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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 08/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 18 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022), ha pronunciato in data 7 gennaio 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5158, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. FERRELLI EMANUELA,
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. RUPERTO CLAUDIA,
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.10.2022 la parte ricorrente
[...]
ha chiamato in giudizio la parte convenuta e – premessi i Parte_1 CP_1
1 fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alla pag. 3 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
- accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto al Parte_1 riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 comma 8 L. 13 maggio
1988 n. 153 anche con riferimento al quinquennio precedente alla data della domanda amministrativa o dalla diversa data ritenuta di giustizia con interessi e rivalutazione come per legge;
- conseguentemente condannare l' in persona del Presidente e del legale rappresentante CP_1 pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n.21, quale legittimato passivo, alla corresponsione della somma a titolo di ANF relativa al quinquennio precedente alla data della domanda amministrativa o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
- condannare l' in persona del Presidente e del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dell'avv. Emanuela Ferrelli, che si dichiara antistatario.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando – limitatamente a taluni profili – le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite ed è stata altresì disposta C.T.U. medico legale.
La controversia, in tal modo istruita, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
* * *
Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni e nei limiti indicati appresso.
In punto di diritto occorre ricordare che l'art. 2 del D.L. n. 69/1988, convertito con L. n. 153/1988, e s.m.i. prevede che: “1. Per i lavoratori dipendenti,
i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in
2 attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5, D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.
3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato. […] 6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale,
3 nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della
Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al
30 giugno dell'anno successivo. […]. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante. 10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. […]”.
A tale proposito la giurisprudenza ha chiarito che “L'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 d.l. 13 marzo 1988 n. 69, conv. in l. 13 maggio 1988 n.
153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere
4 effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - spetta anche, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro” (Cassazione civile sez. lav.,
20/08/1996, n. 7668).
E' utile riportare per esteso i più significativi passaggi della pronuncia di cui sopra: “[…] appaiono opportune alcune puntualizzazioni sull'istituto dell'assegno per il nucleo familiare. Sino al 31 dicembre 1987 la famiglia nella sua composizione veniva tenuta presente ai fini del riconoscimento degli assegni familiari (introdotti con r.d.l. 21 agosto 1936 n. 1632) […]. A far tempo dal 1 gennaio 1988, l'art. 2 legge 13 maggio
1988 n. 153 (D.L. 13 marzo 1988, n. 69 art. 2) ha sostituito gli assegni familiari e le altre prestazioni integrative indicate come maggiorazioni di detti assegni familiari (art. 23 l.
28 febbraio 1986 n. 41) con una prestazione unica, denominata "assegno per il nucleo familiare", assoggettata ad un nuovo e differenziato regime. Detto regime si estende ai lavoratori dipendenti, ai titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, ai lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, ai dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali (art. 2, primo comma, l. n. 153-1988). Di contro sono esclusi dalla nuova disciplina i lavoratori autonomi, ai quali il diritto agli assegni familiari sia riconosciuto da specifiche disposizioni di legge (i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni, i coltivatori diretti, i mezzadri e i piccoli coloni, i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, i caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, gli armatori imbarcati;
cfr. artt. 1 e 11 l. 14 luglio 1967 n. 587, art. 8, l. 12 marzo 1968 n. 334, art. 10 l. 16 ottobre 1973 n. 676, art. 12 l. 26 luglio 1984 n. 413), ai quali continuano
5 quindi ad applicarsi le disposizioni sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con d.p.r. 30 giugno 1955 n. 797 e successive integrazioni e modificazioni. […] Si realizza, così con l'istituto in esame, come è stato perspicuamente osservato, una compenetrazione tra strumenti previdenziali, e precisamente tra quelli posti a tutela per il carico di famiglia con quelli apprestati a tutela di malattie, essendosi rivolta particolare attenzione a quei nuclei familiari che presentano aree di accentuata sofferenza in ragione di infermità che hanno colpito alcuno dei propri componenti. […] la corretta interpretazione del comma ottavo dell'art. 2 della suddetta legge n. 153, alla cui stregua deve trovare soluzione la presente controversia. Tale disposizione recita testualmente: "Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore ai diciotto anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro". […] Ed invero, l'espressione "il nucleo familiare può essere composta di una sola persona", risulta astrattamente riferibile a ciascuno dei componenti la famiglia
(coniuge, figlio). Di poi le specifiche previsioni, che regolano nella disposizione in esame il godimento del beneficio, risultano l'una rivolta principalmente ai soli orfani (laddove si richiede che il beneficiario abbia una eta inferiore a diciotto anni), e l'altra (riferita ad infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro) estensibile sicuramente anche al coniuge superstite. Del resto non può sottacersi che allorquando il legislatore ha inteso, nella materia in oggetto, distinguere tra coniuge e figli lo ha fatto in modo espresso, come è attestato dal comma 6 dell'art. 2 l. n.
