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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/12/2025, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2236/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2236/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANFRANCO Parte_1 C.F._1
GATTO, elettivamente domiciliato in Via Tagliamento n. 15 87100 Cosenza presso il difensore avv. GIANFRANCO GATTO
ATTORE/I contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del l.r.p.t. pro-tempore, con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
CE BE, elettivamente domiciliato in VIA RIVOCATI 48 87100 COSENZA presso il difensore avv. CE BE
CONVENUTO/I
OGGETTO: responsabilità professionale
conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio l al fine Controparte_1 di ottenere, previo accertamento della responsabilità della convenuta ex artt. 1218 e 1228
c.c., il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in complessivi pagina 1 di 8 €17.524,01 e/o della diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
L'attore, in particolare, allegava che, in data 17.07.2022 alle ore 12:55 circa, a causa di dolore addominale, vomito e sudorazione algida, si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
“ ” di Cosenza, dove veniva visitato e sottoposto a prelievi ematici, rx in bianco CP_1 dell'addome che riscontrava “no significativi livelli idroaerei o distensione abnorme di anse intestinali, non aria libera” ed esame ecografico dell'addome completo, con quesito di colecistopatia dal seguente esito: “risultato negativo per alterazioni a carico degli organi ipocondriaci e senza versamenti endoperitoneali”. Dopo aver trascorso la notte in osservazione presso il nosocomio, il mattino seguente (18.07.2022) veniva sottoposto ad un ulteriore controllo ecografico e, lo stesso giorno, dimesso con diagnosi di “dolore epigastrico”
e giudicato in “condizioni cliniche buone, vigile eupnoico e collaborante, orientato T/S, non angor né dispnea, deambulante autonomamente, il pz riferisce di aver mangiato ieri abbondante quantità di peperoncino”, con affidamento al medico curante per l'eventuale prosecuzione dell'iter diagnostico.
Tuttavia, a causa del persistere della sintomatologia dolorosa in sede addominale, l'attore in data 19.07.2022 si recava presso la casa di cura “Villa del Sole” di Cosenza, dove veniva sottoposto a visita ecografica e gli veniva diagnosticata “appendice cecale allungata con pareti ispessite e falda anecogena periappendicolare come da flogosi acuta” e dove, il giorno successivo, in data 20.07.2022, veniva sottoposto ad un trattamento chirurgico di appendicectomia, per poi essere dimesso dalla struttura in data 23.07.2022.
L'attore ricorreva al procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c., a seguito del quale veniva depositata relazione che accertava la responsabilità in capo alla convenuta dei danni patiti dal per “carenza assistenziale” e quantificava il danno biologico nella misura del 3%. Pt_1
Sulla base di tali premesse, l'attore agiva ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, lamentando che la mancata diagnosi tempestiva del Pronto Soccorso dell'Ospedale “Annunziata” di Cosenza aveva determinato una progressione del quadro settico locale, costringendo il ad un Pt_1 nuovo ricovero presso altra struttura e a subire un intervento di appendicectomia molto più complesso di quello che si poteva eseguire al momento del primo ricovero.
Si costituiva in giudizio l Controparte_1
la quale eccepiva l'inutilizzabilità e/o nullità della consulenza tecnica d'ufficio resa in
[...] pagina 2 di 8 sede di accertamento tecnico preventivo, deducendo che i consulenti nominati in quella sede non avevano valutato correttamente le osservazioni formulate dal consulente di parte della odierna convenuta, né fornito adeguato riscontro alle medesime. Chiedeva, in ogni caso, il rigetto della avversa domanda per insussistenza del nesso di causalità fra l'operato del personale sanitario e il danno lamentato dall'attore.
Disposta la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario, la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovo della ctu o di ammissione delle prove testimoniali richieste dall'attore, per cui all'udienza del 23.10.2025, all'esito della scadenza dei termini concessi ex art. 189 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
Con successiva ordinanza del 21.11.2025, la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di acquisire il fascicolo di ATP. All'esito della predetta acquisizione, all'udienza del 04.12.2025 le parti procedevano alla discussione orale, riportandosi ai propri atti, e la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata e merita di essere accolta nei limiti qui di seguito indicati.
Il presente procedimento ha ad oggetto l'inadempimento della prestazione sanitaria resa dall' , per cui la responsabilità della convenuta ha natura Controparte_1 contrattuale, con conseguente specificazione e ripartizione dell'onere probatorio tra le parti del giudizio. Si deve affermare, pertanto, che in applicazione della normativa sui rapporti contrattuali e dei principi elaborati in tema di adempimento del credito, il paziente, quale creditore della prestazione sanitaria, è tenuto a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale e può limitarsi a dedurre l'inadempimento del debitore (Cass., Sez. Un. 30 ottobre 2001, n. 13533); inadempimento che deve essere astrattamente efficiente alla produzione del danno (Cass., Sez. Un. 11 gennaio 2008, n. 577). Sarà, invece, il debitore della prestazione, nel caso di specie la struttura sanitaria, a dover provare, per andare esente da responsabilità che inadempimento non v'è stato o che è dipeso da fatto ad esso non imputabile (Cass. 14 luglio 2004, n. 13066) ovvero che, pur esistendo, non è stato causa del danno (Cass. sez. un. n. 577/08 cit.).
Va, infine, osservato che in punto di causalità, compete al paziente (Cass. 20812/2018; Cass.
21008/2018; Cass. 27606/2019) provare, anche attraverso presunzioni, il nesso eziologico tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia). Il nesso di causalità va accertato attraverso un criterio pagina 3 di 8 necessariamente probabilistico - cd. regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", cioè probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi (Cass. un. 11 gennaio 2008, n. 584 582, 581 e 576) – ove si ritenga che l'opera del professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (Cass. 12906/2020; Cass. 21008/2018).
Nel caso in esame, la consulenza medico legale disposta nel corso del giudizio ex art. 696 bis
c.p.c. ha consentito di accertare la responsabilità della convenuta, Controparte_1 ritenendo sussistente il nesso causale tra i danni subiti dall'attore e le condotte omissive dei sanitari della . CP_2
Difatti, è stato accertato che, all'atto di ingresso al P.S. di Cosenza, il paziente veniva sottoposto a controlli di I livello, ovvero esami ematici, ecografa addome completo, Rx torace e diretto addome, all'esito dei quali erano già presenti elementi clinici (“compaiono espressioni biologiche di flogosi da (leggera) neutrofilia (73,9%) mentre i G.B. mostrano una reazione 16,200 all'insulto addominale che, ex post, sarà, in maniera dirimente, accertato”) tali da condurre, quanto meno, alla necessità di effettuare ulteriori accertamenti al fine di pervenire al corretto inquadramento clinico del paziente. In particolare, si legge nella consulenza che “la generica diagnosi di “Epigastralgia”, manca non solo del sospetto clinico, ma anche del più semplice esame obiettivo che avrebbe potuto identificare, con le classiche manovre semeiologiche addominali, un semplice ed iniziale ed opportuno inquadramento clinico di addome acuto-sub acuto. Non vi è, infatti, alcuna interpretazione dei segni classici che identificano il solo sospettare di reazioni addominali (segno di , manovra di Per_1
Rovsing, dolenzia nel punto di ”. A ciò si aggiunga che “anche il conseguente Per_2 trattamento farmacologico impostato dai sanitari è stato scarno, risultando orientato su procinetici e gastroprotettori”.
Peraltro, il giorno successivo al ricovero, all'esito dell'esame ecografico si dava credito ad una sospetta patologia da “colecistopatia”, cui tuttavia non seguivano ulteriori accertamenti e cui seguivano, in ogni caso, le dimissioni del paziente, con trattamento farmacologico assegnato a domicilio e affidamento alle cure del medico curante. Si legge nella relazione in merito alle dimissioni del paziente che “questa decisione si dimostrava assolutamente impropria, in quanto il periodo trascorso costituiva il presupposto a peggiorare ulteriormente lo stato flogistico addominale”. pagina 4 di 8 La condotta attuata dai sanitari ha certamente allungato i tempi di una corretta diagnosi e impedito l'immediato trattamento della patologia in corso, con conseguentemente peggioramento di una patologia settica addominale già in atto. Tant' è che, il giorno successivo alle dimissioni, e precisamente in data 19.07.2022, a causa del persistere dei dolori addominali, l'attore era costretto a recarsi presso la casa di cura “Villa del Sole”, dove gli veniva diagnostica “Appendicite acuta, peritonite purulenta” e dove, il giorno seguente, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di appendicectomia.
In conclusione, i ccttuu, hanno accertato che “si è verificata “carenza assistenziale” in quanto la mancata diagnosi da parte del primo nosocomio, PS del PO “ ” di Cosenza, ha CP_1 determinato una progressione del quadro settico locale, conducendolo nuovamente a ricovero e rendendo l'intervento di appendicectomia più complesso”, rilevando altresì la sussistenza di postumi consistenti in: “cicatrice chirurgica di 8 cm in fossa iliaca destra, leggermente discromica, lineare a margini lineari, leggermente diastasati mobile sui piani sottostanti, intervallata da esiti di punti di sutura cutanei”. Detti postumi, a carattere permanente, si legge nella relazione: “sono causalmente ricollegabili alle carenze assistenziali riferite e verificatesi presso il PO “ ” dell'ASL di Cosenza”. CP_1
Dette conclusioni, appaiono pienamente condivisibili poiché logiche e coerenti con la documentazione medica in atti, nonché corrette sotto il profilo tecnico e non scalfite dalle osservazioni formulate da parte convenuta.
Si deve, infatti, ribadire che la consulenza tecnica svolta nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (le cui risultanze sono state formalmente acquisite agli atti del presente giudizio), è liberamente apprezzabile e utilizzabile nel presente giudizio, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice.
Non appare fondata l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di nullità della consulenza svolta in sede di ATP, con riferimento alla pretesa lacunosità/sinteticità delle risposte alle osservazioni formulate dal CT dell' , in quanto i ccttuu depositavano la Controparte_1 relazione unitamente alle osservazioni trasmesse e rispondevano compiutamente ai quesiti loro posti, prendendo posizione sulle censure del CT di parte convenuta e confermando la valutazione contenuta nell'elaborato.
Tanto premesso in punto di an debeatur, venendo alla quantificazione del pregiudizio sofferto e iniziando dal danno non patrimoniale, si rileva che i ccttuu nominati in sede di ATP hanno accertato l'esistenza di postumi permanenti quantificati nella misura del 3%, secondo pagina 5 di 8 baremes normalmente in uso in materia di responsabilità civile. Inoltre, hanno riconosciuto un'invalidità temporanea, valutabile in 5 giorni di ITT e 10 giorni di ITP al 50%, correlando gli stessi alla sola quota di carenza assistenziale.
Per la liquidazione del danno biologico, poiché i ccttuu in sede di ATP, con valutazione recepita nella presente sentenza, hanno constatato una lesione micropermanente, la stessa va monetizzata sulla base dei criteri di cui agli artt. 138 e 139 c.d.a., come previsto dall'art. 7, comma 4, l. 24/2017 (c.d. ), già in vigore al momento del fatto oggetto di giudizio CP_3
e comunque applicabile, per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente a tale momento
(Cass. 28990/2019).
Applicando, conseguentemente, l'ultimo aggiornamento di cui al D.M. 18.07.2025 e considerandosi l'età dell'attore al momento del fatto (56 anni), il danno biologico va quantificato in € 2.670,54 (punto base euro 963,40).
Ad esso vanno aggiunte le seguenti somme: euro € 280,90 a titolo di ristoro del periodo di inabilità temporanea assoluta (€ 56,18 euro per ogni giorno di inabilità assoluta) ed € 280,90
a titolo di ristoro del periodo di inabilità temporanea al 50%.
Non vi sono margini per un'ulteriore personalizzazione del danno, posto che la maggiorazione dei parametri tabellari postula che il caso concreto abbia presentato conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari rispetto a quelle normalmente associabili a lesioni della stessa entità.
Quanto al danno morale richiesto da parte attrice, deve osservarsi che non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, è il danneggiato ad essere onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (Cass. 339/2016), non potendo assumersi la sussistenza in re ipsa di tale figura di danno (Cass. 29206/19). Poiché, pertanto, un pregiudizio in termini di danno morale è stato solo genericamente allegato dall'attore e poiché lo stesso non è neppure presumibile in ragione della modesta entità del danno riconosciuto, nessuna somma può essere riconosciuta a tale titolo.
In favore dell'attore va, quindi, riconosciuta la somma complessiva di € 3.232,34.
Trattandosi di liquidazione fatta all'attualità, su tale somma non andrà computata la rivalutazione monetaria, ma dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata pagina 6 di 8 alla data del fatto (2022) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cass. 24.10.2008, n. 25734; Cass. S.U. 17.02.1995, n. 1712).
Successivamente alla pubblicazione e fino all'effettivo soddisfo, decorreranno invece gli interessi al tasso legale.
Non può, invece, procedersi al risarcimento del danno patrimoniale richiesto dall'attore a titolo di lucro cessante, quantificato da parte attrice in € 4.825,00, mancando in atti la prova del dedotto pregiudizio. Tale prova, invero, non può desumersi dall'unico documento depositato da parte attrice, trattandosi di una perizia di parte, a firma del dott. , redatta sulla Per_3 base di una mera stampa recante l'indicazione di una serie di importi asseritamente versati a titolo di IVA, che rileva una diminuzione del fatturato nel mese di luglio dell'anno 2022 rispetto allo stesso mese degli anni 2020-2021. Detta produzione, tuttavia, non può ritenersi sufficiente, atteso che “Il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità” (Cassazione civile sez. III, 02/04/2025, n. 8758). Peraltro, in mancanza delle dichiarazioni dei redditi riconducibili al , non è possibile operare alcun controllo Pt_1 sull'esistenza della dedotta diminuzione patrimoniale e delle relative cause.
Allo stesso modo, non è provato il danno emergente, atteso che non risultano documentati in atti gli esborsi che l'attore assume di aver sostenuto.
Quanto alle spese di CTU oggetto di liquidazione nel procedimento ex art. 696 bis cpc (e di cui l'attore ha chiesto la rifusione nel presente giudizio) deve osservarsi, in coerenza ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che “le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate” (Cass. 30854/2023; Cass. 13385/2025). Non avendo, pertanto, la parte documentato l'esborso legato alla CTU svoltasi nel procedimento ex art. 696 bis cpc, nulla può essere disposto sul punto.
Si rigetta, pertanto, la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo, in relazione al “decisum” – risultato essere significativamente inferiore al “disputatum” – e in applicazione dei medi tabellari, che pagina 7 di 8 appaiono congrui rispetto alla materia oggetto di giudizio, decurtandosi la fase istruttoria non concretamente svoltasi in giudizio. L'accoglimento, tuttavia, in minima parte della domanda dell'attore, giustificano la compensazione delle spese in misura di metà, ponendosi solo la restante metà a carico dell' . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta la responsabilità dell' convenuta in ordine ai danni riportati Controparte_1 dall'attore - nei limiti individuati in motivazione - e per l'effetto condanna l
[...]
, in persona del l.r.p.t., al risarcimento del danno non patrimoniale in Controparte_1 favore di nella misura complessiva di euro 3.232,34, oltre interessi da Parte_1 computarsi come descritto in motivazione;
rigetta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali.
Condanna l convenuta, in persona del l.r.p.t, alla rifusione in favore Controparte_1 dell'attore della metà delle spese e competenze di lite, che si quantificano in euro 132,00 (su euro 264,00) per esborsi ed euro 850,50 (su euro 1.701,00) per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito
Avv. Gianfranco Gatto che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 cpc.
Dichiara compensate le spese tra le parti per la restante metà.
