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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 08/07/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 234 del RGAC dell'anno 2017 vertente TRA
C.F. rappresentato e difesi in giudizio dall'avv. Parte_1 C.F._1 Vittoria De Giorgio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Raffaella Mendicino in Lamezia Terme, alla via Fiorentino n. 52, giusta procura in calce dell'atto di citazione
parte attorea E
P.IV , in persona del legale RO P.IV_1 rappresentante p.t., con sede legale in Lamezia Terme, Zona Industriale San Pietro Lametino parte convenuta contumace Oggetto: Prestazione d'Opera Intellettuale Conclusioni delle parti: come in atti MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. L'arch. ha convenuto in giudizio la società in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di euro 158.371,23, comprensiva di IV e Cassa Previdenziale o della diversa somma da accertarsi in corso di causa, a titolo di compenso professionale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c. A fondamento della domanda l'attore ha dedotto di aver ricevuto dal procuratore generale della nell'anno 2010, incarico professionale per la progettazione e direzione dei lavori aventi CP_1 ad oggetto la ristrutturazione edilizia del fabbricato sito nell'area industriale di Lamezia Terme, distinto al Catasto del comune al foglio 45 particella 517. Ha dedotto di aver redatto il progetto di cui alla Segnalazione Inizio Attività n. 8192 del 17/02/2011, regolarmente protocollata dal Comune di Lamezia Terme, consentendo alla società di avviare i lavori. Ha dedotto che per l'attività professionale espletata era stato concordato un compenso di euro 125.368,36, oltre IV e Cassa Previdenziale, mai corrisposto dal convenuto, nonostante l'espletamento dell'incarico, i plurimi tentativi di raggiungere un accordo e le plurime richieste formulate. Ha quindi dedotto il proprio diritto al pagamento del corrispettivo per l'attività professionale espletata. 2. Nonostante la regolarità della citazione, la società convenuta, RO
non si è costituita in giudizio.
[...]
3. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. la causa è stata istruita mediante CTU finalizzata alla verifica dell'attività espletata dall'attore nell'esecuzione dell'attività professionale commissionata dalla convenuta ed alla determinazione del compenso ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii dovuti al carico di ruolo, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 20.12.2024, il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di settembre 2024, ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 4. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della convenuta RO
, non costituita in giudizio, nonostante la regolarità della citazione.
[...] 5. La domanda è fondata e merita accoglimento.
1 Occorre premettere che, come noto, in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, l'art. 2697 c.c., dispone che la parte che agisce in giudizio deve dimostrare i fatti posti a fondamento del diritto azionato. Mentre spetta al convenuto fornire la prova dei fatti impeditivi, estintivi e modificativi. In applicazione della regola generale indicata, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 15331/2001, ha evidenziato come in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione contrattuale o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo eventuale termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Il debitore convenuto è invece gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento al credito inerente prestazioni d'opera intellettuale, è onere del professionista, creditore per l'attività prestata a favore del cliente, dare la prova, oltre che dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso, dell'entità delle prestazioni rese, al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso spettantegli (Cass. n. 23562/2019; Cass. n. 21522/2019, Cass., n. 21235/2009, Cass. n. 2176/1997). Come noto, il compenso professionale deve essere determinato secondo i criteri di cui all' art. 2233 c.c. che al comma 1 dispone che il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, l'art. 2233 c.c. attribuisce valore preferenziale, tra i vari criteri di determinazione del compenso, alla convenzione intervenuta fra le parti, prevedendo che solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, si faccia riferimento alle tariffe e agli usi, ovvero alla determinazione del giudice (a titolo esemplificativo, da ultimo, Cass. civ. 09/11/2022, n.33053). La Corte di Cassazione ha infatti più volte stabilito, come, in applicazione dell'art. 2233 c.c., il compenso dovuto al professionista (nella specie architetto) per l'opera posta in essere a favore del cliente, nell'ambito del progetto di realizzazione di un complesso edilizio, deve essere quantificato sulla base di quanto effettivamente eseguito. Il compenso per le prestazioni professionali rese deve, infatti, essere determinato in base alla tariffa e adeguato all'importanza dell'opera, salvo diversa precedente pattuizione tra le parti (Cass. n. 23462/2019). In particolare, si è altresì evidenziato come ai fini della dimostrazione del compenso spettante al professionista per l'attività prestata, non è sufficiente la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale e spetta al professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella (a titolo esemplificativo, Cass. civ. 15/01/2018, n.712). Nel caso di specie, deve innanzitutto rilevarsi come il conferimento dell'incarico relativo alla progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione edilizia del fabbricato industriale, meglio identificato in atti, deve ritenersi provato sulla base di tutta la documentazione prodotta dall'attore e, in particolare, dalla SCIA n. 8142 del 17.02.2011 che indica quale richiedente la società convenuta e quale progettista e direttore dei lavori l'Arch. (all.ti 1,2,3 e 4 del fascicolo di parte attorea). Pt_1 L'attore ha altresì prodotto in giudizio copiosa documentazione relativa all'incarico espletato, depositando relazioni tecniche e asseverazioni, piani di manutenzione, tavole progettuali anche relative agli impianti elettrico e termico, planimetrie, relazione geologica, calcoli strutturali e ulteriore documentazione burocratica.
2 La documentazione prodotta consente di ritenere assolto da parte del professionista l'onere di dimostrare l'avvenuto espletamento dell'incarico conferito. Quanto al compenso, l'attore non ha fornito alcuna prova che lo stesso sia stato oggetto di specifica pattuizione tra le parti. Il compenso, in difetto di prova dell'accordo tra le parti, deve quindi essere determinato con applicazione delle tariffe professionali vigenti alla data di espletamento dell'incarico. Nel caso di specie, il compenso spettante all'odierno attore per l'attività professionale espletata in favore della società convenuta può essere liquidato nella misura accertata dal CTU, che ha determinato il compenso facendo applicazione delle tariffe ratione temporis applicabili in relazione all'opera svolta, meglio indicate nella relazione peritale e tenuto conto dell'attività che può ritenersi concretamente svolta dal professionista sulla base della documentazione prodotta. In particolare, il CTU ha determinato il compenso nella misura complessiva di euro 109.176,55, escludendo invece, rispetto a quanto richiesto dall'attore, ulteriori somme a titolo di compenso per la progettazione di massima, evidenziando, al riguardo, il difetto di prova della redazione di un progetto di massima. Alla luce di quanto esposto, la domanda attorea deve essere accolta e la convenuta deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di euro 109.176,55 come determinata dal CTU, oltre IV e Cassa Previdenziale se dovute e oltre interessi di mora al tasso legale, con decorrenza dalla costituzione in mora della convenuta, avvenuta mediante lettera raccomandata notificata in data 19.02.2014, sino al soddisfo. 6. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM 147/2022, con applicazione dei valori ridotti alla metà, tenuto conto della limitata attività difensiva concretamente espletata in ciascuna fase di giudizio. Parimenti, le spese di CTU, liquidate con separato decreto in atti, devono essere definitivamente poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) dichiara la contumacia della convenuta , in persona del RO legale rappresentante p.t.,
2) in accoglimento della domanda proposta, condanna la convenuta RO
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'attore della somma
[...] di euro 109.176,55, oltre IV e Cassa Previdenziale se dovute e oltre interessi di mora al tasso legale, dalla costituzione in mora sino al soddisfo;
3) condanna la convenuta in persona del legale RO rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.052,00, oltre accessori come per legge e con distrazione in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.;
4) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto in atti, a carico della convenuta, soccombente. Lamezia Terme, 8 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Lagani
3
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 234 del RGAC dell'anno 2017 vertente TRA
C.F. rappresentato e difesi in giudizio dall'avv. Parte_1 C.F._1 Vittoria De Giorgio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Raffaella Mendicino in Lamezia Terme, alla via Fiorentino n. 52, giusta procura in calce dell'atto di citazione
parte attorea E
P.IV , in persona del legale RO P.IV_1 rappresentante p.t., con sede legale in Lamezia Terme, Zona Industriale San Pietro Lametino parte convenuta contumace Oggetto: Prestazione d'Opera Intellettuale Conclusioni delle parti: come in atti MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. L'arch. ha convenuto in giudizio la società in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di euro 158.371,23, comprensiva di IV e Cassa Previdenziale o della diversa somma da accertarsi in corso di causa, a titolo di compenso professionale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c. A fondamento della domanda l'attore ha dedotto di aver ricevuto dal procuratore generale della nell'anno 2010, incarico professionale per la progettazione e direzione dei lavori aventi CP_1 ad oggetto la ristrutturazione edilizia del fabbricato sito nell'area industriale di Lamezia Terme, distinto al Catasto del comune al foglio 45 particella 517. Ha dedotto di aver redatto il progetto di cui alla Segnalazione Inizio Attività n. 8192 del 17/02/2011, regolarmente protocollata dal Comune di Lamezia Terme, consentendo alla società di avviare i lavori. Ha dedotto che per l'attività professionale espletata era stato concordato un compenso di euro 125.368,36, oltre IV e Cassa Previdenziale, mai corrisposto dal convenuto, nonostante l'espletamento dell'incarico, i plurimi tentativi di raggiungere un accordo e le plurime richieste formulate. Ha quindi dedotto il proprio diritto al pagamento del corrispettivo per l'attività professionale espletata. 2. Nonostante la regolarità della citazione, la società convenuta, RO
non si è costituita in giudizio.
[...]
3. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. la causa è stata istruita mediante CTU finalizzata alla verifica dell'attività espletata dall'attore nell'esecuzione dell'attività professionale commissionata dalla convenuta ed alla determinazione del compenso ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii dovuti al carico di ruolo, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 20.12.2024, il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di settembre 2024, ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 4. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della convenuta RO
, non costituita in giudizio, nonostante la regolarità della citazione.
[...] 5. La domanda è fondata e merita accoglimento.
