Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/11/1989, n. 4592
CASS
Sentenza 3 novembre 1989

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In caso di ritardato pagamento dell'indennità premio di servizio a carico dell'i.N.A.D.e.L., il danno da svalutazione monetaria può essere riconosciuto al creditore, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., nei limiti in cui eccede la misura degli interessi moratori, i quali, dunque, non possono aggiungersi a quel danno. ( Conf 260/88, mass n 456839).*

Il Commissario straordinario dell'i.N.A.D.e.L. ha conservato la legale rappresentanza dell'istituto, ai fini della garanzia della continuità delle funzioni economico-previdenziali, anche dopo la scadenza del 31 maggio 1982, in quanto la mancata proroga di tale ultimo termine, previsto dall'art. 1 del d.l. 26 novembre 1981 n. 681 (convertito con legge 27 gennaio 1982 n. 14), non ha posto automaticamente fine alla gestione commissariale; tale rappresentanza comporta anche la legittimazione del detto Commissario a stare in giudizio senza necessità di una delibera autorizzativa del comitato previsto dal secondo comma dell'art. 29 della legge 23 aprile 1981 n. 155, essendo tale organo privo di Rilevanza esterna e destinato a mere funzioni di collaborazione. ( V 2551/84, mass n 434571).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/11/1989, n. 4592
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4592
    Data del deposito : 3 novembre 1989

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