Cosenza, 19 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2236/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANFRANCO Parte_1 C.F._1
GATTO, elettivamente domiciliato in Via Tagliamento n. 15 87100 Cosenza presso il difensore avv. GIANFRANCO GATTO
ATTORE/I contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del l.r.p.t. pro-tempore, con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
CE BE, elettivamente domiciliato in VIA RIVOCATI 48 87100 COSENZA presso il difensore avv. CE BE
CONVENUTO/I
OGGETTO: responsabilità professionale
conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio l al fine Controparte_1 di ottenere, previo accertamento della responsabilità della convenuta ex artt. 1218 e 1228
c.c., il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in complessivi pagina 1 di 8 €17.524,01 e/o della diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
L'attore, in particolare, allegava che, in data 17.07.2022 alle ore 12:55 circa, a causa di dolore addominale, vomito e sudorazione algida, si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
“ ” di Cosenza, dove veniva visitato e sottoposto a prelievi ematici, rx in bianco CP_1 dell'addome che riscontrava “no significativi livelli idroaerei o distensione abnorme di anse intestinali, non aria libera” ed esame ecografico dell'addome completo, con quesito di colecistopatia dal seguente esito: “risultato negativo per alterazioni a carico degli organi ipocondriaci e senza versamenti endoperitoneali”. Dopo aver trascorso la notte in osservazione presso il nosocomio, il mattino seguente (18.07.2022) veniva sottoposto ad un ulteriore controllo ecografico e, lo stesso giorno, dimesso con diagnosi di “dolore epigastrico”
e giudicato in “condizioni cliniche buone, vigile eupnoico e collaborante, orientato T/S, non angor né dispnea, deambulante autonomamente, il pz riferisce di aver mangiato ieri abbondante quantità di peperoncino”, con affidamento al medico curante per l'eventuale prosecuzione dell'iter diagnostico.
Tuttavia, a causa del persistere della sintomatologia dolorosa in sede addominale, l'attore in data 19.07.2022 si recava presso la casa di cura “Villa del Sole” di Cosenza, dove veniva sottoposto a visita ecografica e gli veniva diagnosticata “appendice cecale allungata con pareti ispessite e falda anecogena periappendicolare come da flogosi acuta” e dove, il giorno successivo, in data 20.07.2022, veniva sottoposto ad un trattamento chirurgico di appendicectomia, per poi essere dimesso dalla struttura in data 23.07.2022.
L'attore ricorreva al procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c., a seguito del quale veniva depositata relazione che accertava la responsabilità in capo alla convenuta dei danni patiti dal per “carenza assistenziale” e quantificava il danno biologico nella misura del 3%. Pt_1
Sulla base di tali premesse, l'attore agiva ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, lamentando che la mancata diagnosi tempestiva del Pronto Soccorso dell'Ospedale “Annunziata” di Cosenza aveva determinato una progressione del quadro settico locale, costringendo il ad un Pt_1 nuovo ricovero presso altra struttura e a subire un intervento di appendicectomia molto più complesso di quello che si poteva eseguire al momento del primo ricovero.
Si costituiva in giudizio l Controparte_1
la quale eccepiva l'inutilizzabilità e/o nullità della consulenza tecnica d'ufficio resa in
[...] pagina 2 di 8 sede di accertamento tecnico preventivo, deducendo che i consulenti nominati in quella sede non avevano valutato correttamente le osservazioni formulate dal consulente di parte della odierna convenuta, né fornito adeguato riscontro alle medesime. Chiedeva, in ogni caso, il rigetto della avversa domanda per insussistenza del nesso di causalità fra l'operato del personale sanitario e il danno lamentato dall'attore.
Disposta la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario, la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovo della ctu o di ammissione delle prove testimoniali richieste dall'attore, per cui all'udienza del 23.10.2025, all'esito della scadenza dei termini concessi ex art. 189 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
Con successiva ordinanza del 21.11.2025, la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di acquisire il fascicolo di ATP. All'esito della predetta acquisizione, all'udienza del 04.12.2025 le parti procedevano alla discussione orale, riportandosi ai propri atti, e la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata e merita di essere accolta nei limiti qui di seguito indicati.
Il presente procedimento ha ad oggetto l'inadempimento della prestazione sanitaria resa dall' , per cui la responsabilità della convenuta ha natura Controparte_1 contrattuale, con conseguente specificazione e ripartizione dell'onere probatorio tra le parti del giudizio. Si deve affermare, pertanto, che in applicazione della normativa sui rapporti contrattuali e dei principi elaborati in tema di adempimento del credito, il paziente, quale creditore della prestazione sanitaria, è tenuto a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale e può limitarsi a dedurre l'inadempimento del debitore (Cass., Sez. Un. 30 ottobre 2001, n. 13533); inadempimento che deve essere astrattamente efficiente alla produzione del danno (Cass., Sez. Un. 11 gennaio 2008, n. 577). Sarà, invece, il debitore della prestazione, nel caso di specie la struttura sanitaria, a dover provare, per andare esente da responsabilità che inadempimento non v'è stato o che è dipeso da fatto ad esso non imputabile (Cass. 14 luglio 2004, n. 13066) ovvero che, pur esistendo, non è stato causa del danno (Cass. sez. un. n. 577/08 cit.).
Va, infine, osservato che in punto di causalità, compete al paziente (Cass. 20812/2018; Cass.
21008/2018; Cass. 27606/2019) provare, anche attraverso presunzioni, il nesso eziologico tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia). Il nesso di causalità va accertato attraverso un criterio pagina 3 di 8 necessariamente probabilistico - cd. regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", cioè probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi (Cass. un. 11 gennaio 2008, n. 584 582, 581 e 576) – ove si ritenga che l'opera del professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (Cass. 12906/2020; Cass. 21008/2018).
Nel caso in esame, la consulenza medico legale disposta nel corso del giudizio ex art. 696 bis
c.p.c. ha consentito di accertare la responsabilità della convenuta, Controparte_1 ritenendo sussistente il nesso causale tra i danni subiti dall'attore e le condotte omissive dei sanitari della . CP_2
Difatti, è stato accertato che, all'atto di ingresso al P.S. di Cosenza, il paziente veniva sottoposto a controlli di I livello, ovvero esami ematici, ecografa addome completo, Rx torace e diretto addome, all'esito dei quali erano già presenti elementi clinici (“compaiono espressioni biologiche di flogosi da (leggera) neutrofilia (73,9%) mentre i G.B. mostrano una reazione 16,200 all'insulto addominale che, ex post, sarà, in maniera dirimente, accertato”) tali da condurre, quanto meno, alla necessità di effettuare ulteriori accertamenti al fine di pervenire al corretto inquadramento clinico del paziente. In particolare, si legge nella consulenza che “la generica diagnosi di “Epigastralgia”, manca non solo del sospetto clinico, ma anche del più semplice esame obiettivo che avrebbe potuto identificare, con le classiche manovre semeiologiche addominali, un semplice ed iniziale ed opportuno inquadramento clinico di addome acuto-sub acuto. Non vi è, infatti, alcuna interpretazione dei segni classici che identificano il solo sospettare di reazioni addominali (segno di , manovra di Per_1
Rovsing, dolenzia nel punto di ”. A ciò si aggiunga che “anche il conseguente Per_2 trattamento farmacologico impostato dai sanitari è stato scarno, risultando orientato su procinetici e gastroprotettori”.
Peraltro, il giorno successivo al ricovero, all'esito dell'esame ecografico si dava credito ad una sospetta patologia da “colecistopatia”, cui tuttavia non seguivano ulteriori accertamenti e cui seguivano, in ogni caso, le dimissioni del paziente, con trattamento farmacologico assegnato a domicilio e affidamento alle cure del medico curante. Si legge nella relazione in merito alle dimissioni del paziente che “questa decisione si dimostrava assolutamente impropria, in quanto il periodo trascorso costituiva il presupposto a peggiorare ulteriormente lo stato flogistico addominale”. pagina 4 di 8 La condotta attuata dai sanitari ha certamente allungato i tempi di una corretta diagnosi e impedito l'immediato trattamento della patologia in corso, con conseguentemente peggioramento di una patologia settica addominale già in atto. Tant' è che, il giorno successivo alle dimissioni, e precisamente in data 19.07.2022, a causa del persistere dei dolori addominali, l'attore era costretto a recarsi presso la casa di cura “Villa del Sole”, dove gli veniva diagnostica “Appendicite acuta, peritonite purulenta” e dove, il giorno seguente, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di appendicectomia.
In conclusione, i ccttuu, hanno accertato che “si è verificata “carenza assistenziale” in quanto la mancata diagnosi da parte del primo nosocomio, PS del PO “ ” di Cosenza, ha CP_1 determinato una progressione del quadro settico locale, conducendolo nuovamente a ricovero e rendendo l'intervento di appendicectomia più complesso”, rilevando altresì la sussistenza di postumi consistenti in: “cicatrice chirurgica di 8 cm in fossa iliaca destra, leggermente discromica, lineare a margini lineari, leggermente diastasati mobile sui piani sottostanti, intervallata da esiti di punti di sutura cutanei”. Detti postumi, a carattere permanente, si legge nella relazione: “sono causalmente ricollegabili alle carenze assistenziali riferite e verificatesi presso il PO “ ” dell'ASL di Cosenza”. CP_1
Dette conclusioni, appaiono pienamente condivisibili poiché logiche e coerenti con la documentazione medica in atti, nonché corrette sotto il profilo tecnico e non scalfite dalle osservazioni formulate da parte convenuta.
Si deve, infatti, ribadire che la consulenza tecnica svolta nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (le cui risultanze sono state formalmente acquisite agli atti del presente giudizio), è liberamente apprezzabile e utilizzabile nel presente giudizio, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice.
Non appare fondata l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di nullità della consulenza svolta in sede di ATP, con riferimento alla pretesa lacunosità/sinteticità delle risposte alle osservazioni formulate dal CT dell' , in quanto i ccttuu depositavano la Controparte_1 relazione unitamente alle osservazioni trasmesse e rispondevano compiutamente ai quesiti loro posti, prendendo posizione sulle censure del CT di parte convenuta e confermando la valutazione contenuta nell'elaborato.
Tanto premesso in punto di an debeatur, venendo alla quantificazione del pregiudizio sofferto e iniziando dal danno non patrimoniale, si rileva che i ccttuu nominati in sede di ATP hanno accertato l'esistenza di postumi permanenti quantificati nella misura del 3%, secondo pagina 5 di 8 baremes normalmente in uso in materia di responsabilità civile. Inoltre, hanno riconosciuto un'invalidità temporanea, valutabile in 5 giorni di ITT e 10 giorni di ITP al 50%, correlando gli stessi alla sola quota di carenza assistenziale.
Per la liquidazione del danno biologico, poiché i ccttuu in sede di ATP, con valutazione recepita nella presente sentenza, hanno constatato una lesione micropermanente, la stessa va monetizzata sulla base dei criteri di cui agli artt. 138 e 139 c.d.a., come previsto dall'art. 7, comma 4, l. 24/2017 (c.d. ), già in vigore al momento del fatto oggetto di giudizio CP_3
e comunque applicabile, per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente a tale momento
(Cass. 28990/2019).
Applicando, conseguentemente, l'ultimo aggiornamento di cui al D.M. 18.07.2025 e considerandosi l'età dell'attore al momento del fatto (56 anni), il danno biologico va quantificato in € 2.670,54 (punto base euro 963,40).
Ad esso vanno aggiunte le seguenti somme: euro € 280,90 a titolo di ristoro del periodo di inabilità temporanea assoluta (€ 56,18 euro per ogni giorno di inabilità assoluta) ed € 280,90
a titolo di ristoro del periodo di inabilità temporanea al 50%.
Non vi sono margini per un'ulteriore personalizzazione del danno, posto che la maggiorazione dei parametri tabellari postula che il caso concreto abbia presentato conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari rispetto a quelle normalmente associabili a lesioni della stessa entità.
Quanto al danno morale richiesto da parte attrice, deve osservarsi che non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, è il danneggiato ad essere onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (Cass. 339/2016), non potendo assumersi la sussistenza in re ipsa di tale figura di danno (Cass. 29206/19). Poiché, pertanto, un pregiudizio in termini di danno morale è stato solo genericamente allegato dall'attore e poiché lo stesso non è neppure presumibile in ragione della modesta entità del danno riconosciuto, nessuna somma può essere riconosciuta a tale titolo.
In favore dell'attore va, quindi, riconosciuta la somma complessiva di € 3.232,34.
Trattandosi di liquidazione fatta all'attualità, su tale somma non andrà computata la rivalutazione monetaria, ma dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata pagina 6 di 8 alla data del fatto (2022) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cass. 24.10.2008, n. 25734; Cass. S.U. 17.02.1995, n. 1712).
Successivamente alla pubblicazione e fino all'effettivo soddisfo, decorreranno invece gli interessi al tasso legale.
Non può, invece, procedersi al risarcimento del danno patrimoniale richiesto dall'attore a titolo di lucro cessante, quantificato da parte attrice in € 4.825,00, mancando in atti la prova del dedotto pregiudizio. Tale prova, invero, non può desumersi dall'unico documento depositato da parte attrice, trattandosi di una perizia di parte, a firma del dott. , redatta sulla Per_3 base di una mera stampa recante l'indicazione di una serie di importi asseritamente versati a titolo di IVA, che rileva una diminuzione del fatturato nel mese di luglio dell'anno 2022 rispetto allo stesso mese degli anni 2020-2021. Detta produzione, tuttavia, non può ritenersi sufficiente, atteso che “Il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità” (Cassazione civile sez. III, 02/04/2025, n. 8758). Peraltro, in mancanza delle dichiarazioni dei redditi riconducibili al , non è possibile operare alcun controllo Pt_1 sull'esistenza della dedotta diminuzione patrimoniale e delle relative cause.
Allo stesso modo, non è provato il danno emergente, atteso che non risultano documentati in atti gli esborsi che l'attore assume di aver sostenuto.
Quanto alle spese di CTU oggetto di liquidazione nel procedimento ex art. 696 bis cpc (e di cui l'attore ha chiesto la rifusione nel presente giudizio) deve osservarsi, in coerenza ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che “le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate” (Cass. 30854/2023; Cass. 13385/2025). Non avendo, pertanto, la parte documentato l'esborso legato alla CTU svoltasi nel procedimento ex art. 696 bis cpc, nulla può essere disposto sul punto.
Si rigetta, pertanto, la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo, in relazione al “decisum” – risultato essere significativamente inferiore al “disputatum” – e in applicazione dei medi tabellari, che pagina 7 di 8 appaiono congrui rispetto alla materia oggetto di giudizio, decurtandosi la fase istruttoria non concretamente svoltasi in giudizio. L'accoglimento, tuttavia, in minima parte della domanda dell'attore, giustificano la compensazione delle spese in misura di metà, ponendosi solo la restante metà a carico dell' . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta la responsabilità dell' convenuta in ordine ai danni riportati Controparte_1 dall'attore - nei limiti individuati in motivazione - e per l'effetto condanna l
[...]
, in persona del l.r.p.t., al risarcimento del danno non patrimoniale in Controparte_1 favore di nella misura complessiva di euro 3.232,34, oltre interessi da Parte_1 computarsi come descritto in motivazione;
rigetta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali.
Condanna l convenuta, in persona del l.r.p.t, alla rifusione in favore Controparte_1 dell'attore della metà delle spese e competenze di lite, che si quantificano in euro 132,00 (su euro 264,00) per esborsi ed euro 850,50 (su euro 1.701,00) per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito
Avv. Gianfranco Gatto che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 cpc.
Dichiara compensate le spese tra le parti per la restante metà.
Cosenza, 19 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone
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