Sentenza 23 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 23/11/2022, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/11/2022
N. 01834/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00356/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 356 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AR ZZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 47 Rgt Fanteria 4;
contro
Comune di Trepuzzi, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Ernesto Antonio Leganza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Braccio Martello n.19;
nei confronti
Pelagos S.r.l.s.”, rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Tolomeo e Paola Boccardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Adriano Tolomeo in Lecce, via G. Oberdan;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del verbale di seduta riservata n. 3 datato 16 gennaio 2018 della Commissione di valutazione del Comune di Trepuzzi avente ad oggetto “avviso pubblico prot 12627 del 11.8.2017 pubblicato dal 11.8.2017 al 31.8.2017 prorogato al 21.9.2017 per l'assegnazione di concessione demaniale per stabilimento balneare in località Casalabate” con il quale è stata preferita la ditta Pelagos S.r.l.s. per l'aggiudicazione della concessione demaniale oggetto di gara, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali del medesimo procedimento, ivi compreso il precedente verbale di ammissione della istanza proposta dalla Società controinteressata nonché del verbale di seduta pubblica n. 1 del 28.12.2017
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da PELAGOS S.r.l.s. l’1\6\2018 :
degli atti e provvedimenti che hanno ammesso la domanda in concorrenza della ricorrente principale alla selezione nonché avverso quelli, nei limiti dell'interesse, attributivi dei punteggi alla domanda medesima, in assoluto e/o in comparazione con quella della deducente
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MA BA il 26\7\2018:
della determinazione n. 159 (Reg. Gen. n. 382) del Responsabile del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Trepuzzi datata 16 maggio 2018, pubblicata all'Albo Pretorio dal 17.05.2018 al 01.06.2018, con cui si è proceduto a) ad approvare i verbali della Commissione di valutazione n. 1 del 28/12/2017, n. 2 del 16/01/2018 e n. 3 del 16/01/2018; b) a prendere atto che la Commissione ha individuato la proposta della ditta Pelagos S.r.l.s. come migliore proposta progettuale in base quanto stabilito dall'Avviso Pubblico n. 12267 del 11/8/2017; c) ad adottare ulteriori determinazioni meglio specificate nella citata determinazione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Trepuzzi e di Pelagos S.r.l.s.;
Visto il ricorso incidentale proposto da Pelagos S.r.l.s.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 ottobre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso introduttivo del giudizio sono impugnati: il verbale di seduta riservata n. 3 datato 16 gennaio 2018 della Commissione di valutazione del Comune di Trepuzzi avente ad oggetto “ avviso pubblico prot 12627 del 11.8.2017 pubblicato dal 11.8.2017 al 31.8.2017 prorogato al 21.9.2017 per l’assegnazione di concessione demaniale per stabilimento balneare in località Casalabate ” con il quale è stata preferita la ditta Pelagos S.r.l.s. per l’aggiudicazione della concessione demaniale di un’area in Marina di Casalabate del Comune di Trepuzzi.
1.1. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
-1 Violazione della lex specialis rappresentata dal Bando di gara. Eccesso di potere per disparità di trattamento; motivazione errata. 2. Violazione ed omessa applicazione di legge, in particolare dell’art. 8 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 146 del D. Lg.vo n., 181/2004; eccesso di potere per violazione del principio di razionalità e logicità; eccesso di potere per difetto di istruttoria e disparità di trattamento; motivazione errata e carente. 3. Violazione dell’art. 37 Cod. Nav.; eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità dell’azione amministrativa con riferimento ai giudizi attribuiti; perplessità e sviamento; eccesso di potere per difetto di istruttoria e disparità di trattamento; motivazione errata. 4. Violazione dell’art. 8.3, comma 4, punto 3 e 4, delle N.T.A. del Piano Regionale delle Coste della Regione Puglia.
1.2.Con motivi aggiunti depositati il 26.07.2018, la ricorrente principale ha impugnato, altresì, la determinazione n. 159 (Reg. Gen. n. 382) del Responsabile del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Trepuzzi datata 16 maggio 2018, pubblicata all’Albo Pretorio dal 17.05.2018 al 01.06.2018, con cui si è proceduto: a) ad approvare i verbali della Commissione di valutazione n. 1 del 28/12/2017, n. 2 del 16/01/2018 e n. 3 del 16/01/2018; b) a prendere atto che la Commissione ha individuato la proposta della ditta Pelagos S.r.l.s. come migliore proposta progettuale in base quanto stabilito dall’Avviso Pubblico n. 12267 del 11/8/2017; c) ad adottare ulteriori determinazioni meglio specificate nella citata determinazione.
1.3. L’11.04.2018 e il 13.04. 2018 si sono costituiti in giudizio, rispettivamente, la controinteressata Pelagos S.r.l.s. ed il Comune di Trepuzzi.
1.4. Con ricorso incidentale depositato l’.1.06.2018 la S.r.l.s. “PELAGOS” ha impugnato “ gli atti ed i provvedimenti che hanno ammesso la domanda della ricorrente principale alla selezione nonché quelli, nei limiti dell’interesse, attributivi dei punteggi alla domanda medesima, in assoluto e/o in comparazione con quella della deducente ”.
1.5. Il Comune di Trepuzzi ha depositato in giudizio memoria ex art.73 c.p.a rilevando che “ il Comune di Trepuzzi, con determinazione dirigenziale n.505/2018, ha disposto: 1) di revocare in autotutela, ai sensi e per gli effetti dell’art.21-quinquies L.n.241/90 e ss.mm. ed ii., ed ove occorra annullare in autotutela, ai sensi e per gli effetti dell’art.21-nonies L.n.241/90 e ss.mm. ed ii., la determinazione del Responsabile di Servizio Urbanistica e LL.PP e Programmazione n.382 R.G. del 16/05/2018 e tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali; 2) di revocare in autotutela, ai sensi e per gli effetti dell’art.21 quinquies, L.n.241/90 e ss.mm. ed ii., ed ove occorra annullare in autotutela, ai sensi e per gli effetti dell’art.21-nonies, L.n.241/90 e ss.mm. ed ii., in conseguenza della revoca della predetta determinazione n.382/2018: l'Avviso Pubblico n.12267 del 11/08/2017 per il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima nella Marina di Casalabate e la relativa determinazione del Responsabile di Servizio Urbanistica e LL.PP e Programmazione n.703 R.G. dell’11/07/2017di approvazione del modello di tale Avviso Pubblico; l'Avviso Pubblico di proroga dei termini n.13130 del 25/08/2017 e la relativa determinazione del Responsabile di Servizio Urbanistica e LL.PP e Programmazione n.705 R.G. del 14/08/2017di approvazione della proroga dei termini e di pubblicazione del nuovo Avviso Pubblico; nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali”. la procedura ad evidenza pubblica di rilascio della c.d.m. di cui agli avvisi pubblici datati 11/8/2017 e 25/8/2017 ”
1.6. Il suindicato atto di revoca è stato impugnato innanzi a questo T.A.R.: sia dalla sig.ra AR ZZ, il cui ricorso, contraddistinto con il n.562/2019 R.R, è tutt’ora pendente ed attende di essere definito; sia dalla Società Pèlagos S.r.l.s., la cui impugnazione è stata definita con sentenza di rigetto n.15/2021 di questo Tribunale, che ha stabilito che per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime a carattere balneare è necessaria la preventiva approvazione del Piano Comunale delle Coste.
Avverso la citata sentenza la Società Pèlagos S.r.l.s. ha proposto appello, avente il n.3234/2021 R.R., e, a tutt’oggi, è intervenuta l’ordinanza n.2994/2021, con la quale la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha rigettato l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della citata sentenza di reiezione del ricorso di primo grado, sulla base della seguente testuale motivazione “… il provvedimento di revoca della concessione demaniale è motivato non solo dall’assenza del Piano comunale delle coste, ma specialmente in ragione della difformità dell’area da destinare a parcheggi nella disponibilità dell’istante rispetto a quella indicata in progetto, e che, se anche il primo profilo motivazionale risultasse erroneo, resterebbe, comunque, ad un esame proprio dalla fase cautelare, valida la seconda ragione di revoca – peraltro non riproposta dall’appellante nel ricorso ma devoluta a questo giudice d’appello dal Comune ”.
1.7. All’udienza del 20 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.Il ricorso introduttivo del giudizio (integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa) è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2.1. Ritiene, invero il Tribunale, che in disparte la questione della inammissibilità del ricorso (eccepita dalla difesa civica) per assenza originaria di interesse alla luce dell’orientamento giurisprudenziale (seguito da questa Sezione con le sentenze nn. 15202, n.37/2021, n.707/2020) che ritiene indispensabile l’approvazione del P.C.C. prima che i Comuni costieri (approvazione non ancora effettuata dal Comune di Trepuzzi) possano procedere al rilascio di nuove concessioni demaniali marittime di carattere balneare, in ogni caso, come eccepito dal Comune resistente, il ricorso è divenuto improcedibile, essendo venuto meno l’interesse (concreto e attuale) alla decisione di esso.
Invero, a seguito della sopravvenienza descritta in narrativa, costituita dall’intervenuta revoca ex art. 21-quinquies della Legge 241/1990, dei provvedimenti odiernamente impugnati, con cessazione dei relativi effetti, è venuto meno l’interesse della ricorrente alla coltivazione del ricorso, in quanto la nuova determinazione del (peraltro, già impugnata) si sostituisce a quella originariamente gravata, privando, di conseguenza, la ricorrente dell’originario interesse alla decisione (cfr. in tal senso Consiglio di Stato 14 luglio 2015, n. 3515).
Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che l'improcedibilità del ricorso può verificarsi, come è avvenuto nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, quando il rapporto giuridico sotteso all'impugnato provvedimento è stato oggetto di una nuova regolazione intervenuta in corso di causa (id.est: revoca del provvedimento impugnato ), e questa ha fatto venir meno gli effetti dell'originario provvedimento, non sussistendo più alcuna concreta utilitas che possa derivare alla parte ricorrente dalla decisione di merito del rimedio giurisdizionale proposto (cfr. Consiglio di Stato 29 aprile 2014, n. 2209), trasferendosi l'interesse al ricorso dall'annullamento dell'atto originariamente a quello dell'atto che lo ha sostituito.
2.2. Le considerazioni suindicate escludono pure che vi siano i presupposti per la sospensione del giudizio ai sensi dell’art.295 c.p.c.
3. In conclusione, il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
3.1. L’improcedibilità del ricorso principale e dei successivi motivi aggiunti, comporta l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, anche del ricorso incidentale proposto dalla Società controinteressata.
3.2. Sussistono, con ogni evidenza, i presupposti di legge (in considerazione delle ragioni della decisione) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO