Versione
11 aprile 1968
11 aprile 1968
Art. 8.
I compartecipanti familiari ed i piccoli coloni sono equiparati, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali, ai giornalieri di campagna.
I lavoratori agricoli che siano iscritti negli elenchi speciali dei giornalieri di campagna per meno di 51 giornate annue e che svolgano anche attivita' di coltivatore diretto per la conduzione di fondi il cui fabbisogno di giornate sia inferiore a quello minimo previsto dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9 , per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, possono integrare le giornate di iscrizione negli elenchi dei giornalieri di campagna fino alla concorrenza di 51 giornate annue.
I contributi per le giornate portate ad integrazione di quelle di giornaliero di campagna sono a carico del lavoratore interessato. Non si applica a tale contributo la norma di cui all' articolo 15, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 .
Per avvalersi della facolta' di cui al precedente secondo comma, i lavoratori interessati debbono presentare domanda motivata al servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza.
I compartecipanti familiari ed i piccoli coloni sono equiparati, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali, ai giornalieri di campagna.
I lavoratori agricoli che siano iscritti negli elenchi speciali dei giornalieri di campagna per meno di 51 giornate annue e che svolgano anche attivita' di coltivatore diretto per la conduzione di fondi il cui fabbisogno di giornate sia inferiore a quello minimo previsto dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9 , per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, possono integrare le giornate di iscrizione negli elenchi dei giornalieri di campagna fino alla concorrenza di 51 giornate annue.
I contributi per le giornate portate ad integrazione di quelle di giornaliero di campagna sono a carico del lavoratore interessato. Non si applica a tale contributo la norma di cui all' articolo 15, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 .
Per avvalersi della facolta' di cui al precedente secondo comma, i lavoratori interessati debbono presentare domanda motivata al servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza.
Commentari • 12
- 1. Rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli operai del settore agricoloAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 24 gennaio 2008 · 6.695425
Giurisprudenza • 300
- 1. Trib. Lecce, sentenza 09/02/2021, n. 558Provvedimento: […] L'art. 1 comma 785 della legge n. 296/2006 nell'interpretare autenticamente l' art. 1 comma 4 del d.l. n. 2/2006, convertito dalla legge n. 81/2006, prevede che “per i soggetti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968 n. 334 e per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968 n. 4888 e dall'art. 7 della legge 2 agosto 1990 n. 233”. […] Peraltro, l'art. 1 comma 785 della legge n. 296/2006 accomuna ai soggetti di cui all'art. 8 della legge n. 334/1968 altri lavoratori agricoli che svolgono attività lavorativa autonoma, quali i coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri;Leggi di più...
- interpretazione autentica·
- art. 28 d.P.R. n. 488/1968·
- art. 1 comma 785 legge n. 296/2006·
- disoccupazione agricola·
- salario medio convenzionale·
- contributi agricoli unificati·
- retribuzione imponibile·
- art. 1 comma 4 d.l. n. 2/2006·
- operai agricoli a tempo determinato