Articolo 1 della Legge 19 luglio 1967, n. 587
Articolo 2
Versione
13 agosto 1967
Art. 1.
Nelle procedure di liquidazione delle societa' cooperative disposte ai sensi degli articoli 2540 e 2544 ( secondo comma) del Codice civile sono posti a carico dello Stato le spese sostenute dai commissari liquidatori per gli atti richiesti dalla legge o dall'autorita' governativa di vigilanza nonche' i compensi agli stessi commissari liquidatori, quando dette procedure si chiudano per totale mancanza di attivo.
Quando nelle procedure di liquidazione di cui al comma precedente l'attivo realizzato non sia sufficiente a coprire integralmente le spese ed i compensi predetti e' posta a carico dello Stato la differenza necessaria.
Entrata in vigore il 13 agosto 1967
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