Art. 10.
Tutte le garanzie costituite con titoli della specie indicate all'art. 5 della presente legge, e dei quali sia stato effettuato il versamento in sottoscrizione dei nuovi buoni, conservano la loro piena efficacia rispetto a questi ultimi titoli.
Tutte le garanzie costituite con titoli della specie indicate all'art. 5 della presente legge, e dei quali sia stato effettuato il versamento in sottoscrizione dei nuovi buoni, conservano la loro piena efficacia rispetto a questi ultimi titoli.