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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/06/2025, n. 2231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2231 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10862/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10862/2023 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nato a [...]/RJ (Brasile) in data 19.05.1990; Parte_1
, nato a [...]/RJ (Brasile) in data 03.10.1993; Controparte_1 [...]
, nato a [...]/RJ (Brasile) in data 04.10.1993; CP_2 [...]
, nata a [...]è/SP (Brasile) in data 06.04.1970; Controparte_3 [...]
, nata a [...]/SP (Brasile) in data 04.06.1993, in nome Parte_2
proprio e - unitamente a , – nell'esercizio della potestà genitoriale sulla Controparte_4
figlia minore , nata a [...]/SC (Brasile) il 17.06.2015 Persona_1
nonché - unitamente ad - nell'esercizio della potestà genitoriale Controparte_5
sulla figlia minore nata a [...]/SC Persona_2 CP_5
(Brasile) il 09.01.2019; , nato a [...]/SP Parte_3
(Brasile) il 22.09.1995 (con l'avv. Antonella Castellone) - parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis Controparte_6 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
- parte resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 2 ottobre 2023, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di
[...]
(in atti anche o o ), nato dai Per_3 Persona_4 Persona_4 Persona_3
cittadini italiani e il 7 aprile 1891, nel Comune di Bitonto (BA), Per_5 Persona_6
1 il quale emigrava in Brasile, ove sposava unione dalla quale nasceva a Persona_7
Piracicaba/SP (Brasile), il giorno 8 febbraio 1914 , il quale il 12 febbraio 1944 a Parte_4
San Paolo/SP (Brasile), contraeva matrimonio con . Controparte_7
Dalla loro unione nasceva a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 29 giugno 1944, CP_3
, che in data 11 maggio 1977 a Santo Andrè/SP (Brasile) contraeva matrimonio con
[...] [...]
, unione dalla quale erano nati a Santo Andrè/SP (Brasile), CP_8 Persona_8
(15 febbraio 1968) e (6 aprile 1970).
[...] Controparte_3
Dall'unione tra. e nascevano a Persona_8 Persona_9
Rio de Janeiro/RJ (Brasile), (19 maggio 1990), Parte_1 [...]
(3 ottobre 1993) e (3 ottobre 1993). CP_1 Controparte_2
In data 9 gennaio 1988 a Santo Andrè/SP (Brasile) Controparte_3
contraeva matrimonio con e dalla loro unione nascevano a São Bernardo do Persona_10
Campo/SP (Brasile), (4 giugno 1993) ed Parte_2 Parte_3
(22 settembre 1995).
[...]
Dall'unione tra e nasceva a Parte_2 Controparte_4
Blumenau/SC (Brasile), il giorno 17 giugno 2015, . Parte_5
Dall'unione tra e Parte_2 Controparte_5
nasceva a Blumenau/SC (Brasile), il giorno 9 gennaio 2019, Parte_6
[...]
Parte resistente, costituitasi in giudizio con memoria depositata il 9 maggio 2024, non si è opposta nel merito alla domanda né ha contestato i documenti versati nel fascicolo telematico da parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L. 91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
All'esito della trattazione scritta la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
A nulla rileva la nascita fuori dal matrimonio di alcuni dei discendenti stante l'equiparazione operata dalla Legge 219 del 10.12.2012 dei figli naturali ai figli legittimi.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna del ricorrente dal cittadino italiano, (in atti anche o o Persona_3 Persona_4 Persona_4 Per_3
), il quale -mai naturalizzatosi brasiliano- ha, indi, trasmesso il proprio status civitatis a tutti i
[...]
propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992.
2 Per completezza di disamina si rileva che il ricorrente ha presentato richiesta di
Co convocazione al competente Generale talia, seguendo le istruzioni reperibili sul sito CP_9
web istituzionale, al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91/1992, quali discendenti - in linea diretta - di cittadino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento.
E' fatto, oramai, notorio che i in Brasile versano in una condizione di Parte_7 gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale..
3 – In mancanza di opposizione e alla luce delle circostanze testé illustrate, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
nato a [...]/RJ (Brasile) in data 19.05.1990; , nato a [...] Controparte_1
de Janeiro/RJ (Brasile) in data 03.10.1993; , nato a [...]/RJ Controparte_2
(Brasile) in data 04.10.1993; , nata a [...] Controparte_3
Andrè/SP (Brasile) in data 06.04.1970; , nata a [...] Parte_2
Campo/SP (Brasile) in data 04.06.1993, in nome proprio e - unitamente a , Controparte_4
– nell'esercizio della potestà genitoriale sulla figlia minore , Persona_1
nata a [...]/SC (Brasile) il 17.06.2015 nonché - unitamente ad Controparte_5
- nell'esercizio della potestà genitoriale sulla figlia minore
[...] Parte_6
nata a [...]/SC (Brasile) il 09.01.2019; ,
[...] Parte_3
nato a [...]/SP (Brasile) il 22.09.1995, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_6
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
3 Così deciso in Bari il 5 giugno 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10862/2023 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nato a [...]/RJ (Brasile) in data 19.05.1990; Parte_1
, nato a [...]/RJ (Brasile) in data 03.10.1993; Controparte_1 [...]
, nato a [...]/RJ (Brasile) in data 04.10.1993; CP_2 [...]
, nata a [...]è/SP (Brasile) in data 06.04.1970; Controparte_3 [...]
, nata a [...]/SP (Brasile) in data 04.06.1993, in nome Parte_2
proprio e - unitamente a , – nell'esercizio della potestà genitoriale sulla Controparte_4
figlia minore , nata a [...]/SC (Brasile) il 17.06.2015 Persona_1
nonché - unitamente ad - nell'esercizio della potestà genitoriale Controparte_5
sulla figlia minore nata a [...]/SC Persona_2 CP_5
(Brasile) il 09.01.2019; , nato a [...]/SP Parte_3
(Brasile) il 22.09.1995 (con l'avv. Antonella Castellone) - parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis Controparte_6 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
- parte resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 2 ottobre 2023, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di
[...]
(in atti anche o o ), nato dai Per_3 Persona_4 Persona_4 Persona_3
cittadini italiani e il 7 aprile 1891, nel Comune di Bitonto (BA), Per_5 Persona_6
1 il quale emigrava in Brasile, ove sposava unione dalla quale nasceva a Persona_7
Piracicaba/SP (Brasile), il giorno 8 febbraio 1914 , il quale il 12 febbraio 1944 a Parte_4
San Paolo/SP (Brasile), contraeva matrimonio con . Controparte_7
Dalla loro unione nasceva a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 29 giugno 1944, CP_3
, che in data 11 maggio 1977 a Santo Andrè/SP (Brasile) contraeva matrimonio con
[...] [...]
, unione dalla quale erano nati a Santo Andrè/SP (Brasile), CP_8 Persona_8
(15 febbraio 1968) e (6 aprile 1970).
[...] Controparte_3
Dall'unione tra. e nascevano a Persona_8 Persona_9
Rio de Janeiro/RJ (Brasile), (19 maggio 1990), Parte_1 [...]
(3 ottobre 1993) e (3 ottobre 1993). CP_1 Controparte_2
In data 9 gennaio 1988 a Santo Andrè/SP (Brasile) Controparte_3
contraeva matrimonio con e dalla loro unione nascevano a São Bernardo do Persona_10
Campo/SP (Brasile), (4 giugno 1993) ed Parte_2 Parte_3
(22 settembre 1995).
[...]
Dall'unione tra e nasceva a Parte_2 Controparte_4
Blumenau/SC (Brasile), il giorno 17 giugno 2015, . Parte_5
Dall'unione tra e Parte_2 Controparte_5
nasceva a Blumenau/SC (Brasile), il giorno 9 gennaio 2019, Parte_6
[...]
Parte resistente, costituitasi in giudizio con memoria depositata il 9 maggio 2024, non si è opposta nel merito alla domanda né ha contestato i documenti versati nel fascicolo telematico da parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L. 91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
All'esito della trattazione scritta la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
A nulla rileva la nascita fuori dal matrimonio di alcuni dei discendenti stante l'equiparazione operata dalla Legge 219 del 10.12.2012 dei figli naturali ai figli legittimi.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna del ricorrente dal cittadino italiano, (in atti anche o o Persona_3 Persona_4 Persona_4 Per_3
), il quale -mai naturalizzatosi brasiliano- ha, indi, trasmesso il proprio status civitatis a tutti i
[...]
propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992.
2 Per completezza di disamina si rileva che il ricorrente ha presentato richiesta di
Co convocazione al competente Generale talia, seguendo le istruzioni reperibili sul sito CP_9
web istituzionale, al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91/1992, quali discendenti - in linea diretta - di cittadino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento.
E' fatto, oramai, notorio che i in Brasile versano in una condizione di Parte_7 gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale..
3 – In mancanza di opposizione e alla luce delle circostanze testé illustrate, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
nato a [...]/RJ (Brasile) in data 19.05.1990; , nato a [...] Controparte_1
de Janeiro/RJ (Brasile) in data 03.10.1993; , nato a [...]/RJ Controparte_2
(Brasile) in data 04.10.1993; , nata a [...] Controparte_3
Andrè/SP (Brasile) in data 06.04.1970; , nata a [...] Parte_2
Campo/SP (Brasile) in data 04.06.1993, in nome proprio e - unitamente a , Controparte_4
– nell'esercizio della potestà genitoriale sulla figlia minore , Persona_1
nata a [...]/SC (Brasile) il 17.06.2015 nonché - unitamente ad Controparte_5
- nell'esercizio della potestà genitoriale sulla figlia minore
[...] Parte_6
nata a [...]/SC (Brasile) il 09.01.2019; ,
[...] Parte_3
nato a [...]/SP (Brasile) il 22.09.1995, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_6
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
3 Così deciso in Bari il 5 giugno 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
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