Cass. civ., sez. III, sentenza 26/06/1973, n. 1841
CASS
Sentenza 26 giugno 1973

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L'irregolarita, consistente nella mancata comunicazione da parte della cancelleria alle parti gia costituite dell'avvenuto intervento, prescritta dall'art 267 secondo comma cod proc civ, non importa nullita dell'intervento stesso, se cio nonostante il procedimento si sia svolto regolarmente e sia stata raggiunta la finalita di assicurare il contraddittorio tra le parti. ( V 1180/67, mass n 327636).*

La somma per la quale e ammesso il diritto di rivalsa a favore dell' Inail rappresenta la capitalizzazione della rendita che l' istituto assicuratore e tenuto a corrispondere a norma di legge all'assicurato e agli altri aventi diritto. Su tale somma decorrono, a favore dell' istituto, che l'ha pagata, gli interessi maturati.*

Qualunque sia il titolo o la ragione per cui taluno e parte in un processo, ove nel corso dello stesso, anziche rimettersi ai provvedimenti del giudice, faccia propria la causa di alcuna delle parti, assumendo attiva posizione di contrasto verso altre parti, opera anche nei suoi confronti il principio della soccombenza ai fini della statuizione sulle spese del giudizio, per le quali quindi puo essere ammessa condanna anche a suo carico. ( Conf 1052/71, mass n 351068).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/06/1973, n. 1841
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1841
    Data del deposito : 26 giugno 1973

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