con riferimento all'eccezione relativa alla concessione abusiva di credito ex art. 1956 c.c., va osservato che l'onere della prova gravava sugli opponenti, i quali avrebbero dovuto dimostrare che l'istituto di credito avesse erogato nuovo credito alla senza la preventiva Controparte_3
autorizzazione dei garanti pur sapendo delle condizioni di difficoltà economica in cui versava la debitrice principale (ex multis, Cass. civ. n. 6685/2024). Tale onere probatorio non può ritenersi assolto mediante la mera allegazione dell'intervenuto fallimento, non essendo stati forniti ulteriori elementi idonei a dimostrare la situazione economico-finanziaria della società al momento della concessione del credito.
Al contrario, si rileva che – sulla base della stessa prospettazione degli opponenti (cfr. p. 41, comparsa conclusionale) – le fideiussioni sono state rilasciate nell'ottobre 2010, in concomitanza con l'erogazione del finanziamento oggetto della richiesta di ingiunzione (marzo e ottobre 2010). Ne consegue che non può trattarsi di un nuovo e distinto credito concesso successivamente, con la conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1956 c.c.
7.7. Infine, per quanto concerne le contestazioni relative all'ammontare del credito, si osserva che tali censure risultano del tutto generiche. In particolare, a fronte della produzione degli estratti conto da parte dell'opposta (docc. 11 e 12, fascicolo monitorio), spettava agli opponenti indicare con sufficiente specificità le voci relative a versamenti, prelevamenti e/o addebiti per spese oggetto di
7 contestazione, nonché di precisare le commissioni, gli oneri e le spese che si ritenevano illegittimamente addebitati.
A tal proposito, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui gli estratti conto allegati a sostegno della domanda monitoria per il pagamento del saldo del conto corrente hanno valore probatorio fino a prova contraria, anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, e possono essere disattesi solo in presenza di contestazioni precise e circostanziate (Cass. civ. n. 28877/2019;
Trib. Nola n. 1134/2022).
Con riferimento agli interessi successivi alla data del fallimento, è sufficiente richiamare quanto affermato dalla Corte di legittimità, secondo cui la sospensione del decorso degli interessi prevista dall'art. 55 L.F. opera esclusivamente nell'ambito del concorso dei creditori e non si estende ai rapporti tra il singolo creditore e il fallito (Cass. civ. n. 11983/2020).
7.8. Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione avanzata dai Sig.ri , Parte_1 Parte_2
e deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato. Pt_3 Pt_4
8. Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014, per lo scaglione di riferimento (da € 52.001,00 a
€ 260.000,00), riducendo ai minimi la fase di trattazione/istruttoria, sostanzialmente limitata alle sole produzioni documentali.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo;
Parte_4
- condanna , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
a rifondere in favore di rappresentata da
[...] Controparte_1 Controparte_2 le spese del presente giudizio che liquida in € 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, IVA e CPA come per legge.
Pisa, 5/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.N. 2889/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenzo Bimbi
- attori/opponenti
contro
(P.I. ), rappresentata da (P.I. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Tito Monterosso P.IVA_2
- convenuta/opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo contratti bancari.
Conclusioni
Per gli attori/opponenti: come da note scritte depositate in data 28/10/2024, “previa revoca del decreto ingiuntivo n.682/2021 emesso dall'intestato Tribunale in data 31/05/2021 e pubblicato in data 09/06/2021 nel procedimento contenzioso n. 2048/2021 RG: ̶ In via preliminare, dichiarare
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in relazione alle posizioni dei Sigg.ri
[...]
e a favore rispettivamente del Tribunale di Lucca e del Tribunale di Parte_1 Parte_3
Verona; ̶ Nel merito, rigettare integralmente la domanda di pagamento effettuata da controparte;
̶ In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di cui l'avvocato scrivente si dichiara antistatario e, pertanto, ne chiede la distrazione in suo favore”;
1 per la convenuta/opposta: come da note depositate in data 28/10/2024, “1) Rigettare in toto
l'opposizione a D.I. avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto. 2) Confermare in ogni sua parte il D.I. n. 682/2021 emesso dal Giudice del Tribunale di Pisa in data 31/05/2021. 3) Condannare gli opponenti alle spese e compensi di giudizio”.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sig.ri , Parte_1 Parte_2 [...]
e hanno proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 682/2021 emesso Pt_3 Parte_4
dal Tribunale di Pisa in data 31/5/2021, con il quale è stato loro ingiunto, in solido, il pagamento della somma di € 99.314,01, oltre interessi e spese della procedura monitoria, nei confronti di
[...]
quale cessionaria del credito originariamente vantato da Banco Popolare Società CP_1
Cooperativa.
L'ingiunzione trae origine da due fideiussioni rilasciate dagli opponenti a garanzia delle obbligazioni della società debitrice principale: una fideiussione omnibus, sottoscritta il Controparte_3
29/3/2010, fino alla concorrenza di € 100.000,00, e una fideiussione specifica, prestata dal solo Sig. in data 8/10/2010, fino alla concorrenza di € 52.000,00; il credito azionato è costituito dalla Pt_4 somma di € 53.895,36, quale saldo debitore del conto corrente n. 2761/0000624, e di € 45.418,65, per rate scadute e insolute relative a un mutuo chirografario stipulato in data 8/10/2010.
A fondamento dell'opposizione, gli attori hanno dedotto:
- l'incompetenza territoriale del giudice del monitorio, limitatamente alle posizioni processuali dei
Sig.ri e per violazione del c.d. “foro del consumatore”; Parte_1 Pt_3
- il difetto di legittimazione attiva di per mancata dimostrazione dell'esistenza Controparte_1 delle cessioni e dell'inclusione del credito oggetto di causa nella cessione in blocco;
- la nullità e/o inesistenza della cessione del credito, atteso che la debitrice originaria era già estinta, per intervenuta cancellazione dal registro delle imprese a seguito di fallimento, prima delle asserite cessioni;
- la nullità delle fideiussioni perché predisposte in base al modulo ABI oggetto di censura da parte della Banca d'Italia e dall'antitrust;
- l'estinzione delle fideiussioni ai sensi dell'art. 1955 c.c.;
- la decadenza delle fideiussioni ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
- la mancata prova del credito azionato;
- l'intervenuta liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c.
2. Si è costituito in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2 3. La causa è stata istruita documentalmente. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13/11/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni;
il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. In sede di comparsa conclusionale, parte opponente ha eccepito il vizio di capacità ad agire di e la conseguente nullità del mandato rilasciato a per violazione Controparte_1 Controparte_2 dell'art. 106 T.U.B.
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5. L'opposizione dei Sig.ri e deve essere rigettata per le Parte_1 Pt_3 Parte_2 Pt_4
ragioni che seguono.
6. Questioni pregiudiziali e preliminari
6.1. L'eccezione di incompetenza territoriale formulata dagli opponenti in relazione alle posizioni dei
Sig.ri e è infondata, non potendo questi ultimi essere qualificati alla stregua di Parte_1 Pt_3
consumatori.
Invero, superata la tesi del c.d. “garante di riflesso” da parte della giurisprudenza di legittimità (Cass.
Sez. Un. n. 5868/2023), la qualità di socio, dedotta e provata dalla creditrice (doc. 22, fascicolo di parte opposta), sebbene di per sé non dirimente a qualificare gli opponenti come professionisti (Trib.
Padova, 6/4/2021), assume rilievo, nella specie, in ragione dell'assenza di qualsiasi allegazione specifica o elemento indiziario da parte degli opponenti a sostegno della tesi secondo cui gli stessi, nel rilasciare la fideiussione oggetto di causa, avrebbero agito “per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” (art. 3 lett. a) D.lgs.
n. 206/2005), risultando così tale contestazione del tutto generica.
Ne consegue che il ricorso è stato correttamente incardinato dinnanzi al Tribunale di Pisa, territorialmente competente ai sensi dell'art. 33 c.p.c., in applicazione del principio del c.d. cumulo soggettivo, in ragione della residenza dei Sig.ri e Parte_2 Pt_4
6.2. Deve altresì rigettarsi l'eccezione – sollevata da parte opponente in sede di comparsa conclusionale e tuttavia ammissibile poiché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio – relativa al vizio di capacità di agire di e al difetto di rappresentanza della Controparte_1 mandataria per presunta violazione dell'art. 106 T.U.B. Controparte_2
Sul punto, risulta dirimente richiamare il recente orientamento della Corte di legittimità, secondo cui:
“le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione
(amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del
3 rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata"; in altri termini - anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n.
33719 del 16-11-2022, in relazione ad altra speciosa questione (peraltro, agitata in questo giudizio proprio dalla - dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto CP_4
concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.” (Cass. civ. n. 7243/2024).
Pur riconoscendo l'esistenza di pregevole giurisprudenza di merito di segno contrario (tra tutte, Trib.
Firenze, 27/5/2024), questo Tribunale ritiene di dover aderire all'orientamento espresso dall'organo nomofilattico, in quanto maggiormente conforme alla consolidata e nota distinzione tra regole di condotta e regole di validità (su tutte, Cass. S.U. n. 26725/2007), nonché alla ratio della normativa in esame che, come evidenziato da numerose pronunce di merito (ex multis, Trib. Pistoia, n. 664/2024;
Trib. Bologna, n. 1986/2024), è finalizzata alla tutela degli investitori e del mercato finanziario, ambiti rispetto ai quali il debitore risulta del tutto estraneo.
Ne consegue che, ai fini della validità del ricorso e della rappresentanza in giudizio, l'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari non assume rilevanza, non potendosi desumere dalla sua eventuale mancanza alcun vizio di capacità ad agire né alcun difetto di rappresentanza.
6.3. Parimenti, non merita accoglimento la contestazione relativa alla mancata prova della titolarità del credito in capo a Controparte_1
In linea generale, va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.lgs. n. 385/1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. civ. n. 5857/2022; Cass. civ. n. 24798/2020).
Da ultimo, la Corte di Cassazione ha ritenuto di meglio precisare la questione dando continuità al seguente principio di diritto: “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua
4 dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni.
Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha
i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.
Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (cfr. Cass. civ. n. 5478/2024).
Con la medesima pronuncia l'organo nomofilattico ha inoltre chiarito che la prova dell'esistenza delle cessioni e della riconducibilità del credito alla specifica cessione in blocco “può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni (…) e che la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio”.
Nel caso di specie, parte opponente ha contestato sia la riconducibilità dello specifico credito a quelli oggetto della cessione in blocco, sia l'esistenza stessa della cessione.
Si osserva, tuttavia, che l'opposta, in risposta a tali contestazioni, non si è limitata a versare in atti copia della Gazzetta Ufficiale del 22/10/2016, n. 126, e del 30/11/2019, n. 141, contente l'avviso delle due cessioni, avvenute prima tra Banco Popolare Società Cooperativa e e Controparte_5 successivamente tra quest'ultima e (doc. 8, fascicolo monitorio e doc. 31, Controparte_1
fascicolo di parte opposta), ma ha anche prodotto documentazione relativa ai contratti di cessione, debitamente sottoscritta dalle cedenti (docc. 30 e 32), nonché le dichiarazioni rilasciate da quest'ultime in merito allo specifico credito vantato nei confronti di (docc. Controparte_3
9, fascicolo monitorio, e 29, fascicolo di parte opposta).
In particolare, tali dichiarazioni, pur non presentando di per sé valenza risolutiva (trattasi di “uno scritto proveniente da un soggetto terzo, munito al più di valenza indiziaria”, cfr. Trib. Brescia,
17/04/2023), assumono, tuttavia, rilievo decisivo laddove valorizzate in presenza di ulteriori elementi
5 probatori e, segnatamente, la Gazzetta Ufficiale prodotta dall'opposta, contenente l'indicazione dei criteri mediante il quale individuare il debito ceduto, e la documentazione relativa ai contratti di cessione (cfr. Cass. civ. n. 10200/2021: “la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'articolo 58 del testo unico bancario, ha la funzione di esonerare dalla notificazione al debitore stabilita in generale dell'art. 1264 c.c. […] La dichiarazione del cedente […] al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo”).
Il quadro delineato dall'opposta si presenta, dunque, chiaro, preciso e concordante e, quindi, sufficiente per ritenere soddisfatta la prova della titolarità credito, tanto in relazione all'esistenza della cessione quanto in merito alla individuabilità del credito tra quelli oggetto della stessa, a nulla rilevando la contestazione di parte opponente circa l'avvenuta fusione per incorporazione di Banco
Popolare Società Cooperativa con poiché con tale operazione la società incorporante è CP_6
succeduta a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della società incorporata (Cass. civ. n. 14228/2022).
7. Nel merito
7.1. Va premesso che priva di rilievo risulta la censura relativa all'estinzione della Controparte_3
per cancellazione dal registro delle imprese a seguito del fallimento dichiarato con sentenza n.
[...]
39/2011 emessa dal Tribunale di Pisa in data 21/9/2011: il fallimento della debitrice principale non determina l'estinzione della garanzia fideiussoria (argomento ex Cass. civ. n. 24296/2017), specie in considerazione del fatto che la creditrice ha agito nei confronti degli opponenti non nella loro qualità di soci, ma di fideiussori della società.
7.2. Le poste questioni di nullità della garanzia prestata per violazione della normativa antitrust sollevata da parte opponente non sono fondate, neppure nella limitata portata derivante dalla recente interpretazione della Corte di legittimità che confuta la tesi della nullità tout court della garanzia “a valle” redatta in conformità allo schema ABI sanzionato con provvedimento n. 55/2005 per l'esistenza di un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza (art. 2 L. n. 287/1990), facendo propria l'impostazione della nullità parziale “salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto "senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 41994/2021).
Circa quest'ultimo punto, l'attore opponente non ha neppure allegato le circostanze che avrebbero teoricamente potuto condurre a siffatto accertamento, presupposto del riconoscimento della nullità totale.
7.3. Quanto alla nullità parziale invocata in subordine, deve invece osservarsi che il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia si colloca a valle di un'istruttoria svolta tra il 2002 e il maggio
2005, rispetto al quale soltanto costituisce prova privilegiata in relazione alla sussistenza del
6 comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso (ex multis,
Trib. Milano, Spec. Impresa, n. 896/2023; Trib. Milano, 19/1/2022; Trib. Pescara, 6/3/2023).
Nel caso in esame, le fideiussioni risalgono al 2010 e, pertanto, non è consentita un'estensione automatica dei meccanismi presuntivi alla base del provvedimento sanzionatorio, ma, al contrario, in difetto di prova circa l'esistenza condotta illecita della Banca successiva al periodo di accertamento
– accertamento fattuale per il quale risulta insufficiente la limitata produzione documentale offerta da parte opponente – non può essere riconosciuta alcuna nullità parziale delle clausole censurate.
7.4. Ne consegue che, non potendosi dichiarare la nullità della clausola di cui all'art. 6, la deroga all'art. 1957 c.c. prevista nella fideiussione prestata dagli opponenti rimane valida nei confronti dei fideiussori non consumatori;
invero, la “decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'articolo 1957 c.c., può essere oggetto di deroga convenzionale trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (cfr. Trib. Sciacca, n. 420/2024; v. anche Cass. civ. n.
13078/2008).
7.5. Parimenti infondata è l'eccezione sollevata ai sensi dell'art. 1955 c.c., in quanto l'opposta ha dimostrato di essersi tempestivamente insinuata al passivo fallimentare della società CP_3
in data 3/9/2012 (doc. 27, fascicolo di parte opposta).
[...]
7.6. Con riferimento all'eccezione relativa alla concessione abusiva di credito ex art. 1956 c.c., va osservato che l'onere della prova gravava sugli opponenti, i quali avrebbero dovuto dimostrare che l'istituto di credito avesse erogato nuovo credito alla senza la preventiva Controparte_3
autorizzazione dei garanti pur sapendo delle condizioni di difficoltà economica in cui versava la debitrice principale (ex multis, Cass. civ. n. 6685/2024). Tale onere probatorio non può ritenersi assolto mediante la mera allegazione dell'intervenuto fallimento, non essendo stati forniti ulteriori elementi idonei a dimostrare la situazione economico-finanziaria della società al momento della concessione del credito.
Al contrario, si rileva che – sulla base della stessa prospettazione degli opponenti (cfr. p. 41, comparsa conclusionale) – le fideiussioni sono state rilasciate nell'ottobre 2010, in concomitanza con l'erogazione del finanziamento oggetto della richiesta di ingiunzione (marzo e ottobre 2010). Ne consegue che non può trattarsi di un nuovo e distinto credito concesso successivamente, con la conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1956 c.c.
7.7. Infine, per quanto concerne le contestazioni relative all'ammontare del credito, si osserva che tali censure risultano del tutto generiche. In particolare, a fronte della produzione degli estratti conto da parte dell'opposta (docc. 11 e 12, fascicolo monitorio), spettava agli opponenti indicare con sufficiente specificità le voci relative a versamenti, prelevamenti e/o addebiti per spese oggetto di
7 contestazione, nonché di precisare le commissioni, gli oneri e le spese che si ritenevano illegittimamente addebitati.
A tal proposito, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui gli estratti conto allegati a sostegno della domanda monitoria per il pagamento del saldo del conto corrente hanno valore probatorio fino a prova contraria, anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, e possono essere disattesi solo in presenza di contestazioni precise e circostanziate (Cass. civ. n. 28877/2019;
Trib. Nola n. 1134/2022).
Con riferimento agli interessi successivi alla data del fallimento, è sufficiente richiamare quanto affermato dalla Corte di legittimità, secondo cui la sospensione del decorso degli interessi prevista dall'art. 55 L.F. opera esclusivamente nell'ambito del concorso dei creditori e non si estende ai rapporti tra il singolo creditore e il fallito (Cass. civ. n. 11983/2020).
7.8. Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione avanzata dai Sig.ri , Parte_1 Parte_2
e deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato. Pt_3 Pt_4
8. Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014, per lo scaglione di riferimento (da € 52.001,00 a
€ 260.000,00), riducendo ai minimi la fase di trattazione/istruttoria, sostanzialmente limitata alle sole produzioni documentali.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo;
Parte_4
- condanna , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
a rifondere in favore di rappresentata da
[...] Controparte_1 Controparte_2 le spese del presente giudizio che liquida in € 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, IVA e CPA come per legge.
Pisa, 5/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
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