1 Occorre premettere che, come noto, in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, l'art. 2697 c.c., dispone che la parte che agisce in giudizio deve dimostrare i fatti posti a fondamento del diritto azionato. Mentre spetta al convenuto fornire la prova dei fatti impeditivi, estintivi e modificativi. In applicazione della regola generale indicata, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 15331/2001, ha evidenziato come in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione contrattuale o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo eventuale termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Il debitore convenuto è invece gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento al credito inerente prestazioni d'opera intellettuale, è onere del professionista, creditore per l'attività prestata a favore del cliente, dare la prova, oltre che dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso, dell'entità delle prestazioni rese, al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso spettantegli (Cass. n. 23562/2019; Cass. n. 21522/2019, Cass., n. 21235/2009, Cass. n. 2176/1997). Come noto, il compenso professionale deve essere determinato secondo i criteri di cui all' art. 2233 c.c. che al comma 1 dispone che il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, l'art. 2233 c.c. attribuisce valore preferenziale, tra i vari criteri di determinazione del compenso, alla convenzione intervenuta fra le parti, prevedendo che solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, si faccia riferimento alle tariffe e agli usi, ovvero alla determinazione del giudice (a titolo esemplificativo, da ultimo, Cass. civ. 09/11/2022, n.33053). La Corte di Cassazione ha infatti più volte stabilito, come, in applicazione dell'art. 2233 c.c., il compenso dovuto al professionista (nella specie architetto) per l'opera posta in essere a favore del cliente, nell'ambito del progetto di realizzazione di un complesso edilizio, deve essere quantificato sulla base di quanto effettivamente eseguito. Il compenso per le prestazioni professionali rese deve, infatti, essere determinato in base alla tariffa e adeguato all'importanza dell'opera, salvo diversa precedente pattuizione tra le parti (Cass. n. 23462/2019). In particolare, si è altresì evidenziato come ai fini della dimostrazione del compenso spettante al professionista per l'attività prestata, non è sufficiente la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale e spetta al professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella (a titolo esemplificativo, Cass. civ. 15/01/2018, n.712). Nel caso di specie, deve innanzitutto rilevarsi come il conferimento dell'incarico relativo alla progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione edilizia del fabbricato industriale, meglio identificato in atti, deve ritenersi provato sulla base di tutta la documentazione prodotta dall'attore e, in particolare, dalla SCIA n. 8142 del 17.02.2011 che indica quale richiedente la società convenuta e quale progettista e direttore dei lavori l'Arch. (all.ti 1,2,3 e 4 del fascicolo di parte attorea). Pt_1 L'attore ha altresì prodotto in giudizio copiosa documentazione relativa all'incarico espletato, depositando relazioni tecniche e asseverazioni, piani di manutenzione, tavole progettuali anche relative agli impianti elettrico e termico, planimetrie, relazione geologica, calcoli strutturali e ulteriore documentazione burocratica.
2 La documentazione prodotta consente di ritenere assolto da parte del professionista l'onere di dimostrare l'avvenuto espletamento dell'incarico conferito. Quanto al compenso, l'attore non ha fornito alcuna prova che lo stesso sia stato oggetto di specifica pattuizione tra le parti. Il compenso, in difetto di prova dell'accordo tra le parti, deve quindi essere determinato con applicazione delle tariffe professionali vigenti alla data di espletamento dell'incarico. Nel caso di specie, il compenso spettante all'odierno attore per l'attività professionale espletata in favore della società convenuta può essere liquidato nella misura accertata dal CTU, che ha determinato il compenso facendo applicazione delle tariffe ratione temporis applicabili in relazione all'opera svolta, meglio indicate nella relazione peritale e tenuto conto dell'attività che può ritenersi concretamente svolta dal professionista sulla base della documentazione prodotta. In particolare, il CTU ha determinato il compenso nella misura complessiva di euro 109.176,55, escludendo invece, rispetto a quanto richiesto dall'attore, ulteriori somme a titolo di compenso per la progettazione di massima, evidenziando, al riguardo, il difetto di prova della redazione di un progetto di massima. Alla luce di quanto esposto, la domanda attorea deve essere accolta e la convenuta deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di euro 109.176,55 come determinata dal CTU, oltre IV e Cassa Previdenziale se dovute e oltre interessi di mora al tasso legale, con decorrenza dalla costituzione in mora della convenuta, avvenuta mediante lettera raccomandata notificata in data 19.02.2014, sino al soddisfo. 6. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM 147/2022, con applicazione dei valori ridotti alla metà, tenuto conto della limitata attività difensiva concretamente espletata in ciascuna fase di giudizio. Parimenti, le spese di CTU, liquidate con separato decreto in atti, devono essere definitivamente poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) dichiara la contumacia della convenuta , in persona del RO legale rappresentante p.t.,
2) in accoglimento della domanda proposta, condanna la convenuta RO
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'attore della somma
[...] di euro 109.176,55, oltre IV e Cassa Previdenziale se dovute e oltre interessi di mora al tasso legale, dalla costituzione in mora sino al soddisfo;
3) condanna la convenuta in persona del legale RO rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.052,00, oltre accessori come per legge e con distrazione in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.;
4) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto in atti, a carico della convenuta, soccombente. Lamezia Terme, 8 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Lagani
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