Decreto cautelare 27 luglio 2021
Ordinanza collegiale 9 settembre 2021
Ordinanza collegiale 23 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 23/09/2021, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/09/2021
N. 01123/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00776/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 776 del 2021, proposto da
NU EL RO, AM AW e BE IO, rappresentati e difesi dall'avvocato Elio Errichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza San Marco, 63; Regione del NE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Botteon, Chiara Drago e Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari,
- dell’avviso per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2020/23 tramite graduatoria riservata della Regione NE nella parte in cui precluda l’esercizio di attività libero professionale compatibile in concreto con gli obblighi formativi;
- di ogni altro atto, comunicazione o dichiarazione con cui parte resistente ha imposto di astenersi dallo svolgimento della libera professione durante il corso di Medicina Generale senza borsa ai sensi del Decreto Calabria;
- ove occorra e per quanto di ragione, dei moduli di iscrizione o autodichiarazioni con cui parte resistente chieda a parte ricorrente di accettare o certificare l’assenza di cause di incompatibilità al momento dell’iscrizione, ove esistenti anche se non conosciuti;
- ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006;
- ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Salute del 28 settembre 2020 e del Decreto del Ministero della Salute del 14 luglio 2021;
- ove occorra e per quanto di ragione, di eventuali circolari o pareri, mai comunicati a parte ricorrente, con cui il Ministero della Salute abbia ritenuto di estendere ai corsisti soprannumerari ex d.l. 35/2019 convertito con l. 60/2019 la disciplina delle incompatibilità di cui al DM 7 marzo 2006, ivi inclusa la circolare del Ministero della Salute prot. N. 22176 del 12 maggio 2020;
- ove esistente o nelle more pervenuto, di qualsiasi altro atto – anche non conosciuto - nella misura in cui dovesse stabilire l’incompatibilità tra la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale e lo svolgimento di attività libero professionale;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati;
nonché per la questione di costituzionalità in quanto occorra dell’articolo dell’art. 12, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60;
nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente a frequentare il corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, tramite graduatoria riservata, e a svolgere attività libero professionale compatibile con gli obblighi formativi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e della Regione del NE;
Visto l'art. 16, comma 2, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
- che con il ricorso in esame i ricorrenti hanno impugnato, oltre al provvedimento applicativo di divieto di esercizio dell’attività libero professionale, anche i presupposti Decreti del Ministero della Salute del 7 marzo 2006, del 28 settembre 2020 e del 14 luglio 2021;
- che alla precedente camera di consiglio il Collegio ha sollevato d’ufficio la questione della possibile incompetenza territoriale del T.A.R. adito in favore del T.A.R. per il Lazio, ai sensi dell’art. 13, comma 4 bis , cod. proc. amm . (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 4 novembre 2019, nn. 7519 e 7520) e, con ordinanza n. 1061 del 9 settembre 2021, ha concesso alle parti termine per il deposito di memorie su tale questione;
- che, con memoria depositata in data 17 settembre 2021, i ricorrenti hanno rilevato in particolare che gli effetti lesivi del provvedimento impugnato sarebbero territorialmente limitati alla circoscrizione del giudice adito e di avere chiesto la “ disapplicazione ” dei decreti ministeriali presupposti e solo “ in subordine ” - “ ove necessario ” – l’annullamento degli stessi;
- che, con memoria depositata in data 18 settembre 2021, la Regione del NE ha ritenuto sussistente la competenza del T.A.R. per il Lazio e si è rimessa alla valutazione di questo Tribunale;
Considerato:
- che in base a quanto chiarito dall’Adunanza Plenaria, deve ritenersi che rientri nella competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma l'impugnazione dell’atto amministrativo generale presupposto e di un suo atto applicativo, in quanto il primo atto esplica i propri effetti su tutto il territorio nazionale (Cons. Stato, Ad. Plen., 14 novembre 2011, n. 19);
- che ciò avviene anche se l’impugnazione è effettuata in via subordinata ed eventuale, in quanto la rilevanza di tale impugnativa nell'economia generale del ricorso rimane una questione attinente al merito, che non può essere valutata in sede di valutazione del presupposto processuale della competenza territoriale del giudice adito (Cons. Stato, Ad. Plen., 14-11-2011, n. 19);
- che infatti anche nel caso di impugnazione svolta in via subordinata ed eventuale ad una determinata interpretazione, la medesima impugnativa determina comunque una situazione di inscindibilità processuale (Cons Stato, Ad. Plen. 5 maggio 2011, n. 6);
- che tale posizione giurisprudenziale deve essere confermata anche alla luce del successivo disposto dell’art. 13, comma 4 bis , cod. proc. amm.;
- che le questioni proposte hanno effetti non territorialmente limitati e richiedono pertanto di essere trattate da parte del Tribunale Amministrativo per il Lazio;
- che peraltro nella fattispecie in esame, anche nel primo motivo – proposto in via principale – i ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006;
- che sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio in ragione delle peculiarità della fattispecie;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE (Sezione Prima) dichiara la propria incompetenza territoriale a decidere il ricorso in epigrafe, individuando come competente il TAR Lazio - sede di Roma.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO