Ordinanza cautelare 26 marzo 2021
Sentenza 6 dicembre 2023
Rigetto
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 26/03/2021, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/03/2021
N. 00237/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 237 del 2021, proposto da
Trevisan S.p.A. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Zoccarato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di Venezia, in persona del Sindaco Metropolitano pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Brusegan, Katia Maretto, Giuseppe Roberto Chiaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Veritas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione della Città Metropolitana di Venezia – Settore Ambiente, n. 3092/2020 del 15 dicembre 2020, recante “Autorizzazione all’impresa Trevisan s.p.a. all’esercizio di un impianto di recupero rifiuti in via Meucci 15, in Comune di Noale – Rinnovo”, limitatamente ai punti di prescrizione n. 22 e 26.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Citta Metropolitana di Venezia e di Veritas S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, allo stato della cognizione sommaria propria di questa fase e fatta salva ogni diversa determinazione all’esito del giudizio di merito, la domanda cautelare non risulta sostenuta dai presupposti necessari al suo accoglimento;
osservato, in particolare, che le censure sviluppate in riferimento alla prescrizione nr. 22 contenuta nel provvedimento impugnato non appaiono fornite di fumus boni iuris , avuto anche riguardo a quanto questo Tribunale ha di recente affermato in relazione al processo di omologa e alla competenza ad eseguirlo, e alla distinzione tra tale processo e la diversa attività concernente la caratterizzazione dei rifiuti ( cfr . Tar Veneto, Sez. II, 22 ottobre 2020, nr. 235/2021);
rilevato, inoltre, quanto alle censure proposte in relazione al punto nr. 26 dell’atto gravato, che non si ravvisano ragioni per discostarsi dall’orientamento già espresso sul punto dal Tribunale ( cfr . Tar Veneto, Sez. II, 13 giugno 2019, nr. 1012/2019) e che, alla luce delle prospettazioni di parte ricorrente, non si apprezza nemmeno l’ulteriore presupposto del periculum in mora , avuto riguardo alla circostanza che l’eventuale pregiudizio di tipo economico correlato alle attività non autorizzate sarebbe comunque integralmente ristorabile;
ritenuto, conclusivamente, che la domanda cautelare debba essere rigettata con le conseguenti statuizioni in punto di spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) respinge la domanda cautelare.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna delle altre parti costituite.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Daria Valletta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO