Articolo 203 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 202Articolo 204
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16 settembre 2003
Art. 203. Installazione d'ufficio 1. Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dispone d'ufficio ed a spese del proprietario l'impianto e l'esercizio a bordo di aerei di linea delle stazioni radioelettriche obbligatorie nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente articolo 200.
Entrata in vigore il 16 settembre 2003
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