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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/07/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c., nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20 del
R.G. 2025, avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma
c.p.c.), promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Angela Cortese, dalla quale è rappresentato e difeso, come da mandato in calce all'atto di citazione.
–ATTORE–
CONTRO
(C.F. ) e, per essa, la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_2
domiciliata presso l'avv. Maria Domenica Aino, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Mancusi, come da mandato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo. –CONVENUTA–
All'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 14.07.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La motivazione della presente sentenza viene redatta con la succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1. Con atto di citazione notificato in data 07.01.2025, Parte_1
ha proposto opposizione ex art. 617, co. 1 c.p.c. avverso l'atto di
[...]
precetto notificatogli in data 19.12.2024 dalla Controparte_2
quale procuratrice della deducendo che il titolo esecutivo Controparte_1
notificato contestualmente al precetto fosse privo di una pagina e dei timbri di congiunzione.
L'attore ha quindi concluso, chiedendo testualmente quanto segue: “disporre la sospensione della efficacia esecutiva del titolo esecutivo anche inaudita altera parte;
dichiarare che (CF: ) e per Controparte_1 P.IVA_3
essa la procuratrice (CF Parte_2 P.IVA_2
non ha diritto di procedere a esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
dichiarare che il deducente nulla deve alla opposta respingendo la domanda da quest'ultima formulata. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
2. La costituitasi a mezzo della procuratrice Controparte_1 [...]
ha chiesto il rigetto della domanda, poiché infondata. Controparte_2
3. All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c. del 14.07.2025, il Tribunale ha riservato il deposito della sentenza entro trenta giorni.
4. Tanto premesso in fatto, passando ora alla trattazione del merito, si osserva che, secondo la Suprema Corte, il debitore non può limitarsi a dedurre con l'opposizione a precetto l'irregolarità formale in sé considerata, ma deve al contempo indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo tale irregolarità abbia cagionato.
Si richiama, a tal proposito, Cass. Civ., Sez. VI-III, ordinanza n. 19105 del
18.07.2018, in base alla quale “la nullità del precetto, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, è sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, in tutti i casi in cui questa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia causato pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva”.
In tal senso, peraltro, Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 3967 del 12.02.2019, secondo cui “l'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c., senza che la proposizione dell'opposizione determini l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.; tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato”.
Il medesimo principio, infine, è rinvenibile in Cass. Civ., Sez. VI-III, ordinanza n. 29804 del 18.11.2019, la quale ha affermato che “in tema di spedizione in forma esecutiva della copia del titolo rilasciata al creditore, il debitore che proponga opposizione ex art. 617 c.p.c. non può limitarsi, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata del titolo medesimo perché lo stesso conterrebbe l'erronea, ma facilmente riconoscibile, indicazione del difensore richiedente, dovendo egli allegare il concreto pregiudizio cagionato da tale irregolarità ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo”. Ciò posto, nella fattispecie che ci occupa, l'opponente si è limitato a sostenere che il titolo esecutivo notificato contestualmente al precetto fosse privo di una pagina e dei timbri di congiunzione, senza tuttavia allegare il concreto pregiudizio cagionato da tale irregolarità.
In particolare, l'attore, pur denunciando il vizio formale di cui trattasi, ha omesso di dedurre che lo stesso fosse tale da impedirgli di comprendere quale fosse il titolo esecutivo azionato e come, sulla base del predetto titolo esecutivo, fosse stato quantificato il credito indicato nel precetto.
Anzi, come si evince dalla lettura delle premesse dell'atto di citazione, il debitore è perfettamente a conoscenza sia del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto, rappresentato dalla sentenza del Tribunale di
Castrovillari n. 717/2023 del 18.05.2023, sia dell'importo del credito da esso derivante, pari a € 28.532,32.
Ne consegue che, a prescindere dalla sussistenza o meno del vizio formale denunciato dall'opponente, la mancata indicazione, da parte di quest'ultimo, del concreto pregiudizio causato da tale irregolarità non può che condurre al rigetto dell'opposizione, poiché infondata.
5. Le spese di lite, in base al principio della soccombenza, sono poste a carico dell'attore e, alla luce della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e dell'ammontare del credito indicato nel precetto, sono liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione di valore compreso tra € 26.001,00 e € 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione; 2) condanna alla rifusione, nei confronti della Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre r.s.g. al 15%, c.p.a. e i.v.a.
Così deciso in Castrovillari, il 14.07.2025.
Il Giudice dott. Alessandro Paone