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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 07/11/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 72/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 72/2017 R.G. di appello avverso la sentenza n. 462/2016 pubblicata il 16/08/2016 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica nel procedimento n. 1233/2013 R.G., avente ad oggetto: opposizione a cartella esattoriale
TRA
, rappresentata e difesa Parte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO di Campobasso, elettivamente domiciliata presso il difensore
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv. SANTORO TOMMASO CP_1 P.IVA_1
e PI NI, PEC come da registri di giustizia
APPELLATA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. È stato proposto appello dall' Parte_1 avverso la sentenza n. 462/2016 pubblicata il 16/08/2016 dal Tribunale di Campobasso.
Con comparsa conclusionale depositata il 15/07/2019, il procuratore dell'appellata dichiarava l'intervenuto fallimento della , allegando sentenza dichiarativa del CP_1 fallimento (sent. n. 396/2019 Trib. Roma), e chiedeva pertanto alla Corte di dichiarare l'interruzione del processo.
Con ordinanza pubblicata il 27/3/2020 e notificata alle parti il 31/3/2020, la Corte, preso atto della richiesta di parte appellata, cui si è associata anche l'appellante, dichiarava l'interruzione del processo
2. Va rilevato che all'atto dell'emissione della presente sentenza è decorso il termine di tre mesi dall'interruzione del procedimento senza che nessuno abbia proceduto alla sua riassunzione.
Ne consegue che ai sensi dell'art. 305 c.p.c. si deve ordinare l'estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini.
Pag. 1 a 2 Spese ex art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 462/2016 Parte_1 pubblicata il 16/08/2016 dal Tribunale di Campobasso, così provvede: dichiara estinto il giudizio. spese del processo estinto a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 30/10/25
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 2 a 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 72/2017 R.G. di appello avverso la sentenza n. 462/2016 pubblicata il 16/08/2016 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica nel procedimento n. 1233/2013 R.G., avente ad oggetto: opposizione a cartella esattoriale
TRA
, rappresentata e difesa Parte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO di Campobasso, elettivamente domiciliata presso il difensore
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv. SANTORO TOMMASO CP_1 P.IVA_1
e PI NI, PEC come da registri di giustizia
APPELLATA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. È stato proposto appello dall' Parte_1 avverso la sentenza n. 462/2016 pubblicata il 16/08/2016 dal Tribunale di Campobasso.
Con comparsa conclusionale depositata il 15/07/2019, il procuratore dell'appellata dichiarava l'intervenuto fallimento della , allegando sentenza dichiarativa del CP_1 fallimento (sent. n. 396/2019 Trib. Roma), e chiedeva pertanto alla Corte di dichiarare l'interruzione del processo.
Con ordinanza pubblicata il 27/3/2020 e notificata alle parti il 31/3/2020, la Corte, preso atto della richiesta di parte appellata, cui si è associata anche l'appellante, dichiarava l'interruzione del processo
2. Va rilevato che all'atto dell'emissione della presente sentenza è decorso il termine di tre mesi dall'interruzione del procedimento senza che nessuno abbia proceduto alla sua riassunzione.
Ne consegue che ai sensi dell'art. 305 c.p.c. si deve ordinare l'estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini.
Pag. 1 a 2 Spese ex art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 462/2016 Parte_1 pubblicata il 16/08/2016 dal Tribunale di Campobasso, così provvede: dichiara estinto il giudizio. spese del processo estinto a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 30/10/25
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 2 a 2