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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 20/03/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.L. 206/2023
TRIBUNALE DI MANTOVA
-Sezione lavoro-
Nella causa civile iscritta al n. R.G.L. 206/2023 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. Tatiana Biagioni Parte_1 C.F._1
ATTORE RICORRENTE
contro
:
(C.F./P.I.: Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
*****
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 20.3.2025, alle ore 12.30 in videoconferenza innanzi al Giudice Emanuele croci
Giustizia, sono comparsi:
Per parte ricorrente l'avv. Gaia Lucchini
Per la resistente nessuno
E' presente ai fini della pratica la dottoressa Persona_1
*****
Il Giudice prende atto dell'identità dei soggetti partecipanti, che collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale di udienza.
Su invito del giudice i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza stessa. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
****
L'Avv. Lucchini discute la causa riportandosi ai propri atti difensivi ed insistendo nelle conclusioni rassegnate, richiamando anche i documenti prodotti a sostegno delle pretese economiche del ricorrente. Su invito del giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
****
Esaurita la discussione,
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione,
Si ritira in camera di consiglio, dando atto che i procuratori rinunciano alla lettura del dispositivo.
All'esito della camera di consiglio, pronuncia il seguente dispositivo di sentenza pubblicamente letto.
“il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, accoglie il ricorso, conseguentemente
1. Accerta il diritto del ricorrente alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare per il periodo indicato in ricorso e condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente, per tale titolo, l'importo lordo complessivo di € 5.770,00;
2. Accerta il diritto del ricorrente alla corresponsione della indennità per congedo straordinario ex art. 42 d.lgs. 151/2001 e condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente, per tale titolo, l'importo lordo complessivo di € 17.070,75;
3. Accerta il diritto del ricorrente alla corresponsione delle competenze di fine rapporto, del TFR e dell'indennità sostitutiva del preavviso, e condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente l'importo lordo complessivo di € 2.703,86 (di cui € 1.442,34 a titolo di TFR),
4. Ciò rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal dovuto al saldo effettivo ed interessi legali sul capitale così rivalutato per lo stesso periodo.
5. Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore del ricorrente in complessivi € 2.950,00, oltre spese generali e accessori come per legge da distrarsi a favore dei procuratori;
Sentenza provvisoriamente esecutiva. Fissa termine di giorni 30 per il deposito della motivazione”. Mantova, 20.3.2025
Il Giudice
Emanuele Croci
Pag. 2 di 2
TRIBUNALE DI MANTOVA
-Sezione lavoro-
Nella causa civile iscritta al n. R.G.L. 206/2023 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. Tatiana Biagioni Parte_1 C.F._1
ATTORE RICORRENTE
contro
:
(C.F./P.I.: Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
*****
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 20.3.2025, alle ore 12.30 in videoconferenza innanzi al Giudice Emanuele croci
Giustizia, sono comparsi:
Per parte ricorrente l'avv. Gaia Lucchini
Per la resistente nessuno
E' presente ai fini della pratica la dottoressa Persona_1
*****
Il Giudice prende atto dell'identità dei soggetti partecipanti, che collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale di udienza.
Su invito del giudice i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza stessa. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
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L'Avv. Lucchini discute la causa riportandosi ai propri atti difensivi ed insistendo nelle conclusioni rassegnate, richiamando anche i documenti prodotti a sostegno delle pretese economiche del ricorrente. Su invito del giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
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Esaurita la discussione,
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione,
Si ritira in camera di consiglio, dando atto che i procuratori rinunciano alla lettura del dispositivo.
All'esito della camera di consiglio, pronuncia il seguente dispositivo di sentenza pubblicamente letto.
“il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, accoglie il ricorso, conseguentemente
1. Accerta il diritto del ricorrente alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare per il periodo indicato in ricorso e condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente, per tale titolo, l'importo lordo complessivo di € 5.770,00;
2. Accerta il diritto del ricorrente alla corresponsione della indennità per congedo straordinario ex art. 42 d.lgs. 151/2001 e condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente, per tale titolo, l'importo lordo complessivo di € 17.070,75;
3. Accerta il diritto del ricorrente alla corresponsione delle competenze di fine rapporto, del TFR e dell'indennità sostitutiva del preavviso, e condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente l'importo lordo complessivo di € 2.703,86 (di cui € 1.442,34 a titolo di TFR),
4. Ciò rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal dovuto al saldo effettivo ed interessi legali sul capitale così rivalutato per lo stesso periodo.
5. Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore del ricorrente in complessivi € 2.950,00, oltre spese generali e accessori come per legge da distrarsi a favore dei procuratori;
Sentenza provvisoriamente esecutiva. Fissa termine di giorni 30 per il deposito della motivazione”. Mantova, 20.3.2025
Il Giudice
Emanuele Croci
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