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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/03/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1510 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 2.04.2024 e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 14.09.2021 al n. 1510 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Prato n.109/2021 pubblicata il 10/02/2021
promossa da rappresentato e difeso all'Avv. Nicola Giuseppe Alfarano Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Firenze, Viale Spartaco Lavagnini n. 18, come da procura in atti
- appellante - contro
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Fersino del Foro di Firenze, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Firenze Viale Mazzini n. 19,. come da procura in atti;
- appellata –
in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, rappresentata e difesa ai fini del presente procedimento dall' Avv. Mario De Biase del Foro di Firenze , elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Firenze, via L. il Magnifico 90, come da procura in atti
- appellata –
avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: ““Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta ed in accoglimento del suesposto motivo di appello, in via principale, annullare e riformare integralmente l'impugnata Sentenza del Giudice del Tribunale di Prato Dr.ssa Costanza Comunale, in funzione di Giudice monocratico n. 109 del 09.02.2021, pubblicata in data 10/02/2021, ad oggi non notificata, resa tra , odierna parte Parte_1 appellante, e ed Controparte_1 Controparte_3
odierne parti appellate, e per l'effetto dichiarare l'illegittimità del vincolo
[...]
o sui beni pignorati in data 11.09.2017 ad istanza di Controparte_1 nei confronti di , poiché impignorabili ex art. 170 c.c.; e
[...] Parte_1 rare inefficace i ndicato e nulla, inefficace ed inesistente la procedura esecutiva immobiliare, rubricata al n. 50/2017 di R.G.E. dinanzi al Giudice dell'Esecuzione Immobiliare del Tribunale di Prato, Dr.essa Stefania Bruno, e promossa da Con vittoria di spese e Controparte_1 competenze professionali di primo e di secondo grado”.; per l'appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, Controparte_1 accertati i fatti sa e contraria istanza, eccezione, deduzione e/o domanda disattesa, premesse le declaratorie del caso e di legge, IN VIA PRELIMINARE - Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 109/2021 emessa nel giudizio R.G. n. Parte_1 560/2019 dal Giudice del Tribunale di Prato Dr.ssa Costanza Comunale, in funzione di Giudice monocratico, pubblicata in data 10/02/2021, per violazione
o falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., per i motivi tutti dedotti in narrativa. - Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal Sig. avverso la Parte_1 sentenza n. 109/2021 emessa nel giudizio R.G. n. 560/2019 dal Giudice del Tribunale di Prato Dr.ssa Costanza Comunale, in funzione di Giudice monocratico, pubblicata in data 10/02/2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., per i motivi tutti dedotti in narrativa. NEL MERITO - Respingere, per tutti i motivi esposti in narrativa, tutte le domande e istanze, proposte dall' appellante Sig. nella presente causa, e per l'effetto, confermare la Parte_1 sentenza n. 109/2021 emessa nel giudizio R.G. n. 560/2019 dal Giudice del Tribunale di Prato Dr.ssa Costanza Comunale, in funzione di Giudice monocratico, pubblicata in data 10/02/2021; - Con vittoria di esposti e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso spese generali, ed agli accessori di legge. IN VIA ISTRUTTORIA - Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare testi e formulare ulteriori istanze istruttorie nei termini di legge.”. per l'appellata ”Voglia l'Ill.ma Corte Controparte_2 d'Appello di Firenze, disattesa ogni domanda, eccezione e conclusione avversaria:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da Pt_1 ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c.; - nel merito, respingere l'appello proposto
[...]
in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare Parte_1 l'impugnata sentenza del Tribunale di Prato n. 109/2021 e/o, comunque, accertare e dichiarare il diritto di di procedere Controparte_4 nell'Esecuzione Immobiliare RGE n. 50 ato, o, in ogni caso, di procedere esecutivamente sui beni oggetto del fondo patrimoniale indicato in narrativa. Con vittoria di spese e competenze defensionali di causa di entrambi i gradi del giudizio”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, l'accertamento dell'illegittimità del vincolo apposto sui beni pignorati ad istanza di Controparte_1 poiché impignorabili ex art. 170 c.c, con conseguente declaratoria di inefficacia della procedura esecutiva immobiliare, rubricata al n. 50/2017 R.G.E. promossa nei suoi confronti dalla Banca.
2 Così nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione all'esecuzione nella procedura esecutiva di Parte_1 espropriazione immobiliare R.G.E. 50/17 per sentire dichiarare il pignoramento subito illegittimo e/o nullo e/o privo di efficacia ai sensi dell'art. 170 c.c. poiché il bene pignorato non era pignorabile in quanto conferito nel fondo patrimoniale costituito in data 4.10.2012 con atto ai rogiti del dr. Notaio in Persona_1
Firenze, trascritto all'Agenzia del Territorio di Prato in data 10.10.2012, registro particolare 21339. In particolare l'opponente ha dedotto (1) che il fondo patrimoniale risulta regolarmente annotato a margine dell'atto di matrimonio così come disposto dall'art. 162 c.c. e regolarmente trascritto nei registri della
Conservatoria Immobiliare di Firenze;
(2) che il debito per il quale la ha CP_1 richiesto ed ottenuto pignoramento immobiliare è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, posto che esso si riferisce ad una apertura di credito concessa in data 15.5.2013 alla Semar srl dalla Banca Interregionale spa e, più precisamente, ad un finanziamento chirografario pari ad euro 85.000,00 rimborsabile in ratei mensili di cui l'opponente è un mero garante. Si è costituita in giudizio la banca la quale ha chiesto il rigetto delle Controparte_1 domande attoree essendo infondate in fatto ed in diritto. In particolare, la stessa ha dedotto che con il decreto ingiuntivo n. 3059/16 emesso dal Tribunale di
Firenze in data 10.6.2016 e munito di formula esecutiva in data 16.6.2016 è stato ingiunto alla società SEMAR SRL in persona del legale rappresentante oltre che socio unico sig. il pagamento immediato dell'importo di euro 92.756,77 oltre Pt_1 interessi legali ed al garante, sig. il pagamento immediato in solido con la Pt_1 predetta società dell'importo garantito di euro 85.000,00, oltre interessi legali. Ha precisato, inoltre, che controparte è socio unico della società Semar srl a far data dal 19.9.1996, è stato amministratore unico della predetta società dal 9.11.1999 fino al 2.2.2012 e a far data dal 3.2.2012 è divenuto presidente del consiglio di amministrazione e la coniuge del medesimo consigliere del consiglio di amministrazione della Semar srl. Ne consegue, secondo la prospettazione della convenuta, che il non era un mero garante bensì socio unico, consigliere e Pt_1 presidente del consiglio di amministrazione della Semar, oltre che garante. Alla luce di tale quadro, la convenuta ha escluso la possibilità che il debito contratto dal possa essere stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, Pt_1 alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità formatosi sul punto. Si è costituita in giudizio anche la Controparte_4 quale cessionaria del credito oggetto del presente procedimento (come dimostrato
3 in atti) chiedendo il rigetto delle domande attoree e svolgendo le medesime deduzioni svolte dall'altra convenuta, affermando che alla luce dei fatti così come ricostruiti, non può dirsi che il non godesse dei proventi dell'attività della Pt_1 società predetta. La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2020 sulle conclusioni delle parti così come riportate in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica”.
All'esito dell'istruttoria, il Giudice rigettava l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
A fondamento della decisione, il Tribunale di Prato richiamava il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di onere probatorio gravante su chi intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituenti il fondo patrimoniale, ai sensi dell'articolo 170 del codice civile.
Il Tribunale affermava che, in caso di opposizione ex articolo 615 del codice di procedura civile volta a contestare il diritto del creditore di procedere esecutivamente, il debitore è tenuto a dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore, ma anche che l'obbligazione per cui si agisce sia stata contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia, richiedendosi a tal fine un'indagine sul fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa. Nel caso di specie, il
Tribunale escludeva che l'opponente avesse assolto l'onere probatorio a suo carico, rilevando che, al momento dell'assunzione dell'obbligazione di garanzia nei confronti della banca da cui traeva origine il debito, il debitore rivestiva la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Socio Unico della società, circostanze che avvaloravano la presunzione di inerenza del debito ai bisogni familiari, dovendosi presumere che i ricavi dell'attività d'impresa fossero destinati a soddisfare le esigenze della famiglia, in mancanza di prova contraria.
II. Avverso la sentenza interponeva atto di appello Parte_1
L'appellante deduceva, in primo luogo, la violazione dell'articolo 170 c.c..
Lamentava che il Giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sull'appellante, il quale, al contrario, aveva dimostrato che il debito contratto dalla società per cui aveva prestato fideiussione era estraneo ai bisogni della famiglia. A tal fine, evidenziava che si trattava di un finanziamento chirografario concesso alla non Pt_2 destinato a soddisfare esigenze familiari, bensì all'attività d'impresa. Peraltro, era circostanza pacifica che l'annotazione del fondo patrimoniale a margine
4 dell'atto di matrimonio fosse anteriore alla costituzione del rapporto da cui scaturiva il credito controverso. Contestava, inoltre, che il Giudice non avesse ritenuto rilevante la dimostrazione offerta in giudizio del fatto che la madre avesse sostenuto con i propri redditi la famiglia dell'appellante durante la convivenza con quest'ultimo; era stato infatti provato che la liquidità della madre era diminuita rispetto al periodo precedente. Asseriva che pretendere una prova consistente nella dettagliata elencazione delle spese giornaliere si configurerebbe come probatio diabolica, con conseguente grave violazione del diritto di difesa. A sostegno dell'impignorabilità dei beni vincolati nel fondo patrimoniale, richiamava la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare la sentenza n. 8201/2020, secondo cui, qualora il credito per cui si agisce sia solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nelle attività da cui quest'ultimo ricava il reddito corrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita la soddisfazione sui beni costituenti il fondo patrimoniale.
Per questi motivi
, chiedeva la riforma della sentenza impugnata.
Si costituiva eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello. Richiamava la novella introdotta dall'art. 54 D.L.
83/2012 che ha strutturato il vaglio delle domande in appello secondo un duplice profilo. Il primo filtro, rappresentato dall'art. 342 c.p.c., richiede che la motivazione dell'appello contenga, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare, le modifiche richieste e le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza. L'art. 342 c.p.c. richiede inoltre la specificità dei motivi di appello, che implica l'individuazione della parte della sentenza impugnata , l'individuazione dell'errore del giudice e la sua critica , e l'individuazione di un progetto di sentenza alternativo . Nel caso specifico, l'appellante non criticava chiaramente il ragionamento del giudice, non offriva una visuale diversa e si limitava a ribadire le difese già esposte in primo grado, senza fornire nuove argomentazioni o un tentativo logico-giuridico di confutare le motivazioni della decisione.
Nel merito evidenziava che il debitore era socio unico Parte_3 della SEMAR srl e sui amministratore unico, era successivamente divenuto
Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 2012, mentre la coniuge rivestiva la carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione. Il non Pt_1 poteva quindi qualificarsi quale mero garante. L'affermazione secondo la quale
5 il debito era stato contratto per scopi estranei alle esigenze familiari risultava pertanto infondata.
L'appellata richiamava l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale l'onere probatorio grava sul debitore opponente, il quale deve dimostrare l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia. L'indagine non doveva essere condotta con riferimento alla formale fonte dell'obbligazione, bensì con riferimento alla relazione tra il fatto generatore dell'obbligazione e le esigenze del nucleo familiare. Pertanto, anche un debito di natura tributaria, sorto nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, ben poteva ritenersi contratto per soddisfare tale finalità. Nella fattispecie, la difesa dell'appellato aveva provato che il debitore, oltre che garante, era altresì Consigliere, Presidente e socio della società, potendosi pertanto presumere che il ricavato dell'attività lavorativa svolta all'interno della società fosse destinato al soddisfacimento dei bisogni familiari. Era onere del debitore vincere la presunzione di pertinenza dei debiti contratti nell'esercizio dell'attività lavorativa alle esigenze di sostentamento familiare. Tale onere non era stato assolto e l'allegazione secondo cui la coniuge, unitamente alla madre, contribuiva con il proprio stipendio alle esigenze della famiglia era priva di riscontro probatorio. La documentazione prodotta infatti non dimostrava infatti che le somme riferibili esclusivamente alla madre fossero utilizzate per soddisfare i bisogni del nucleo familiare.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via Controparte_5 preliminare, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito deducendone l'infondatezza. Sottolineava il mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a carico dell'appellante sia con riferimento alla dedotta estraneità del debito ad esigenze familiari sia sotto il profilo della consapevolezza dei creditori in merito a tale estraneità. Aggiungeva che l'appellante si era limitato ad enunciare le ragioni per cui riteneva che i beni sottoposti ad esecuzione fossero impignorabili da parte del creditore procedente mentre nessuna parola era stata spesa in ordine ad una presunta opponibilità del fondo patrimoniale alle ragioni di credito della Banca intervenuta. L'appellata chiedeva quindi in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'appello e, nel merito, il suo rigetto.
Senza ulteriore istruttoria la causa era trattenuta in decisione sulla conclusione delle parti come enunciate in epigrafe
MOTIVI DELLA DECISIONE -
III. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, in quanto l'appellante ha adeguatamente individuato le parti della
6 sentenza ritenute viziate, esponendo con sufficiente chiarezza i motivi di censura avverso la decisione impugnata.
Quanto al merito, l'appello è destituito di fondamento e, pertanto, non merita accoglimento. La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha delineato un principio uniforme in materia di ripartizione dell'onere probatorio relativo all'impignorabilità dei beni. Ai sensi dell' art. 170 c.c., infatti,
l'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è consentita soltanto per debiti contratti per fare fronte ad esigenze familiari, posto che l'esigenza sottesa alla costituzione è proprio quella di sottrarre i beni conferiti alle azioni esecutive degli altri creditori. Affinché operi l'impignorabilità prevista dall'art. 170 c.c., è dunque necessario dimostrare che i debiti siano stati contratti per soddisfare esigenze estranee ai bisogni familiari. L'onere della prova incombe su chi intenda eccepire l'inespropriabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità spetta al debitore provare che il creditore conosceva l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia, sia perché
i fatti negativi non possono formare oggetto di prova, sia perché esiste una presunzione di inerenza dei debiti ai detti bisogni. La rispondenza o meno dell'atto, ai bisogni della famiglia, richiede poi una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento con la precisazione che l'estraneità non può desumersi soltanto dalla tipologia di atto in sé e per sé considerata. “In tema di fondo patrimoniale, per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, ed anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve sempre dimostrare la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, e pure che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia;
la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare, cosicché l'estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (la fideiussione prestata in favore di una società) in sé e per sé considerata”. (Nella specie la S.C. ha respinto la tesi della ricorrente secondo cui, in presenza di una fideiussione a favore di una società, ricorrono "in re ipsa" entrambi i presupposti: sia quello dell'estraneità ai bisogni della famiglia sia, automaticamente, quello della conoscenza di questa in capo al creditore, senza bisogno di provare altro che l'esistenza della fideiussione medesima, cosicché la prova dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia andrebbe considerata assolta per definizione)”(cfr. Cass. civ., Sez. I,
7 Ordinanza, 25/10/2021, n. 29983; . Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 25/02/2020,
n. 5017)
Anche qualora si tratti di obbligazioni contratte per scopi lavorativi, opera la presunzione che i ricavi dell'attività lavorativa siano devoluti alle esigenze familiari;
la Corte di Cassazione ha infatti avuto modo di chiarire che il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa non è idoneo ad escludere in via di principio che il debito si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia. Di conseguenza, anche ove il collegamento tra i bisogni della famiglia e la natura del credito sia indiretto, grava sul debitore l'onere di disconoscere la destinazione del debito alla soddisfare esigenze di carattere familiare, superando, in tal modo, la presunzione di inerenza del debito alle esigenze familiari.
Tale presunzione è stata estesa dalla Suprema Corte anche ai debiti di natura tributaria “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77, D.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., e, dunque, è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia, ovvero se il titolare del credito non ne conosceva la estraneità a tali bisogni. Tali circostanze non possono ritenersi dimostrate, ne escluse, per il solo fatto della insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa, di talché grava, in ogni caso, sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l'onere di provare la estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore. ( cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5,
Ordinanza, 11/04/2018, n. 8881).
Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che il fondo patrimoniale è stato costituito in data antecedente al sorgere dell'obbligazione di pagamento, circostanza comprovata dall'annotazione apposta a margine dell'atto di matrimonio. Ciononostante, nel corso dell'espletata istruttoria, non è stata fornita alcuna prova idonea a dimostrare l'estraneità del debito contratto ai bisogni del nucleo familiare. Al contrario, l'attività istruttoria ha evidenziato il ruolo apicale rivestito dall'appellante, in qualità di socio, amministratore e presidente della società. Tale circostanza, unitamente alla natura dell'obbligazione, consente di presumere, che il finanziamento dal quale è scaturita l'obbligazione di pagamento sia strettamente connesso all'attività lavorativa dallo stesso svolta, essendo finalizzato all'incremento della redditività aziendale. Ne consegue che, essendo i proventi derivanti dall'attività lavorativa
8 sono destinati, in via prioritaria, al soddisfacimento delle esigenze familiari, gravava sull'appellante l'onere di superare detta presunzione iuris tantum, fornendo prova contraria. Sul punto, si condivide pienamente la valutazione espressa dal Giudice di prime cure, il quale ha correttamente rilevato come la documentazione prodotta dall'appellante, al fine di dimostrare che il supporto al sostentamento della famiglia derivasse dalle risorse economiche apportate dalla madre, sia del tutto insufficiente a comprovare tale assunto. Difatti, la prova contraria avrebbe necessitato dell'allegazione di elementi fattuali più specifici e dettagliati, idonei a comprovare la destinazione specifica delle somme impiegate per far fronte alle esigenze familiari. Pertanto, la presunzione di inerenza del credito ai bisogni della famiglia deve ritenersi pacifica nel caso di specie, non essendo stata validamente contestata né infirmata da elementi di prova contrari.
Conseguentemente, stante l'assenza di elementi idonei a superare la presunzione di legge, i motivi d'appello dedotti dall'appellante devono ritenersi infondati, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM
10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione di valore di riferimento, sulla base dei parametri beni, con esclusione della fase istruttoria .
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza impugnata così provvede: Controparte_1
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore di ciascuna parte appellata in complessivi € 6.946,00 oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
dPR n. 115/2002 in materia di doppio contributo unificato, ove dovuto;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
9 Laura D'Amelio Giovanni Sgambati
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 2.04.2024 e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 14.09.2021 al n. 1510 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Prato n.109/2021 pubblicata il 10/02/2021
promossa da rappresentato e difeso all'Avv. Nicola Giuseppe Alfarano Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Firenze, Viale Spartaco Lavagnini n. 18, come da procura in atti
- appellante - contro
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Fersino del Foro di Firenze, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Firenze Viale Mazzini n. 19,. come da procura in atti;
- appellata –
in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, rappresentata e difesa ai fini del presente procedimento dall' Avv. Mario De Biase del Foro di Firenze , elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Firenze, via L. il Magnifico 90, come da procura in atti
- appellata –
avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: ““Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta ed in accoglimento del suesposto motivo di appello, in via principale, annullare e riformare integralmente l'impugnata Sentenza del Giudice del Tribunale di Prato Dr.ssa Costanza Comunale, in funzione di Giudice monocratico n. 109 del 09.02.2021, pubblicata in data 10/02/2021, ad oggi non notificata, resa tra , odierna parte Parte_1 appellante, e ed Controparte_1 Controparte_3
odierne parti appellate, e per l'effetto dichiarare l'illegittimità del vincolo
[...]
o sui beni pignorati in data 11.09.2017 ad istanza di Controparte_1 nei confronti di , poiché impignorabili ex art. 170 c.c.; e
[...] Parte_1 rare inefficace i ndicato e nulla, inefficace ed inesistente la procedura esecutiva immobiliare, rubricata al n. 50/2017 di R.G.E. dinanzi al Giudice dell'Esecuzione Immobiliare del Tribunale di Prato, Dr.essa Stefania Bruno, e promossa da Con vittoria di spese e Controparte_1 competenze professionali di primo e di secondo grado”.; per l'appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, Controparte_1 accertati i fatti sa e contraria istanza, eccezione, deduzione e/o domanda disattesa, premesse le declaratorie del caso e di legge, IN VIA PRELIMINARE - Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 109/2021 emessa nel giudizio R.G. n. Parte_1 560/2019 dal Giudice del Tribunale di Prato Dr.ssa Costanza Comunale, in funzione di Giudice monocratico, pubblicata in data 10/02/2021, per violazione
o falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., per i motivi tutti dedotti in narrativa. - Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal Sig. avverso la Parte_1 sentenza n. 109/2021 emessa nel giudizio R.G. n. 560/2019 dal Giudice del Tribunale di Prato Dr.ssa Costanza Comunale, in funzione di Giudice monocratico, pubblicata in data 10/02/2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., per i motivi tutti dedotti in narrativa. NEL MERITO - Respingere, per tutti i motivi esposti in narrativa, tutte le domande e istanze, proposte dall' appellante Sig. nella presente causa, e per l'effetto, confermare la Parte_1 sentenza n. 109/2021 emessa nel giudizio R.G. n. 560/2019 dal Giudice del Tribunale di Prato Dr.ssa Costanza Comunale, in funzione di Giudice monocratico, pubblicata in data 10/02/2021; - Con vittoria di esposti e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso spese generali, ed agli accessori di legge. IN VIA ISTRUTTORIA - Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare testi e formulare ulteriori istanze istruttorie nei termini di legge.”. per l'appellata ”Voglia l'Ill.ma Corte Controparte_2 d'Appello di Firenze, disattesa ogni domanda, eccezione e conclusione avversaria:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da Pt_1 ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c.; - nel merito, respingere l'appello proposto
[...]
in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare Parte_1 l'impugnata sentenza del Tribunale di Prato n. 109/2021 e/o, comunque, accertare e dichiarare il diritto di di procedere Controparte_4 nell'Esecuzione Immobiliare RGE n. 50 ato, o, in ogni caso, di procedere esecutivamente sui beni oggetto del fondo patrimoniale indicato in narrativa. Con vittoria di spese e competenze defensionali di causa di entrambi i gradi del giudizio”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, l'accertamento dell'illegittimità del vincolo apposto sui beni pignorati ad istanza di Controparte_1 poiché impignorabili ex art. 170 c.c, con conseguente declaratoria di inefficacia della procedura esecutiva immobiliare, rubricata al n. 50/2017 R.G.E. promossa nei suoi confronti dalla Banca.
2 Così nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione all'esecuzione nella procedura esecutiva di Parte_1 espropriazione immobiliare R.G.E. 50/17 per sentire dichiarare il pignoramento subito illegittimo e/o nullo e/o privo di efficacia ai sensi dell'art. 170 c.c. poiché il bene pignorato non era pignorabile in quanto conferito nel fondo patrimoniale costituito in data 4.10.2012 con atto ai rogiti del dr. Notaio in Persona_1
Firenze, trascritto all'Agenzia del Territorio di Prato in data 10.10.2012, registro particolare 21339. In particolare l'opponente ha dedotto (1) che il fondo patrimoniale risulta regolarmente annotato a margine dell'atto di matrimonio così come disposto dall'art. 162 c.c. e regolarmente trascritto nei registri della
Conservatoria Immobiliare di Firenze;
(2) che il debito per il quale la ha CP_1 richiesto ed ottenuto pignoramento immobiliare è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, posto che esso si riferisce ad una apertura di credito concessa in data 15.5.2013 alla Semar srl dalla Banca Interregionale spa e, più precisamente, ad un finanziamento chirografario pari ad euro 85.000,00 rimborsabile in ratei mensili di cui l'opponente è un mero garante. Si è costituita in giudizio la banca la quale ha chiesto il rigetto delle Controparte_1 domande attoree essendo infondate in fatto ed in diritto. In particolare, la stessa ha dedotto che con il decreto ingiuntivo n. 3059/16 emesso dal Tribunale di
Firenze in data 10.6.2016 e munito di formula esecutiva in data 16.6.2016 è stato ingiunto alla società SEMAR SRL in persona del legale rappresentante oltre che socio unico sig. il pagamento immediato dell'importo di euro 92.756,77 oltre Pt_1 interessi legali ed al garante, sig. il pagamento immediato in solido con la Pt_1 predetta società dell'importo garantito di euro 85.000,00, oltre interessi legali. Ha precisato, inoltre, che controparte è socio unico della società Semar srl a far data dal 19.9.1996, è stato amministratore unico della predetta società dal 9.11.1999 fino al 2.2.2012 e a far data dal 3.2.2012 è divenuto presidente del consiglio di amministrazione e la coniuge del medesimo consigliere del consiglio di amministrazione della Semar srl. Ne consegue, secondo la prospettazione della convenuta, che il non era un mero garante bensì socio unico, consigliere e Pt_1 presidente del consiglio di amministrazione della Semar, oltre che garante. Alla luce di tale quadro, la convenuta ha escluso la possibilità che il debito contratto dal possa essere stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, Pt_1 alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità formatosi sul punto. Si è costituita in giudizio anche la Controparte_4 quale cessionaria del credito oggetto del presente procedimento (come dimostrato
3 in atti) chiedendo il rigetto delle domande attoree e svolgendo le medesime deduzioni svolte dall'altra convenuta, affermando che alla luce dei fatti così come ricostruiti, non può dirsi che il non godesse dei proventi dell'attività della Pt_1 società predetta. La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2020 sulle conclusioni delle parti così come riportate in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica”.
All'esito dell'istruttoria, il Giudice rigettava l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
A fondamento della decisione, il Tribunale di Prato richiamava il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di onere probatorio gravante su chi intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituenti il fondo patrimoniale, ai sensi dell'articolo 170 del codice civile.
Il Tribunale affermava che, in caso di opposizione ex articolo 615 del codice di procedura civile volta a contestare il diritto del creditore di procedere esecutivamente, il debitore è tenuto a dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore, ma anche che l'obbligazione per cui si agisce sia stata contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia, richiedendosi a tal fine un'indagine sul fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa. Nel caso di specie, il
Tribunale escludeva che l'opponente avesse assolto l'onere probatorio a suo carico, rilevando che, al momento dell'assunzione dell'obbligazione di garanzia nei confronti della banca da cui traeva origine il debito, il debitore rivestiva la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Socio Unico della società, circostanze che avvaloravano la presunzione di inerenza del debito ai bisogni familiari, dovendosi presumere che i ricavi dell'attività d'impresa fossero destinati a soddisfare le esigenze della famiglia, in mancanza di prova contraria.
II. Avverso la sentenza interponeva atto di appello Parte_1
L'appellante deduceva, in primo luogo, la violazione dell'articolo 170 c.c..
Lamentava che il Giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sull'appellante, il quale, al contrario, aveva dimostrato che il debito contratto dalla società per cui aveva prestato fideiussione era estraneo ai bisogni della famiglia. A tal fine, evidenziava che si trattava di un finanziamento chirografario concesso alla non Pt_2 destinato a soddisfare esigenze familiari, bensì all'attività d'impresa. Peraltro, era circostanza pacifica che l'annotazione del fondo patrimoniale a margine
4 dell'atto di matrimonio fosse anteriore alla costituzione del rapporto da cui scaturiva il credito controverso. Contestava, inoltre, che il Giudice non avesse ritenuto rilevante la dimostrazione offerta in giudizio del fatto che la madre avesse sostenuto con i propri redditi la famiglia dell'appellante durante la convivenza con quest'ultimo; era stato infatti provato che la liquidità della madre era diminuita rispetto al periodo precedente. Asseriva che pretendere una prova consistente nella dettagliata elencazione delle spese giornaliere si configurerebbe come probatio diabolica, con conseguente grave violazione del diritto di difesa. A sostegno dell'impignorabilità dei beni vincolati nel fondo patrimoniale, richiamava la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare la sentenza n. 8201/2020, secondo cui, qualora il credito per cui si agisce sia solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nelle attività da cui quest'ultimo ricava il reddito corrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita la soddisfazione sui beni costituenti il fondo patrimoniale.
Per questi motivi
, chiedeva la riforma della sentenza impugnata.
Si costituiva eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello. Richiamava la novella introdotta dall'art. 54 D.L.
83/2012 che ha strutturato il vaglio delle domande in appello secondo un duplice profilo. Il primo filtro, rappresentato dall'art. 342 c.p.c., richiede che la motivazione dell'appello contenga, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare, le modifiche richieste e le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza. L'art. 342 c.p.c. richiede inoltre la specificità dei motivi di appello, che implica l'individuazione della parte della sentenza impugnata , l'individuazione dell'errore del giudice e la sua critica , e l'individuazione di un progetto di sentenza alternativo . Nel caso specifico, l'appellante non criticava chiaramente il ragionamento del giudice, non offriva una visuale diversa e si limitava a ribadire le difese già esposte in primo grado, senza fornire nuove argomentazioni o un tentativo logico-giuridico di confutare le motivazioni della decisione.
Nel merito evidenziava che il debitore era socio unico Parte_3 della SEMAR srl e sui amministratore unico, era successivamente divenuto
Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 2012, mentre la coniuge rivestiva la carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione. Il non Pt_1 poteva quindi qualificarsi quale mero garante. L'affermazione secondo la quale
5 il debito era stato contratto per scopi estranei alle esigenze familiari risultava pertanto infondata.
L'appellata richiamava l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale l'onere probatorio grava sul debitore opponente, il quale deve dimostrare l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia. L'indagine non doveva essere condotta con riferimento alla formale fonte dell'obbligazione, bensì con riferimento alla relazione tra il fatto generatore dell'obbligazione e le esigenze del nucleo familiare. Pertanto, anche un debito di natura tributaria, sorto nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, ben poteva ritenersi contratto per soddisfare tale finalità. Nella fattispecie, la difesa dell'appellato aveva provato che il debitore, oltre che garante, era altresì Consigliere, Presidente e socio della società, potendosi pertanto presumere che il ricavato dell'attività lavorativa svolta all'interno della società fosse destinato al soddisfacimento dei bisogni familiari. Era onere del debitore vincere la presunzione di pertinenza dei debiti contratti nell'esercizio dell'attività lavorativa alle esigenze di sostentamento familiare. Tale onere non era stato assolto e l'allegazione secondo cui la coniuge, unitamente alla madre, contribuiva con il proprio stipendio alle esigenze della famiglia era priva di riscontro probatorio. La documentazione prodotta infatti non dimostrava infatti che le somme riferibili esclusivamente alla madre fossero utilizzate per soddisfare i bisogni del nucleo familiare.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via Controparte_5 preliminare, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito deducendone l'infondatezza. Sottolineava il mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a carico dell'appellante sia con riferimento alla dedotta estraneità del debito ad esigenze familiari sia sotto il profilo della consapevolezza dei creditori in merito a tale estraneità. Aggiungeva che l'appellante si era limitato ad enunciare le ragioni per cui riteneva che i beni sottoposti ad esecuzione fossero impignorabili da parte del creditore procedente mentre nessuna parola era stata spesa in ordine ad una presunta opponibilità del fondo patrimoniale alle ragioni di credito della Banca intervenuta. L'appellata chiedeva quindi in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'appello e, nel merito, il suo rigetto.
Senza ulteriore istruttoria la causa era trattenuta in decisione sulla conclusione delle parti come enunciate in epigrafe
MOTIVI DELLA DECISIONE -
III. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, in quanto l'appellante ha adeguatamente individuato le parti della
6 sentenza ritenute viziate, esponendo con sufficiente chiarezza i motivi di censura avverso la decisione impugnata.
Quanto al merito, l'appello è destituito di fondamento e, pertanto, non merita accoglimento. La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha delineato un principio uniforme in materia di ripartizione dell'onere probatorio relativo all'impignorabilità dei beni. Ai sensi dell' art. 170 c.c., infatti,
l'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è consentita soltanto per debiti contratti per fare fronte ad esigenze familiari, posto che l'esigenza sottesa alla costituzione è proprio quella di sottrarre i beni conferiti alle azioni esecutive degli altri creditori. Affinché operi l'impignorabilità prevista dall'art. 170 c.c., è dunque necessario dimostrare che i debiti siano stati contratti per soddisfare esigenze estranee ai bisogni familiari. L'onere della prova incombe su chi intenda eccepire l'inespropriabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità spetta al debitore provare che il creditore conosceva l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia, sia perché
i fatti negativi non possono formare oggetto di prova, sia perché esiste una presunzione di inerenza dei debiti ai detti bisogni. La rispondenza o meno dell'atto, ai bisogni della famiglia, richiede poi una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento con la precisazione che l'estraneità non può desumersi soltanto dalla tipologia di atto in sé e per sé considerata. “In tema di fondo patrimoniale, per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, ed anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve sempre dimostrare la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, e pure che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia;
la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare, cosicché l'estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (la fideiussione prestata in favore di una società) in sé e per sé considerata”. (Nella specie la S.C. ha respinto la tesi della ricorrente secondo cui, in presenza di una fideiussione a favore di una società, ricorrono "in re ipsa" entrambi i presupposti: sia quello dell'estraneità ai bisogni della famiglia sia, automaticamente, quello della conoscenza di questa in capo al creditore, senza bisogno di provare altro che l'esistenza della fideiussione medesima, cosicché la prova dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia andrebbe considerata assolta per definizione)”(cfr. Cass. civ., Sez. I,
7 Ordinanza, 25/10/2021, n. 29983; . Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 25/02/2020,
n. 5017)
Anche qualora si tratti di obbligazioni contratte per scopi lavorativi, opera la presunzione che i ricavi dell'attività lavorativa siano devoluti alle esigenze familiari;
la Corte di Cassazione ha infatti avuto modo di chiarire che il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa non è idoneo ad escludere in via di principio che il debito si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia. Di conseguenza, anche ove il collegamento tra i bisogni della famiglia e la natura del credito sia indiretto, grava sul debitore l'onere di disconoscere la destinazione del debito alla soddisfare esigenze di carattere familiare, superando, in tal modo, la presunzione di inerenza del debito alle esigenze familiari.
Tale presunzione è stata estesa dalla Suprema Corte anche ai debiti di natura tributaria “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77, D.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., e, dunque, è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia, ovvero se il titolare del credito non ne conosceva la estraneità a tali bisogni. Tali circostanze non possono ritenersi dimostrate, ne escluse, per il solo fatto della insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa, di talché grava, in ogni caso, sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l'onere di provare la estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore. ( cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5,
Ordinanza, 11/04/2018, n. 8881).
Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che il fondo patrimoniale è stato costituito in data antecedente al sorgere dell'obbligazione di pagamento, circostanza comprovata dall'annotazione apposta a margine dell'atto di matrimonio. Ciononostante, nel corso dell'espletata istruttoria, non è stata fornita alcuna prova idonea a dimostrare l'estraneità del debito contratto ai bisogni del nucleo familiare. Al contrario, l'attività istruttoria ha evidenziato il ruolo apicale rivestito dall'appellante, in qualità di socio, amministratore e presidente della società. Tale circostanza, unitamente alla natura dell'obbligazione, consente di presumere, che il finanziamento dal quale è scaturita l'obbligazione di pagamento sia strettamente connesso all'attività lavorativa dallo stesso svolta, essendo finalizzato all'incremento della redditività aziendale. Ne consegue che, essendo i proventi derivanti dall'attività lavorativa
8 sono destinati, in via prioritaria, al soddisfacimento delle esigenze familiari, gravava sull'appellante l'onere di superare detta presunzione iuris tantum, fornendo prova contraria. Sul punto, si condivide pienamente la valutazione espressa dal Giudice di prime cure, il quale ha correttamente rilevato come la documentazione prodotta dall'appellante, al fine di dimostrare che il supporto al sostentamento della famiglia derivasse dalle risorse economiche apportate dalla madre, sia del tutto insufficiente a comprovare tale assunto. Difatti, la prova contraria avrebbe necessitato dell'allegazione di elementi fattuali più specifici e dettagliati, idonei a comprovare la destinazione specifica delle somme impiegate per far fronte alle esigenze familiari. Pertanto, la presunzione di inerenza del credito ai bisogni della famiglia deve ritenersi pacifica nel caso di specie, non essendo stata validamente contestata né infirmata da elementi di prova contrari.
Conseguentemente, stante l'assenza di elementi idonei a superare la presunzione di legge, i motivi d'appello dedotti dall'appellante devono ritenersi infondati, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM
10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione di valore di riferimento, sulla base dei parametri beni, con esclusione della fase istruttoria .
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza impugnata così provvede: Controparte_1
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore di ciascuna parte appellata in complessivi € 6.946,00 oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
dPR n. 115/2002 in materia di doppio contributo unificato, ove dovuto;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
9 Laura D'Amelio Giovanni Sgambati
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