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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 06/05/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 06/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2495 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ivo Lemoli e Maria Tropea, con i quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC) via Garibaldi n. 324/5
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
resistente contumace
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza di ingiunzione
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/07/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha proposto opposizione avverso le ordinanze di ingiunzione n. OI – 000040392 e n. OI – 000041364, notificate in data
21/06/2022, aventi ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, per l'anno
2012, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, della Legge 11 novembre 1983, n.638, per un importo complessivo di € 23.500,00, ente creditore . CP_1
A tal fine, ha esposto:
- che l nelle ordinanze di ingiunzione impugnate, ha affermato di CP_1
aver accertato la violazione dell'art. 2, comma 1- bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 con i seguenti atti: n. 6700.08/03/2017.0069220 del
30/03/2017 e n. 6700.08/03/2017.0069221 del 31/03/2017;
- che i commi 1 e 2 dell'art. 14 della Legge 689/81 prevedono che: “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”;
- che, pertanto, l'art. 14 della Legge n. 689/1981 impone che la violazione debba essere comunicata in tempi contenuti, onde consentire un idoneo esercizio del diritto di difesa del presunto trasgressore, alla cui tutela è preordinato il termine di decadenza dalla potestà sanzionatoria;
- che, nel caso in esame, dalle date della presunta emissione degli atti di accertamento della violazione, alla data di notifica delle ordinanze di ingiunzione opposte, è ampiamente decorso il termine di cui all'art. 14 L. 689/81; 3
- che l'art. 28 della medesima legge ha previsto che: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”;
- che, nel caso di specie, non è possibile individuare il giorno in cui l ha ritenuto che sia stata commessa la violazione, in assenza di apposita CP_1
motivazione sul punto;
- che, tuttavia, è certo che, secondo quanto dedotto dall resistente, CP_2
la presunta condotta illecita si sia concretizzata nell'anno 2012;
- che, pertanto, da tale anno fino alla data di notifica delle ordinanze ingiunzioni impugnate, è maturata la prescrizione quinquennale, in assenza di validi atti interruttivi;
- che, inoltre, la procedura di accertamento e di contestazione delle violazioni sanzionate, di cui alla Legge n. 689/81, richiede una serie di adempimenti a carattere progressivo, finalizzati ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato, con il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni;
- che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale, che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato;
- che la società intimata è stata cancellata d'ufficio in data 30/06/2013 dal pubblico registro della Camera di Commercio, a causa di inattività, protrattasi per almeno tre anni;
- che, pertanto, nessuna violazione poteva essere contestata al legale rappresentante della società, che era inattiva almeno dal 30/06/2010.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Dichiarare la nullità delle ordinanze ingiunzioni impugnate e delle sanzioni ivi contenute, poiché i motivi addotti nel presente ricorso sono più che fondati e meritevoli di accoglimento. Con vittoria di spese, competenze, diritti e onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' sebbene CP_1 4
ritualmente convenuto in giudizio, non si è costituito.
Con separato ricorso (R.G.N. 2496/2022) depositato in data 20/07/2022, il medesimo ricorrente ha proposto opposizione avverso le ordinanze di ingiunzione n. OI – 000040397 e n. OI – 000041363, notificate in data
21/06/2022, aventi ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, per l'anno
2013, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, della Legge 11 novembre 1983, n.638, per un importo complessivo di € 28.500,00.
A tal fine, ha esposto:
- che l nelle ordinanze di ingiunzione, ha rilevato la violazione CP_1
dell'art. 2, comma 1- bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, accertata con seguenti atti: n. 6700.08/03/2017.0069220 del 30/03/2017 e n.
6700.08/03/2017.0069221 del 31/03/2017;
- che i commi 1 e 2 dell'art. 14 della Legge 689/81 prevedono che: “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”;
- che, pertanto, il disposto di cui all'art. 14 della Legge n. 689/1981 impone che la violazione debba essere comunicata in tempi contenuti, onde consentire un idoneo esercizio del diritto di difesa del presunto trasgressore, alla cui tutela è preordinato il termine di decadenza dalla potestà sanzionatoria;
- che, nel caso in esame, dalle date di presunta emissione degli atti di accertamento della violazione, alla data di notifica delle ordinanze di ingiunzione oggi opposte, è ampiamente decorso il termine di cui all'art. 14 L. 689/81 già 5
menzionato;
- che l'art. 28 della medesima legge ha previsto che: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”;
- che, nel caso di specie, non è possibile individuare il giorno in cui l ha ritenuto che sia stata commessa la violazione, in assenza di apposita CP_1
motivazione sul punto;
- che, tuttavia, è certo che, secondo quanto dedotto dall resistente, CP_2
la presunta condotta illecita si sia concretizzata nell'anno 2013;
- che, dal 2013 fino alla data di notifica delle ordinanze ingiunzione impugnate, è certamente maturata la prescrizione quinquennale, in assenza di validi atti interruttivi;
- che, inoltre, la procedura di accertamento e di contestazione delle violazioni sanzionate, di cui alla Legge n. 689/81, richiede una serie di adempimenti a carattere progressivo, finalizzati ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato, mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni;
- che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale, che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato;
- che la società intimata è stata cancellata d'ufficio in data 30/06/2013 dal pubblico registro della Camera di Commercio, a causa di inattività, protrattasi per almeno tre anni;
- che, pertanto, nessuna violazione poteva essere contestata al legale rappresentante della società, che era inattiva a far data almeno dal 30/06/2010.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Dichiarare la nullità delle ordinanze ingiunzioni impugnate e delle sanzioni ivi contenute, poiché i motivi addotti nel presente ricorso sono più che fondati
e meritevoli di accoglimento. Con vittoria di spese, competenze, diritti e onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti”. 6
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' sebbene CP_1
ritualmente convenuto in giudizio, non si è costituito.
All'udienza del 15/10/2024, rilevata la sussistenza di profili di connessione oggettiva e soggettiva tra i due procedimenti, questo giudicante ne ha disposto la riunione, ai sensi dell'art. 274 c.p.c.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Va innanzitutto ribadita la contumacia dell' che, pur regolarmente CP_1
convenuto in giudizio, non si è costituito.
È vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se, da parte dell'attore, sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (Cass. 12.7.2006 n.15777); ciò non di meno, tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione (Cass. 20.2.2006 n.3601; Cass.
21251 del 14/10/2010).
Nel caso di specie, possiamo affermare che il comportamento processuale dell' che ha ritenuto di non dover contrastare le avverse CP_1
pretese, ha contribuito a costruire il castello probatorio che ha condotto all'accoglimento della domanda attorea.
Il ricorso è fondato e va accolto, per intervenuta prescrizione delle pretese creditorie sottese alle ordinanze ingiunzione impugnate ed emesse ai sensi della legge n. 689/1981.
L'art. 28 della legge n. 689/1981 stabilisce che: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. 7
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Orbene, come si evince dalla documentazione allegata ai ricorsi, le ordinanze ingiunzione n. OI – 000040392 e n. OI – 000041364, notificate in data 21/06/2022, hanno ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, per l'anno
2012, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, della Legge 11 novembre 1983, n.638, mentre le ordinanze ingiunzione n. OI – 000040397 e n. OI – 000041363, notificate in data 21/06/2022, hanno ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, della Legge 11 novembre 1983, n.638.
Nondimeno, le ordinanze ingiunzione impugnate fanno riferimento ad atti di accertamento del 31/03/2017 che, però, non risultano allegati agli atti impugnati, né sono stati allegati dall' (e per i quali non è stata offerta CP_1
la prova della notifica al ricorrente e che, dunque, non possono considerarsi atti validamente interruttivi della prescrizione), che non si è costituito in giudizio.
Dal momento che la prescrizione decorre da giorno in cui è stata commessa la violazione e considerando che, dagli atti impugnati, si evince che le violazioni sarebbero state commesse nel 2012 e nel 2013, alla data del
21/06/2022, allorquando sono state notificate le ordinanze ingiunzione impugnate, in assenza di atti interruttivi, non allegati dall' quale ente CP_1
titolare del credito, che non si è costituito, la prescrizione era maturata.
L'accertamento della prescrizione quinquennale per tutte le pretese creditorie azionate con le ordinanze ingiunzione impugnate assume rilievo assorbente su tutti gli altri motivi di ricorso, determinando, come conseguenza, l'accoglimento delle domande proposte e l'annullamento delle ordinanze ingiunzione n. OI – 000040392, n. OI – 000041364, n. OI – 8
000040397 e n. OI – 000041363.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell considerando che la contumacia non esclude la condanna CP_1
alla refusione delle spese di lite (Cass. ordinanza n. 7292 del 23 Marzo 2018).
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da Parte_1
N.RG. 2495/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
[...]
- Dichiara la contumacia dell' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t.
- Accoglie le domande proposte e, per l'effetto, annulla le ordinanze ingiunzione n. OI – 000040392, n. OI – 000041364, n. OI –
000040397 e n. OI – 000041363, notificate in data 21/06/2022, per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1
refusione delle spese di lite, che liquida in € 2697,00, oltre spese generali IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Locri, 06/05/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci