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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 19/09/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1373/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1373/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Ettore Puppo
e
(C.F ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Ettore Puppo
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 18/9/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/9/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 15/04/2025, i sig.ri e CP_1 [...]
chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo Parte_1
473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Firenze il 2/04/2005 e di esser dalla loro unione nate, rispettivamente, in data 03.09.05 (oggi maggiorenne ma non Per_1 Per_ economicamente autosufficiente) ed , in data 29/03/12;
Con provvedimento in data 22.4.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 18.9.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 18/9/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alle figlie dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse delle stesse, le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
2 Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra CP_1
ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Firenze di Parte_1 procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
Firenze il 2/04/200, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel
Comune (Atto n. 30 parte 2 – serie A)
DISPONE
Per_
1. Affida della figlia minorenne ad ambedue i genitori, in conformità della disciplina sull'affidamento condiviso e paritetico e residenza anagrafica della medesima presso l'abitazione familiare in via Spalato 13 a Livorno in particolare la minore sarà affidata ad entrambi i genitori con collocamento paritario della minore presso ogni genitore con compartecipazione di ogni singolo genitore al pagamento delle spese;
2. Le decisioni di maggior rilievo nell'interesse della figlia minore, afferenti all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da ambedue i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, come anche delle aspirazioni della stessa;
3. Sarà onere dei genitori di tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti alle figlie;
4. Ambedue i genitori conservano il diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
5. Il Sig. e la sig.ra avranno la facoltà di trasferire la propria Parte_1 CP_1 residenza, con semplice obbligo di vicendevole comunicazione;
6. Nell'immediato e successivamente alla prima udienza, il Sig.
[...]
lascerà l'abitazione familiare di via Spalato 13 e trasferirà la Parte_1 propria residenza altrove;
Per_
7. I genitori si impegnano a gestire la figlia minore di comune accordo, come hanno fatto fino ad ora, per cui: Per_ a. ciascun genitore terrà con sé la figlia ogni fine settimana alternato;
b. il Sig. avrà la facoltà di tenere con sé la figlia, ogni settimana Parte_1 almeno due giorni e la madre terrà con sé la bambina nel resto dei giorni;
3 c. tale regime di visita potrà variare in base alle necessità lavorative delle parti ovvero di scuola o studio della figlia minore a rotazione nell'arco della settimana;
d. ulteriori periodi di visita e di frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, ludici e sociali della figlia minore.
e. la figlia minore, inoltre, trascorrerà su base giornaliera alternativamente e a rotazione, con l'uno e l'altro dei genitori le festività nazionali ovvero 1° gennaio, 6 gennaio (Epifania), Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 22 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre e 26 dicembre;
f. per le vacanze estive, i genitori avranno facoltà di trascorrere anche consecutivamente con la figlia minore un massimo di giorni 14, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno. Tale periodo dovrà essere individuato, previa comune intesa con l'altro genitore, entro il 15 maggio di ogni anno, tenuto conto delle necessità professionali, di lavoro e di vita delle parti e delle figlie salvo diverso accordo;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove soggiorneranno coi figli e dare la possibilità all'altro genitore di contattare telefonicamente almeno una volta al giorno la minore;
g. i genitori riconoscono il ruolo dei rispettivi genitori (nonni paterni e materni) nella crescita e nella gestione della bambina;
8. Le spese per il mantenimento della figlia minore e per l'altra figlia, maggiorenne ma non autosufficiente, sia ordinarie sia straordinarie, sono da porsi a carico di entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno e le spese straordinarie, salvo urgenze, dovranno essere concordate previamente tra i genitori per importi superiori ai 50 euro, nonché essere documentate con le relative ricevute;
9. Il relativo rendiconto di tali spese avrà cadenza mensile e, salvo diverso accordo tra le parti verrà trasmesso dal genitore che ha sostenuto la spesa all'altro entro l'ultimo giorno del mese, con conseguente rimborso da effettuarsi entro la fine del mese successivo;
10. Le detrazioni e le deduzioni fiscali ed ogni e qualsivoglia altra agevolazione disposta per Legge, relativamente alla prole a carico, andranno a beneficio di ciascuno dei genitori in base alla spesa da questi effettivamente sostenuta;
11. L'assegno unico sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50%;
i genitori si impegnano a regolarizzare detti termini con i rispettivi datori di lavoro e a darsene reciprocamente conto e conferma;
12. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di espatrio;
Spese di lite compensate.
4 Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 18/09/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1373/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Ettore Puppo
e
(C.F ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Ettore Puppo
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 18/9/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/9/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 15/04/2025, i sig.ri e CP_1 [...]
chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo Parte_1
473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Firenze il 2/04/2005 e di esser dalla loro unione nate, rispettivamente, in data 03.09.05 (oggi maggiorenne ma non Per_1 Per_ economicamente autosufficiente) ed , in data 29/03/12;
Con provvedimento in data 22.4.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 18.9.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 18/9/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alle figlie dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse delle stesse, le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
2 Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra CP_1
ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Firenze di Parte_1 procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
Firenze il 2/04/200, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel
Comune (Atto n. 30 parte 2 – serie A)
DISPONE
Per_
1. Affida della figlia minorenne ad ambedue i genitori, in conformità della disciplina sull'affidamento condiviso e paritetico e residenza anagrafica della medesima presso l'abitazione familiare in via Spalato 13 a Livorno in particolare la minore sarà affidata ad entrambi i genitori con collocamento paritario della minore presso ogni genitore con compartecipazione di ogni singolo genitore al pagamento delle spese;
2. Le decisioni di maggior rilievo nell'interesse della figlia minore, afferenti all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da ambedue i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, come anche delle aspirazioni della stessa;
3. Sarà onere dei genitori di tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti alle figlie;
4. Ambedue i genitori conservano il diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
5. Il Sig. e la sig.ra avranno la facoltà di trasferire la propria Parte_1 CP_1 residenza, con semplice obbligo di vicendevole comunicazione;
6. Nell'immediato e successivamente alla prima udienza, il Sig.
[...]
lascerà l'abitazione familiare di via Spalato 13 e trasferirà la Parte_1 propria residenza altrove;
Per_
7. I genitori si impegnano a gestire la figlia minore di comune accordo, come hanno fatto fino ad ora, per cui: Per_ a. ciascun genitore terrà con sé la figlia ogni fine settimana alternato;
b. il Sig. avrà la facoltà di tenere con sé la figlia, ogni settimana Parte_1 almeno due giorni e la madre terrà con sé la bambina nel resto dei giorni;
3 c. tale regime di visita potrà variare in base alle necessità lavorative delle parti ovvero di scuola o studio della figlia minore a rotazione nell'arco della settimana;
d. ulteriori periodi di visita e di frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, ludici e sociali della figlia minore.
e. la figlia minore, inoltre, trascorrerà su base giornaliera alternativamente e a rotazione, con l'uno e l'altro dei genitori le festività nazionali ovvero 1° gennaio, 6 gennaio (Epifania), Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 22 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre e 26 dicembre;
f. per le vacanze estive, i genitori avranno facoltà di trascorrere anche consecutivamente con la figlia minore un massimo di giorni 14, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno. Tale periodo dovrà essere individuato, previa comune intesa con l'altro genitore, entro il 15 maggio di ogni anno, tenuto conto delle necessità professionali, di lavoro e di vita delle parti e delle figlie salvo diverso accordo;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove soggiorneranno coi figli e dare la possibilità all'altro genitore di contattare telefonicamente almeno una volta al giorno la minore;
g. i genitori riconoscono il ruolo dei rispettivi genitori (nonni paterni e materni) nella crescita e nella gestione della bambina;
8. Le spese per il mantenimento della figlia minore e per l'altra figlia, maggiorenne ma non autosufficiente, sia ordinarie sia straordinarie, sono da porsi a carico di entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno e le spese straordinarie, salvo urgenze, dovranno essere concordate previamente tra i genitori per importi superiori ai 50 euro, nonché essere documentate con le relative ricevute;
9. Il relativo rendiconto di tali spese avrà cadenza mensile e, salvo diverso accordo tra le parti verrà trasmesso dal genitore che ha sostenuto la spesa all'altro entro l'ultimo giorno del mese, con conseguente rimborso da effettuarsi entro la fine del mese successivo;
10. Le detrazioni e le deduzioni fiscali ed ogni e qualsivoglia altra agevolazione disposta per Legge, relativamente alla prole a carico, andranno a beneficio di ciascuno dei genitori in base alla spesa da questi effettivamente sostenuta;
11. L'assegno unico sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50%;
i genitori si impegnano a regolarizzare detti termini con i rispettivi datori di lavoro e a darsene reciprocamente conto e conferma;
12. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di espatrio;
Spese di lite compensate.
4 Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 18/09/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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