Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/06/2025, n. 4016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4016 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
6825/2020 posta in deliberazione il giorno 25.6.2025
TRA
) Parte_1 P.IVA_1
Avv. CORAGGIO LORENZO;
E
( CP_1 P.IVA_2
Avv. CIAVARELLA ANTONIO
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 7641/2020 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza in oggetto che aveva così statuito: “ a) rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione;
b) dichiara risolto il contratto per grave inadempimento di c) condanna CP_1 [...]
in persona del sindaco pro-tempore, al pagamento in favore della “ CP_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma Parte_1 di euro 31.791,65, oltre interessi e rivalutazione dal 24.6.2015, con gli interessi calcolati sulla
1
d) condanna
[...]
in persona del sindaco pro-tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida CP_1 in euro 3.950,00 per compensi ed euro 1.800,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.”.
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello e proponendo CP_1 appello incidentale.
Precisate le conclusioni, la causa è stata decisa all'udienza in epigraf….
2. La vicenda è stata così riassunta nella sentenza impugnata: “ Con atto di citazione ritualmente notificato, la “ conveniva in Parte_1 giudizio per sentirla condannare, previa declaratoria della risoluzione della CP_1 concessione-convenzione per grave dell'inadempimento, al risarcimento del danno di euro
1.774.457,61 per lucro cessante ex art.158, 1° comma, lett. c), D.l.vo n. 163/06, di euro
613.425,30 pari al costo della progettazione esecutiva e di euro 986.490,58 per spese generali sopportate per il tempo inutilmente trascorso, oltre i costi aggiuntivi per spese legali, spese di liquidazione della società e spese per il licenziamento del personale.
Parte attrice esponeva che in data 5.3.2012 stipulava con una convenzione- CP_1 concessione per la realizzazione e la gestione per trentatrè anni del P.V.Q. 8.4. “Rocca
Fiorita”, con previsione per il concessionario di procedere alla realizzazione delle opere tramite finanziamenti agevolati;
che l'ente concedente si rendeva inadempiente, in quanto non nominava il responsabile del procedimento e la Commissione di Vigilanza, non provvedeva alla consegna delle aree e non adottava gli atti prodromici per i finanziamenti agevolati;
che, trascorsi dodici mesi dalla stipula, con nota in data 7.3.2013 diffidava CP_1 all'adempimento, la quale rimaneva inerte, e che sussisteva grave inadempimento ex artt. 1453,
1° comma, c.c. e 158 d.l.vo n. 163/06, con conseguente diritto al risarcimento del danno.
Si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione, di aver tempestivamente CP_1 nominato il responsabile del procedimento, che non sussisteva alcun obbligo di finanziamento agevolato, che la mancata consegna delle opere era da imputare a inadempienze della società attrice, la quale non presentava la prevista cauzione e redigeva un progetto esecutivo con gravi irregolarità, che vi erano irregolarità anche negli atti contabili e nel Piano Economico di
Gestione, che la domanda di risarcimento era infondata e comunque non poteva essere superiore a quanto previsto dall'art. 157 del d.p.r. n. 207/2010.
All'udienza del 20.12.2019 parte attrice concludeva, previa declaratoria della risoluzione per inadempimento, per la condanna al risarcimento del danno ex art. 158, 1° comma, d.l.vo n.
163/06, in subordine ex art. 157 d.p.r. n. 207/2010, parte convenuta per il difetto di
2 giurisdizione e per la infondatezza delle pretese ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.
3. Va in primo luogo esaminato l'appello incidentale di in ordine alla CP_1 questione della giurisdizione. L'unica, per quanto si dirà, esaminabile.
Esso è infondato.
Costituisce ius receptum il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza
24086/2024 per cui “ In tema di procedure di finanza a progetto (c.d. "project financing"), la controversia relativa alla fase successiva all'aggiudicazione compete alla giurisdizione ordinaria, involgendo questioni relative alla delimitazione del contenuto del rapporto e all'adempimento delle relative obbligazioni, le quali si mantengono nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti e non implicano, pertanto, di regola, l'esercizio di un potere autoritativo pubblico.” Nello stesso senso Cass. S.U. 21971/2021
4.
Gli appelli nel merito vanno respinti perché manca la documentazione invocata da ciascuna delle parti a sostegno dell'appello principale e dell'appello incidentale, che erano onerate di depositare, non avendo esse depositato i rispettivi fascicoli di parte cartacei né li hanno riprodotti . La documentazione presente nei fascicoli di parte telematici del primo grado è infatti complementare ai documenti fondamentali che, evidentemente erano contenuti nei fascicoli di parte cartacei .
Come affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 6645/2024 “ Qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale.”
Essenziali sarebbero stati infatti sia per l'esame dell'appello principale, sia per l'esame dell'appello incidentale gli atti di gara e tutta la documentazione concernente i rapporti fra le parti, e, in primo luogo la convenzione, in quanto posti a base dei motivi di appello sull'an e sul quantum , sia per la valutazione degli asseriti rispettivi inadempimenti, sia per la determinazione di un maggiore risarcimento.
L'indispensabilità dell'esame di tali documenti emerge dalla motivazione della sentenza , che sulla base del materiale probatorio in atti era pervenuto alla sua statuizione affermando: “ …
Ciò premesso, per quanto concerne la nomina del responsabile del procedimento, lo stesso è
3 stato nominato, ma poi revocato con determinazione dirigenziale n. 1399 del 9.7.2012, e non è documentata la nomina di altro responsabile in sostituzione, facendo riferimento la suddetta determinazione alla sola revoca, ma di fatto risulta essere mentre la Commissione CP_2 di Vigilanza è stata nominata, giusta nota di n. QL/75036 del 4.11.2011. CP_1
In ordine alla mancata attivazione per il finanziamento agevolato, l'art. 14) della convenzione non prevede un obbligo automatico del Comune, ma, una volta stipulato un accordo in tal senso, quest'obbligo sorge.
Nella fattispecie questo accordo sussiste ed è rappresentato dalla determina dirigenziale n.
1869 del 6.10.2011 di approvazione del progetto definitivo, dove, in virtù della vigenza della convenzione stipulata tra il e la “Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. CP_3
Coop. a r.l.”, è previsto che “il finanziamento per la realizzazione delle opere, può essere ammesso nel plafond di cui alla Deliberazione Consiglio Comunale n. 101 del 17/11/2009 fino al concorso di euro 15.000.000,00, oltre I.V.A.”
L'art. 6), primo comma, della suddetta convezione stipulata tra e la “Banca di CP_1
Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. a r.l.” prevede, approvato il progetto, stipulata la convenzione e prevista l'acquisizione al patrimonio comunale, condizioni tutte verificate,
l'obbligo del di garantire il 95% dell'importo del mutuo, garanzia che non risulta mai CP_3 prestata.
Peraltro l'area oggetto di intervento non è stata mai definitivamente consegnata.
Sul punto eccepisce che la società concessionaria non prestava la polizza CP_1 fideiussoria pari al 10% dell'ammontare dei lavori prevista dall'art. 13) della convenzione del
5.3.2012 e redigeva un progetto esecutivo con gravi irregolarità, così come vi erano irregolarità negli atti contabili e nel Piano Economico di Gestione.
Per il primo aspetto, la convenzione non prevede un termine per il rilascio della polizza fideiussoria e, in ogni caso, essendo la stessa a garanzia della corretta realizzazione dei lavori, logicamente era correlata all'effettivo inizio degli stessi e dell'esecuzione del contratto.
Sotto altro profilo, le contestazioni, peraltro generiche, relative al progetto esecutivo ed al
Piano Economico di Gestione non sono documentate e contrastano con la circostanza che entrambi erano già approvati, come risulta dalla citata determina dirigenziale n. 1869 del
6.10.2011, alla quale il Piano Economico di Gestione è anche allegato.
Quest'ultimo, inoltre, è stato anche successivamente integrato dal concessionario.
Dunque, non risulta alcun inadempimento della “ e, comunque, nell'economia generale Pt_1 del rapporto la condotta più grave è la mancata consegna dell'area per i lavori.
4 Ed invero, nei contratti con prestazioni corrispettive, quale è la convenzione in oggetto, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico - sociale del contratto e sulla realizzazione degli interessi rispettivamente perseguiti, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo consistenti nel comportamento di entrambe le parti (per tutte Cass. civ., Sez. III, 22/10/2014,
n. 22346).
Sul punto è pacifica la mancanza consegna definitiva dell'area, presupposto indefettibile per l'esecuzione del contratto.
La mancata consegna dell'area costituisce, nel quadro della funzione economico-sociale del contratto stesso e degli interessi perseguiti dalle pari nel senso sopra precisato, un comportamento inadempiente in ogni caso più grave rispetto a, comunque presunte e non dimostrate, irregolarità nel progetto esecutivo e nel Piano Economico di Gestione, atteso che impedisce alla radice che il contratto abbia una sua validità ed efficacia.
Dunque gravemente inadempiente è da considerarsi e la domanda di CP_1 risoluzione della convenzione ex art. 1453 c.c. merita accoglimento
Per il “quantum”, l'art. 158, primo comma, d.l.vo n. 163/2006, abrogato dall'art. 217, comma
1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall' art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, ma vigente all'epoca dei fatti, prevede che qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente sono rimborsati al concessionario: “a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario”.
Orbene, nella fattispecie, non avendo il contratto mai avuto inizio per mancata consegna dei lavori, non può trovare applicazione questo articolo, bensì l'art. 157 del d.p.r. n. 207/2010, anch'esso vigente all'epoca dei fatti, il quale disciplina proprio l'ipotesi specifica della cessazione del rapporto per tardiva o mancata consegna dei lavori e prevede il “rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo 139, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e
5 documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto: a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro”.
Premesso che non sono documentate spese contrattuali e che l'importo netto dell'appalto è euro 17.444.827,61, spettano a titolo di risarcimento del danno euro 31.791,65 (17.444.827,61
- 1.549.000,00 = 15.895.827,61; 0,20% di 15.895.827,61= 31.791,65).
Su questa somma, trattandosi di risarcimento del danno contrattuale e, dunque, di debito di valore, spettano gli interessi e la rivalutazione dalla domanda giudiziale, quale atto idoneo a costituire in mora il debitore, cioè dal 24.6.2015, data della notifica della citazione.
5.In considerazione della reciproca soccombenza le spese del grado vanno compensate.
PQM
Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
compensa le spese del grado.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater T.U.115/2002
IL PRESIDENTE EST
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