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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/05/2025, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 08/05/2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 429/2023
T R A
, in persona del dott. rappresentata e difesa dagli Parte_1 Parte_2 avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario De Mathia in Napoli, Via G. Martucci n. 56;
Appellante
E
, nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Ernesto Maria Cirillo, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla via Benedetto Cariteo n. 8;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.11.2019, , premesso di essere dipendente della Controparte_1 dal 19.12.1997 con mansioni di tecnico di rete, ha chiesto di “1) Accertare Parte_1
e dichiarare la nullità/illegittimità parziale dell'accordo aziendale del 27/03/2013, nella Pt_1 parte in cui prevedendo “nuove modalità della prestazione lavorativa” pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di complessivi 30 minuti giornalieri (15 min. inizio lavoro, e
15 min. fine lavoro) sottraendoli al computo dell'orario di lavoro, da considerarsi, quindi, ex art. 1419, comma secondo, c.c. come orario di lavoro ai sensi ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs.
n. 66/2003.
2) Ovvero, in via subordinata, ai sensi degli artt. 1418 e 1419, comma primo, c.c. accertare e dichiarare la nullità parziale dell'accordo aziendale del 27/03/2013, sempre nella parte Pt_1 in cui prevedendo “nuove modalità della prestazione lavorativa” pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di complessivi 30 minuti giornalieri (15 min. inizio lavoro, e 15 min. fine lavoro) sottraendoli al computo dell'orario di lavoro, così da considerare come clausola non apposta.
3) In via ancor più subordinata e gradata, ove sia ritenuta la essenzialità della detta clausola nulla, accertare e dichiarare la nullità dell'intero accordo aziendale del 27/03/2013. Pt_1
4) Accertare e dichiarare, in ogni caso, che tutto il tempo impiegato, compreso il tempo di cosiddetta “franchigia” pari a complessivi 30 minuti giornalieri, per compiere il percorso tra la sede aziendale di ricovero dell'automezzo utilizzato dal ricorrente ed il luogo di primo intervento di lavoro della giornata lavorativa, così come il tempo impiegato per compiere il percorso tra la sede di ultimo intervento della giornata lavorativa e la sede aziendale di ricovero dell'automezzo aziendale, costituisce “orario di lavoro” , ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs. n. 66/2003;
5) Condannare la convenuta alla rifusione delle spese e delle competenze professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio impugnando e contestando la fondatezza delle Parte_1 domande avverse e chiedendone l'integrale reiezione.
Con sentenza n. 899/2022 pubblicata il 29.08.2022 il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso, ha accertato la nullità parziale dell'accordo collettivo del
27.3.2013 nella parte in cui prevede un periodo di franchigia non retribuita di 30 o 15 minuti per la copertura dei tempi di spostamento dal luogo di ricovero dell'automezzo aziendale al luogo del primo intervento giornaliero e dal luogo dell'ultimo intervento giornaliero a quello di ricovero dell'automezzo, in tal modo sottraendo detto periodo di franchigia dall'orario di lavoro. Ha evidenziato come il ricorrente non avesse formulato alcuna domanda di pagamento del tempo di lavoro sottratto alla retribuzione di modo che era ultronea l'eccezione di inammissibilità di tale domanda espressa da . Ha poi condannato la convenuta al pagamento delle spese Parte_1 di lite, con attribuzione.
Con atto depositato il 28/02/2023 la società in epigrafe ha proposto tempestivo appello lamentando l'erroneità della sentenza laddove il Giudice di primo grado aveva ritenuto la nullità dell'Accordo Sindacale ed aveva riconosciuto come orario di lavoro il tempo di percorrenza impiegato tra la sede aziendale e il luogo in cui eseguire gli interventi e viceversa. Ribadendo la legittimità della cd. franchigia, ha chiesto la riforma della sentenza gravata ed ha concluso per il rigetto di tutte le istanze del lavoratore.
Si è costituito il quale ha ribadito le argomentazioni a sostegno della propria Controparte_1 domanda invocando il rigetto del gravame.
All'odierna udienza di discussione, fissata su richiesta delle parti allo scopo di formalizzare la conciliazione della lite, la causa è stata decisa come da dispositivo.
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003). Essa si ricollega a fatti “accaduti nel corso del giudizio…. tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito..." (cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 22650/08). “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13217 del 28/05/2013).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass. 21/5/1987 n. 4630; Cass. 22/7/1981 n. 4719). Con riferimento a tali ipotesi è stata delineata la fattispecie della cessazione della materia del contendere, considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. Sez. lav. 6/5/1998 n. 4583; Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass.
8/6/1996 n. 5333).
Di regola “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio
e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Cass. sez. 3, Sentenza n. 11962 del 08/06/2005).
Nella specie la parti hanno raggiunto un'intesa ed hanno sottoscritto il verbale di conciliazione davanti a questo Collegio. In tal modo si è verificato il venir meno della materia del contendere, poiché alla situazione controversa che ha dato origine al giudizio si sostituisce la disciplina negoziale voluta dalle parti, che ha eliminato ogni interesse alla decisione.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. S.U. n. 6226/1997).
Osserva la Corte che l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase d'impugnazione non può tradursi in una mera pronuncia d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione medesima: se così fosse, la decisione di natura essenzialmente processuale avrebbe l'effetto di eliminare l'impugnazione ma non il provvedimento impugnato, essendo destinata, quanto agli aspetti sostanziali, non già a travolgere detto provvedimento, bensì a confermarlo nella sua (peraltro ormai inutile) definitività.
Dunque, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo d'impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, autorizza una pronuncia sull'impugnazione stessa che, senza entrare nel merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. civ., sez. un., 11.04.2018, n. 8980; Cass. civ. sez. VI,
06.03.2019, n. 6444; Cass. civ., sez. I, 07.05.2009, n. 10553). Tale declaratoria non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. civ., sez. I, 09.04.1997, n. 3075), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (Cass. civ., sez. II,
27.03.1999, n. 2937). In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che la regolazione delle spese processuali ben potrà disporsi tenuto conto del contesto transattivo in cui la lite è stata definita, nonché della già intervenuta definizione in siffatto contesto anche del tema delle spese di lite
(Cass. 3075/97 cit.).
Nel caso di specie, le parti hanno concordemente conciliato la lite anche sulle spese, per cui alla
Corte non resta che prenderne atto dichiarando le spese compensate come da verbale di conciliazione in atti.
Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17 della L. 24 dicembre 2012 n. 228, atteso che l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 3688 del
2016 e n. 23175 del 2015), nel caso di specie non sussistenti.
P.Q.M.
La Corte così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Napoli, 08/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 08/05/2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 429/2023
T R A
, in persona del dott. rappresentata e difesa dagli Parte_1 Parte_2 avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario De Mathia in Napoli, Via G. Martucci n. 56;
Appellante
E
, nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Ernesto Maria Cirillo, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla via Benedetto Cariteo n. 8;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.11.2019, , premesso di essere dipendente della Controparte_1 dal 19.12.1997 con mansioni di tecnico di rete, ha chiesto di “1) Accertare Parte_1
e dichiarare la nullità/illegittimità parziale dell'accordo aziendale del 27/03/2013, nella Pt_1 parte in cui prevedendo “nuove modalità della prestazione lavorativa” pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di complessivi 30 minuti giornalieri (15 min. inizio lavoro, e
15 min. fine lavoro) sottraendoli al computo dell'orario di lavoro, da considerarsi, quindi, ex art. 1419, comma secondo, c.c. come orario di lavoro ai sensi ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs.
n. 66/2003.
2) Ovvero, in via subordinata, ai sensi degli artt. 1418 e 1419, comma primo, c.c. accertare e dichiarare la nullità parziale dell'accordo aziendale del 27/03/2013, sempre nella parte Pt_1 in cui prevedendo “nuove modalità della prestazione lavorativa” pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di complessivi 30 minuti giornalieri (15 min. inizio lavoro, e 15 min. fine lavoro) sottraendoli al computo dell'orario di lavoro, così da considerare come clausola non apposta.
3) In via ancor più subordinata e gradata, ove sia ritenuta la essenzialità della detta clausola nulla, accertare e dichiarare la nullità dell'intero accordo aziendale del 27/03/2013. Pt_1
4) Accertare e dichiarare, in ogni caso, che tutto il tempo impiegato, compreso il tempo di cosiddetta “franchigia” pari a complessivi 30 minuti giornalieri, per compiere il percorso tra la sede aziendale di ricovero dell'automezzo utilizzato dal ricorrente ed il luogo di primo intervento di lavoro della giornata lavorativa, così come il tempo impiegato per compiere il percorso tra la sede di ultimo intervento della giornata lavorativa e la sede aziendale di ricovero dell'automezzo aziendale, costituisce “orario di lavoro” , ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs. n. 66/2003;
5) Condannare la convenuta alla rifusione delle spese e delle competenze professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio impugnando e contestando la fondatezza delle Parte_1 domande avverse e chiedendone l'integrale reiezione.
Con sentenza n. 899/2022 pubblicata il 29.08.2022 il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso, ha accertato la nullità parziale dell'accordo collettivo del
27.3.2013 nella parte in cui prevede un periodo di franchigia non retribuita di 30 o 15 minuti per la copertura dei tempi di spostamento dal luogo di ricovero dell'automezzo aziendale al luogo del primo intervento giornaliero e dal luogo dell'ultimo intervento giornaliero a quello di ricovero dell'automezzo, in tal modo sottraendo detto periodo di franchigia dall'orario di lavoro. Ha evidenziato come il ricorrente non avesse formulato alcuna domanda di pagamento del tempo di lavoro sottratto alla retribuzione di modo che era ultronea l'eccezione di inammissibilità di tale domanda espressa da . Ha poi condannato la convenuta al pagamento delle spese Parte_1 di lite, con attribuzione.
Con atto depositato il 28/02/2023 la società in epigrafe ha proposto tempestivo appello lamentando l'erroneità della sentenza laddove il Giudice di primo grado aveva ritenuto la nullità dell'Accordo Sindacale ed aveva riconosciuto come orario di lavoro il tempo di percorrenza impiegato tra la sede aziendale e il luogo in cui eseguire gli interventi e viceversa. Ribadendo la legittimità della cd. franchigia, ha chiesto la riforma della sentenza gravata ed ha concluso per il rigetto di tutte le istanze del lavoratore.
Si è costituito il quale ha ribadito le argomentazioni a sostegno della propria Controparte_1 domanda invocando il rigetto del gravame.
All'odierna udienza di discussione, fissata su richiesta delle parti allo scopo di formalizzare la conciliazione della lite, la causa è stata decisa come da dispositivo.
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003). Essa si ricollega a fatti “accaduti nel corso del giudizio…. tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito..." (cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 22650/08). “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13217 del 28/05/2013).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass. 21/5/1987 n. 4630; Cass. 22/7/1981 n. 4719). Con riferimento a tali ipotesi è stata delineata la fattispecie della cessazione della materia del contendere, considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. Sez. lav. 6/5/1998 n. 4583; Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass.
8/6/1996 n. 5333).
Di regola “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio
e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Cass. sez. 3, Sentenza n. 11962 del 08/06/2005).
Nella specie la parti hanno raggiunto un'intesa ed hanno sottoscritto il verbale di conciliazione davanti a questo Collegio. In tal modo si è verificato il venir meno della materia del contendere, poiché alla situazione controversa che ha dato origine al giudizio si sostituisce la disciplina negoziale voluta dalle parti, che ha eliminato ogni interesse alla decisione.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. S.U. n. 6226/1997).
Osserva la Corte che l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase d'impugnazione non può tradursi in una mera pronuncia d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione medesima: se così fosse, la decisione di natura essenzialmente processuale avrebbe l'effetto di eliminare l'impugnazione ma non il provvedimento impugnato, essendo destinata, quanto agli aspetti sostanziali, non già a travolgere detto provvedimento, bensì a confermarlo nella sua (peraltro ormai inutile) definitività.
Dunque, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo d'impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, autorizza una pronuncia sull'impugnazione stessa che, senza entrare nel merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. civ., sez. un., 11.04.2018, n. 8980; Cass. civ. sez. VI,
06.03.2019, n. 6444; Cass. civ., sez. I, 07.05.2009, n. 10553). Tale declaratoria non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. civ., sez. I, 09.04.1997, n. 3075), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (Cass. civ., sez. II,
27.03.1999, n. 2937). In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che la regolazione delle spese processuali ben potrà disporsi tenuto conto del contesto transattivo in cui la lite è stata definita, nonché della già intervenuta definizione in siffatto contesto anche del tema delle spese di lite
(Cass. 3075/97 cit.).
Nel caso di specie, le parti hanno concordemente conciliato la lite anche sulle spese, per cui alla
Corte non resta che prenderne atto dichiarando le spese compensate come da verbale di conciliazione in atti.
Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17 della L. 24 dicembre 2012 n. 228, atteso che l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 3688 del
2016 e n. 23175 del 2015), nel caso di specie non sussistenti.
P.Q.M.
La Corte così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Napoli, 08/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano