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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/11/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
N. 848/2023 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 848/2023 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 10.10.2025 vertente tra
, nato a [...] il [...] (cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
), in proprio e nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore della
[...]
Pa con sede in Brolo (ME) (cod. fisc. e P. I. ), Controparte_1 C.F._2 Parte_2
nata a [...] il [...] (cod. fisc.: ), ,
[...] CodiceFiscale_3 Parte_3 nato a [...] il [...] (cod. fisc.: ) e , nato a [...] CodiceFiscale_4 Parte_4 il 5/12/1988 (cod. fisc.: ), tutti elettivamente domiciliati in Messina (ME), CodiceFiscale_5
Via Santa Maria dell'Arco n. 16 (Studio Legale Avvocati Associati Fazio - Lanfranchi - Parisi -
Orto) presso lo studio dell'Avv. Ernesto Parisi (cod. fisc.: ) che li CodiceFiscale_6 rappresenta e difende, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi relativi al presente giudizio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo;
Appellanti e con socio unico costituita ai sensi della legge Controparte_2
30 aprile 1999, n. 130 C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n.
, e per essa, quale mandataria, con sede legale in Verona, Viale P.IVA_2 CP_3 dell'Agricoltura n. 7, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale , P.IVA_3
p.IVA , in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, P.IVA_4 rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ai rogiti del dott. Persona_1
Notaio in Velletri, del 12.12.2023 Rep. 79347 – raccolta n. 29925 - dall'Avv. Daniele Passaro
(C.F.: ) presso il cui domicilio digitale( ) è C.F._7 Email_1 elettivamente domiciliata;
Appellata
e
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_4
Appellata contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 797/2023 emessa dal Tribunale di Patti in data 2.08.2023
e pubblicata in data 3.08.2023 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 466/2020 R.G., in materia di contratti bancari - mutuo.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per parte appellante:
“…In via pregiudiziale e cautelare, disporre la sospensione - ai sensi dell'art. 283 c.p.c. - dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2. Nel merito, dichiarare ammissibile ed accogliere il presente appello;
3. Per l'effetto, in accoglimento dei motivi di appello, dichiarare la nullità della Sentenza n.
797/2023 (con l'adozione di tutte le conseguenti statuizioni) nonché dichiarare che nessun credito possono vantare le società e/o nei confronti degli appellanti;
Controparte_4 Controparte_5
4. In via istruttoria, disporre il rinnovo della C.T.U. sulla scorta delle considerazioni già rassegnate nel corso del corso del giudizio di primo grado e che, in questa sede si ripropongono;
5.Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”
Per l'appellata:
“..In via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile ed infondata, e per l'effetto rigettare, la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
2. nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili e comunque infondati tutti i motivi di appello proposti avverso la sentenza n. 797/2023, resa inter partes dal Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, pubblicata il 3.8.2023, notificata il 19.10.2023, con la quale il Giudice ha definitivo il giudizio n. 466/2020, al quale è riunito il giudizio n.
468/2020, e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza;
3. in ogni caso, ritenere e dichiarare carente di legittimazione passiva la deducente cessionaria del credito alla luce del principio di diritto enunziato da Cass. civ., sez. III, n. 21843 del
30/08/2019 facendo così integralmente salve le sue ragioni di credito;
4. condannare gli opponenti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., liquidandone l'ammontare in via equitativa;
5. condannare gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.
In via istruttoria, si chiede il rigetto della richiesta di richiamo del CTU”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della società proponeva opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 699/2019, emesso dal Tribunale di Patti in data 28-30.12.2019 e notificato il
23.1.2020, con il quale era stato ingiunto alla detta società, in solido con i fideiussori
[...]
, , e , il pagamento , in favore di , Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_4 della complessiva somma di euro 84.490,79, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di:
- saldo debitorio, alla data del 24/10/2019, del rapporto di conto corrente n. 0000300701835, acceso dalla società in data 19/3/2009 presso il Banco di Sicilia S.p.A. Controparte_1
- Agenzia di Sinagra - quanto all'importo di euro l'importo di euro 45.551,18 (oltre euro 4.331,75 per interessi maturati;
- rate mensili scadute (dal 31/12/2018 e 30/9/2019) e residuo capitale a scadere relativi al contratto di mutuo chirografario imprese n. 7749509, stipulato in data 5.05.2017, quanto all'importo di euro 34.607,86 .
A sostegno dell'opposizione , eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione o di rappresentanza in capo a colui che aveva conferito il mandato ad litem ai fini della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, deduceva:
a) la carenza di prova scritta del credito azionato in sede monitoria, poiché fondato su documentazione priva delle rituali attestazioni di legge e, dunque, di qualsivoglia autenticità ;
b) la nullità della fideiussione omnibus rilasciata da esso opponente in proprio sia perché riproducente il c.d. “schema ABI” sia in conseguenza della violazione, da parte di CP_4
dei doveri di correttezza e buona fede, per avere nonostante l'esposizione debitoria della
[...] società, confidato e profittato delle garanzie personali rilasciate dai fideiussori, così contribuendo ad aggravare la situazione debitoria;
c) la sussistenza di anomalie, quali la pattuizione di interessi anatocistici, usurari ed ultralegali, tanto nei contratti di affidamento stipulati nel corso del rapporto (e, precisamente, in data 9.01.2025 per l'importo di euro 50.000,00 ed in data 6.08.2025 per quello di euro 45.000,00) , quanto nel contratto di mutuo.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , che, rilevata la sanatoria del Controparte_4 vizio concernente la mancata produzione in sede monitoria della procura notarile, nel merito contestava la fondatezza di tutti i motivi di opposizione , di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la riunione al giudizio di quello promosso da , e Parte_2 Parte_4 Parte_3 ed avente ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo , si costituiva in giudizio quale nuova titolare del credito, e per essa CP_2 CP_3
Istruita la causa a mezzo di produzione documentale ed espletamento di c.t.u., con la sentenza impugnata il Tribunale, così statuiva:
“…Revoca il decreto ingiuntivo n. 699/2019 emesso dal Tribunale di Patti il 28.12.2019, depositato il 30.12.2019 e notificato il 23.01.2020;
- Condanna, in solido, in proprio e n. q. di legale rappresentante pro tempore della Parte_1
, e (questi ultimi sino a Controparte_6 Parte_2 Parte_3 Parte_4 concorrenza della propria garanzia) a pagare, in favore di nella qualità di Controparte_2 cessionaria del credito di la somma di euro 73.528,04 oltre gli interessi dal Controparte_4 dovuto fino al soddisfo;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa per un terzo le spese di lite (ivi comprese quelle del monitorio), e condanna gli attori, in solido, al pagamento, in favore della dei restanti due terzi, che liquida in Controparte_4 complessivi euro 5.450,00 per onorari oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge dovute;
- Compensa per un terzo le spese di lite e condanna gli attori, in solido, al pagamento, in favore della ei restanti due terzi, che liquida in complessivi euro 4.701,00 per Controparte_2 onorari oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge dovute;
- Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate separatamente, a carico degli attori in ragione di due terzi, ed a carico delle convenute in solido in ragione del restante terzo”
Avverso la sentenza, con atto di citazione regolarmente notificato proponevano appello
[...]
, in proprio e nella qualità, , e , preliminarmente Pt_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva.
Si costituiva e, per essa, che instava per il rigetto del gravame. Controparte_2 CP_3
Disposta con decreto presidenziale in atti la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte di trattazione, ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 D.Lgs. 149/2022, alla scadenza dei termini assegnati, il nominato C.I. con ordinanza del 19.04.2024, dichiarata la contumacia di e riservata Controparte_4 al Collegio la decisione sulla istanza di inibitoria, rinviava la causa alla successiva udienza del
17.01.2025 sempre secondo il rito cartolare.
Rigettata con ordinanza collegiale del 26-30.04.2024 l'istanza di inibitoria, con successiva ordinanza del 17-20.1.2025 il C.I., rilevato che non essendo state avanzate istanze istruttorie poteva ritenersi esaurita l'attività prevista dagli artt. 350 e 351 c.p.c., fissava al 9.10.2025 l'udienza per l'assunzione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, all'udienza dell' 11.10.2025, il
C.I. assumeva la causa in decisione, riservando la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di gravame, gli appellanti eccepiscono la nullità della sentenza, in ragione della violazione dell'art. 24 Cost. e degli artt. 50 ter, 189 e 190 c.p.c (applicabili ratione temporis) per avere il Tribunale omesso di invitare le parti a precisare le conclusioni.
Al riguardo, rappresentano:
- che, dopo l'espletamento della c.t.u., il primo decidente aveva disposto che l'udienza del
20.6.2023 fosse sostituita dal deposito telematico di “note scritte” ex art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine fino alla medesima data per il deposito delle note scritte;
- che, depositate note scritte, con cui entrambe le parti opponenti avevano contestato l'intervento della cessionaria e chiesto il richiamo del c.t.u., mentre l'opposta aveva chiesto il rinvio per la precisazione delle conclusioni, con provvedimento del 21.6.2023 la causa era stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle eventuali repliche, senza, però, alcuna statuizione in ordine alle richieste istruttorie e senza alcun invito alla precisazione delle conclusioni.
Secondo l'assunto degli appellanti, il vizio procedurale in cui era incorso il giudice di prime cure aveva comportato una indebita compressione del loro diritto di difesa e, conseguentemente, la nullità della sentenza , per avere impedito di mettere in evidenza “alcuni profili che sarebbero stati di certa rilevanza ai fini della decisione”.
Ciò in quanto, essendo intervenuta in una fase processuale in cui le facoltà Controparte_2 difensive delle parti si erano già consumate, residuava solo la possibilità di “indicare eventuali aspetti di particolare rilevanza in sede di precisazione delle conclusioni”.
Rilevano che, benchè in seno alla comparsa conclusionale avessero potuto “diffusamente eccepire” la carenza di titolarità del credito in capo a ad Controparte_7 Controparte_2 non era stato possibile affrontare la questione in sede di precisazione delle conclusioni ed il
Tribunale non l' aveva affrontata né aveva valutato le istanze istruttorie.
Il motivo è infondato.
Giova premettere, per quanto di specifico rilievo, che con decreto del 19.5.2023, il giudice di prime cure, richiamato l' art. 127 ter c.p.c. (come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 2022 ed applicabile a decorrere dall'1 gennaio 2023 anche ai giudizi pendenti davanti al Tribunale, giusta quanto previsto dall'art. 35 d.lvo cit.), ha disposto la sostituzione dell'udienza già fissata per il 20.6.2023 con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ed ha assegnato alle parti termine fino alle ore 8.00 della stessa data per l'incombente.
Con ordinanza del 21.6.2023, preso atto delle note depositate dalle parti, ha assunto la causa in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
Ebbene, come pure evidenziato dagli appellanti, entrambe le parti opponenti hanno provveduto in data 19.6.2023 al deposito di note - dal contenuto assolutamente identico - , con le quali hanno insistito in tutte le domande ed eccezioni di cui agli atti di causa, pure contestando “il contenuto e le domande” di cui all'atto di intervento di e chiedendo il richiamo del c.t.u. Controparte_2 per l'estensione del mandato anche in relazione al contratto di mutuo.
Deve, pertanto, ritenersi che le parti abbiano avuto modo di sottoporre al giudice le proprie istanze e conclusioni e che, conseguentemente , sia stato consentito l'esercizio del diritto di difesa.
In ogni caso, mette conto evidenziare che , secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la possibilità di denunciare i vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo ( ex ultimis Cass. 1769/2025)
Pertanto, nella ipotesi in cui il giudice abbia rinviato la causa senza invitare preventivamente le parti a precisare le conclusioni, il vizio non comporta necessariamente la nullità della sentenza impugnata qualora la parte non deduca che il mancato invito a precisare le conclusioni le abbia impedito di modificare quelle originarie, di proporre eccezione di merito o di rito, ovvero infine di articolare ulteriori mezzi di prova (Cass. n. 17905/2016).
Ne caso di specie, anche a ritenere configurabile il lamentato error in procedendo, nessun pregiudizio risultano avere subito le parti opponenti, dato che – come rilevato in seno all'atto di appello (v. pag.15) – esse sono state in grado di “diffusamente eccepire, sulla base della costituzione in giudizio della cessionaria, la carenza di titolarità del credito ingiunto in capo ad
e l'assenza di prova in ordine alla titolarità di detto credito in capo a Controparte_4 [...] in seno alla comparsa conclusionale, di guisa che non si comprende in cosa sia consistita CP_2 la lamentata compressione del diritto di difesa.
§
2.- Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti eccepiscono la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il primo decidente omesso di pronunciarsi sull'eccezione di carenza di titolarità del credito in capo sia alla cessionaria, sia alla cedente Controparte_2 Controparte_8
che, essendo la predetta cessionaria intervenuta solo in data 4.4.2022, per il tramite di
[...]
detta eccezione era stata sollevata in sede di comparsa e, peraltro, proprio in base CP_3 alle allegazioni della mandataria ( che tale era anche nei confronti dell'originaria creditrice ,
) Controparte_4
Invero, che, in virtù del mandato ricevuto anche dalla cedente , era titolare della CP_3
“capacità di far valere il diritto controverso” , aveva evidenziato l'avvenuta cessione del credito da parte di ed eccepito il difetto di legittimazione di in relazione Controparte_4 Controparte_2
a fatti anteriori alla detta cessione.
Alla luce di tali dichiarazioni confessorie, che assumevano valore di piena prova nei confronti della dichiarante (mandataria anche di e privavano di rilievo il disposto di cui Controparte_4 all'art. 111 c.p.c., doveva ritenersi che non fosse più titolare del credito e che, Controparte_4 pertanto, non avesse più nulla a pretendere da essi debitori.
In seno alla comparsa conclusionale, rilevano che la condanna pronunciata in favore di
[...] dimostrava che la cedente era stata definitivamente estromessa , con conseguente CP_2 necessità di accertare l'esistenza del credito solo in relazione alla cessionaria.
Quanto, invece al quest'ultima , gli appellanti, nel contestarne la titolarità del credito azionato, deducono che non era stato prodotto il contratto di cessione e che, contrariamente a quanto allegato dalla cessionaria, dal collegamento con il link indicato era possibile accedere ad un mero elenco alfanumerico, che non consentiva di identificare i crediti ceduti.
Ne conseguiva che, non sussistendo alcuna prova della cessione, neanche Controparte_2 avrebbe potuto avanzare alcuna pretesa nei confronti tanto della società debitrice, quanto dei garanti.
In proposito, assumono che, avendo le parti stabilito il pagamento “ a semplice richiesta” e dovendo , conseguentemente, le prestate garanzie ricondursi allo schema di “contratto autonomo di garanzia” , doveva escludersi il carattere dell'accessorietà rispetto al debito principale e, con esso, l'automatismo della cessione.
Il motivo - benchè formulato in termini per certi versi contraddittori, mettendo contemporaneamente in discussione la titolarità del credito sia in capo a in Controparte_4 conseguenza della cessione ad sia in capo alla predetta cessionaria, quasi a Controparte_2 ipotizzar un diritto senza titolare - è, però, fondato nei limiti di seguito esposti.
Quanto al profilo della dedotta doglianza concernente la posizione di va Controparte_4 osservato, in punto di fatto, che nell'immediatezza dell'intervento della cessionaria ( avvenuta con comparsa depositata il 4.5.2022) , nulla hanno eccepito gli opponenti.
Invero, nelle note del 27.06.2022 – che costituiscono il primo atto successivo alla costituzione di
- né in proprio e nella qualità, né gli altri opponenti hanno Controparte_2 Parte_1 sollevato alcuna contestazione in merito al sopravvenuto difetto di titolarità del credito in capo a limitandosi ad una generica contestazione circa “il contenuto e le domande Controparte_4 rassegnate nell'atto di intervento della nuova titolare del credito”.
Solo in seno alla comparsa conclusionale, hanno sollevato la questione del difetto di titolarità del diritto in capo ad questione su cui, per vero, il primo giudice non si è pronunciato. Controparte_4
Tuttavia, tale eccezione, da intendersi quale eccezione di carenza di titolarità del rapporto controverso, al pari di quella che concerne il difetto di legittimazione attiva, ha natura di mera difesa, come tale proponibile in ogni fase del giudizio e pure rilevabile d'ufficio dal giudice . ove risultante dagli atti di causa (Cass. n. 8549/2024; Cass. n. 5479/2024; Cass. n. 23721/2021)
Ciò posto, vale rammentare, in punto di diritto, che costituisce principio giurisprudenziale consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all'art. 111 cod. proc. civ., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto.
Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio (ex ultimis Cass.n.10442/2023;Cass. n.
22503/2014; Cass.n. 22727/2011) Ne discende che l'avvenuta cessione in blocco dei crediti avvenuta in pendenza del giudizio non ha privato dell'originaria legittimazione né la pronunciata condanna degli Controparte_4 opponenti all'adempimento direttamente in favore della cessionaria presuppone l'implicita estromissione della cedente (Cass. cit.).
Quanto, invece, alla posizione di , vanno, innanzitutto, richiamate le Controparte_2 argomentazioni sopra esposte a proposito dell'introduzione della questione del difetto di titolarità solo in sede di atti conclusivi.
Tanto precisato, occorre , poi, rammentare che la parte che agisce nell'asserita qualità di successore ,a titolo universale o particolare, di colui che sia stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve provare –ed ancor prima allegare – la propria legitimatio ad causam per essere subentrata nella medesima posizione del proprio dante causa, ossia le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo ,la mancanza delle quali, attenendo alla regolare instaurazione contraddittorio, è rilevabile d'ufficio (Cass. 9692/2013)
In particolare, nel caso in cui la parte agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.58 D.Lgs. 385/1993 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione , fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che controparte non l'abbia implicitamente o esplicitamente riconosciuta (Cass. 5190/2025;
5857/2022; 24798/2020).
Al riguardo, occorre rammentare che il menzionato art. 58 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti del debitore ceduto, la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti ceduti.
Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264
c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione , che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può, quindi, avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intimi il pagamento al debitore ceduto ovvero nel corso del giudizio.
Esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa , in quanto rileva solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito nei confronti del cedente (Cass. 20495/2020).
Muovendo da tali premesse , la Corte di Cassazione ha affermato che, in linea di principio , ai fini della prova della cessione di un credito, pur non essendo necessaria la prova scritta, non può, però, ritenersi sufficiente di per sé la mera notificazione della stessa effettuata ex art. 1264 c.c.nè, tantomeno, ove la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, l'avviso di pubblicazione ex art. 58 cit.
Ha, infatti, precisato che “una cosa è l'avviso di cessione , necessario ai fini dell'efficacia della cessione , un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto , ma, se individua il contenuto del contratto di cessione , non prova l'esistenza di quest'ultima” (Cass. 22151/2019)
Sulla base di tali puntualizzazione , ha affermato che, in caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB , laddove non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé ma solo l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato dalla cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ben può costituire prova adeguata dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione , laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco in base alle sue caratteristiche concrete.
In mancanza di contestazioni specifiche in ordine all' esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, essendo il fatto da provare costituito solo dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione.
Ne consegue che, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad un'operazione di cessione non contestata e da ritenersi, pertanto, esistente, possono essere valutate al fine di verificare se esse consentano di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario e solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza sarà necessaria la produzione in giudizio del contratto di cessione e dei suoi allegati. (v Cass. 9412/2023)
Diverso il caso in cui sia contestata la stessa esistenza del contratto di cessione , che deve necessariamente essere oggetto di prova.
A tal fine, secondo l'orientamento della Suprema Corte, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della cessionaria e, quindi, come tale, la mera notificazione, neanche se effettuata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB.
Invero, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente
(Cass.civ. n.7944/2023)
“Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa cedente o di quest'ultima unitamente alla cessionaria ovvero vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione “
In tali casi , ha aggiunto la Corte, “la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito e tale accertamento, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà censurabile in sede di legittimità” (Cass.17944/2023
Orbene, nella specie, gli allora opponenti, che nelle note del 27.6.2021, si erano limitati a contestare “il contenuto” della comparsa di intervento e “ le domande” ivi contenute, nella comparsa conclusionale, nel contestare la titolarità del credito in capo ad Controparte_2 hanno evidenziato che non era stato prodotto il contratto di cessione e che il collegamento al link indicato nell'avviso consentiva di accedeva solo ad un elenco alfanumerico, dal quale non era possibile risalire ai crediti effettivamente ceduti.
Sulla scorta di tali argomentazioni hanno conclusivamente affermato che “ non sussistendo la prova della cessione del credito, nemmeno può avanzare, quantomeno sulla Controparte_2 base delle sole predette circostanze, alcuna pretesa.”
Al cospetto di tali contestazioni, la titolarità del diritto controverso in capo alla predetta società deve essere accertata sia con riguardo alla sussistenza della cessione, come vicenda traslativa in sé, sia riguardo all'inclusione nella medesima del credito controverso.
In tale prospettiva, deve evidenziarsi che all'atto della sua costituzione tramite la mandataria ha depositato solo copia dell' avviso pubblicato sulla G.U. n. CP_3 Controparte_2
137 del 18.11.2021 da cui risultava che , in forza di contratto dell'11 .11.2021 , detta società nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex L. 130/199 aveva acquistato pro soluto da un insieme di crediti derivanti da rapporti giuridici in relazione ai quali erano Controparte_4 state fornite le seguenti informazioni orientative:“ crediti … derivanti da contratti di finanziamento o da scoperti di conto corrente, concessi a persone fisiche o enti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 aprile 2021 e classificati a sofferenza secondo la Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti"), come risultanti da apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il numero di codice identificativo del debitore, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto, la descrizione del rapporto da cui deriva il
Credito e l'eventuale presenza di cambiali. Unitamente ai Crediti, il Cedente ha ceduto al
Cessionario (i) anche le cambiali che assistono taluni dei Crediti (laddove esistenti alla data di sottoscrizione del contratto di cessione e non soggette alla procedura di ammortamento a tale data) vantate nei confronti di alcuni dei debitori ceduti nonche' (ii) gli strumenti finanziari partecipativi derivanti dalla conversione parziale di uno dei Crediti, emessi da uno dei debitori ceduti, sottoscritti dal Cedente il 21 settembre 2017 e di proprieta' dello stesso alla data di sottoscrizione del contratto di cessione. Tale lista e' pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della
Legge 130, sul seguente sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di- cartolarizzazione.html . I dati indicativi dei crediti ceduti, nonche' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del
Cedente e del Cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di- cartolarizzazione.html e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto.”
Nessuna ulteriore documentazione è stata depositata dalla società che, a fronte delle contestazioni sollevate dagli opponenti , non ha obiettato alcunchè , nell'unica sede residuata , ossia la memoria di replica, nella specie neanche depositata.
Ebbene, essendo stata posta in dubbio l'esistenza della cessione, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, il contratto doveva essere prodotto, non essendo sufficiente a provarne l'esistenza la pubblicazione dell'avviso in G.U., peraltro effettuata ad istanza della stessa cessionaria.
In mancanza di tale produzione, deve ritenersi che non abbia fornito la prova Controparte_2 su essa incombente, a fronte della contestazione degli opponenti.
La Corte non ignora che al richiamato insegnamento giurisprudenziale (più rigoroso in punto di prova), invalso da ultimo nell'interpretazione del Giudice nomofilattico, si è affiancato altro orientamento meno rigido, secondo cui in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco " è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.(Cass. n. 4277/2023).
Tuttavia, anche applicando tale indirizzo , la conclusione non muterebbe, non consentendo la produzione documentale della società intervenuta di verificare l'esatta corrispondenza dei crediti vantati nei confronti degli odierni appellanti con quelli rientranti nell'ambito dell'operazione di cessione .
Se, per vero, può ritenersi pacifico che i crediti in questione derivino da “… contratti di finanziamento o da scoperti di conto corrente, concessi a persone fisiche o enti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 aprile 2021 “ciò che manca del tutto è, però, la prova – e ancor prima l'allegazione- che essi siano stati “ classificati a sofferenza secondo la Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti")
Ne consegue che, non essendovi prova della titolarità del credito in capo ad la Controparte_2 sentenza impugnata, che ha condannato gli opponenti all'adempimento direttamente in favore della pretesa cessionaria, non può essere evidentemente trovare conferma.
Vale, in proposito, osservare che qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, come consentitogli dall'art. 111 terzo comma cod. proc., qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all' adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa ( Cass. 1'0442/2023 ; Cass., sez. un.
n. 6418/1986).
Nella specie, il primo decidente, ritenendo sussistenti i presupposti sopra indicati, nonostante la mancanza di esplicita adesione di ( che, per vero, dopo l'intervento della Controparte_4 cessionaria si è disinteressata del giudizio) e soprattutto le contestazioni degli opponenti in punto di titolarità del diritto controverso in capo ad ha ritenuto di poter egualmente Controparte_2 pronunciare la condanna direttamente in favore della predetta cessionaria.
Orbene, in assenza di pronuncia nei confronti della cedente , l'accertato difetto di titolarità del diritto in capo alla cessionaria non potrebbe certamente condurre alla condanna degli opponenti in favore di Controparte_4
In altri termini, ritenuto il difetto di titolarità della cessionaria, in assenza di gravame sul capo condannatorio della sentenza , non può ritenersi devoluta alla Corte della disamina della posizione di ormai definitivamente accantonata. Controparte_4
Una domanda in tal senso, siffatta statuizione integrerebbe una inammissibile riforma della sentenza in termini sfavorevole agli impugnanti.
Ne consegue che, dichiarati assorbiti tanto gli ulteriori profili in cui si articola il secondo motivo di gravame (difetto di titolarità del credito in capo a in conseguenza della Controparte_2 qualificazione delle garanzie prestate in termini di contratto autonomo;
difetto di legittimazione di
, quale mandataria, per mancata iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 TUB), quanto CP_3 il terzo motivo di gravame, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, vanno accolte le opposizioni a decreto ingiuntivo di cui , per l'effetto, va disposta la revoca.
§
Tale riforma impone la rivisitazione delle spese di lite .
Invero, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass.n.33412/2024).
Ne consegue che, in applicazione del criterio della soccombenza, deve essere Controparte_2 condannata al pagamento in favore di controparte delle spese del doppio grado.
Esse vanno liquidate come da dispositivo , tenuto conto del valore della controversia ( criterio del disputatum) e secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, tenuto conto dello scaglione relativo al valore della controversia determinato in base al credito per cui si è proceduto (oggetto della disputa) ed applicando i parametri inferiori ai medi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese.
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro
è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma
5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n.
15182 del 12.05.2022).
Le spese vanno, invece, compensate nel rapporto tra gli appellanti e Controparte_4
Detto istituto, invero, non può ritenersi soccombente né all'esito del giudizio di primo grado, attesa la ritenuta fondatezza della pretesa creditizia azionata, né all'esito del presente grado di giudizio, in cui per le ragioni esposte non è stata possibile alcuna verifica in merito alla sussistenza del credito vantato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 848/2023 R.G. sull'appello proposto da in Parte_1 proprio e quale legale rappresentante di e da , Controparte_1 Parte_3 Pt_4
e avverso la sentenza n. 797/2023 emessa dal Tribunale di Patti in data
[...] Parte_2
2.08.2023 e pubblicata in data 3.08.2023 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 466/2020 R.G., in materia di contratti bancari - mutuo, in riforma della stessa così provvede:
1. in accoglimento dell'appello , accoglie le opposizioni proposte da in proprio Parte_1
e quale legale rappresentante di nonché da , Controparte_1 Parte_3 Pt_4
e avverso il decreto ingiuntivo 699/2019, emesso dal Tribunale di Patti in
[...] Parte_2 data 28-30.12.2019 e notificato il 23.1.2020 e, per l'effetto, ne dispone la revoca;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento Controparte_2 in favore di in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 Controparte_1
e da , e delle spese del doppio grado che
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_2 liquida, per il primo grado , in complessivi € 7.052,00 (di cui € 1.276,00 per la fase di studio;
€ 814,00 per quella introduttiva;
€ 2.835,00 per quella di trattazione ed € 2.127,00 per quella decisoria) oltre rimborso dell'importo versato a titolo di c.u. ,spese generali nella misura di legge, iva e cpa (se dovute) e per il presente grado in complessivi € 7.160,00 (di cui € 1.489,00 per la fase di studio;
€ 956,00 per quella introduttiva;
€ 2.163,00 per quella di trattazione ed €
2.552,00 per quella decisoria) oltre rimborso dell'importo versato a titolo di c.u. ,spese generali nella misura di legge, iva e cpa;
3. dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado nel rapporto tra Parte_1 in proprio e quale legale rappresentante di e da , Controparte_1 Parte_3
e e Parte_4 Parte_2 Controparte_4
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 14.11.2025. Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 848/2023 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 10.10.2025 vertente tra
, nato a [...] il [...] (cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
), in proprio e nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore della
[...]
Pa con sede in Brolo (ME) (cod. fisc. e P. I. ), Controparte_1 C.F._2 Parte_2
nata a [...] il [...] (cod. fisc.: ), ,
[...] CodiceFiscale_3 Parte_3 nato a [...] il [...] (cod. fisc.: ) e , nato a [...] CodiceFiscale_4 Parte_4 il 5/12/1988 (cod. fisc.: ), tutti elettivamente domiciliati in Messina (ME), CodiceFiscale_5
Via Santa Maria dell'Arco n. 16 (Studio Legale Avvocati Associati Fazio - Lanfranchi - Parisi -
Orto) presso lo studio dell'Avv. Ernesto Parisi (cod. fisc.: ) che li CodiceFiscale_6 rappresenta e difende, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi relativi al presente giudizio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo;
Appellanti e con socio unico costituita ai sensi della legge Controparte_2
30 aprile 1999, n. 130 C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n.
, e per essa, quale mandataria, con sede legale in Verona, Viale P.IVA_2 CP_3 dell'Agricoltura n. 7, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale , P.IVA_3
p.IVA , in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, P.IVA_4 rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ai rogiti del dott. Persona_1
Notaio in Velletri, del 12.12.2023 Rep. 79347 – raccolta n. 29925 - dall'Avv. Daniele Passaro
(C.F.: ) presso il cui domicilio digitale( ) è C.F._7 Email_1 elettivamente domiciliata;
Appellata
e
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_4
Appellata contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 797/2023 emessa dal Tribunale di Patti in data 2.08.2023
e pubblicata in data 3.08.2023 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 466/2020 R.G., in materia di contratti bancari - mutuo.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per parte appellante:
“…In via pregiudiziale e cautelare, disporre la sospensione - ai sensi dell'art. 283 c.p.c. - dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2. Nel merito, dichiarare ammissibile ed accogliere il presente appello;
3. Per l'effetto, in accoglimento dei motivi di appello, dichiarare la nullità della Sentenza n.
797/2023 (con l'adozione di tutte le conseguenti statuizioni) nonché dichiarare che nessun credito possono vantare le società e/o nei confronti degli appellanti;
Controparte_4 Controparte_5
4. In via istruttoria, disporre il rinnovo della C.T.U. sulla scorta delle considerazioni già rassegnate nel corso del corso del giudizio di primo grado e che, in questa sede si ripropongono;
5.Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”
Per l'appellata:
“..In via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile ed infondata, e per l'effetto rigettare, la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
2. nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili e comunque infondati tutti i motivi di appello proposti avverso la sentenza n. 797/2023, resa inter partes dal Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, pubblicata il 3.8.2023, notificata il 19.10.2023, con la quale il Giudice ha definitivo il giudizio n. 466/2020, al quale è riunito il giudizio n.
468/2020, e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza;
3. in ogni caso, ritenere e dichiarare carente di legittimazione passiva la deducente cessionaria del credito alla luce del principio di diritto enunziato da Cass. civ., sez. III, n. 21843 del
30/08/2019 facendo così integralmente salve le sue ragioni di credito;
4. condannare gli opponenti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., liquidandone l'ammontare in via equitativa;
5. condannare gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.
In via istruttoria, si chiede il rigetto della richiesta di richiamo del CTU”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della società proponeva opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 699/2019, emesso dal Tribunale di Patti in data 28-30.12.2019 e notificato il
23.1.2020, con il quale era stato ingiunto alla detta società, in solido con i fideiussori
[...]
, , e , il pagamento , in favore di , Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_4 della complessiva somma di euro 84.490,79, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di:
- saldo debitorio, alla data del 24/10/2019, del rapporto di conto corrente n. 0000300701835, acceso dalla società in data 19/3/2009 presso il Banco di Sicilia S.p.A. Controparte_1
- Agenzia di Sinagra - quanto all'importo di euro l'importo di euro 45.551,18 (oltre euro 4.331,75 per interessi maturati;
- rate mensili scadute (dal 31/12/2018 e 30/9/2019) e residuo capitale a scadere relativi al contratto di mutuo chirografario imprese n. 7749509, stipulato in data 5.05.2017, quanto all'importo di euro 34.607,86 .
A sostegno dell'opposizione , eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione o di rappresentanza in capo a colui che aveva conferito il mandato ad litem ai fini della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, deduceva:
a) la carenza di prova scritta del credito azionato in sede monitoria, poiché fondato su documentazione priva delle rituali attestazioni di legge e, dunque, di qualsivoglia autenticità ;
b) la nullità della fideiussione omnibus rilasciata da esso opponente in proprio sia perché riproducente il c.d. “schema ABI” sia in conseguenza della violazione, da parte di CP_4
dei doveri di correttezza e buona fede, per avere nonostante l'esposizione debitoria della
[...] società, confidato e profittato delle garanzie personali rilasciate dai fideiussori, così contribuendo ad aggravare la situazione debitoria;
c) la sussistenza di anomalie, quali la pattuizione di interessi anatocistici, usurari ed ultralegali, tanto nei contratti di affidamento stipulati nel corso del rapporto (e, precisamente, in data 9.01.2025 per l'importo di euro 50.000,00 ed in data 6.08.2025 per quello di euro 45.000,00) , quanto nel contratto di mutuo.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , che, rilevata la sanatoria del Controparte_4 vizio concernente la mancata produzione in sede monitoria della procura notarile, nel merito contestava la fondatezza di tutti i motivi di opposizione , di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la riunione al giudizio di quello promosso da , e Parte_2 Parte_4 Parte_3 ed avente ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo , si costituiva in giudizio quale nuova titolare del credito, e per essa CP_2 CP_3
Istruita la causa a mezzo di produzione documentale ed espletamento di c.t.u., con la sentenza impugnata il Tribunale, così statuiva:
“…Revoca il decreto ingiuntivo n. 699/2019 emesso dal Tribunale di Patti il 28.12.2019, depositato il 30.12.2019 e notificato il 23.01.2020;
- Condanna, in solido, in proprio e n. q. di legale rappresentante pro tempore della Parte_1
, e (questi ultimi sino a Controparte_6 Parte_2 Parte_3 Parte_4 concorrenza della propria garanzia) a pagare, in favore di nella qualità di Controparte_2 cessionaria del credito di la somma di euro 73.528,04 oltre gli interessi dal Controparte_4 dovuto fino al soddisfo;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa per un terzo le spese di lite (ivi comprese quelle del monitorio), e condanna gli attori, in solido, al pagamento, in favore della dei restanti due terzi, che liquida in Controparte_4 complessivi euro 5.450,00 per onorari oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge dovute;
- Compensa per un terzo le spese di lite e condanna gli attori, in solido, al pagamento, in favore della ei restanti due terzi, che liquida in complessivi euro 4.701,00 per Controparte_2 onorari oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge dovute;
- Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate separatamente, a carico degli attori in ragione di due terzi, ed a carico delle convenute in solido in ragione del restante terzo”
Avverso la sentenza, con atto di citazione regolarmente notificato proponevano appello
[...]
, in proprio e nella qualità, , e , preliminarmente Pt_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva.
Si costituiva e, per essa, che instava per il rigetto del gravame. Controparte_2 CP_3
Disposta con decreto presidenziale in atti la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte di trattazione, ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 D.Lgs. 149/2022, alla scadenza dei termini assegnati, il nominato C.I. con ordinanza del 19.04.2024, dichiarata la contumacia di e riservata Controparte_4 al Collegio la decisione sulla istanza di inibitoria, rinviava la causa alla successiva udienza del
17.01.2025 sempre secondo il rito cartolare.
Rigettata con ordinanza collegiale del 26-30.04.2024 l'istanza di inibitoria, con successiva ordinanza del 17-20.1.2025 il C.I., rilevato che non essendo state avanzate istanze istruttorie poteva ritenersi esaurita l'attività prevista dagli artt. 350 e 351 c.p.c., fissava al 9.10.2025 l'udienza per l'assunzione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, all'udienza dell' 11.10.2025, il
C.I. assumeva la causa in decisione, riservando la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di gravame, gli appellanti eccepiscono la nullità della sentenza, in ragione della violazione dell'art. 24 Cost. e degli artt. 50 ter, 189 e 190 c.p.c (applicabili ratione temporis) per avere il Tribunale omesso di invitare le parti a precisare le conclusioni.
Al riguardo, rappresentano:
- che, dopo l'espletamento della c.t.u., il primo decidente aveva disposto che l'udienza del
20.6.2023 fosse sostituita dal deposito telematico di “note scritte” ex art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine fino alla medesima data per il deposito delle note scritte;
- che, depositate note scritte, con cui entrambe le parti opponenti avevano contestato l'intervento della cessionaria e chiesto il richiamo del c.t.u., mentre l'opposta aveva chiesto il rinvio per la precisazione delle conclusioni, con provvedimento del 21.6.2023 la causa era stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle eventuali repliche, senza, però, alcuna statuizione in ordine alle richieste istruttorie e senza alcun invito alla precisazione delle conclusioni.
Secondo l'assunto degli appellanti, il vizio procedurale in cui era incorso il giudice di prime cure aveva comportato una indebita compressione del loro diritto di difesa e, conseguentemente, la nullità della sentenza , per avere impedito di mettere in evidenza “alcuni profili che sarebbero stati di certa rilevanza ai fini della decisione”.
Ciò in quanto, essendo intervenuta in una fase processuale in cui le facoltà Controparte_2 difensive delle parti si erano già consumate, residuava solo la possibilità di “indicare eventuali aspetti di particolare rilevanza in sede di precisazione delle conclusioni”.
Rilevano che, benchè in seno alla comparsa conclusionale avessero potuto “diffusamente eccepire” la carenza di titolarità del credito in capo a ad Controparte_7 Controparte_2 non era stato possibile affrontare la questione in sede di precisazione delle conclusioni ed il
Tribunale non l' aveva affrontata né aveva valutato le istanze istruttorie.
Il motivo è infondato.
Giova premettere, per quanto di specifico rilievo, che con decreto del 19.5.2023, il giudice di prime cure, richiamato l' art. 127 ter c.p.c. (come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 2022 ed applicabile a decorrere dall'1 gennaio 2023 anche ai giudizi pendenti davanti al Tribunale, giusta quanto previsto dall'art. 35 d.lvo cit.), ha disposto la sostituzione dell'udienza già fissata per il 20.6.2023 con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ed ha assegnato alle parti termine fino alle ore 8.00 della stessa data per l'incombente.
Con ordinanza del 21.6.2023, preso atto delle note depositate dalle parti, ha assunto la causa in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
Ebbene, come pure evidenziato dagli appellanti, entrambe le parti opponenti hanno provveduto in data 19.6.2023 al deposito di note - dal contenuto assolutamente identico - , con le quali hanno insistito in tutte le domande ed eccezioni di cui agli atti di causa, pure contestando “il contenuto e le domande” di cui all'atto di intervento di e chiedendo il richiamo del c.t.u. Controparte_2 per l'estensione del mandato anche in relazione al contratto di mutuo.
Deve, pertanto, ritenersi che le parti abbiano avuto modo di sottoporre al giudice le proprie istanze e conclusioni e che, conseguentemente , sia stato consentito l'esercizio del diritto di difesa.
In ogni caso, mette conto evidenziare che , secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la possibilità di denunciare i vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo ( ex ultimis Cass. 1769/2025)
Pertanto, nella ipotesi in cui il giudice abbia rinviato la causa senza invitare preventivamente le parti a precisare le conclusioni, il vizio non comporta necessariamente la nullità della sentenza impugnata qualora la parte non deduca che il mancato invito a precisare le conclusioni le abbia impedito di modificare quelle originarie, di proporre eccezione di merito o di rito, ovvero infine di articolare ulteriori mezzi di prova (Cass. n. 17905/2016).
Ne caso di specie, anche a ritenere configurabile il lamentato error in procedendo, nessun pregiudizio risultano avere subito le parti opponenti, dato che – come rilevato in seno all'atto di appello (v. pag.15) – esse sono state in grado di “diffusamente eccepire, sulla base della costituzione in giudizio della cessionaria, la carenza di titolarità del credito ingiunto in capo ad
e l'assenza di prova in ordine alla titolarità di detto credito in capo a Controparte_4 [...] in seno alla comparsa conclusionale, di guisa che non si comprende in cosa sia consistita CP_2 la lamentata compressione del diritto di difesa.
§
2.- Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti eccepiscono la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il primo decidente omesso di pronunciarsi sull'eccezione di carenza di titolarità del credito in capo sia alla cessionaria, sia alla cedente Controparte_2 Controparte_8
che, essendo la predetta cessionaria intervenuta solo in data 4.4.2022, per il tramite di
[...]
detta eccezione era stata sollevata in sede di comparsa e, peraltro, proprio in base CP_3 alle allegazioni della mandataria ( che tale era anche nei confronti dell'originaria creditrice ,
) Controparte_4
Invero, che, in virtù del mandato ricevuto anche dalla cedente , era titolare della CP_3
“capacità di far valere il diritto controverso” , aveva evidenziato l'avvenuta cessione del credito da parte di ed eccepito il difetto di legittimazione di in relazione Controparte_4 Controparte_2
a fatti anteriori alla detta cessione.
Alla luce di tali dichiarazioni confessorie, che assumevano valore di piena prova nei confronti della dichiarante (mandataria anche di e privavano di rilievo il disposto di cui Controparte_4 all'art. 111 c.p.c., doveva ritenersi che non fosse più titolare del credito e che, Controparte_4 pertanto, non avesse più nulla a pretendere da essi debitori.
In seno alla comparsa conclusionale, rilevano che la condanna pronunciata in favore di
[...] dimostrava che la cedente era stata definitivamente estromessa , con conseguente CP_2 necessità di accertare l'esistenza del credito solo in relazione alla cessionaria.
Quanto, invece al quest'ultima , gli appellanti, nel contestarne la titolarità del credito azionato, deducono che non era stato prodotto il contratto di cessione e che, contrariamente a quanto allegato dalla cessionaria, dal collegamento con il link indicato era possibile accedere ad un mero elenco alfanumerico, che non consentiva di identificare i crediti ceduti.
Ne conseguiva che, non sussistendo alcuna prova della cessione, neanche Controparte_2 avrebbe potuto avanzare alcuna pretesa nei confronti tanto della società debitrice, quanto dei garanti.
In proposito, assumono che, avendo le parti stabilito il pagamento “ a semplice richiesta” e dovendo , conseguentemente, le prestate garanzie ricondursi allo schema di “contratto autonomo di garanzia” , doveva escludersi il carattere dell'accessorietà rispetto al debito principale e, con esso, l'automatismo della cessione.
Il motivo - benchè formulato in termini per certi versi contraddittori, mettendo contemporaneamente in discussione la titolarità del credito sia in capo a in Controparte_4 conseguenza della cessione ad sia in capo alla predetta cessionaria, quasi a Controparte_2 ipotizzar un diritto senza titolare - è, però, fondato nei limiti di seguito esposti.
Quanto al profilo della dedotta doglianza concernente la posizione di va Controparte_4 osservato, in punto di fatto, che nell'immediatezza dell'intervento della cessionaria ( avvenuta con comparsa depositata il 4.5.2022) , nulla hanno eccepito gli opponenti.
Invero, nelle note del 27.06.2022 – che costituiscono il primo atto successivo alla costituzione di
- né in proprio e nella qualità, né gli altri opponenti hanno Controparte_2 Parte_1 sollevato alcuna contestazione in merito al sopravvenuto difetto di titolarità del credito in capo a limitandosi ad una generica contestazione circa “il contenuto e le domande Controparte_4 rassegnate nell'atto di intervento della nuova titolare del credito”.
Solo in seno alla comparsa conclusionale, hanno sollevato la questione del difetto di titolarità del diritto in capo ad questione su cui, per vero, il primo giudice non si è pronunciato. Controparte_4
Tuttavia, tale eccezione, da intendersi quale eccezione di carenza di titolarità del rapporto controverso, al pari di quella che concerne il difetto di legittimazione attiva, ha natura di mera difesa, come tale proponibile in ogni fase del giudizio e pure rilevabile d'ufficio dal giudice . ove risultante dagli atti di causa (Cass. n. 8549/2024; Cass. n. 5479/2024; Cass. n. 23721/2021)
Ciò posto, vale rammentare, in punto di diritto, che costituisce principio giurisprudenziale consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all'art. 111 cod. proc. civ., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto.
Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio (ex ultimis Cass.n.10442/2023;Cass. n.
22503/2014; Cass.n. 22727/2011) Ne discende che l'avvenuta cessione in blocco dei crediti avvenuta in pendenza del giudizio non ha privato dell'originaria legittimazione né la pronunciata condanna degli Controparte_4 opponenti all'adempimento direttamente in favore della cessionaria presuppone l'implicita estromissione della cedente (Cass. cit.).
Quanto, invece, alla posizione di , vanno, innanzitutto, richiamate le Controparte_2 argomentazioni sopra esposte a proposito dell'introduzione della questione del difetto di titolarità solo in sede di atti conclusivi.
Tanto precisato, occorre , poi, rammentare che la parte che agisce nell'asserita qualità di successore ,a titolo universale o particolare, di colui che sia stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve provare –ed ancor prima allegare – la propria legitimatio ad causam per essere subentrata nella medesima posizione del proprio dante causa, ossia le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo ,la mancanza delle quali, attenendo alla regolare instaurazione contraddittorio, è rilevabile d'ufficio (Cass. 9692/2013)
In particolare, nel caso in cui la parte agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.58 D.Lgs. 385/1993 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione , fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che controparte non l'abbia implicitamente o esplicitamente riconosciuta (Cass. 5190/2025;
5857/2022; 24798/2020).
Al riguardo, occorre rammentare che il menzionato art. 58 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti del debitore ceduto, la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti ceduti.
Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264
c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione , che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può, quindi, avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intimi il pagamento al debitore ceduto ovvero nel corso del giudizio.
Esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa , in quanto rileva solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito nei confronti del cedente (Cass. 20495/2020).
Muovendo da tali premesse , la Corte di Cassazione ha affermato che, in linea di principio , ai fini della prova della cessione di un credito, pur non essendo necessaria la prova scritta, non può, però, ritenersi sufficiente di per sé la mera notificazione della stessa effettuata ex art. 1264 c.c.nè, tantomeno, ove la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, l'avviso di pubblicazione ex art. 58 cit.
Ha, infatti, precisato che “una cosa è l'avviso di cessione , necessario ai fini dell'efficacia della cessione , un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto , ma, se individua il contenuto del contratto di cessione , non prova l'esistenza di quest'ultima” (Cass. 22151/2019)
Sulla base di tali puntualizzazione , ha affermato che, in caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB , laddove non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé ma solo l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato dalla cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ben può costituire prova adeguata dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione , laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco in base alle sue caratteristiche concrete.
In mancanza di contestazioni specifiche in ordine all' esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, essendo il fatto da provare costituito solo dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione.
Ne consegue che, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad un'operazione di cessione non contestata e da ritenersi, pertanto, esistente, possono essere valutate al fine di verificare se esse consentano di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario e solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza sarà necessaria la produzione in giudizio del contratto di cessione e dei suoi allegati. (v Cass. 9412/2023)
Diverso il caso in cui sia contestata la stessa esistenza del contratto di cessione , che deve necessariamente essere oggetto di prova.
A tal fine, secondo l'orientamento della Suprema Corte, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della cessionaria e, quindi, come tale, la mera notificazione, neanche se effettuata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB.
Invero, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente
(Cass.civ. n.7944/2023)
“Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa cedente o di quest'ultima unitamente alla cessionaria ovvero vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione “
In tali casi , ha aggiunto la Corte, “la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito e tale accertamento, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà censurabile in sede di legittimità” (Cass.17944/2023
Orbene, nella specie, gli allora opponenti, che nelle note del 27.6.2021, si erano limitati a contestare “il contenuto” della comparsa di intervento e “ le domande” ivi contenute, nella comparsa conclusionale, nel contestare la titolarità del credito in capo ad Controparte_2 hanno evidenziato che non era stato prodotto il contratto di cessione e che il collegamento al link indicato nell'avviso consentiva di accedeva solo ad un elenco alfanumerico, dal quale non era possibile risalire ai crediti effettivamente ceduti.
Sulla scorta di tali argomentazioni hanno conclusivamente affermato che “ non sussistendo la prova della cessione del credito, nemmeno può avanzare, quantomeno sulla Controparte_2 base delle sole predette circostanze, alcuna pretesa.”
Al cospetto di tali contestazioni, la titolarità del diritto controverso in capo alla predetta società deve essere accertata sia con riguardo alla sussistenza della cessione, come vicenda traslativa in sé, sia riguardo all'inclusione nella medesima del credito controverso.
