Sentenza 1 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 01/07/2022, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2022
N. 01128/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00008/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8 del 2022, proposto da
GI TO OM, rappresentato e difeso dall’avvocato Gabriele Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Marcella Mattia e Raffaele Tedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del silenzio serbato, in esito alla istanza con la quale il ricorrente invitava e diffidava l’INPS – Gestione dipendenti pubblici/Trattamenti di fine servizio/TFR per mezzo della competente sede di Lecce, alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita, includendo nel calcolo i sei aumenti periodici (art. 6 bis D.L. 387/87), in applicazione del diritto stabilito dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 1231/2019, in favore del personale che cessa dal servizio per dimissioni volontarie e con i requisiti previsti medio tempore per la liquidazione della pensione di anzianità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente – congedato a domanda successivamente al compimento di 55 anni di età, e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo – deduce di aver ricevuto un trattamento di fine servizio in misura inferiore a quello che gli sarebbe spettato per legge.
In particolare, il ricorrente ritiene che la base di calcolo per la determinazione del trattamento di fine servizio avrebbe dovuto includere la maggiorazione di sei scatti stipendiali prevista dall’art. 6 bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, come introdotto dall’articolo 21, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232.
Con istanza notificata all’INPS il ricorrente ha quindi chiesto la corresponsione delle somme che ritiene dovute mediante la rideterminazione o riliquidazione del trattamento di fine servizio.
A fronte dell’inerzia serbata dall’Istituto su tale domanda, il Sig. OM agisce nei suoi confronti ai sensi degli articoli 31 e 117 cod. proc. amm., al fine di ottenere la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo di provvedere mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
L’INPS, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività del relativo deposito e, in via gradata, l’inammissibilità dello stesso sul rilievo che il rimedio avverso il silenzio dell’Amministrazione non può essere esperito con riguardo a situazioni soggettive qualificabili come diritti soggettivi; nel merito, ha chiesto la reiezione del mezzo di gravame, in quanto infondato.
Alla camera di consiglio del 15 giugno 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è irricevibile per tardività, in quanto il relativo deposito nel P.A.T. è stato effettuato oltre il termine dimidiato di 15 giorni dalla notifica, per come fissato dal combinato disposto degli artt. 45, 1° comma, e 87, commi 2 e 3, c.p.a.
A tal riguardo, osserva il Collegio che l’atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 9 dicembre 2021 e che lo stesso è stato depositato in data 3 gennaio 2022, ovvero ben oltre il termine di legge di 15 giorni.
Per tali ragioni, il ricorso va dichiarato irricevibile, in quanto depositato tardivamente.
In ogni caso, ove non ne fosse stata dichiarata la tardività, l’azione proposta sarebbe risultata pure inammissibile.
Sul punto il Collegio ritiene sufficiente richiamare quanto affermato in analogo precedente, laddove si è condivisibilmente osservato che “perché sia consentito il ricorso avverso il silenzio dell ’ Amministrazione, è essenziale che esso riguardi l ’ esercizio di una potestà amministrativa e che la posizione del privato si configuri come interesse legittimo, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile allorché la posizione giuridica azionata dal ricorrente consista in un diritto soggettivo; il silenzio - rifiuto può infatti formarsi esclusivamente in ordine all ’ inerzia dell ’ Amministrazione su una domanda intesa ad ottenere l ’ adozione di un provvedimento ad emanazione vincolata ma di contenuto discrezionale e, quindi, necessariamente incidente su posizioni di interesse legittimo, e non già nell ’ ipotesi in cui viene chiesto il soddisfacimento di posizioni aventi natura sostanziale di diritti (sul punto, tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2013, n. 1754).
La formazione del silenzio – inadempimento, o lo speciale procedimento giurisdizionale oggi disciplinato dall ’ art. 117 del c.p.a., non risulta, infatti, compatibile con le pretese che solo apparentemente abbiano per oggetto una situazione di inerzia, in quanto concernono diritti soggettivi la cui eventuale lesione è direttamente accertabile dall ’ autorità giurisdizionale competente.
Ai sensi dell ’ art. 31 del c.p.a. è inammissibile il ricorso diretto all ’ accertamento dell ’ illegittimità del silenzio su un ’ istanza dell ’ interessato allorché il Giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto giuridico sottostante ovvero si verta, comunque, nell ’ ambito di posizioni di diritto soggettivo, anche laddove sia riscontrabile un ’ ipotesi di giurisdizione esclusiva.
Ne consegue che, nell ’ ipotesi che il procedimento attivato afferisca alla tutela di un diritto soggettivo, l ’ azione di annullamento del silenzio-inadempimento della pubblica Amministrazione non è esperibile, poiché il giudizio sul silenzio presuppone l ’ esercizio di una potestà amministrativa, rispetto alla quale la posizione del privato si configura come interesse legittimo.
E che nel caso in esame si verta in materia di diritto soggettivo è indubbio, atteso che non può riconoscersi altra natura all ’ inclusione degli scatti stipendiali di cui all ’ art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987 nella quantificazione del TFS e al pagamento delle somme non corrisposte per rivalutazione monetaria e interessi (sul punto, di recente, T.A.R. Catania, sez. III, 7 ottobre 2021, n. 2962).
È, quindi, inammissibile l ’ impugnazione del silenzio-inadempimento, qualora, come nel caso che occupa, la controversia attenga a posizioni di diritto soggettivo, a prescindere dagli atti adottati dalla pubblica amministrazione e, quindi, anche nel caso in cui non sia stato emanato alcun atto, nonostante il decorso dei termini prescritti per la conclusione del relativo procedimento (Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2010, n. 6947)” (in questi termini, T.A.R. Piemonte, Sez. I, 7 febbraio 2022, n. 84).
Per quanto innanzi, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
Le spese di lite sono poste a carico del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dall’INPS, che liquida nella complessiva somma di € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO