TAR Venezia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 15
TAR
Ordinanza cautelare 12 settembre 2022
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Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge per mancata e/o errata e/o falsa applicazione degli artt. 19 comma 3 e 21-nonies della L. n. 241/1990 e dell'art. 24 del d.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere

    Il Collegio ha ritenuto che l'art. 19, comma 3, della L. n. 241/1990 non consente la conformazione dell'attività in caso di attestazioni non veritiere, come confermato dall'art. 21, comma 1, della medesima legge. Inoltre, l'agibilità parziale non è un provvedimento d'ufficio e le violazioni sono state riscontrate anche nell'immobile dei ricorrenti.

  • Rigettato
    Esercizio del potere di autotutela oltre i termini previsti

    Il Collegio ha ritenuto che l'amministrazione abbia agito ai sensi dell'art. 21-nonies, con annullamento in autotutela, in conformità all'art. 19, comma 4. Ha inoltre affermato che, in caso di titolo ottenuto sulla base di dichiarazioni non veritiere, l'interesse pubblico all'annullamento è sussistente in re ipsa e non è necessaria una motivazione specifica, potendo l'amministrazione motivare richiamando la non veritiera prospettazione di parte.

  • Rigettato
    Omessa comunicazione di avvio del procedimento

    Il Collegio ha applicato l'art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241/1990, ritenendo che il provvedimento, essendo di natura vincolata, non avrebbe potuto avere un contenuto diverso, rendendo palese che il vizio procedurale non ha inciso sul contenuto dispositivo dell'atto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 15
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 15
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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