In tale prospettiva, deve evidenziarsi che all'atto della sua costituzione tramite la mandataria ha depositato solo copia dell' avviso pubblicato sulla G.U. n. CP_3 Controparte_2
137 del 18.11.2021 da cui risultava che , in forza di contratto dell'11 .11.2021 , detta società nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex L. 130/199 aveva acquistato pro soluto da un insieme di crediti derivanti da rapporti giuridici in relazione ai quali erano Controparte_4 state fornite le seguenti informazioni orientative:“ crediti … derivanti da contratti di finanziamento o da scoperti di conto corrente, concessi a persone fisiche o enti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 aprile 2021 e classificati a sofferenza secondo la Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti"), come risultanti da apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il numero di codice identificativo del debitore, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto, la descrizione del rapporto da cui deriva il
Credito e l'eventuale presenza di cambiali. Unitamente ai Crediti, il Cedente ha ceduto al
Cessionario (i) anche le cambiali che assistono taluni dei Crediti (laddove esistenti alla data di sottoscrizione del contratto di cessione e non soggette alla procedura di ammortamento a tale data) vantate nei confronti di alcuni dei debitori ceduti nonche' (ii) gli strumenti finanziari partecipativi derivanti dalla conversione parziale di uno dei Crediti, emessi da uno dei debitori ceduti, sottoscritti dal Cedente il 21 settembre 2017 e di proprieta' dello stesso alla data di sottoscrizione del contratto di cessione. Tale lista e' pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della
Legge 130, sul seguente sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di- cartolarizzazione.html . I dati indicativi dei crediti ceduti, nonche' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del
Cedente e del Cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di- cartolarizzazione.html e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto.”
Nessuna ulteriore documentazione è stata depositata dalla società che, a fronte delle contestazioni sollevate dagli opponenti , non ha obiettato alcunchè , nell'unica sede residuata , ossia la memoria di replica, nella specie neanche depositata.
Ebbene, essendo stata posta in dubbio l'esistenza della cessione, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, il contratto doveva essere prodotto, non essendo sufficiente a provarne l'esistenza la pubblicazione dell'avviso in G.U., peraltro effettuata ad istanza della stessa cessionaria.
In mancanza di tale produzione, deve ritenersi che non abbia fornito la prova Controparte_2 su essa incombente, a fronte della contestazione degli opponenti.
La Corte non ignora che al richiamato insegnamento giurisprudenziale (più rigoroso in punto di prova), invalso da ultimo nell'interpretazione del Giudice nomofilattico, si è affiancato altro orientamento meno rigido, secondo cui in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco " è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.(Cass. n. 4277/2023).
Tuttavia, anche applicando tale indirizzo , la conclusione non muterebbe, non consentendo la produzione documentale della società intervenuta di verificare l'esatta corrispondenza dei crediti vantati nei confronti degli odierni appellanti con quelli rientranti nell'ambito dell'operazione di cessione .
Se, per vero, può ritenersi pacifico che i crediti in questione derivino da “… contratti di finanziamento o da scoperti di conto corrente, concessi a persone fisiche o enti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 aprile 2021 “ciò che manca del tutto è, però, la prova – e ancor prima l'allegazione- che essi siano stati “ classificati a sofferenza secondo la Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti")
Ne consegue che, non essendovi prova della titolarità del credito in capo ad la Controparte_2 sentenza impugnata, che ha condannato gli opponenti all'adempimento direttamente in favore della pretesa cessionaria, non può essere evidentemente trovare conferma.
Vale, in proposito, osservare che qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, come consentitogli dall'art. 111 terzo comma cod. proc., qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all' adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa ( Cass. 1'0442/2023 ; Cass., sez. un.
n. 6418/1986).
Nella specie, il primo decidente, ritenendo sussistenti i presupposti sopra indicati, nonostante la mancanza di esplicita adesione di ( che, per vero, dopo l'intervento della Controparte_4 cessionaria si è disinteressata del giudizio) e soprattutto le contestazioni degli opponenti in punto di titolarità del diritto controverso in capo ad ha ritenuto di poter egualmente Controparte_2 pronunciare la condanna direttamente in favore della predetta cessionaria.
Orbene, in assenza di pronuncia nei confronti della cedente , l'accertato difetto di titolarità del diritto in capo alla cessionaria non potrebbe certamente condurre alla condanna degli opponenti in favore di Controparte_4
In altri termini, ritenuto il difetto di titolarità della cessionaria, in assenza di gravame sul capo condannatorio della sentenza , non può ritenersi devoluta alla Corte della disamina della posizione di ormai definitivamente accantonata. Controparte_4
Una domanda in tal senso, siffatta statuizione integrerebbe una inammissibile riforma della sentenza in termini sfavorevole agli impugnanti.
Ne consegue che, dichiarati assorbiti tanto gli ulteriori profili in cui si articola il secondo motivo di gravame (difetto di titolarità del credito in capo a in conseguenza della Controparte_2 qualificazione delle garanzie prestate in termini di contratto autonomo;
difetto di legittimazione di
, quale mandataria, per mancata iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 TUB), quanto CP_3 il terzo motivo di gravame, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, vanno accolte le opposizioni a decreto ingiuntivo di cui , per l'effetto, va disposta la revoca.
§
Tale riforma impone la rivisitazione delle spese di lite .
Invero, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass.n.33412/2024).
Ne consegue che, in applicazione del criterio della soccombenza, deve essere Controparte_2 condannata al pagamento in favore di controparte delle spese del doppio grado.
Esse vanno liquidate come da dispositivo , tenuto conto del valore della controversia ( criterio del disputatum) e secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, tenuto conto dello scaglione relativo al valore della controversia determinato in base al credito per cui si è proceduto (oggetto della disputa) ed applicando i parametri inferiori ai medi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese.
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro
è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma
5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n.
15182 del 12.05.2022).
Le spese vanno, invece, compensate nel rapporto tra gli appellanti e Controparte_4
Detto istituto, invero, non può ritenersi soccombente né all'esito del giudizio di primo grado, attesa la ritenuta fondatezza della pretesa creditizia azionata, né all'esito del presente grado di giudizio, in cui per le ragioni esposte non è stata possibile alcuna verifica in merito alla sussistenza del credito vantato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 848/2023 R.G. sull'appello proposto da in Parte_1 proprio e quale legale rappresentante di e da , Controparte_1 Parte_3 Pt_4
e avverso la sentenza n. 797/2023 emessa dal Tribunale di Patti in data
[...] Parte_2
2.08.2023 e pubblicata in data 3.08.2023 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 466/2020 R.G., in materia di contratti bancari - mutuo, in riforma della stessa così provvede:
1. in accoglimento dell'appello , accoglie le opposizioni proposte da in proprio Parte_1
e quale legale rappresentante di nonché da , Controparte_1 Parte_3 Pt_4
e avverso il decreto ingiuntivo 699/2019, emesso dal Tribunale di Patti in
[...] Parte_2 data 28-30.12.2019 e notificato il 23.1.2020 e, per l'effetto, ne dispone la revoca;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento Controparte_2 in favore di in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 Controparte_1
e da , e delle spese del doppio grado che
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_2 liquida, per il primo grado , in complessivi € 7.052,00 (di cui € 1.276,00 per la fase di studio;
€ 814,00 per quella introduttiva;
€ 2.835,00 per quella di trattazione ed € 2.127,00 per quella decisoria) oltre rimborso dell'importo versato a titolo di c.u. ,spese generali nella misura di legge, iva e cpa (se dovute) e per il presente grado in complessivi € 7.160,00 (di cui € 1.489,00 per la fase di studio;
€ 956,00 per quella introduttiva;
€ 2.163,00 per quella di trattazione ed €
2.552,00 per quella decisoria) oltre rimborso dell'importo versato a titolo di c.u. ,spese generali nella misura di legge, iva e cpa;
3. dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado nel rapporto tra Parte_1 in proprio e quale legale rappresentante di e da , Controparte_1 Parte_3
e e Parte_4 Parte_2 Controparte_4
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 14.11.2025. Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino