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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 04/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 62/2023
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 04/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 62/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to SANSONE ESTER, giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Avv.ti SERRELLI CP_1 P.IVA_1
SUSANNA, giusta procura in atti;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il 17.01.2023 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 9/2022
R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “accertati in capo alla sig.ra i Parte_1 requisiti del diritto alla prestazione richiesta, riconoscere alla stessa il beneficio dell'assegno di invalidità civile (75%) ai sensi della Legge 118/71 a far data dalla domanda (27/9/2021), ovvero, in subordine, dalla differente data del riconoscimento giudiziale;
b) accertati in capo alla sig.ra i Parte_1
requisiti del diritto alla prestazione richiesta, riconoscere alla stessa i benefici riconosciuti ai portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere dalla data della domanda (27/9/2021) ovvero, in subordine, dalla differente data del riconoscimento giudiziale;
c) condannare l' ad erogare il beneficio richiesto a far data dal 27/9/2021, ovvero, in CP_1
subordine, dalla differente data del riconoscimento giudiziale, con gli interessi e la rivalutazione monetaria”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza Persona_1
la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data
15.09.2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Subanchilosi dell'articolazione tibio-tarsica in esiti di frattura trimalleolare destra già trattata chirurgicamente plurime volte con attuale deficit deambulatorio. Obesità di II classe (BMI:
36,00). Artrosi polidistrettuale con particolare interessamento del rachide in toto, delle anche e delle ginocchia. Cardiopatia ipertensiva con associata aortosclerosi e dilatazione atriale sinistra. Sindrome ansiosa depressiva endoreattiva con insonnia persistente, attacchi di panico e ritiro sociale.”
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente “una riduzione della sua capacità di lavoro in misura del 75% (settantacinque per cento).
Facendo anche riferimento al suo specifico contesto socio-familiare, il diagnosticato complesso patologico non determina un evidente processo di svantaggio sociale con
Pag. 2 di 4 riduzione dell'autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992.
Sussiste diritto ad assegno mensile di invalidità civile, (ai sensi dell'articolo 13 della Legge
30/03/1971 n° 118 modificato dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 23/11/1988 n° 509), a decorrere dal 09/07/2024. 5) Non sussiste, invece, il diritto ai benefici previsti dall'articolo
3, comma 3, della Legge 104/92.”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di Persona_1
fare affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'assegno mensile di assistenza).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'assegno mensile di assistenza).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.1 La domanda di condanna, formulata in danno dell al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'assegno mensile di assistenza.
2.2. Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' in quanto parte maggiormente soccombente, e vanno liquidate CP_1
come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale, con applicazione della decurtazione di un terzo.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2 provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[...]
, si trova dal 09.07.2024 nelle condizioni sanitarie proprie del Parte_1
riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, mentre non sussistono i presupposti per il riconoscimento della condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge 104/92;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' CP_1 spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1
legge, in favore del dott. Persona_3
della Lucania, così deciso il 04.03.2025
[...]
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 62/2023
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 04/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 62/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to SANSONE ESTER, giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Avv.ti SERRELLI CP_1 P.IVA_1
SUSANNA, giusta procura in atti;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il 17.01.2023 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 9/2022
R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “accertati in capo alla sig.ra i Parte_1 requisiti del diritto alla prestazione richiesta, riconoscere alla stessa il beneficio dell'assegno di invalidità civile (75%) ai sensi della Legge 118/71 a far data dalla domanda (27/9/2021), ovvero, in subordine, dalla differente data del riconoscimento giudiziale;
b) accertati in capo alla sig.ra i Parte_1
requisiti del diritto alla prestazione richiesta, riconoscere alla stessa i benefici riconosciuti ai portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere dalla data della domanda (27/9/2021) ovvero, in subordine, dalla differente data del riconoscimento giudiziale;
c) condannare l' ad erogare il beneficio richiesto a far data dal 27/9/2021, ovvero, in CP_1
subordine, dalla differente data del riconoscimento giudiziale, con gli interessi e la rivalutazione monetaria”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza Persona_1
la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data
15.09.2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Subanchilosi dell'articolazione tibio-tarsica in esiti di frattura trimalleolare destra già trattata chirurgicamente plurime volte con attuale deficit deambulatorio. Obesità di II classe (BMI:
36,00). Artrosi polidistrettuale con particolare interessamento del rachide in toto, delle anche e delle ginocchia. Cardiopatia ipertensiva con associata aortosclerosi e dilatazione atriale sinistra. Sindrome ansiosa depressiva endoreattiva con insonnia persistente, attacchi di panico e ritiro sociale.”
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente “una riduzione della sua capacità di lavoro in misura del 75% (settantacinque per cento).
Facendo anche riferimento al suo specifico contesto socio-familiare, il diagnosticato complesso patologico non determina un evidente processo di svantaggio sociale con
Pag. 2 di 4 riduzione dell'autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992.
Sussiste diritto ad assegno mensile di invalidità civile, (ai sensi dell'articolo 13 della Legge
30/03/1971 n° 118 modificato dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 23/11/1988 n° 509), a decorrere dal 09/07/2024. 5) Non sussiste, invece, il diritto ai benefici previsti dall'articolo
3, comma 3, della Legge 104/92.”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di Persona_1
fare affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'assegno mensile di assistenza).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'assegno mensile di assistenza).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.1 La domanda di condanna, formulata in danno dell al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'assegno mensile di assistenza.
2.2. Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' in quanto parte maggiormente soccombente, e vanno liquidate CP_1
come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale, con applicazione della decurtazione di un terzo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2 provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[...]
, si trova dal 09.07.2024 nelle condizioni sanitarie proprie del Parte_1
riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, mentre non sussistono i presupposti per il riconoscimento della condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge 104/92;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' CP_1 spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1
legge, in favore del dott. Persona_3
della Lucania, così deciso il 04.03.2025
[...]
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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