Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 3610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3610 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
ED TA Thellung de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. 4418/2023 a cui è stato riunito il giudizio iscritto al n.
5415/2023 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 09 giugno 2026 tra:
ES ES (CF. , elett.te dom.to in Roma, Via Flaminia n. C.F._1
135 c/o lo Studio dell'Avv. Paolo Berruti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
- ATTORE IN RIASSUNZIONE nel giudizio civile iscritto al n. 4418/2023 -
E
( C.F. ), ( C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), ( C.F. ), in qualità di C.F._3 Controparte_3 C.F._4 eredi di nato il [...] ( C.F. ), deceduto il Persona_1 C.F._5
29/05/2014
(C.F. ) Persona_2 C.F._6
(C.F. ) CP_4 C.F._7
1
(C.F. Parte_2 C.F._9
(C.F. ) Parte_3 C.F._10
(C.F. Parte_4 C.F._11
(C.F. Parte_5 C.F._12
(C.F. ) Parte_6 C.F._13
(C.F. ) Parte_7 C.F._14
(C.F. ) Parte_8 C.F._15
(C.F. ) Parte_9 C.F._16
(C.F. ) Parte_10 C.F._17
(C.F. ) Parte_11 C.F._18
(C.F. ) Parte_12 C.F._19
(C.F. ) Parte_13 C.F._20
(C.F. Parte_14 C.F._21
(C.F. ) Parte_15 C.F._22
(C.F. ) Parte_16 C.F._23
(C.F. Parte_17 C.F._24
(C.F. ) Parte_18 C.F._25
(C.F. Parte_19 C.F._26
(C.F. ) Parte_20 C.F._27
(C.F. Parte_21 C.F._28
ES ES (C.F. C.F._1
(C.F. ) Parte_22 C.F._29
(C.F. ) Parte_23 C.F._30
2 (C.F. ) Parte_24 C.F._31
(C.F. Parte_25 C.F._32
(C.F. ) Parte_26 C.F._33
(C.F. ) Parte_27 C.F._34
(C.F. ) Parte_28 C.F._35
(C.F. Parte_29 C.F._36
(C.F. Parte_30 C.F._37
(C.F. Parte_31 Pt_23 C.F._38
(C.F. ) Parte_32 C.F._39
- ATTORI IN RIASSUNZIONE nel giudizio civile iscritto al n. 5415/2023 –
CONTRO
(CF. ), in persona del Presidente Controparte_5 P.IVA_1 del Consiglio dei Ministri pro tempore, (CF. Controparte_6
), in persona del Ministro pro tempore, (C.F. P.IVA_2 Controparte_7
), in persona del Ministro pro tempore, P.IVA_3 Controparte_8
(CF. ) in persona del Ministro pro tempore, tutti rappresentati e difesi
[...] P.IVA_4 ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elett.te dom.ti in Roma, Via dei Portoghesi
n. 12.
- CONVENUTE IN RIASSUNZIONE nel giudizio civile iscritto al n. 4418/2023 nonché nel giudizio iscritto al n. 5415/2023 -
Oggetto: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza n. 28134/2022 emessa in data 27 settembre 2022 della Corte di Cassazione che ha cassato la sentenza n.
4898/2017 della Corte di Appello di Roma.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Il Dott. SC Oreste, laureato in medicina e chirurgia e specializzato in Ortopedia nell'a.a. 1983/84, all'esito di un corso di specializzazione della durata legale di 3 anni iniziato nel 1981, conveniva innanzi al Tribunale di Roma, unitamente ad altri medici, le
Amministrazioni convenute, chiedendo di accertare e dichiarare il diritto degli attori a ricevere un'adeguata rimunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento della somma spettante per ogni anno di corso, comprensiva del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle direttive Europee nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE, come modificate alla
Direttiva 82/76/CEE coordinate con la Direttiva 93/16/CEE;
Con sentenza n. 227/2011, il Tribunale adito dichiarava nel merito la prescrizione dei diritti dei medici specialisti, comunque rigettando tutte le domande avanzate;
avverso detta sentenza proponevano appello i dottori, fra cui gli odierni riassumenti. Con sentenza n.
4898/2017, la Corte d'Appello di Roma riformava parzialmente la sentenza di primo grado, accogliendo i motivi relativi alla prescrizione e, dunque, ritenendo non prescritti i crediti alla data di notifica dell'atto di citazione di primo grado (3.4.2009) e alla data di deposito dell'atto di intervento (26.10.2009), dunque nel termine decennale di prescrizione decorrente dal
27.10.1999, data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Nello specifico, la
Corte di Appello di Roma riconosceva il diritto alla remunerazione esclusivamente agli specializzandi che avessero frequentato i corsi con iscrizione dall'anno accademico
1983/1984 fino all'A.A. 1990/1991 un corso di specializzazione comune a tutti gli Stati membri e, quindi, rientrante nell'elenco di cui al citato art. 5 n. 2, o ad almeno due o più fra essi e, quindi, rientrante nell'elenco di cui al citato art. 7 n.2.
Con ordinanza n. 28134/2022, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei medici relativamente al motivo con il quale si lamentava la violazione degli articoli 13, 14 e 16 della direttiva comunitaria 82/76, deducendo che la normativa comunitaria dovesse interpretarsi nel senso che l'obbligo per gli Stati membri di erogare una giusta remunerazione agli specializzandi sussisteva anche nei confronti di coloro che si erano iscritti alle scuole di specializzazione prima dell'anno accademico 1983-1984. La Suprema Corte ha, dunque, cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello in diversa composizione.
4 In particolare, la Corte di Cassazione ha motivato la decisione, richiamando la sentenza del
3 marzo 2022 con cui la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che “la situazione di un medico che si sia iscritto presso una scuola di specializzazione medica prima del 29 gennaio 1982 costituisce una situazione sorta prima dell'entrata in vigore della direttiva
82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest'ultima. Di conseguenza, poiché qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell'anno 1982 deve, per il periodo che va dal 1° gennaio 1983 fino alla fine della formazione seguita, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato della direttiva
75/363 modificata, tale obbligo di remunerazione vale anche, alle stesse condizioni, per le formazioni iniziate prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76”.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. ritualmente notificato, il dott. SC ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte nei confronti della del Controparte_5
, del e del Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia la Corte di Appello di Roma, in attuazione della ordinanza rescindente R.G. n.
25808/2022, n. sez. 1414/2022, racc. gen. n. 28134/2022, emessa dalla Corte di
Cassazione, Sezione Terza Civile in data 27 settembre 2022, accertare e dichiarare il diritto del Dott. Oreste SC al risarcimento del danno da tardiva attuazione della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, con conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento dell'importo di Euro 11.103,82 oltre rivalutazione e interessi maturati e maturandi, per l'anno 1983-1984 del Corso di Specializzazione in Ortopedia, che il Dott.
SC ha svolto con inizio di iscrizione nel 1981 per la durata di anni tre, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e liquidata, se del caso, anche in via equitativa.
Con vittoria di spese e onorari dei giudizi di primo grado, di appello, di cassazione e del giudizio di rinvio.”
Le Amministrazioni convenute si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in riassunzione del dott. SC, con vittoria delle spese del giudizio, in quanto la domanda di condanna all'indennizzo di euro 11.103,82 per l'anno accademico 1983/1984
5 risulta erroneamente quantificata e non tiene conto della consolidata giurisprudenza e dell'art. 11 della legge n. 370/1999.
Con separato atto di citazione ex art. 392 c.p.c. ritualmente notificato, nel giudizio r.g.a.c.
5415/2023, i Sigg.ri ed altri hanno riassunto il giudizio dinanzi a questa Persona_2
Corte nei confronti della del Controparte_5 Controparte_9
, del e del ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata: in via principale, in conformità con quanto indicato dalla Corte di Giustizia delle Comunità
Europee con sentenze del 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000
(procedimento C-371/97):
a) accertare e dichiarare il diritto degli appellanti di ricevere un'adeguata rimunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per l'effetto, condannare le
Amministrazioni convenute al pagamento della somma di Lire 21.500.000 (pari ad Euro
11.103,82) o la somma di Euro 6.713,94 per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224 cod. civ., alla rivalutazione ed agli interessi maturati e maturandi;
b) accertare e dichiarare che gli odierni appellanti vantano il diritto di vedere riconosciuto il loro titolo e di ottenere il punteggio a loro spettante in base alle direttive comunitarie richiamate in premessa e condannare le Amministrazioni convenute al risarcimento del danno per il mancato paritario riconoscimento del titolo suddetto, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c. oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., la rivalutazione e gli interessi maturati e maturandi.
In via alternativa, condannare le Amministrazioni convenute al risarcimento dei danni subiti dagli odierni appellanti per l'omesso recepimento nei loro confronti delle direttive comunitarie richiamate in premessa, consistenti nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di borsa di studio, oltreché nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo;
danni che per l'omessa corresponsione della borsa di studio si determinano nella somma di lire 21.500.000 (pari ad Euro 11.103,82) o la somma di Euro
6.713,94, per ogni anno di corso di specializzazione, o di quella maggiore o minore che sarà 6 ritenuta di giustizia;
per quanto riguarda l'omessa attribuzione dei punteggi, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c., oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., la rivalutazione e gli interessi maturati e maturandi. In via istruttoria, ammettere le deduzioni istruttorie già richieste in primo grado. Con vittoria delle spese di tutti i gradi di giudizio in favore del legale antistatario.”
Le Amministrazioni citate nel giudizio r.g.a.c. 5415/2023 con riguardo alle posizioni dei dott.ri ed altri non si sono costituite nel giudizio, neanche a seguito della Persona_2 riunione al n.r.g. 4418/2023 - disposta con provvedimento del Presidente di Sezione del 3 gennaio 2024, trattandosi di procedimenti di rinvio a seguito della medesima ordinanza di
Cassazione - conseguentemente non prendendo posizione, le stesse Amministrazioni, sulle domande avanzate dai medici appellanti in riassunzione nel giudizio riunito r.g. 5415/2023.
La causa è stata rimessa alla odierna udienza a trattazione scritta sulle conclusioni delle parti come da Decreto del ventidue aprile 2025.
Per una migliore comprensione della questione, il Collegio rileva che, quanto al diritto ad una adeguata remunerazione per la frequenza ai corsi di specializzazione medica, la Corte di Cassazione aveva inizialmente affermato, in via restrittiva, il principio della insussistenza del predetto diritto per i medici che avessero frequentato i corsi di specializzazione antecedentemente all'anno 1983 in considerazione del carattere unitario e non frazionabile del periodo di formazione specialistica (ex multis, Cass. 15198/15).
Tale orientamento è stato, però, superato a seguito della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea che, con sentenza 24 gennaio 2018, C-616/16 e C-617/16, ha stabilito che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par. 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva 82/76/ CEE, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata per la formazione iniziata nel corso dell'anno 1982 e proseguita fino all'anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione, a partire dall'1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa. Ad essa ha fatto seguito la sentenza delle SS.UU. n. 20348/2018, la quale ha pertanto affermato il diritto come spettante anche per l'anno accademico 1982-1983, ma a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa.
L'orientamento è stato poi nuovamente modificato in senso ampliativo, come ricordato dalla
Corte di Cassazione con l'ordinanza che ha rinviato alla presente sede. In particolare, con 7 ordinanza del 22.9.2020, la Corte di Cassazione ha nuovamente richiesto, mediante rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, una pronuncia della Corte di Giustizia europea su seguente quesito «Se l'art. 189, comma 3, del Trattato sull'Unione Europea e gli artt. 13
e 16 della Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva
75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ostino ad un'interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall'art. 13 della Direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza Europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l'anno 1982, e che siano in corso all'1 gennaio 1983. Se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della Direttiva suindicata da parte dello Stato italiano competa, di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva all'1 gennaio 1983».
Con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, la Corte di giustizia ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par.
1-2 e l'allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir.
82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1 gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve - per il periodo della formazione e con decorrenza dall'1 gennaio 1983
- essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5
o 7 della dir. 75/363/CEE.
E dunque, la Corte di Giustizia, richiamando quanto già affermato nella precedente sentenza del 2018, ha ribadito che le formazioni dei medici specializzandi devono essere oggetto di remunerazione adeguata, alle condizioni previste dal diritto europeo, spettando al giudice interno verificarne la loro sussistenza. A tal fine, vengono indicate le tre seguenti condizioni:
i) che la norma giuridica violata abbia lo scopo di conferire diritti ai singoli il cui contenuto può essere identificato;
ii) che la violazione sia sufficientemente qualificata;
iii) che sussista un nesso di causalità diretto tra la violazione dell'obbligo che incombe allo Stato e il danno subito dalle persone lese.
8 Per quanto attiene ai periodi di formazione iniziati prima dell'entrata in vigore della direttiva,
e proseguiti dopo la scadenza del termine di trasposizione, la Corte di Giustizia ha ritenuto che anche questi rientrino nell'ambio di applicazione ratione temporis della direttiva stessa.
Secondo la Corte, infatti, in base al suo costante orientamento giurisprudenziale, una norma giuridica nuova si applica a partire dall'entrata in vigore dell'atto che la introduce, e - pur non applicandosi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della normativa precedente - essa disciplina gli effetti futuri di queste situazioni, nonché le situazioni giuridiche nuove, ad eccezione dei casi particolari in cui disposizioni specifiche ne determinino speciali condizioni di applicazione nel tempo. All'esito di tale affermazione, la
Corte ha sancito che per le iscrizioni ad una scuola di specializzazione antecedenti all'entrata in vigore (29 gennaio 1982) della direttiva 82/76, la formazione si è svolta in conformità delle condizioni a quel tempo applicabili. In tal senso, l'iscrizione effettuata in un momento antecedente ha fatto sorgere una situazione giuridica definitivamente acquisita anteriormente all'entrata in vigore di detta direttiva. In linea con quanto già affermato nel
2018, si è ribadito che soltanto alla scadenza del termine di trasposizione (1 gennaio 1983) la Direttiva 82/76 ha fatto entrare nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione gli effetti di un'iscrizione effettuata prima dell'entrata in vigore della direttiva in parola. Pertanto, per i periodi di formazione cosiddetti “a cavallo”, quali quelli iniziati prima ma proseguiti dopo il
1° gennaio 1983, l'iscrizione ha continuato a produrre i suoi effetti per tutta la durata delle formazioni stesse.
In conclusione, la situazione di un medico iscritto ad una scuola di specializzazione prima del 29 gennaio 1982 costituisce una situazione sorta prima dell'entrata in vigore della
Direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest'ultima.
A tale pronuncia della CGUE ha fatto seguito la sentenza n. 20278 del 23.6.2022 delle SS.UU. della Corte di Cassazione che, facendo propri i principi sopra enunciati, ha affermato che “Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dall'1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE”.
9 Ciò posto, va altresì rilevato che la Corte di Cassazione ha avuto in più occasioni modo di precisare che non spetta il diritto al risarcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, a coloro che abbiano frequentato corsi di specializzazione non comuni ad almeno due Stati dell'UE in base agli elenchi di dette direttive e li abbiano conclusi prima dei decreti ministeriali di conformità delle specializzazioni conseguite a quelle elencate, non potendosi ravvisare un illecito comunitario nel mancato ampliamento del novero delle specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati membri e non già un obbligo imposto dalla normativa comunitaria” (v. Cass. n.
20303/2019).
Si richiama sul punto Cassazione n. 25414 del 2022: “Le specializzazioni (rispettivamente:
Andrologia, Angiologia, Audiologia, Chemioterapia, Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso,
Clinica pediatrica, Diabetologia e malattie del ricambio, Genetica medica, Idrologia, climatologia e talassoterapia, Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, Igiene e medicina preventiva epidemiologia sanità pubblica, Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, Igiene e medicina preventiva orient. igiene e tecnica ospedaliera, Immunoematologia, Malattie del fegato e del ricambio, Malattie dell'apparato cardiovascolare, Malattie metaboliche e diabetologia, Medicina del nuoto e delle attività subacquee, Medicina dello sport, Medicina legale e delle assicurazioni, Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, Microchirurgia
e chirurgia sperimentale, Oncologia, Oncologia ind. Oncologia gen. diag. e prev., Patologia generale, Pediatria d'urgenza e puericultura, Pronto soccorso e terapia d'urgenza, Psicologia,
Puericultura, Scienza dell'alimentazione dietetica) non compaiono formalmente nell'elenco di cui agli artt. 5 e 7 della c.d. Direttiva «Riconoscimento», ovvero la Direttiva 75/362/CEE, né negli artt. 4 e 5 della Direttiva 75/363/CEE”
Dall'esame del testo della direttiva n. 75/362/CEE, con i relativi allegati e le tabelle di corrispondenza dei nomi dei corsi, si evince che, tra le specializzazioni oggetto di appello principale, non può considerarsi inclusa:
- Medicina dello sport;
- Fisiopatologia respiratoria;
- Immunoematologia;
10 - Malattie del fegato e del ricambio;
A tal fine, con riferimento alla posizione del dott. , per lui in qualità Persona_1 di eredi , , , specializzazione in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Medicina dello sport della durata legale di 3 anni dall'a.a. 1981/1982 all'a.a. 1983/84, va rilevato che nulla è dovuto a titolo di remunerazione atteso che l'equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in Medicina dello sport è stata negata anche dalla
Cassazione n. 25414 del 2022.
Non può altresì riconoscersi alcuna remunerazione al dott. in quanto Parte_22 la specializzazione in Fisiopatologia respiratoria non è ricompresa né all'interno dell'art. 5 comma 3, né all'interno dell'art. 7 comma 2 della predetta Direttiva Europea.
Per le stesse ragioni, nulla va riconosciuto neanche alla dott.ssa Pt_12 [...]
in Malattie del fegato e del ricambio e alla dott.ssa Parte_33 Parte_8 specializzazione in Immunoematologia.
Né può attribuirsi rilievo, in funzione del giudizio di equipollenza, alla normativa interna di rango regolamentare ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998. A prescindere da ogni valutazione di merito circa la rilevanza dei decreti menzionati, infatti, tale normativa è sopravvenuta allo svolgimento del corso di specializzazione da parte degli appellanti e non può sostenersi che l'equipollenza sussista in virtù di norme che non esistevano all'epoca in cui il corso è stato frequentato (v. Cass. n. 25414/2022; n. 20303/2019). Il principio è stato recentemente confermato dalle le Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui “Non possono pretendere dallo Stato italiano il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie 75/362 e 75/363 e successive integrazioni, coloro i quali abbiano iniziato prima del 1991 una specializzazione non contemplata dalle suddette Direttive e di cui non sia dimostrata l'equipollenza di fatto alle specializzazioni ivi previste, a nulla rilevando che la specializzazione conseguita sia stata, in seguito, inclusa tra quelle qualificate “conformi alle norme delle Comunità economiche europee” dal d.m. 31 ottobre 1991” (SS. UU. Cass. sent.
n. 26603/2024).
Ne consegue che agli altri appellanti che hanno frequentato una specializzazione che osserva il vincolo del giudizio di equipollenza deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nei termini e nella misura di cui in seguito.
11 Ai fini della liquidazione viene utilizzando il parametro di cui all'art. 11 della L. 19 ottobre
1999 n. 370, ossia per ogni anno di specializzazione Euro 6.713,94 (somma equivalente all'importo in Lire 13.000), che vengono oltre interessi legali dalla domanda giudiziale. La
Corte specifica che, dovendo il calcolo partire dal 1.1.1983, la somma dovuta ad ogni medico per l'A.A. 1982-1983 viene decurtata di un quarto in considerazione del trimestre per cui non può essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno;
la somma per l'A.A. 1982-
1983 viene dunque quantificata in Euro 5.035,45.
Pertanto, quanto alla posizione del dott. SC di cui al n.r.g. 4418/202 sussiste il diritto al risarcimento del danno, con limitazione dello stesso a partire dal 1° gennaio 1983 e fino al conseguimento del diploma di specializzazione. Ne consegue che all'attore in riassunzione deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nei termini e nella misura di cui in seguito.
A tal proposito è bene precisare che, non trovando accoglimento quanto eccepito dalle
Amministrazioni convenute sul punto, il Dott. SC come da certificato della specializzazione – rinvenuto nel fascicolo di primo grado telematico depositato dall'Avv.
Tortorella nel giudizio riunito – è stato iscritto al corso di specializzazione dall'a.c. 1981/1982 all'a.c. 1983/1984; ne consegue che le conclusioni dell'appellante de quo, nella specie
“condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento dell'importo Euro 11.103,82 oltre rivalutazione e interessi maturati e maturandi, per l'anno 1983/1984 del Corso di
Specializzazione in Ortopedia, che il dott. SC ha svolto con inizio di iscrizione nel
1981 per la durata di anni tre”, vanno interpretate anche alla luce delle considerazioni svolte nell'atto introduttivo del giudizio. E' evidente, dunque, come la richiesta formulata dall'appellante principale del pagamento della remunerazione debba essere considerata a partire dal 1° gennaio 1983, in virtù della giurisprudenza ormai consolidata sul punto, comprendendo pertanto anche l'anno accademico 1982/1983. Di talché, la domanda dell'appellante in riassunzione non può essere intesa come limitata alla corresponsione della remunerazione per il solo anno accademico 1983/1984.
Ne consegue che vanno riconosciuti al dott. ES ES, specializzazione in
Ortopedia della durata legale di 3 anni dall'a.a. 1981/1982 all'a.a. 1983/84, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, per un totale complessivo di Euro
11.749,39, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
12 Con riferimento, invece, alle posizioni dei seguenti Dottori di cui al n.r.g. 5415/2023, si liquida quanto segue:
in Anatomia patologica della durata di 4 anni dall'a.a. Parte_34
1981/1982 all'a.a. 1984/85, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A.
1983-1984, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, per un totale complessivo di Euro
18.463,33, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.;
specializzazione in Medicina del lavoro in data 8.11.1985 (quindi, CP_4 specializzato nell'a.a. 1985-1986, di conseguenza va riconosciuto il risarcimento per gli anni di durata legale del medesimo corso) durata legale di 4 anni dall'a.a. 1981/1982 all'a.a.
1984/85, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, Euro
6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, per un totale complessivo di Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.;
in Chirurgia generale della durata di 5 anni Parte_35 dall'anno accademico 1981/1982 al 1985/1986, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro
6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, Euro 6.713,94 per l'A.A.
1985-1986, per un totale complessivo di Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.;
in Medicina interna della durata di 5 anni Parte_36 dall'anno accademico 1981/1982 al 1985/1986, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro
6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, Euro 6.713,94 per l'A.A.
1985-1986, per un totale complessivo di Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
in Ginecologia ed ostetricia della durata legale di 4 anni Parte_37 dall'a.a. 1981/1982 all'a.a. 1985/86 (quindi, specializzata nell'a.a. 1985-1986, di conseguenza va riconosciuto il risarcimento per gli anni di durata legale del medesimo corso)
Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, per un totale complessivo di Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.;
in Ginecologia ed ostetricia della durata di 4 anni Parte_38 dall'a.a. 1981/1982 all'a.a. 1984/85, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per
13 l'A.A. 1983-1984, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, per un totale complessivo di Euro
18.463,33, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
specializzazione in Anestesia e rianimazione della durata Parte_5 legale di 3 anni dall'a.a. 1981/1982 all'a.a. 1983/84, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983,
Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, per un totale complessivo di Euro 11.749,39, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Parte_39
della durata legale di 5 anni dall'anno accademico 1981/1982 al 14.10.1986,
[...]
Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1985-1986, per un totale complessivo di Euro
25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.;
specializzazione in Anestesia e rianimazione della durata legale di 3 Parte_7 anni dall'a.a. 1981/1982 all'a.a. 1983/84, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, per un totale complessivo di Euro 11.749,39, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
specializzazione in Neuropsichiatria infantile della durata di 4 anni Parte_9 dall'a.a. 1981/1982 all'a.a. 1984/85, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, per un totale complessivo di Euro
18.463,33, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.;
in Pediatria della durata di 4 anni dall'a.a. 1981/1982 Parte_40 all'a.a. 1984/85, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984,
Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, per un totale complessivo di Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.;
in Ginecologia ed ostetricia della durata di 4 anni Parte_41 dall'a.a. 1981/1982 all'a.a. 1984/85, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, per un totale complessivo di Euro
18.463,33, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.;
specializzazione in Chirurgia dell'infanzia della durata Parte_13 di 5 anni dall'anno accademico 1981/1982 al 1985/1986, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-
1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, Euro
14 6.713,94 per l'A.A. 1985-1986, per un totale complessivo di Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.;
specializzazione in Ortopedia dall'a.a. 1980/1981 al 1985/1986, si Parte_14 precisa che va riconosciuto il risarcimento esclusivamente per gli anni di durata legale del medesimo corso che è di 5 anni, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, per un totale complessivo di Euro
18.463,33, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.;
in Medicina interna della durata di 5 anni dall'anno Parte_42 accademico 1981/1982 al 1985/1986, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1985-
1986, per un totale complessivo di Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
Pediatria della durata di 4 anni dall'a.a. 1981/1982 Parte_43 all'a.a. 1984/85, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984,
Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, per un totale complessivo di Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
specializzazione in Psichiatria dall'a.a. 1981/1982 all'a.a. 1987/88, si Parte_17 precisa che va riconosciuto il risarcimento esclusivamente per gli anni di durata legale del medesimo corso che è di 4 anni, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, per un totale complessivo di Euro
18.463,33, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
dall'a.a. 1981/1982 all'a.a. Parte_44
1985/86, si precisa che va riconosciuto il risarcimento esclusivamente per gli anni di durata legale del medesimo corso che è di 3 anni, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro
6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, per un totale complessivo di Euro 11.749,39, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
della durata di 4 anni dall'a.a. 1980/1981 Parte_45 all'a.a. 1983/84, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, per un totale complessivo di Euro 11.749,39, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
15 della durata di 4 anni dall'a.a. 1980/1981 Parte_46 all'a.a. 1983/84, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, per un totale complessivo di Euro 11.749,39, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
specializzazione Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia Parte_21 digestiva della durata legale di 3 anni dall'a.a. 1981/1982 all'a.a. 1983/84, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, per un totale complessivo di Euro
11.749,39, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
in Chirurgia generale della durata di 5 anni dall'anno Parte_47 accademico 1981/1982 al 1985/1986, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1985-
1986, per un totale complessivo di Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
in Medicina del lavoro della durata di 4 anni dall'a.a. Parte_48
1981/1982 all'a.a. 1984/85, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A.
1983-1984, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, per un totale complessivo di Euro
18.463,33;
specializzazione in Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia Parte_25 digestiva dall'anno accademico 1981/1982 al 1986/1987, si precisa che va riconosciuto il risarcimento esclusivamente per gli anni di durata legale del medesimo corso che è di 5 anni, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1985-1986, per un totale complessivo di Euro
25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
in Anestesiologia e rianimazione della durata legale di Parte_49
3 anni dall'a.a. 1981/1982 all'a.a. 1983/84, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro
6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, per un totale complessivo di Euro 11.749,39, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
della durata di 5 anni dall'anno accademico Parte_50
1980/1981 al 1984/1985, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-
16 1984, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, per un totale complessivo di Euro 18.463,33 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
specializzazione in Neuropsichiatria infantile della durata di 4 anni dall'a.a. Parte_28
1980/1981 all'a.a. 1983/84, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A.
1983-1984, per un totale complessivo di Euro 11.749,39, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
della durata di 5 anni dall'anno accademico Parte_51
1981/1982 al 1985/1986, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-
1984, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1985-1986, per un totale complessivo di Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
Pediatria della durata di 4 anni dall'a.a. 1981/1982 Parte_52 all'a.a. 1984/85, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984,
Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, per un totale complessivo di Euro 18.463,33;
dell'apparato respiratorio soccorso Parte_53 della durata legale di 3 anni dall'a.a. 1981/1982 all'a.a. 1983/84, Euro 5.035,45 per l'A.A.
1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, per un totale complessivo di Euro
11.749,39, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
in Neuropsichiatria infantile della durata di 4 anni Parte_54 dall'a.a. 1981/1982 all'a.a. 1984/85, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, per un totale complessivo di Euro
18.463,33;
Tenuto conto del recente mutamento dell'orientamento giurisprudenziale in materia e della parziale reciproca soccombenza riguardo all'esito complessivo della lite le spese di tutti i gradi di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio dalla
Cassazione proposto dal Dott. SC r.g.a.c. 4418/2023 nonché dai Dottori Per_2 ed altri r.g.a.c. 5415/2023, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
17 rigetta le domande proposte dai dottori , , Parte_22 Parte_12 [...]
e dagli eredi del dott. : , Parte_8 Persona_1 Controparte_1
e . Controparte_2 Controparte_3
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la al pagamento: Controparte_5
- nei confronti di ES ES di Euro 11.749,39, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- nei confronti di Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data Persona_2 della domanda giudiziale.;
- nei confronti di di Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data CP_4 della domanda giudiziale.;
- nei confronti di di Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla Parte_1 data della domanda giudiziale.;
- nei confronti di di Euro 25.177,27, oltre interessi legali Parte_2 Parte_2 dalla data della domanda giudiziale;
- nei confronti di di Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data Parte_3 della domanda giudiziale.;
- nei confronti di di Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla Parte_4 data della domanda giudiziale.
- nei confronti di di Euro 11.749,39, oltre interessi Parte_5 legali dalla data della domanda giudiziale.
- nei confronti di di Euro 25.177,27, Parte_6 Parte_6 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.;
- nei confronti di di Euro 11.749,39, oltre interessi legali dalla Parte_7 data della domanda giudiziale.
- nei confronti di di Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data Parte_9 della domanda giudiziale.;
- nei confronti di di Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data Parte_10 della domanda giudiziale.;
18 - nei confronti di di Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla Parte_11 data della domanda giudiziale.;
- nei confronti di di Euro 25.177,27, oltre interessi Parte_13 legali dalla data della domanda giudiziale;
- nei confronti di di Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla Parte_14 data della domanda giudiziale.;
- nei confronti di di Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data Parte_15 della domanda giudiziale;
- nei confronti di di Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla Parte_16 data della domanda giudiziale.
- nei confronti di di Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data Parte_17 della domanda giudiziale.
- nei confronti di di Euro 11.749,39, oltre interessi legali dalla data Parte_18 della domanda giudiziale.
- nei confronti di di Euro 11.749,39, oltre interessi legali dalla data Parte_19 della domanda giudiziale.
- nei confronti di di Euro 11.749,39, oltre interessi legali dalla data Parte_20 della domanda giudiziale.
- nei confronti di di Euro 11.749,39, oltre interessi legali dalla Parte_21 data della domanda giudiziale.
- nei confronti di di Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla Parte_23 data della domanda giudiziale;
- nei confronti di di Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data Parte_24 della domanda giudiziale;
- nei confronti di di Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data Parte_25 della domanda giudiziale;
- nei confronti di di Euro 11.749,39, oltre interessi legali dalla data Parte_26 della domanda giudiziale.
19 - nei confronti di di Euro 18.463,33 oltre interessi legali dalla data Parte_27 della domanda giudiziale.
- nei confronti di di Euro 11.749,39, oltre interessi legali dalla data Parte_28 della domanda giudiziale.
- nei confronti di di Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla Parte_29 data della domanda giudiziale;
- nei confronti di di Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla Parte_30 data della domanda giudiziale.;
- nei confronti di di Euro 11.749,39, oltre interessi Parte_53 legali dalla data della domanda giudiziale.
- nei confronti di di Euro 18.463,33 oltre interessi legali dalla Parte_32 data della domanda giudiziale.;
compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado, di appello, di legittimità e di rinvio.
Roma, camera di consiglio del nove giugno 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Marina Tucci ED TA Thellung de Courtelary
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