153-1988. Nè può infine trascurarsi la considerazione che se si accogliesse l'opinione del ricorrente si profilerebbero indubbi profili di incostituzionalità della disposizione in oggetto sul versante dell'art. 38, 3 e 4 comma, Cost. perché una volta riconosciuto il carattere autonomo ed aggiuntivo dell'assegno per il nucleo familiare e la sua funzione consistente nell'assicurare una particolare forma di provvidenza in favore di soggetti non autosufficienti, risulterebbe poi privo di qualsiasi razionalità fissare un discrimine tra coniuge o figlio, tra soggetti, cioè, ugualmente infermi ed incapaci ad ogni proficuo lavoro” (Cassazione civile sez. lav., 20/08/1996, n.7668).
6 Da quanto sopra illustrato deriva che – in base alla lettera della legge e al diritto vivente formatosi sulla base di essa – il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del D.L. n. 69/1988, convertito con L. n. 153/1988 spetta al sussistere delle seguenti condizioni:
- possesso di redditi compatibili con i limiti reddituali previsti dalla normativa in questione (vd. allegata tabella riguardante i livelli di reddito);
- esistenza, per il richiedente, di un nucleo familiare composto dai soggetti di cui al comma 6 dell'art. 2 del D.L. cit., oppure, in alternativa, sussistenza, in capo al richiedente che sia un persona singola (cioè che non abbia un nucleo familiare ai sensi della disposizione sopra citata), degli ulteriori requisiti cumulativi di cui al comma 8 dell'art. 2 del D.L. cit. (vale a dire [a] la titolarità di pensione ai superstiti da lavoro dipendente;
[b] una età inferiore a 18 anni compiuti oppure una età superiore a 18 anni e, al contempo, la presenza di condizioni, derivate da infermità o difetto fisico o mentale, che determinano l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro);
- inesistenza di altri assegni per nucleo familiare già concessi ad altri membri del medesimo nucleo familiare (cfr. co.
8-bis dell'art. 2 del D.L. cit.).
L'art. 23 del D.P.R. n. 797/1955 (recante “Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari”) stabilisce inoltre che “(1) Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni. (2) Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce. (3) La prescrizione è interrotta nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'ispettorato del lavoro. La prescrizione è interrotta altresì dalla intimazione dell'ispettorato del lavoro”.
Nel caso di specie, l'unico requisito per ottenere il c.d. “assegno vedovile” (ex art. 2, co. 8, del D.L. n. 69/1988 e s.m.i.) la cui sussistenza è rimasta controversa tra le parti è quello di natura sanitaria: la parte convenuta ha infatti negato che la parte ricorrente si sia trovata, anche nel quinquennio anteriore alla data di presentazione della domanda amministrativa (e,
7 segnatamente nel periodo dal 10.05.2017 al 9.05.2022), in condizioni – derivate da infermità o difetto fisico o mentale – che abbiano determinato l'assoluta e permanente impossibilità, per la parte ricorrente, di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Al fine di accertare se la parte ricorrente sia stata nelle condizioni appena menzionate anche anteriormente alla data del 10.05.2022 – a decorrere dalla quale la parte convenuta ha già riconosciuto l'esistenza, in capo alla parte ricorrente, delle condizioni in questione (all. 4 al fascicolo di parte convenuta) – è stata disposta, nel presente giudizio, una C.T.U. medico legale.
All'esito di tale C.T.U. il consulente incaricato ha ritenuto che la parte ricorrente si sia trovata – a decorrere dal 1.05.2018 – in condizione di assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro a causa di infermità e/o di difetto fisico o mentale.
Apparendo le conclusioni del consulente logiche, razionali e pienamente intellegibili e condivisibili, esse vanno fatte integralmente proprie da questo giudice.
Pertanto la domanda attorea di accertamento del diritto al pagamento dell'assegno vedovile (anche) in relazione al periodo anteriore alla data di presentazione della domanda amministrativa deve essere parzialmente accolta, giacché a partire dal 1.05.2018 la parte ricorrente era in possesso del requisito sanitario necessario per l'insorgenza del diritto in parola.
* * *
In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti suindicati.
Le spese di lite devono essere addebitate alla parte convenuta, in ragione della soccombenza di quest'ultima, ancorché parziale: tali spese sono liquidate nella misura di euro 3.400,00 e ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
8 Le suddette spese di lite devono tuttavia essere compensate parzialmente, nella misura di 1/2, tenuto conto della soccombenza parziale reciproca.
Le spese di C.T.U. sono poste a carico della parte convenuta, per le medesime ragioni suindicate.
P.Q.M.
- dichiara il diritto della parte ricorrente all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2, co. 8, del D.L. n. 69/1988 e s.m.i. anche con riferimento al periodo decorrente dal 1.05.2018;
- per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, degli arretrati della prestazione di cui sopra;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate, previa compensazione parziale, in euro 1.700,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Velletri, 7 gennaio 2025.
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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