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Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/09/2024, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Mariacristina Carpinelli Presidente dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice rel.
Dott.ssa Anna Coletti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 462/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], e residente in Parte_1 C.F._1
Sant'Antonio Abate alla via Casa Russo n. 68, elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia alla Piazza Spartaco n. 27, presso lo studio dell'Avv. Francesco D'Amora, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura su foglio separato al ricorso e CP_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], e residente in
[...] C.F._2
Sant'Antonio Abate alla via Casa Russo n. 68, elettivamente domiciliato in Castellammare alla via Piazza Spartaco n. 27, presso lo studio dell'Avv. Annapaola Alfano, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura apposta su foglio separato al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: con note congiunte di trattazione scritta depositate in data 26.06.2024, i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni depositate in data
26-6-2024, a modifica di quanto riportato con ricorso.
Il P.M. in data 11-7-2024 e 26-7-2024 esprimeva parere favorevole. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.03.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio con rito concordatario celebrato in Sant'Antonio Abate in data 18.10.2001, dal quale sono nati due figli, PE
, in data 07.01.2005, e , in data 05.02.2011.
[...] Persona_2
All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
17.04.2024, ritenuto che sussistevano dubbi su alcune delle pattuizioni previste dalle parti, in particolare in merito al regime delle visite e alla permanenza presso la casa coniugale di entrambi i coniugi, il G.I. rinviava la causa all'udienza del 12.06.2024, poi rinviata ufficio al 05.07.2024, per la comparizione delle parti.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 05.07.2024, i difensori delle parti rappresentavano di aver apportato delle modifiche alle condizioni di cui al ricorso, come da istanza depositata in data 26.06.2024. Chiedevano, pertanto, omologarsi la separazione alle condizioni modificate e depositate in data 26.06.2024, con l'ulteriore precisazione che anche l'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne fosse corrisposto alla e non alla figlia, come precedentemente previsto. Pt_1
Il Giudice, lette le condizioni previste in ricorso e le modifiche apportate dai coniugi, ritenuti i patti non contrari a norme imperative e conformi al superiore interesse della prole minore, rimetteva la causa al Collegio per il provvedimento di omologa, previa trasmissione degli atti al P.M. affinché rendesse le sue conclusioni.
Il PM concludeva in data 11-7-2024 e 26.07.2024 esprimeva parere favorevole.
La domanda è fondata.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate, che non contrastano con norme inderogabili.
In particolare, da quanto dedotto dalle parti in ricorso e dalla documentazione allegata, emerge che svolge la professione di operaia alle dipendenze della Bio Verde Parte_1
S.r.l. percependo un reddito da lavoro indipendente annuo di euro 4.045,00 lordi;
mentre svolge la professione di autista alle dipendenze della PHSE S.r.l, con un Controparte_1 reddito da lavoro dipendente annuo pari ad euro 30.396,09.
In ragione, quindi, della posizione economica delle parti, così come sopra illustrata, gli accordi raggiunti dalle stesse devono ritenersi senz'altro adeguati. Stante la proposizione congiunta del ricorso, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e , Parte_1 Controparte_1 così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi (C.F.: ), nata Parte_1 C.F._3
a Pompei il 15.02.1979, e (C.F.: ), nato a Controparte_1 C.F._2
Gragnano il 29.09.1974, ai seguenti patti e condizioni:
1. i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, sita in Sant'Antonio Abate alla via Casa Russo n. 68, in comodato d'uso gratuito non registrato, è assegnata a che la abiterà unitamente ai Parte_1 figli, , maggiorenne, e , minorenne. PE Persona_2
3. , che ha già lasciato la casa coniugale, essendosi trasferito a vivere Controparte_1 presso la casa dei propri genitori in Sant'Antonio Abate alla via Roma n. 459, si impegna a comunicare eventuale cambio di residenza tempestivamente a;
Parte_1
4. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori. I genitori, Persona_2 limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente quando avranno il bambino con sé; mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
5. , salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che Controparte_1 tengano conto del preminente interesse del figlio e salvo impedimenti che comunicherà tempestivamente alla madre, tenuto conto della propria attività lavorativa di autista che lo tiene fuori casa tutta la settimana, potrà vedere e tenere con sé il figlio Per_2
nei tempi e con le modalità di seguito indicate:
[...]
a) Il padre terrà con sé il figlio i fine settimana alterni con pernottamento, tenendolo con sé dall'uscita da scuola del sabato fino alle ore 20:00 della domenica;
b) Il padre terrà il figlio per 15 giorni consecutivi ma anche non Persona_2 consecutivi, durante il periodo estivo in periodo da concordarsi con i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
è fatto obbligo al D'LL di comunicare alla il Pt_2 luogo in cui il minore trascorrerà le vacanze;
c) Il padre terrà il figlio, durante le vacanze natalizie, per tre giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, la Vigilia di Natale, il giorno di Natale e il giorno di
Santo Stefano, oppure la vigilia di Capodanno, quello di Capodanno e l'Epifania; d) Il padre terrà il figlio, per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
e) Per le altre festività, compleanni ed onomastici gli incontri saranno concordati tra i coniugi con almeno due giorni di anticipo;
f) È in ogni caso facoltà vince ciascuno dei coniugi di chiedere la modifica dei giorni e degli orari di visita, in caso di sopraggiunte e non prevedibili necessità e/o impedimenti che rendano oggettivamente difficoltoso e/o incompatibile conciliare il diritto di visita come sopra determinato con le predette sopraggiunte necessità;
g) In caso di malattia del minore è facoltà del padre fargli visita presso il domicilio dello stesso;
h) Entrambi i coniugi, in ogni caso, si impegnano al rispetto assoluto degli impegni scolastici e ludico-sportivi del figlio;
i) Qualsiasi altra festività e/o ricorrenza che riguarda i genitori verrà concordata anticipatamente tra i ricorrenti;
j) , in virtù della sua condizione di reddito, a titolo di concorso al Controparte_1 mantenimento dei figli , maggiorenne ma non ancora autosufficiente, e PE
, minorenne, verserà all'altro coniuge, entro il giorno 5 di ogni mese, Persona_2 la somma di euro 700,00, somma ripartita in euro 500,00 per il minore Per_2
ed euro 200,00 per il mantenimento di (in attesa di occupazione),
[...] PE da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT a partire dal 01.10.2025, da corrispondersi a mezzo bonifico intestato a , di cui si indica il codice Parte_1
IBAN: [...];
6. Per quanto riguarda l'assegno unico per i figli a carico, i coniugi concordando che esso verrà diviso al 50 % tra i genitori;
7. contribuirà, altresì, nella misura del 50 %, al pagamento del Controparte_1 doposcuola del figlio;
Persona_2
8. contribuirà, altresì, al 50 % delle spese straordinarie da sostenere Controparte_1 nell'interesse di entrambi i figli, come di seguito indicate:
a) Spese mediche e sanitarie, che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: analisi ed esami medici diagnostici da effettuarsi anche presso strutture specialistiche convenzionate con il;
acquisto di farmaci particolari e per CP_2 terapie prolungate prescritti dal medico curante/pediatra o da specialista;
altre spese mediche urgenti, non programmabili e non dilazionabili;
farmaci non da banco prescritti dal medico curante/pediatra, non coperti dal S.S.N.; esami strumentali prescritti dal medico curante/pediatra o dallo specialista eseguiti presso strutture convenzionate con il CP_2 b) Spese mediche e sanitarie che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite e interventi medici e dentistici da effettuarsi presso strutture specialistiche e/o private;
tutte le spese mediche per cure non convenzionate;
trattamenti sanitari ed esami diagnostici non erogati dal S.S.N. ovvero previsti dal S.S.N. ma effettuati privatamente;
c) Spese scolastiche senza preventivo accordo, quali a titolo esemplificativo: acquisto di libri, corredo scolastico di inizio anno anche per le attività sportive che rientrano nella programmazione didattica;
dotazione informatica (tablet, pc); assicurazione scolastica;
fondo cassa eventualmente richiesto dalla scuola;
d) Spese scolastiche con preventivo accordo, quale ad esempio, per le gite scolastiche;
e) Spese per le attività ricreative ed educativo sportive, senza preventivo accordo: eventuale attività sportiva prescritta dal medico a scopo terapeutico e relativa attrezzatura;
patente di guida;
f) Spese per le attività ricreative ed educativo sportive, (attività che al momento non sono esercitate dal minore), con il preventivo accordo: iscrizione ad attività sportiva e spese per la relativa attrezzatura;
corsi educativi, di informatica o di lingue;
scuola guida;
acquisto mezzi di locomozione;
spese per il festeggiamento per eventi significativi nella vita del figlio (comunione, diciottesimo compleanno, laurea) ; spese per baby sitter o custodia della prole non già prevista nell'organizzazione familiare.
g) Le spese sopra elencate devono essere tutte debitamente documentate sia in ordine alle prescrizioni mediche, sia in ordine ai pagamenti effettuati. Nel caso invece di spesa da concordare preventivamente il genitore interessato formula proposta scritta, anche tramite messaggistica, all'altro genitore il quale entro dieci giorni dovrà fornire adeguata risposta in merito;
la mancata risposta entro il temine de quo vale ad accettazione della proposta di spesa;
9. si obbliga a pagare il debito insoluto verso la dell'importo di Controparte_1 CP_3 euro 2.600,96;
10. Per quanto riguarda la debitoria con Agenzia delle Entrate – Riscossione dell'importo complessivo di euro 3.400,12 intestata a , i ricorrenti concordano che Parte_1 verrà pagata con piano di rateizzo da;
Controparte_1
11. I ricorrenti concordando che l'autovettura Fiat 500 tg. FE461PM, acquistata interamente da ma intestata a , resterà nella esclusiva Controparte_1 Parte_1 titolarità e disponibilità di;
Parte_1
12. I ricorrenti dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambe con unicamente indipendenti. I coniugi dichiarano altresì che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
13. I coniugi, reciprocamente e senza riserva alcuna, si concedono l'autorizzazione al rilascio del passaporto per viaggi di lavoro e/o di turismo all'estero nonché al rinnovo dello stesso;
resta fermo l'obbligo per ciascuno dei coniugi di comunicare all'altro, a mezzo lettera raccomandata A/R, eventuali cambiamenti di abitazione e/o residenza. I ricorrenti esprimono, sin da ora, il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore . Persona_2
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Sant'Antonio Abate per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 96, parte
II, serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 2001);
C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 11-9-2024.
il Giudice estensore il Presidente
dott.ssa Giovanna Di Meo dott.ssa Mariacristina Carpinelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Mariacristina Carpinelli Presidente dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice rel.
Dott.ssa Anna Coletti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 462/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], e residente in Parte_1 C.F._1
Sant'Antonio Abate alla via Casa Russo n. 68, elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia alla Piazza Spartaco n. 27, presso lo studio dell'Avv. Francesco D'Amora, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura su foglio separato al ricorso e CP_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], e residente in
[...] C.F._2
Sant'Antonio Abate alla via Casa Russo n. 68, elettivamente domiciliato in Castellammare alla via Piazza Spartaco n. 27, presso lo studio dell'Avv. Annapaola Alfano, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura apposta su foglio separato al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: con note congiunte di trattazione scritta depositate in data 26.06.2024, i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni depositate in data
26-6-2024, a modifica di quanto riportato con ricorso.
Il P.M. in data 11-7-2024 e 26-7-2024 esprimeva parere favorevole. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.03.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio con rito concordatario celebrato in Sant'Antonio Abate in data 18.10.2001, dal quale sono nati due figli, PE
, in data 07.01.2005, e , in data 05.02.2011.
[...] Persona_2
All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
17.04.2024, ritenuto che sussistevano dubbi su alcune delle pattuizioni previste dalle parti, in particolare in merito al regime delle visite e alla permanenza presso la casa coniugale di entrambi i coniugi, il G.I. rinviava la causa all'udienza del 12.06.2024, poi rinviata ufficio al 05.07.2024, per la comparizione delle parti.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 05.07.2024, i difensori delle parti rappresentavano di aver apportato delle modifiche alle condizioni di cui al ricorso, come da istanza depositata in data 26.06.2024. Chiedevano, pertanto, omologarsi la separazione alle condizioni modificate e depositate in data 26.06.2024, con l'ulteriore precisazione che anche l'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne fosse corrisposto alla e non alla figlia, come precedentemente previsto. Pt_1
Il Giudice, lette le condizioni previste in ricorso e le modifiche apportate dai coniugi, ritenuti i patti non contrari a norme imperative e conformi al superiore interesse della prole minore, rimetteva la causa al Collegio per il provvedimento di omologa, previa trasmissione degli atti al P.M. affinché rendesse le sue conclusioni.
Il PM concludeva in data 11-7-2024 e 26.07.2024 esprimeva parere favorevole.
La domanda è fondata.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate, che non contrastano con norme inderogabili.
In particolare, da quanto dedotto dalle parti in ricorso e dalla documentazione allegata, emerge che svolge la professione di operaia alle dipendenze della Bio Verde Parte_1
S.r.l. percependo un reddito da lavoro indipendente annuo di euro 4.045,00 lordi;
mentre svolge la professione di autista alle dipendenze della PHSE S.r.l, con un Controparte_1 reddito da lavoro dipendente annuo pari ad euro 30.396,09.
In ragione, quindi, della posizione economica delle parti, così come sopra illustrata, gli accordi raggiunti dalle stesse devono ritenersi senz'altro adeguati. Stante la proposizione congiunta del ricorso, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e , Parte_1 Controparte_1 così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi (C.F.: ), nata Parte_1 C.F._3
a Pompei il 15.02.1979, e (C.F.: ), nato a Controparte_1 C.F._2
Gragnano il 29.09.1974, ai seguenti patti e condizioni:
1. i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, sita in Sant'Antonio Abate alla via Casa Russo n. 68, in comodato d'uso gratuito non registrato, è assegnata a che la abiterà unitamente ai Parte_1 figli, , maggiorenne, e , minorenne. PE Persona_2
3. , che ha già lasciato la casa coniugale, essendosi trasferito a vivere Controparte_1 presso la casa dei propri genitori in Sant'Antonio Abate alla via Roma n. 459, si impegna a comunicare eventuale cambio di residenza tempestivamente a;
Parte_1
4. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori. I genitori, Persona_2 limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente quando avranno il bambino con sé; mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
5. , salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che Controparte_1 tengano conto del preminente interesse del figlio e salvo impedimenti che comunicherà tempestivamente alla madre, tenuto conto della propria attività lavorativa di autista che lo tiene fuori casa tutta la settimana, potrà vedere e tenere con sé il figlio Per_2
nei tempi e con le modalità di seguito indicate:
[...]
a) Il padre terrà con sé il figlio i fine settimana alterni con pernottamento, tenendolo con sé dall'uscita da scuola del sabato fino alle ore 20:00 della domenica;
b) Il padre terrà il figlio per 15 giorni consecutivi ma anche non Persona_2 consecutivi, durante il periodo estivo in periodo da concordarsi con i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
è fatto obbligo al D'LL di comunicare alla il Pt_2 luogo in cui il minore trascorrerà le vacanze;
c) Il padre terrà il figlio, durante le vacanze natalizie, per tre giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, la Vigilia di Natale, il giorno di Natale e il giorno di
Santo Stefano, oppure la vigilia di Capodanno, quello di Capodanno e l'Epifania; d) Il padre terrà il figlio, per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
e) Per le altre festività, compleanni ed onomastici gli incontri saranno concordati tra i coniugi con almeno due giorni di anticipo;
f) È in ogni caso facoltà vince ciascuno dei coniugi di chiedere la modifica dei giorni e degli orari di visita, in caso di sopraggiunte e non prevedibili necessità e/o impedimenti che rendano oggettivamente difficoltoso e/o incompatibile conciliare il diritto di visita come sopra determinato con le predette sopraggiunte necessità;
g) In caso di malattia del minore è facoltà del padre fargli visita presso il domicilio dello stesso;
h) Entrambi i coniugi, in ogni caso, si impegnano al rispetto assoluto degli impegni scolastici e ludico-sportivi del figlio;
i) Qualsiasi altra festività e/o ricorrenza che riguarda i genitori verrà concordata anticipatamente tra i ricorrenti;
j) , in virtù della sua condizione di reddito, a titolo di concorso al Controparte_1 mantenimento dei figli , maggiorenne ma non ancora autosufficiente, e PE
, minorenne, verserà all'altro coniuge, entro il giorno 5 di ogni mese, Persona_2 la somma di euro 700,00, somma ripartita in euro 500,00 per il minore Per_2
ed euro 200,00 per il mantenimento di (in attesa di occupazione),
[...] PE da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT a partire dal 01.10.2025, da corrispondersi a mezzo bonifico intestato a , di cui si indica il codice Parte_1
IBAN: [...];
6. Per quanto riguarda l'assegno unico per i figli a carico, i coniugi concordando che esso verrà diviso al 50 % tra i genitori;
7. contribuirà, altresì, nella misura del 50 %, al pagamento del Controparte_1 doposcuola del figlio;
Persona_2
8. contribuirà, altresì, al 50 % delle spese straordinarie da sostenere Controparte_1 nell'interesse di entrambi i figli, come di seguito indicate:
a) Spese mediche e sanitarie, che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: analisi ed esami medici diagnostici da effettuarsi anche presso strutture specialistiche convenzionate con il;
acquisto di farmaci particolari e per CP_2 terapie prolungate prescritti dal medico curante/pediatra o da specialista;
altre spese mediche urgenti, non programmabili e non dilazionabili;
farmaci non da banco prescritti dal medico curante/pediatra, non coperti dal S.S.N.; esami strumentali prescritti dal medico curante/pediatra o dallo specialista eseguiti presso strutture convenzionate con il CP_2 b) Spese mediche e sanitarie che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite e interventi medici e dentistici da effettuarsi presso strutture specialistiche e/o private;
tutte le spese mediche per cure non convenzionate;
trattamenti sanitari ed esami diagnostici non erogati dal S.S.N. ovvero previsti dal S.S.N. ma effettuati privatamente;
c) Spese scolastiche senza preventivo accordo, quali a titolo esemplificativo: acquisto di libri, corredo scolastico di inizio anno anche per le attività sportive che rientrano nella programmazione didattica;
dotazione informatica (tablet, pc); assicurazione scolastica;
fondo cassa eventualmente richiesto dalla scuola;
d) Spese scolastiche con preventivo accordo, quale ad esempio, per le gite scolastiche;
e) Spese per le attività ricreative ed educativo sportive, senza preventivo accordo: eventuale attività sportiva prescritta dal medico a scopo terapeutico e relativa attrezzatura;
patente di guida;
f) Spese per le attività ricreative ed educativo sportive, (attività che al momento non sono esercitate dal minore), con il preventivo accordo: iscrizione ad attività sportiva e spese per la relativa attrezzatura;
corsi educativi, di informatica o di lingue;
scuola guida;
acquisto mezzi di locomozione;
spese per il festeggiamento per eventi significativi nella vita del figlio (comunione, diciottesimo compleanno, laurea) ; spese per baby sitter o custodia della prole non già prevista nell'organizzazione familiare.
g) Le spese sopra elencate devono essere tutte debitamente documentate sia in ordine alle prescrizioni mediche, sia in ordine ai pagamenti effettuati. Nel caso invece di spesa da concordare preventivamente il genitore interessato formula proposta scritta, anche tramite messaggistica, all'altro genitore il quale entro dieci giorni dovrà fornire adeguata risposta in merito;
la mancata risposta entro il temine de quo vale ad accettazione della proposta di spesa;
9. si obbliga a pagare il debito insoluto verso la dell'importo di Controparte_1 CP_3 euro 2.600,96;
10. Per quanto riguarda la debitoria con Agenzia delle Entrate – Riscossione dell'importo complessivo di euro 3.400,12 intestata a , i ricorrenti concordano che Parte_1 verrà pagata con piano di rateizzo da;
Controparte_1
11. I ricorrenti concordando che l'autovettura Fiat 500 tg. FE461PM, acquistata interamente da ma intestata a , resterà nella esclusiva Controparte_1 Parte_1 titolarità e disponibilità di;
Parte_1
12. I ricorrenti dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambe con unicamente indipendenti. I coniugi dichiarano altresì che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
13. I coniugi, reciprocamente e senza riserva alcuna, si concedono l'autorizzazione al rilascio del passaporto per viaggi di lavoro e/o di turismo all'estero nonché al rinnovo dello stesso;
resta fermo l'obbligo per ciascuno dei coniugi di comunicare all'altro, a mezzo lettera raccomandata A/R, eventuali cambiamenti di abitazione e/o residenza. I ricorrenti esprimono, sin da ora, il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore . Persona_2
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Sant'Antonio Abate per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 96, parte
II, serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 2001);
C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 11-9-2024.
il Giudice estensore il Presidente
dott.ssa Giovanna Di Meo dott.ssa Mariacristina Carpinelli