TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/07/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1095/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. CONTE Parte_1
SILVIA, come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. DI STEFANO Parte_2
STEFANIA, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 31/03/2025,
[...]
e , premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in IA LA (Cs) in data 02/06/1990, che dalla loro TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
unione era nata la figlia in data 21/12/1991, Persona_1 maggiorenne ed economicamente autonoma e, che in data 11/01/2021 con
Sentenza n. 36/2021 era stata dichiarata la loro separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 11/06/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con Sentenza
n. 36/2021 emessa l'11/01/2021.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e alle successive note scritte, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 31/03/2025 da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Parte_2
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
02/06/1990 in IA LA (Cs) da , nata Parte_1
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
a AN LA (CS) il 07/03/1969, e Parte_2
, nato a [...] il [...], trascritto negli atti dello
[...] stato civile del Comune di IA – Rossano (Cs) dell'anno 1990, parte 2, serie A, numero 10;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Comune di IA – Rossano (Cs) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16/06/2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
3
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1095/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. CONTE Parte_1
SILVIA, come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. DI STEFANO Parte_2
STEFANIA, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 31/03/2025,
[...]
e , premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in IA LA (Cs) in data 02/06/1990, che dalla loro TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
unione era nata la figlia in data 21/12/1991, Persona_1 maggiorenne ed economicamente autonoma e, che in data 11/01/2021 con
Sentenza n. 36/2021 era stata dichiarata la loro separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 11/06/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con Sentenza
n. 36/2021 emessa l'11/01/2021.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e alle successive note scritte, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 31/03/2025 da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Parte_2
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
02/06/1990 in IA LA (Cs) da , nata Parte_1
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
a AN LA (CS) il 07/03/1969, e Parte_2
, nato a [...] il [...], trascritto negli atti dello
[...] stato civile del Comune di IA – Rossano (Cs) dell'anno 1990, parte 2, serie A, numero 10;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Comune di IA – Rossano (Cs) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16/06/2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
3