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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/03/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R. G.431 dell'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Omero, e presso lo stesso elettivamente Parte_1
domiciliato in Salerno, alla Via A. Diaz n.32, come da procura in atti,
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Citarella, e presso lo stesso Controparte_1
elettivamente domiciliato in Battipaglia, alla Via Serroni, n.11, in virtù di procura come in atti,
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento.
Conclusioni: come in atti, come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1887/2023 (RGN 6673/2023) reso dal Giudice del Tribunale di
Salerno in data 23/10/2023, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro
6.440,00 in favore del sig. . A sostegno, eccepiva, in via preliminare e Controparte_1 nel rito, la incompetenza per valore dell'adito Tribunale, rilevando che la vertenza rientrava nella competenza del Giudice di Pace territorialmente competente. Nel merito, contestava la pretesa
1 creditoria disconoscendo la firma posta in calce all'assegno azionato. Ha concluso, pertanto, per l'accoglimento della preliminare eccezione, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite.
Si costituiva l'opposto con comparsa depositata il 26/4/2024, che, impugnava ogni averso dedotto dall'opponente.
Alla prima udienza del 13/3/2025, parte opposta aderiva alla eccepita incompetenza per valore dell'adito giudice.
La causa è stata trattenuta in decisione senza termini.
1. L'eccezione di incompetenza per valore formulata da parte opponente con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è fondata per quanto segue.
Invero ai fini della determinazione della competenza per valore trovano applicazione i criteri di cui all'art. 10 c.p.c., secondo cui il valore della causa si determina dalla domanda.
In particolare, secondo ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, la competenza per valore a pronunciare il decreto ingiuntivo va determinata con riferimento al giorno in cui il ricorso viene depositato nella cancelleria del giudice al quale è diretto, non avendo alcuna rilevanza i mutamenti successivi di fatto e di diritto intervenuti dopo.
E' indubitabile che nella fattispecie sottoposta all'esame di questo giudicante, il ricorso monitorio
è stato azionato per un credito di € 6.440,00, e risulta depositato in data 27/7/2023- quindi sotto la vigenza del D. L.vo 10 ottobre 2022 n.149-, applicabile a tutti i giudizi a decorrere dal 28 febbraio 2023.
Orbene l'art.7 c.p.c.” competenza del giudice di pace”, come novellato, prevede che il giudice di pace è competente per le cause di valore non superiore a Euro 10.000,00, purché si tratti di cause relative a beni mobili non attribuite per legge alla competenza di altro giudice.
La ragione testuale rappresentata dal tenore dell'articolo su citato, non lascia spazio a dubbi di sorta, essendo destinate alla competenza del giudice di pace le cause relative a diritti obbligatori, nel rispetto dei limiti di valore.
Trattandosi poi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come è noto, la giurisprudenza prevalente, nel caso di incompetenza per valore, materia o territorio del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del
2 giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo e, inoltre, deve anche revocare quest'ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr. sul punto: Cass civile, sez. lav., 21 maggio
2007, n. 11748; Cass civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720)
Ora, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca presuppongono la pronuncia di una Sentenza.
In applicazione del riportato principio, declinata la competenza del Tribunale, opera nella specie la translatio iudicii.
La causa dovrà essere riassunta dinanzi all'ufficio del Giudice di Pace territorialmente competente ai sensi dell'art. 50 c.p.c. entro 3 mesi dalla comunicazione del presente provvedimento.
Ne consegue la necessità di regolare, con la sentenza che definisce il giudizio, anche le spese di giudizio secondo le regole generali (Cass. n. 12137/2008; Cass. n. 1093/2016).
Non ha, infatti, rilievo che il giudice non si spinga ad accertare la soccombenza nel merito, dovendosi identificare la parte soccombente con quella che ha comunque dato causa alla fase processuale rivelatasi inutile costringendo l'altra parte a sostenere le spese conseguenti a tale fase
(Cass. 14.5.2008 n. 12137 nonché Cass. 20.10.2006 n. 22541; Cass. 14.10.2005 n. 19958).
Con riferimento al caso di specie si osserva che le spese devono essere ripartite sulla base del principio della soccombenza non emergendo dagli atti elementi idonei a giustificare la compensazione delle stesse ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Nessuna rilevanza, per quanto attiene la ripartizione delle spese di lite, può essere attribuita all'immediata adesione del creditore opposto all'eccezione di incompetenza formulata nell'opponente in quanto, come affermato dalla Suprema Corte “l'immediata adesione della società opposta all'eccezione di incompetenza territoriale, non costituisce un contegno processuale rilevante con efficacia dirimente e assorbente o palesatosi positivamente influente sui tempi della procedura o sull'interesse degli opponenti sicché provvedeva di conseguenza alla liquidazione a carico dell'opposta soccombente delle spese di tutti i gradi di giudizio” (Cass. Civ. n.
1093/2016).
3 Alla luce delle considerazioni svolte le spese di lite, liquidate come nel dispositivo, in applicazione del parametro minimo stante la decisione della causa in rito, in base al valore della causa ed alla ridotta attività difensiva espletata e devono pertanto essere poste a carico della parte opposta, con attribuzione.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno- seconda sezione civile-, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa:
-accoglie, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, l'opposizione, per l'effetto:
- dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Salerno in favore del Giudice di Pace territorialmente competente;
- dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 1887/2023 del Tribunale di Salerno;
- letto l'art. 50 cod. proc. civ., assegna alle parti termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente;
-condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1
che si liquidano complessivamente in Euro 1.118,50, di cui Euro 118,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge con attribuzione all'avv. Carlo Omero per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno, lì 17/3/2025. Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R. G.431 dell'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Omero, e presso lo stesso elettivamente Parte_1
domiciliato in Salerno, alla Via A. Diaz n.32, come da procura in atti,
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Citarella, e presso lo stesso Controparte_1
elettivamente domiciliato in Battipaglia, alla Via Serroni, n.11, in virtù di procura come in atti,
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento.
Conclusioni: come in atti, come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1887/2023 (RGN 6673/2023) reso dal Giudice del Tribunale di
Salerno in data 23/10/2023, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro
6.440,00 in favore del sig. . A sostegno, eccepiva, in via preliminare e Controparte_1 nel rito, la incompetenza per valore dell'adito Tribunale, rilevando che la vertenza rientrava nella competenza del Giudice di Pace territorialmente competente. Nel merito, contestava la pretesa
1 creditoria disconoscendo la firma posta in calce all'assegno azionato. Ha concluso, pertanto, per l'accoglimento della preliminare eccezione, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite.
Si costituiva l'opposto con comparsa depositata il 26/4/2024, che, impugnava ogni averso dedotto dall'opponente.
Alla prima udienza del 13/3/2025, parte opposta aderiva alla eccepita incompetenza per valore dell'adito giudice.
La causa è stata trattenuta in decisione senza termini.
1. L'eccezione di incompetenza per valore formulata da parte opponente con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è fondata per quanto segue.
Invero ai fini della determinazione della competenza per valore trovano applicazione i criteri di cui all'art. 10 c.p.c., secondo cui il valore della causa si determina dalla domanda.
In particolare, secondo ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, la competenza per valore a pronunciare il decreto ingiuntivo va determinata con riferimento al giorno in cui il ricorso viene depositato nella cancelleria del giudice al quale è diretto, non avendo alcuna rilevanza i mutamenti successivi di fatto e di diritto intervenuti dopo.
E' indubitabile che nella fattispecie sottoposta all'esame di questo giudicante, il ricorso monitorio
è stato azionato per un credito di € 6.440,00, e risulta depositato in data 27/7/2023- quindi sotto la vigenza del D. L.vo 10 ottobre 2022 n.149-, applicabile a tutti i giudizi a decorrere dal 28 febbraio 2023.
Orbene l'art.7 c.p.c.” competenza del giudice di pace”, come novellato, prevede che il giudice di pace è competente per le cause di valore non superiore a Euro 10.000,00, purché si tratti di cause relative a beni mobili non attribuite per legge alla competenza di altro giudice.
La ragione testuale rappresentata dal tenore dell'articolo su citato, non lascia spazio a dubbi di sorta, essendo destinate alla competenza del giudice di pace le cause relative a diritti obbligatori, nel rispetto dei limiti di valore.
Trattandosi poi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come è noto, la giurisprudenza prevalente, nel caso di incompetenza per valore, materia o territorio del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del
2 giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo e, inoltre, deve anche revocare quest'ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr. sul punto: Cass civile, sez. lav., 21 maggio
2007, n. 11748; Cass civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720)
Ora, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca presuppongono la pronuncia di una Sentenza.
In applicazione del riportato principio, declinata la competenza del Tribunale, opera nella specie la translatio iudicii.
La causa dovrà essere riassunta dinanzi all'ufficio del Giudice di Pace territorialmente competente ai sensi dell'art. 50 c.p.c. entro 3 mesi dalla comunicazione del presente provvedimento.
Ne consegue la necessità di regolare, con la sentenza che definisce il giudizio, anche le spese di giudizio secondo le regole generali (Cass. n. 12137/2008; Cass. n. 1093/2016).
Non ha, infatti, rilievo che il giudice non si spinga ad accertare la soccombenza nel merito, dovendosi identificare la parte soccombente con quella che ha comunque dato causa alla fase processuale rivelatasi inutile costringendo l'altra parte a sostenere le spese conseguenti a tale fase
(Cass. 14.5.2008 n. 12137 nonché Cass. 20.10.2006 n. 22541; Cass. 14.10.2005 n. 19958).
Con riferimento al caso di specie si osserva che le spese devono essere ripartite sulla base del principio della soccombenza non emergendo dagli atti elementi idonei a giustificare la compensazione delle stesse ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Nessuna rilevanza, per quanto attiene la ripartizione delle spese di lite, può essere attribuita all'immediata adesione del creditore opposto all'eccezione di incompetenza formulata nell'opponente in quanto, come affermato dalla Suprema Corte “l'immediata adesione della società opposta all'eccezione di incompetenza territoriale, non costituisce un contegno processuale rilevante con efficacia dirimente e assorbente o palesatosi positivamente influente sui tempi della procedura o sull'interesse degli opponenti sicché provvedeva di conseguenza alla liquidazione a carico dell'opposta soccombente delle spese di tutti i gradi di giudizio” (Cass. Civ. n.
1093/2016).
3 Alla luce delle considerazioni svolte le spese di lite, liquidate come nel dispositivo, in applicazione del parametro minimo stante la decisione della causa in rito, in base al valore della causa ed alla ridotta attività difensiva espletata e devono pertanto essere poste a carico della parte opposta, con attribuzione.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno- seconda sezione civile-, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa:
-accoglie, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, l'opposizione, per l'effetto:
- dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Salerno in favore del Giudice di Pace territorialmente competente;
- dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 1887/2023 del Tribunale di Salerno;
- letto l'art. 50 cod. proc. civ., assegna alle parti termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente;
-condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1
che si liquidano complessivamente in Euro 1.118,50, di cui Euro 118,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge con attribuzione all'avv. Carlo Omero per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno, lì 17/3/2025. Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero
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