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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 28/03/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Donatella Aru CONSIGLIERA
Daniela Coinu CONSIGLIERA in esito all'udienza del 22 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 112 R.G. dell'anno 2021, proposta da con sede legale in Cagliari, in persona del suo amministratore in carica Ing. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Stefanino Casti, che la CP_1 rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio
APPELLANTE
CONTRO
, con sede legale in Roma, CO subentrato in forza del d.l. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016
n. 225, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società Controparte_3 in persona del legale rappresentante e per esso, in virtù di procura speciale conferita,
[...]
Rep.175858, Racc. 11458 del 01/10/2021, Rogito Notaio Avv. Lisetta Cubeddu, Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Elisabetta Porcu con studio in Cagliari, ove elegge anche domicilio in virtù di procura speciale rilasciata con atto separato del 25.10.2021
APPELLATA
E CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Olla e dall'avvocato Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito dott. P. Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Per_2
Cagliari, via P. Delitala n. 2, presso l'Avvocatura dell'ente
SSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO), Controparte_5 in persona del Direttore Regionale per la in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana Murino CP_6
e dall'Avv. Roberto Di Tucci in virtù di procura generale alle liti per atto notaio del 5 aprile 2016, Per_3 rep. 12428 ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in Cagliari via Sonnino, 96 APPELLATI
Conclusioni: Per l'appellante: Voglia la Corte “in via principale: in totale riforma della impugnata Sentenza del
Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 404/2021 pubblicata il 14.04.2021, R.A.C.L. n. 2082/18, dichiarare ex art. 615
c.p.c. che nessun diritto o titolo ha la di procedere in via esecutiva nei confronti della CO
per ottenere il pagamento delle somme indicate negli estratti di ruolo, nelle cartelle e negli Parte_2 avvisi di addebito impugnati per le motivazioni di cui alla presente opposizione e, conseguentemente, dichiarare nulle e/o inefficaci le cartelle esattoriali, gli avvisi di addebito ed i relativi estratti di ruolo impugnati e specificamente indicati nel ricorso introduttivo. Accertare e dichiarare le minori somme eventualmente dovute dall'odierna opponente. Con vittoria delle spese e dei compensi dei due gradi di giudizio. In via subordinata: nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, compensare integralmente le spese dei due gradi di giudizio”. in totale riforma della sentenza impugnata,
a) accogliere l'odierno appello e per l'effetto rigettare la domanda proposta da controparte;
b) con vittoria di spese e Cont competenze di entrambi i gradi del giudizio. Per l' appellata: Voglia la Corte “rigettare l'avverso appello in quanto infondato con conferma integrale della sentenza impugnata;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi CP_ del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”. Per l' appellato: Voglia la Corte “rigettare l'avverso ricorso in appello;
con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”. Per
l' appellato: Voglia la Corte “respingere l'appello perchè infondato, condannando l'appellante al pagamento delle CP_5 spese di questo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.05.2018, la società ha agito in giudizio nei confronti Parte_1 dell per proporre opposizione avverso le cartelle di pagamento e gli avvisi CO di addebito di seguito indicati, emessi per contributi previdenziali e premi non versati, oltre accessori:
1. cartella di pagamento n. 025 2015 0018722484 000;
2. cartella di pagamento n. 025 2015 0032601930 000;
3. cartella di pagamento n. 025 2016 0017685723 000;
4. cartella di pagamento n. 025 2017 0011936783 000;
5. avviso di addebito n. 325 2014 0001818433 000;
6. avviso di addebito n. 325 2014 0003934280 000;
7. avviso di addebito n. 325 2014 0003968046 000;
8. avviso di addebito n. 325 2015 0000278858 000;
9. avviso di addebito n. 325 2015 0002721930 000;
10. avviso di addebito n. 325 2015 0003308234 000;
11. avviso di addebito n. 325 2015 0003219981 000;
12. avviso di addebito n. 325 2015 0002772167 000;
13. avviso di addebito n. 325 2015 0003100503 000;
14. avviso di addebito n. 325 2016 0002082031 000;
15. avviso di addebito n. 325 2016 0005469756 000;
16. avviso di addebito n. 325 2016 0005319037 000;
17. avviso di addebito n. 325 2016 0005216939 000; 18. avviso di addebito n. 325 2016 0005216838 000;
19. avviso di addebito n. 325 2016 0002521555 000;
20. avviso di addebito n. 325 2016 0002462927 000;
21. avviso di addebito n. 325 2016 0002316248 000;
22. avviso di addebito n. 325 2016 0005851561 000;
23. avviso di addebito n. 325 2017 0000873216 000;
24. avviso di addebito n. 325 2017 0000481808 000.
La società ha eccepito:
(I) l'inesistenza o la nullità della notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito impugnati (pagg. 6/7 del ricorso);
(II) l'errato calcolo degli interessi di mora e dell'aggio di riscossione (pagg. 2/5 del ricorso), rilevando, quanto agli interessi di mora, che gli stessi potevano essere applicati sulle sole somme iscritte a ruolo, e non su sanzioni pecuniarie e interessi, come invece avvenuto nel caso di specie, in contrasto con la previsione dell'art. 30 DPR
602/1973 e con l'art. 7 l. n. 106/2011, da cui il conseguente calcolo di interessi in notevole eccesso rispetto a quelli effettivamente dovuti. Ed anche i compensi di riscossione erano stati calcolati erroneamente, in contrasto con le previsioni degli artt. 17 D. lg. n. 112/1999, 32 l. n. 2/2009 e 5 DL 112/1999, oltre a non essere dovuti in quanto non corrispondenti ai costi effettivi di riscossione.
*
L' si è costituita in giudizio per dedurre, preliminarmente, l'inammissibilità CO dell'opposizione sia perché proposta oltre il termine previsto dall'art. 24 D.lg. n. 46/1999 rispetto a cartelle notificate tra il 2014 e il 2017 e la conseguente sanatoria di ogni eventuale vizio per il decorso del termine di opposizione, sia per difetto di interesse ad agire in presenza di rituale notifica delle cartelle di pagamento, idonea a precludere la possibilità di impugnare gli estratti di ruolo.
Eccepito poi il proprio difetto di legittimazione passiva quanto agli avvisi di addebito, si è difesa in merito ai criteri di calcolo degli interessi di mora e dell'aggio di riscossione, preliminarmente rilevando la tardività dell'eccezione, dal momento che le cartelle erano state tutte notificate e che le questioni relative al calcolo di interessi o ulteriori somme indicate nell'atto di riscossione avrebbero dovuto essere proposte entro il termine di cui all'articolo 24 sopra citato.
In ogni caso, ha proseguito l' nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito erano indicate le CP_2 modalità di calcolo delle sanzioni e degli interessi, attraverso il richiamo alla normativa che le disciplina, con specificazione delle aliquote dovute prima e dopo la scadenza del termine indicato per il pagamento in conformità alla vigente normativa, distinguendo tra “compensi entro le scadenze”, “compensi oltre le scadenze”, “interessi di mora” e “maggiori costi di riscossione”, calcolati secondo legge e nel rispetto della normativa di riferimento, essendo peraltro espressamente previsto che l'aggio di riscossione si calcoli, in percentuale, sull'intera somma iscritta a ruolo svolgendo il concessionario un'attività/prestazione nei CP_ CP_ confronti di soggetti come e che deve essere remunerata, per espressa previsione di legge, ed è in parte a carico del contribuente, in parte a carico dell'ente creditore (per gli interessi di mora l'art. 30 DPR
602/1973, il D. lg. 46/1999 e il D. lg. 112/1999, mentre per l'aggio di riscossione l'art. 17 D. lg. 112/1999). Né poteva ritenersi consentito al giudice operare discrezionalmente una valutazione di ragionevolezza della normativa vigente, fino a spingersi ad affermare che l'aggio di riscossione potesse perdere la connotazione di compenso per la riscossione laddove avesse assunto entità rilevanti, dal momento che la normativa era chiara nel prevedere un calcolo matematico, da operarsi sulla base degli importi iscritti a ruolo, restando al proposito priva di rilevanza probatoria la perizia allegata agli atti dal contribuente.
Le quattro cartelle contestate erano state poi notificate all'indirizzo di posta elettronica certificata della società in date comprese tra l'8.07.2015 e il 25.07.2017, e non erano state impugnate, con conseguente cristallizzazione dei crediti iscritti a ruolo, non più contestabili nel merito con la conseguenza che tutte le eccezioni relative agli interessi e ai compensi di riscossione erano ormai tardive e non accoglibili.
* CP_ CP_ A seguito di chiamata in causa, hanno resistito in giudizio anche gli enti impositori e con separate CP_ difese, l in particolare eccependo la carenza di interesse ad agire in assenza di atti esecutivi successivi alla notifica degli atti impugnati, rilevando che gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati tra il
1.08.2014 e il 25.05.2017, quasi tutti a mezzo pec (solo i primi tre erano stati notificati avvalendosi del servizio postale universale, a mani) e che poiché non erano stati impugnati nei termini di legge i crediti in essi portati, peraltro non contestati nel merito, erano divenuti intangibili.
Da ciò l'inammissibilità anche delle contestazioni in ordine alla legittimità degli interessi di mora e dei compensi di riscossione, in quanto ormai cristallizzati negli atti non tempestivamente opposti.
*
Il Tribunale, con sentenza n. 404 del 14.04.2021, ha rigettato l'opposizione e condannato la società opponente CP_ alla rifusione delle spese processuali, che ha calcolato, quanto all in misura pari alla somma dei crediti CP_ portati negli avvisi di debiti di addebito impugnati (scaglione da 260.00,01 a 520.000,00 euro), quanto all in misura pari alla somma dei crediti portati nelle rispettive cartelle (scaglione da 5.200,01 a 26.000,00 euro) e quanto all considerando un valore corrispondente a quello dell'aggio CO contestato in giudizio (30.546,25 euro).
Il primo giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di inesistenza o nullità della notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito impugnati, ritenendo che, alla luce del quadro normativo ricostruito in sentenza, fosse documentata in causa la regolare notifica di tali atti.
Ha poi ritenuto infondata l'eccezione attinente all'errato calcolo degli interessi e dell'aggio di riscossione, in quanto il contribuente era partito da presupposti errati senza considerare che una corretta lettura dell'art.30
DPR 602/1973 (come modificato dall'art. 7, comma 2 sexies, DL 70/2011, convertito con modificazioni in legge
106/2011), non poteva prescindere dall'art. 116, comma 8, l. n. 388/2000, con la conseguenza che il calcolo delle somme accessorie doveva seguire la disciplina prevista in tale articolo anche per il periodo successivo alla notifica della cartella di pagamento, fintanto che non si fosse raggiunta la soglia massima prevista, e solo dopo poteva trovare applicazione l'art. 30 invocato, come ricavabile dal comma 9 dell'art. 116 citato.
Quanto all'aggio di riscossione, ha rilevato il primo giudice, l'opponente richiamandosi ad una consulenza tecnica di parte allegata al ricorso si era limitato a dedurne la misura eccessiva e sproporzionata, di fatto invocando un inammissibile intervento manipolativo del Tribunale volto a decurtare importi normativamente dovuti, senza segnalare errori di calcolo dell'agente della riscossione nella quantificazione operata, rilevanti alla luce della disciplina legale applicabile.
Avverso la sentenza ha proposto appello la società cui hanno resistito Parte_1 [...] CP_ CP_
, e CO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società appellante ha formulato due motivi di censura, lamentando l'erroneità della sentenza per “omessa pronuncia su un punto decisivo” e nel “capo sulle spese processuali”.
Il primo giudice aveva, infatti, del tutto omesso di pronunciarsi in merito alla mancata indicazione del tasso applicato, per interessi di mora e compenso di riscossione, nelle cartelle e negli avvisi di addebito impugnati, perciò del tutto illegittimi dato che contenevano indicazioni di somme per sanzioni ed interessi non dovute o non dovute nella misura indicata, e nessuna indicazione invece sui criteri di calcolo adottati per la determinazione degli interessi e dei compensi di riscossione, in contrasto con la giurisprudenza della Suprema
Corte, che da tempo andava sottolineando l'importanza di un'adeguata informazione al contribuente in ordine al contenuto della pretesa ingiunta da parte del concessionario.
Vi era, quindi, una evidente violazione quando le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito si limitavano a riportare l'ammontare complessivo sia degli interessi che delle sanzioni e degli aggi di riscossione, senza precisare le singole percentuali o le modalità di calcolo, elementi essenziali, la cui assenza era idonea a precludere al contribuente la possibilità di esercitare un adeguato diritto di difesa.
In ogni caso, ha rilevato l'appellante, anche nell'ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di ricorso, il capo della sentenza sulle spese processuali meritava di essere riformato in favore di una pronuncia che prevedesse la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti in causa, tanto più che quegli stessi elementi di fatto che il primo giudice aveva totalmente omesso di riportare e valutare avrebbero dovuto indurre il Tribunale a compensare le spese del giudizio.
*
L'appello è infondato.
Va, peraltro, preliminarmente premesso che i paragrafi 2), 2.1) e 2.2) della sentenza non sono stati impugnati e cioè non risulta censurata quella parte della sentenza in cui il primo giudice, nel valutare la eccepita inesistenza o nullità della notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito controversi, ha ritenuto tale eccezione infondata rilevando che il aveva documentato in causa la regolarità della Controparte_8 notifica delle quattro cartelle oggetto di controversia, notifica avvenuta a mezzo pec regolarmente consegnata nella casella di destinazione, come attestato attraverso la produzione della copia delle relative ricevute di avvenuta consegna. CP_ Ed anche l ha rilevato il primo giudice, aveva dato prova di avere notificato regolarmente i titoli di sua diretta competenza ovvero gli avvisi di addebito, nel rispetto delle regole previste dal Dl 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 con modificazioni, come dettate nel comma 4 dell'art. 30, che consente la notifica sia a mezzo posta che a mezzo di posta elettronica certificata, considerando che dei venti avvisi di addebito solo tre erano stati notificati, regolarmente, a mezzo del servizio postale universale e gli altri a mezzo pec come da ricevute di avvenuta consegna in atti. E', quindi, ormai accertato con sentenza non più contestabile sul punto, che sia le cartelle che gli avvisi di addebito sono stati notificati alla società regolarmente, circostanza da cui può quindi trarsi la conclusione che tali atti non sono stati dalla medesima impugnati attraverso una tempestiva opposizione, nel termine, pacificamente perentorio, di quaranta giorni dalla data della loro notifica, come previsto dall'art. 24, comma
5, D. lg. n. 46/1999 e, con riferimento ai vizi formali di tali titoli, anche con una tempestiva opposizione agli atti esecutivi, nel termine, altrettanto perentorio, di venti giorni dalla data della relativa notifica, come previsto dall'art. 617 c.p.c. (cfr., tra le tante, Cass. n. 14963/2012).
Anche a voler, quindi, ritenere che il primo giudice abbia effettivamente omesso di pronunciarsi in merito al rilievo circa la mancata indicazione in cartella e/o avviso di addebito dei criteri utilizzati per il calcolo degli interessi di mora e la determinazione del compenso di riscossione, benchè la circostanza sia stata smentita dalle parti appellate, si giungerebbe comunque alla conclusione di una omissione non decisiva nel senso voluto dalla società, dato che la censura riguardava vizi formali dei titoli, non solo non sussistenti come di seguito si dirà, ma che era necessario far valere con le forme dell'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617
c.p.c. e nei termini in tale articolo previsti, come tale quindi in questo caso tardiva, perché proposta oltre il termine, pacificamente perentorio, normativamente previsto di venti giorni a decorrere dalla notifica di ciascuno degli atti impugnati.
In questo caso è, infatti, ormai pacifico che la notifica dei titoli impugnati sia intervenuta per le cartelle in epoca compresa tra l'8.07.2015 e il 25.07.2017 (paragrafo 2.1 della sentenza) e per gli avvisi di addebito tra il 1.08.2014 ed il 14.12.2016 (paragrafo 2.2 della sentenza), mentre il ricorso di primo grado è stato depositato dalla società il 23.05.2018, quando era evidentemente ormai spirato non solo il termine di venti giorni sopra precisato dalla notifica dei titoli impugnati, ma anche quello di quaranta giorni.
Non vi era spazio, quindi, per dare ingresso alla doglianza relativa all'omessa indicazione nelle cartelle e negli avvisi di addebito impugnati dei predetti criteri di calcolo, implicitamente disattesa dal primo giudice, che si
è a quel punto concentrato sulle censure mosse ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in punto di quantum.
Al proposito, peraltro, non può farsi a meno di rilevare come i pretesi vizi formali non siano ravvisabili nel caso di specie se si considera che, dalla lettura degli estratti di ruolo prodotti e dai modelli utilizzati per avvisi di addebito e cartelle esattoriali, come ben evidenziato in particolare dalla difesa di CO
, a dire il vero senza che la società appellante abbia ritenuto di dover muovere alcun appunto in
[...] merito, si ricava che nei titoli controversi sono specificamente indicate le modalità di calcolo delle sanzioni, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione e, attraverso il richiamo alla normativa di riferimento, anche il tasso percentuale applicato.
In fondo agli estratti di ruolo prodotti è, infatti, specificamente precisato che “in caso di ritardato pagamento sono dovuti anche gli interessi di mora ex art. 30 DPR n. 602/1973 e le somme aggiuntive ex art. 27 D.LGS. 46/1999 - oltre che gli altri accessori ex art. 17 D.LGS. 112/1999 e le spese ex DM 21/11/2000 per le procedure effettuate - da calcolarsi
a saldo del credito”, con tutti i riferimenti normativi necessari e idonei ad attestare i criteri di calcolo utilizzati per le voci qui contestate.
E negli avvisi di addebito o nelle cartelle, come rilevato dall e non contestato CO nel dettaglio dalla società, sono chiaramente riportate, in una sezione esplicativa per il contribuente, le modalità di calcolo delle sanzioni, distinguendo tra le ipotesi di omesso o ritardato versamento, di cui nelle specifiche sezioni informative dedicate sono precisati i relativi riferimenti normativi, come a seguire sono nei medesimi spiegate specificamente la modalità di calcolo della misura degli interessi di mora, attraverso una dettagliata indicazione delle norme di riferimento, e anche le percentuali applicate con riferimento al calcolo degli oneri per il servizio di riscossione e delle eventuali spese per l'attività esecutiva, distinguendo perciò le somme dovute quali compensi maturati entro e oltre le scadenze, nonché i criteri di quantificazione degli interessi di mora e dei maggiori costi di riscossione secondo i criteri di legge.
E ciò tanto è vero che nella consulenza di parte prodotta dal contribuente, quanto agli interessi di mora, lo stesso consulente ha dato atto di avere ben compreso, attraverso i riferimenti normativi contenuti nei titoli impugnati, il criterio di calcolo degli interessi di mora utilizzato dal concessionario della riscossione e CP_ dall cui aveva opposto una diversa modalità di quantificazione, che lo avevo portato a ravvisare la differenza, peraltro quasi irrisoria, di 488,53 € tra il calcolo da lui effettuato e quello portato avanti da CP_3 in favore del debitore rispetto a quanto originariamente applicato ed a concludere, perciò, testualmente “non si ravvisano significative discrepanze tra quanto imposto dall'ente e l'ammontare ricalcolato”, a riprova della pretestuosità al proposito della, peraltro inammissibile, pretesa.
Anche con riferimento ai compensi di riscossione l'appellante si è limitato a deduzioni generiche, mentre il consulente di parte - che ha formulato osservazioni che presuppongono una esatta comprensione dei criteri di calcolo indicati nei titoli impugnati e nei medesimi adeguatamente esplicitati con i richiami alla norme che li disciplinano - ne ha sostanzialmente affermato la non debenza in assoluto, senza affatto rilevare errori nel metodo di calcolo adottato, precisando nelle conclusioni “come detto non si è ritenuto di ricalcolare alcuna somma dovuta a titolo di aggio ad ”, dal momento che il suo presupposto di partenza era quello di ritenere errato CP_3
l'operato del legislatore.
Di fatto quindi la società, richiamandosi alla consulenza di parte allegata al ricorso, come giustamente sottolineato dal primo giudice, a fronte della ritenuta eccessività e sproporzione della misura dei predetti compensi, peraltro supportata da precisi riferimenti normativi contenuti nei titoli impugnati, aveva sollecitato un intervento manipolativo del Tribunale volto a decurtare tutti gli importi normativamente dovuti e non a ridurre gli stessi perché errati nel quantum, correttamente ritenuto inammissibile dal Tribunale, senza essere in grado di indicare errori di calcolo del concessionario della riscossione nella quantificazione dell'aggio, frutto evidentemente di una corretta applicazione della disciplina legale, in merito al quale oggi infatti la società lamenta solo l'omesso esame della questione della mancata indicazione nei titoli impugnati, dei criteri adottati per la loro determinazione.
Il giudice di primo grado ha poi, al proposito, correttamente valutato le censure proposte in merito all'asserito errato calcolo dell'aggio e degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo, che è contestazione da qualificare effettivamente come motivo di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., costituendo contestazione del quantum dell'importo per cui si procede alla riscossione forzata in relazione a spese e oneri successivi alla formazione del titolo esecutivo (Cass. n. 6388/2025).
E lo ha fatto evidenziando come tale eccezione fosse fondata su presupposti errati, dal momento che, avuto riguardo al calcolo degli interessi di mora, il contribuente aveva ritenuto che, ai sensi dell'art. 30 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 7, comma 2 sexies, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, in l. 12 luglio 2011, n. 106, detti accessori dovessero essere conteggiati solo sulle somme iscritte a ruolo per contributi o premi, esclusi le sanzioni pecuniarie e gli interessi, senza tenere conto del fatto che dovesse applicarsi innanzitutto l'art. 116, comma 8, l. 23 dicembre 2000, n. 388, a mente del quale: “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge”.
Il calcolo delle c.d. somme accessorie doveva, perciò, ha proseguito il primo giudice, seguire la disciplina sopra trascritta anche per il periodo successivo alla notifica della cartella di pagamento, fintanto che non si fosse raggiunta la soglia massima prevista e solo da allora poteva trovare applicazione la norma contenuta all'art. 30 d. P.R. n. 602/2973, aggiungendo che era quanto poteva ricavarsi dallo stesso art. 116 cit., comma 9, in forza del quale: “Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
In merito all'aggio di riscossione, poi, correttamente il primo giudice ha escluso di poter operare un intervento manipolativo volto a decurtare gli importi normativamente dovuti, perché eccessivi e sproporzionati, come richiesto dall'opponente, che peraltro non aveva saputo ravvisare specifici errori di calcolo a fronte della corretta applicazione da parte dell'agente della riscossione, nella quantificazione dell'aggio, della disciplina legale applicabile (su una corretta ricostruzione di tale disciplina, in difetto di adempimenti spontanei, si veda
Cass. n. 27650/2020 e n. 8298/2023).
E a tale ricostruzione operata in sentenza, che è fondata anche su una puntuale interpretazione della normativa vigente dalla quale la Corte non intende discostarsi, la società appellante a dire il vero non ha opposto alcuna specifica censura, essendosi limitata a criticare la sentenza per avere omesso di pronunziarsi sui vizi formali dedotti, in particolare su una solo asserita mancata indicazione dei criteri di quantificazione degli interessi di mora e del compenso di riscossione nelle cartelle e negli avvisi impugnati che non è ravvisabile nel caso di specie se si considera l'opposta lettura di tali atti operata dagli enti convenuti, documentata in atti e non specificamente contestata dal contribuente, se non attraverso censure generiche, con le quali non ha però potuto contestare che i criteri di calcolo utilizzati per determinare interessi di mora e compensi di riscossione fossero esplicitati negli atti impugnati attraverso puntuali richiami normativi, distinti per ciascuna voce ed idonei per consentire di individuare i tassi applicati e le modalità con cui erano stati calcolati.
È evidente, quindi, l'infondatezza dell'appello proposto sul punto, così come non vi è motivo di discostarsi dalla pronuncia sulle spese del primo giudice, che ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza, se si considera la tardività e l'infondatezza delle censure mosse nel primo grado del giudizio ai titoli impugnati e l'infondatezza conseguente dei motivi di appello formulati per le ragioni sopra esposte.
La rilevata tardività di tali censure, a fronte peraltro della loro infondatezza anche nel merito come già sopra detto, è infatti idonea a rendere irrilevante un'eventuale omessa pronuncia del primo giudice in merito, dato che un'eventuale pronunzia, come già sopra detto, non avrebbe potuto mutare le sorti del giudizio.
Vi era quindi il diritto dell' di procedere in via esecutiva nei confronti della CO società con il fine di ottenere il pagamento delle somme indicate nelle cartelle e negli avvisi di addebito impugnati.
A ciò segue, in conclusione, il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese dell'appello, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55 del 2014, come modificato con DM
147/2022, seguono la soccombenza e devono essere, perciò, poste a carico della società appellante.
Le stesse vanno quantificare con applicazione dei parametri previsti nella tabella per i giudizi di appello di CP_ CP_ valore compreso tra 5.200,01 e 26.000,00 € quanto all' tra 260.000,01 e 520.000,00 € quanto all' e tra
26.000,01 e 52.000,00 euro quanto all' , secondo il criterio già utilizzato dal CO primo giudice, che tengono conto del valore della controversia dichiarato, dei motivi di appello e delle CP_ conclusioni rassegnate dalla società in questo giudizio (riferite per l' all'intero credito), esclusa la fase istruttoria che non si è svolta, da calcolarsi sui valori minimi dato che sono state qui sostanzialmente riproposte questioni già esaminate nel giudizio di primo grado, con distrazione in favore del difensore di
[...]
, che ne ha dichiarato l'anticipazione. CO
Dal rigetto dell'appello discende l'obbligo a carico dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando: rigetta l'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, sezione Parte_1 lavoro, in data 14.04.2021, n. 404, che per l'effetto conferma;
CP_ condanna l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore dell liquidandole in CP_ complessivi 7.119,5 €, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
in favore dell liquidandole in complessivi 1.983,00 euro, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
in favore di
[...]
, liquidandole in complessivi 3.473,00 euro, oltre spese forfettarie in misura del 15% e CO accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore del suo difensore, Avv. M. E. Porcu, che ne ha dichiarato l'anticipazione.
Dichiara che sussistono i presupposti processuali per ritenere tenuta la parte appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 l. 228-2012.
Cagliari, 28 marzo 2025 La Presidente del Collegio
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa