Ordinanza cautelare 12 settembre 2022
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00015/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01020/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1020 del 2022, proposto da
IA CH e ZI ZA, rappresentati e difesi dall'avvocato Renzo Fausto Scappini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, vicolo Ghiaia 7;
contro
Comune di San Pietro in Cariano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Giacomazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Equa s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Renzo Fausto Scappini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, vicolo Ghiaia 7;
per l'annullamento
- della nota comunale prot. n. 34615 del 24 dicembre 2021, avente ad oggetto diniego di accettazione della segnalazione certificata d'agibilità;
- della nota della Polizia Locale prot. n. 28487 del 2 novembre 2021;
- della nota comunale prot. 5516 del 23 febbraio 2022 che ha confermato il provvedimento di diniego all'accettazione della segnalazione certificata di agibilità;
- di ogni altro provvedimento e/o atto e/o comportamento amministrativo, conosciuto e/o non conosciuto, che sia presupposto, consequenziale, connesso e/o comunque collegato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Pietro in Cariano e della Equa s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 il dott. OL TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso in esame, che costituisce trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica originariamente proposto, ha ad oggetto il provvedimento, emarginato in oggetto, con il quale il Comune di San Pietro in Cariano ha disposto il “ diniego all’accettazione della segnalazione certificata d'agibilità ” dei ricorrenti, nonché gli atti ad esso presupposti o comunque connessi.
2. In fatto, i ricorrenti hanno riferito che:
- sono proprietari in Comune di San Pietro in Cariano (VR) dell'immobile sito in Via Calandrine n. 16/H, catastalmente identificato al Foglio n. 21, particella 606, sub 5 e 17, inserito nel complesso composto di un fabbricato a schiera e di un fabbricato unifamiliare, per averlo acquistato dalla Equa s.r.l. in data 30 luglio 2021.;
- l'immobile è stato oggetto di un intervento di “ demolizione e ricostruzione con ricomposizione planivolumetrica con costruzione di un fabbricato a schiera (fabbricato A) e di un fabbricato unifamiliare (fabbricato B) ai sensi della L.R. V. 32/2013 ”, realizzato dalla Equa s.r.l.;
- in data 2 novembre 2021, la Polizia locale, con nota prot. n. 28487, ha segnalato all'Ufficio tecnico comunale l’esistenza di “ difformità rispetto ai titoli abilitativi ostativi all'accettazione della SCA ” presentata dalla Equa s.r.l., rilevando anche che “ la documentazione a corredo della SCIA di agibilità è certamente incompleta e contenente false dichiarazioni, è tale da non determinare effetto alcuno circa l'agibilità dei fabbricati facenti parte dell'intero compendio immobiliare (ex art. 75 d.P.R 445/2000), uno dei quali peraltro già abitato (l'unità 4 di cui si è detto più sopra) ”.
- in data 24 dicembre 2021, il Comune, con nota prot. n. 34615, avente ad oggetto “ diniego all'accettazione della Segnalazione certificata d'agibilità (SCA) riguardante l'intero organismo edilizio posto in Via Calandrine identificato catastalmente al Foglio 21 P.lla 606 del Comune di San Pietro in Cariano eseguito mediante titolo abilitante ”, ha comunicato agli odierni ricorrenti di aver “ accertato la presenza di attestazioni non veritiere ” presenti nella SCA presentata da Equa s.r.l. ed ha dichiarato “ non valida ai sensi della normativa in vigore la Segnalazione Certificata d'Agibilità (SCA) di cui alla premessa, con la conseguenza che l'organismo edilizio non potrà essere utilizzato (ai sensi dell'art. 24 c. 6 dPR 380/01) ”;
- hanno quindi formulato istanza di annullamento o revoca in autotutela, ma il Comune, con nota prot. 5516 del 23 febbraio 2022, ha confermato il provvedimento, rilevando che “ non si tratta di una situazione di carenza dei requisiti e dei presupposti ma, come chiaramente riportato nell'atto di diniego stesso, si è in presenza di attestazioni non veritiere e pertanto è stato fatto riferimento al secondo periodo del predetto comma 3 dell'art. 19 della Legge 241/90 ”.
3. Avverso tali atti sono insorti i ricorrenti - inizialmente con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto dinanzi a questo giudice, a seguito dell’opposizione proposta dal Comune resistente – in forza dei seguenti motivi:
3.1. “ Violazione di legge per mancata e/o errata e/o falsa applicazione degli artt. 19 comma 3 ("Segnalazione certificata di inzio attività-Scia") e 21nonies ("Annullamento d'ufficio") della L. n. 241/1990 e dell'art. 24 ("Agibilità") del d.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza: violazione del principio di proporzionalità ”;
3.2. “ Violazione di legge per mancata e/o errata e/o falsa applicazione degli artt. 3 ("Motivazione del provvedimento"), 19 commi 3, 4 e 6bis ("Segnalazione certificata di inzio attività-Scia") e 21nonies ("Annullamento d'ufficio") della L. n. 241/1990 e dell'art. 24 ("Agibilità") del d.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza ”;
3.3. “ Violazione di legge per mancata e/o errata e/o falsa applicazione degli artt. 7 ("Comunicazione di avvio del procedimento"), 8 ("Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento"), 10 ("Diritti dei partecipanti al procedimento"); eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, sviamento dalla funzione tipica, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza ”.
4. Il Comune, ritualmente intimato, si è costituito in giudizio, riferendo, in fatto, che:
- “ la sig.ra CH è stata individuata come la diretta responsabile dell’abuso descritto al n. 30 della Comunicazione, poiché, al momento del sopralluogo compiuto in data 03/09/2022, nella sua proprietà sono stati accertati dei lavori dalla stessa commissionati ed eseguiti in assenza del permesso di costruire, oltre che in assenza dell’autorizzazione paesaggistica ”;
- in data 21 marzo 2022, la Equa s.r.l. ed i ricorrenti hanno presentato una richiesta di permesso di costruire in sanatoria, al fine di regolarizzare gli abusi e di garantire quindi le condizioni per l’agibilità degli immobili, comunicando, al contempo, il ripristino allo stato autorizzativo di alcune opere difformi;
- in data 28 marzo 2022, il Comune ha quindi comunicato agli istanti l’avvio del procedimento di sanatoria non ché l’avvio del procedimento per l’accertamento di compatibilità paesaggistica;
- nelle more dei procedimenti così avviati, i ricorrenti hanno ciononostante introdotto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto innanzi a questo Tribunale.
Alla luce di ciò, l’Ente resistente ha eccepito, preliminarmente, la inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, assumendo che, con la presentazione della richiesta di permesso di costruire in sanatoria ed il ripristino di alcune opere difformi dai titoli, i ricorrenti abbiano manifestato acquiescenza all’accertamento ed agli atti conseguenti, qui impugnati.
Ha altresì eccepito la parziale inammissibilità del ricorso, laddove, nella istanza cautelare, viene dedotta la violazione di norme non censurata con il ricorso straordinario.
Infine, nel merito, ha dedotto la infondatezza del ricorso.
5. Si è altresì costituita la Equa s.r.l., aderendo alle difese dei ricorrenti.
6. Con ordinanza n. 773 del 12 settembre 2022, resa all’esito dell’udienza in camera di consiglio dell’8 settembre 2022, è stata respinta l’istanza cautelare formulata dai ricorrenti.
7. In vista dell’udienza pubblica del 22 maggio 2025, fissata ai soli fini dell'acquisizione dell'eventuale permanenza d'interesse al ricorso, le parti hanno depositato memorie difensive.
Il Comune, in particolare, con memoria del 18 aprile 2025, ha riferito che, con provvedimento datato 20 gennaio 2023, in accoglimento della riferita istanza formulata dalla Equa s.r.l. e dagli odierni ricorrenti, ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria.
I ricorrenti, con memoria del 19 aprile 2025, hanno tuttavia dichiarato la permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso a fini risarcitori.
8. All’udienza di merito straordinaria dell’11 novembre 2025, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
9. Tanto premesso, può prescindersi dall’esame delle eccezioni di inammissibilità formulate dal Comune resistente, essendo il ricorso infondato nel merito.
10. Prima di procedere all’esame dei motivi di ricorso, deve però dichiararsi la inammissibilità delle deduzioni che i ricorrenti hanno formulato con la memoria del 5 settembre 2022 e poi ribadito nelle ulteriori difese in atti, nella parte in cui, per la prima volta e, quindi, tardivamente, hanno contestato la sussistenza delle false attestazioni e delle violazioni accertate dall’amministrazione resistente.
11. Passando all’esame del merito, con il primo motivo, i ricorrenti, sotto un primo profilo, hanno dedotto la violazione dell’art.19, co.3, della legge 7 agosto 1990, n.241, sostenendo che il Comune, anziché adottare il “diniego di accettazione della segnalazione certificata di agibilità”, avrebbe dovuto assegnare un termine per la conformazione alla segnalazione stessa; sotto altro profilo, hanno dedotto la violazione dell’art. 24 comma 4 lett. b) del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, per non avere il Comune disposto “ un'agibilità parziale retroattiva dell'unità immobiliare dei ricorrenti (u.i. 4) che, incontestabilmente, era ultimata alla data della comunicazione di fine lavori del 23-07-2021 ”.
11.1. La censura è infondata.
Premesso che, come già evidenziato, i ricorrenti, con il ricorso straordinario poi trasposto, non hanno contestato la sussistenza delle violazioni accertate dalla amministrazione, deve osservarsi, quanto al primo profilo, che l’art.19, co.3, legge n.241/90, non consente di conformare l’attività intrapresa laddove si sia al cospetto, come nel caso di specie, di attestazioni non veritiere.
Come correttamente evidenziato dal Comune resistente, ciò è confermato anche dall’art.21, co.1, legge n.241/90, il quale dispone che “ [i]n caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge ”.
Quanto poi alla possibilità per il Comune di provvedere con una agibilità parziale retroattiva, deve nuovamente convenirsi con la difesa del Comune resistente, evidenziando che:
- il perimetro oggettivo della segnalazione certificata di agibilità ricomprendeva, nel caso di specie, tutto l’organismo edilizio interessato dai titoli edilizi abilitativi, all’interno del quale è compresa l’unità immobiliare di proprietà dei ricorrenti, sicché il Comune non ha avuto margini discrezionali nell’emettere il provvedimento di diniego per l’intero complesso immobiliare;
- peraltro, l’agibilità parziale di cui all’art. 24, co. 4, del d.P.R. n. 380/2001, non è un provvedimento che emette l’amministrazione, ma una attestazione presentata dal privato tramite segnalazione certificata, che, nel caso di specie, nonostante espresso suggerimento del Comune, è mancata;
- ma soprattutto, come pure riferito e non contestato tempestivamente, le violazioni sono state riscontrate anche all’interno dell’immobile dei ricorrenti.
12. Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 19, co.4, della L. n. 241/1990, per avere il Comune provveduto oltre il termine di 30 giorni ivi previsto, in assenza delle condizioni imposte dall’art. 21 -nonies della medesima legge.
12.1. Anche tale motivo è infondato.
L’amministrazione ha dichiaratamente agito ai sensi dell’art.21 -nonies , quindi, con annullamento in autotutela, in conformità a quanto previsto dal comma 4 del citato art.19, secondo cui “ Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6- bis , l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21- nonies”.
Quanto alla contestata assenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico per l’adozione di un provvedimento in autotutela, deve rimarcarsi che il titolo è stato ottenuto sulla base di presupposti erroneamente rappresentati dagli interessati in sede di segnalazione certificata di agibilità. Pertanto, trova applicazione il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, allorquando il titolo sia stato ottenuto sulla base di dichiarazioni non veritiere, è consentito all’amministrazione di esercitare il proprio potere di autotutela annullando l’atto stesso, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse, che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re ipsa (cfr., in termini, Cons. Stato, IV, 4 aprile 2019, n.2216).
Invero, anche dopo l’espressa previsione della necessaria considerazione degli interessi dei destinatari dei provvedimenti ampliativi e del termine ragionevole in cui deve essere esercitata l’autotutela (art. 21- nonies della l. n. 241 del 1990 e novella del 2005), l’Adunanza plenaria n. 8 del 2017, ha affermato “ che la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell’atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione potrà dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte ”.
13. Con l’ultimo motivo, i ricorrenti hanno dedotto la violazione delle garanzie partecipative, per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
13.1. La censura è infondata.
Avendo l’amministrazione esercitato un potere di natura vincolata, trova, infatti, applicazione, nel caso di specie, l’art.21 -octies , co.2, della legge n.241/90, che, al primo alinea prevede che “ Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”.
14. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto, giacché infondato.
15. Sussistono, cionondimeno, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, in ragione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA VI, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
OL TE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL TE | PA VI |
IL SEGRETARIO