Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/02/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1228/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere rel.
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 18.4.2024 da avv. TR MA (C.F. ), in proprio, con elezione di C.F._1
domicilio in Via Podgora 5, 20122 Milano, presso e nel proprio studio professionale;
appellante
CONTRO
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Ingino Lorenzo, con elezione di CP_1 P.IVA_1
domicilio in Via Cernuschi 1, 20129 Milano, presso e nello studio del difensore;
appellata
OGGETTO: Altri contratti d'opera
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adito, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
1. Sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per la sussistenza dei gravi motivi e dei gravi pregiudizi ex art. 624 c.p.c. che l'appellata potrebbe ricevere dall'instauranda procedura esecutiva, e per tutti i motivi esposti in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamati;
2. Accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c., assumendo i conseguenti provvedimenti di legge.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
3. Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'illogicità e/o erroneità della sentenza impugnata per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, annullarla assumendo ogni ulteriore provvedimento di legge;
4. Respingere tutte le richieste e conclusioni formulate da controparte;
5. Accertare a dichiarare che nulla è dovuto dalla parte appellante alla parte appellata, respingendo ogni contraria deduzione e pretesa;
6. Vittoria di spese e competenze di causa.
Per CP_1
Piaccia all'Ecc-ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte
Con vittoria di competenze e spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Milano decreto ingiungente a IA CP_2
ST di pagarle la somma di € 6.710,00, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/02 e spese di procedura, quale corrispettivo per l'installazione di tende da sole estensibili motorizzate, avvenuta presso l'immobile sito in Cernusco sul Naviglio, Via Roggia Arzona n. 1.
IA ST si è tempestivamente opposta al decreto ingiuntivo notificatole, ed ha eccepito: la nullità della notifica telematica del decreto ingiuntivo;
l'insussistenza della prova del credito azionato, sul rilievo che la fattura e il d.d.t. prodotti nel monitorio provengono da un soggetto terzo, diverso dalla ricorrente, che sarebbe il solo titolato a richiederne il pagamento;
il difetto di legittimazione passiva, non sussistendo alcun rapporto sia con l'opposta sia con l'opera,
2 eseguita presso un immobile di cui non è proprietaria. Ha quindi concluso per la revoca del decreto e il rigetto della domanda avversaria.
L'opposta, costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo o, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento di una somma pari a quella ingiunta, e interessi al tasso legale, eventualmente anche a titolo di indennizzo per l'indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. Ha esposto che l'attrice le ha commissionato la fornitura e posa di n. 4 tende motorizzate da eseguirsi presso l'immobile sito in Cernusco, Via Roggia Arzona n.1, unitamente ad altre lavorazioni descritte nel preventivo trasmessole in data 18.4.2021; di avere subappaltato la fornitura e posa delle tende ad una ditta specializzata – Creastyl S.r.l. – con cui l'attrice ha interloquito per la scelta dei tendaggi, che sono stati effettivamente posati il 27.5.2021 nell'immobile ove risiede il compagno dell'attrice; che non essendovi contestazioni sull'opera, ha pagato la subappaltatrice per l'importo di € 6.710,00 (iva inclusa) e ha richiesto in pagamento all'attrice il medesimo importo, inviandole una “pro forma”, rimasta impagata.
L'opponente, prendendo posizione sulle difese avversarie, nella memoria n. 1 ha dedotto che l'installazione delle tende è stata richiesta all'opposta dal proprio coniuge, , Parte_1
unitamente ai lavori di realizzazione della pavimentazione del giardino di pertinenza dell'appartamento sito in via Roggia Arzona n. 1 e che, in relazione agli inadempimenti e ai danni provocati dall'opposta nell'ambito di tale rapporto, pende tra essi avanti il Tribunale di Milano la causa R.G. 15060/2023, promossa dal , di cui ha chiesto la riunione al presente giudizio. Parte_1
Rigettata l'istanza di riunione, la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione delle prove orali ammesse, ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.3.2024.
Con sentenza n. 3343/2024 resa in data 25.3.2024 il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n. 2127/2023, R.G. 46490/2022 emesso dal Tribunale di Milano e condannava l'opponente a pagare in favore di la CP_2
somma di euro 6.100,00 (iva compresa), oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dal 28.7.2021 al 26.1.2023 e al saggio di cui all'art. 1284 , IV comma, c.c., dal 27.1.2023 sino al saldo;
condannava l'opponente a rifondere a le spese di lite. CP_2
Avverso la sentenza proponeva appello IA ST, deducendo, con un primo motivo, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 281 sexies c.p.c.; con un secondo motivo,
3 lamentando errata valutazione delle risultanze istruttorie;
con un terzo motivo dolendosi dell'errata qualificazione del rapporto.
Si costituiva chiedendo respingere l'impugnazione. CP_1
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 5.11.2024 il consigliere istruttore, indicati i termini per le memorie conclusionali, fissava per la rimessione al collegio l'udienza del 28.1.2025, che si teneva con rito cartolare.
Motivi della decisione
Deve preliminarmente darsi atto della espunzione dal fascicolo dei documenti non ammessi in primo grado (docc. 21-26 allegati all'istanza depositata in data 23.3.2024, fasc. ST in primo grado), perché tardivamente prodotti, ed in relazione alla cui mancata ammissione non risultano formulati motivi di impugnazione.
L'impugnazione non può essere accolta.
Il primo motivo, deducente la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 281 sexies c.p.c., per non aver dato lettura della sentenza, non è fondato.
Il verbale di udienza reca: il giudice “si ritira in camera di consiglio, al termine della quale dà poi lettura alle ore 15,35 del dispositivo e delle motivazioni della sentenza che viene qui di seguito riportata e contestualmente depositata in cancelleria quale parte integrante dell'odierno verbale”.
La sentenza risulta depositata e pubblicata nella stessa data dell'udienza, 25.3.2024.
Si deve allora in primo luogo osservare che il verbale di udienza costituisce atto pubblico, che fa fede fino a querela di falso della sua provenienza da parte del pubblico ufficiale che lo forma e delle dichiarazioni rese dalle persone intervenute, (Cass. Sez. Lavoro, Ordinanza n. 36727 del 25/11/2021
Rv. 662923) e che la querela di falso non è stata proposta, di talchè è irrilevante la mera deduzione in ricorso che la lettura del dispositivo in udienza in realtà non sia avvenuta (id.
Sez. Lavoro, Sentenza n. 26105 del 11/12/2014, Rv. 633474).
Si consideri, comunque, che la sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. senza l'osservanza delle forme previste dal codice non può essere dichiarata nulla, ove sia stato raggiunto lo scopo dell'immodificabilità della decisione e della sua conseguenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione, trattandosi, in ogni caso, di sanzione neppure comminata dalla legge. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19338 del 17/9/2020, Rv. 659127; id. Sez. 1,
Sentenza n. 10453 del 14/5/2014 Rv. 631257), e nel caso in esame l'immodificabilità della decisione consegue al deposito della sentenza in pari data.
4 Se invece la doglianza attiene alla lettura della sentenza in assenza delle parti, come sembra desumersi dalla dichiarazione resa dall'avvocato di controparte (doc. 28 fasc. ST) è stato affermato che l'allontanamento delle parti dopo la discussione orale, e nel periodo di tempo intercorso tra la chiusura della discussione e la deliberazione in camera di consiglio, non appare idoneo a precludere la possibilità di pronunciare sentenza (in quel caso ex 429 c.p.c.), in quanto altrimenti opinando l'esercizio del potere decisionale sarebbe rimesso alla arbitraria decisione delle stesse parti di trattenersi o meno in udienza, essendo pertanto escluso che tale condotta possa condizionare il potere del giudice (Cass. sez. Lavoro, 6 febbraio 2019, n. 3482; id. n. 22892 del
2018; id. n. 10539 del 2007).
Il secondo motivo, che lamenta errata valutazione delle risultanze istruttorie, non è fondato.
Lamenta l'appellante l'erronea qualificazione come contratto d'appalto; che il documento 12 di controparte non era stato contestato perché non diretto a lei;
non essere stata considerata l'incapacità a testimoniare del teste , che avrebbe interesse in causa. Testimone_1
La contestazione della qualificazione del rapporto come di appalto è inammissibile, non risultandone prospettata la rilevanza a fini del decidere, né essendo stata fornita qualificazione alternativa. Si consideri che se non si qualificasse appalto, sarebbe comunque una vendita, e non vengono prospettati motivi che valorizzino le giuridiche conseguenze di una diversa qualificazione del rapporto, posto che, se ci si limita a considerare la questione della fornitura ed installazione del bene, esso deve comunque essere pagato, che si tratti di appalto o di vendita.
Quanto al secondo profilo dedotto, va ricordato che il documento 12, depositato da in CP_3
primo grado, è costituito da una mail inviata il 18.4.21 da a CP_3
, rubricata “preventivi”, del tenore “ciao, ti invio i preventivi. Fammi Email_1
firmare il preventivo TE da tua sorella (ndr. ) …” (i preventivi sono infatti plurimi) e Tes_2 riporta in allegato, tra gli altri, un documento denominato “preventivo ”, Parte_2
intestato a , via Roggia Arzona 1, Cernusco sul Naviglio, che reca, al punto Parte_2
9 “fornitura e posa di n. 4 tende motorizzate comprensive di manodopera”, per un corrispettivo di €
5.000,00, oltre IVA.
Tale documento veniva espressamente posto a fondamento della pretesa di nella comparsa CP_3
di costituzione risposta di primo grado (paragrafo 5, a pag. 4), di talchè IA ST aveva il preciso onere di contestarla, e non lo ha fatto.
La dedotta incapacità del teste non sussiste. è un dipendente Testimone_3 Tes_1
(buste paga in atti), e tale viene anche qualificato dal teste , titolare della Crea Testimone_4
Styl s.r.l., fornitore del prodotto (doc. 50 fasc. di primo grado ST).
5 La dedotta nullità risulterebbe comunque sanata, secondo i principi ricordati nella nota decisione della S.C. Cassazione a sezioni unite (Sentenza n. 9456 del 6/4/2023, Rv. 667445), per cui, qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità; la parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione. Nel caso in esame l'eccezione non è stata riproposta dopo l'escussione, nè in sede di precisazione delle conclusioni.
Il terzo motivo, che si duole dell'errata qualificazione del rapporto, non è fondato.
Il rapporto negoziale tra le parti è ammesso. La stessa parte appellante, nell'atto di citazione in appello introduttivo della presente fase di giudizio, scrive “non tutti i lavori preventivati erano stati accettati dall'odierno appellante, considerato l'elevato costo, che si è limitato ad acconsentire a quelli indicati ai primi due capoversi e al penultimo capoverso della pagina 5, ossia … -
l'istallazione delle 4 tende da sole” (pag. 36).
Che si tratti di un contratto di appalto, ancora, lo riferisce la stessa appellante (citazione appello, pag. 37, terzultima riga).
Nè si comprende la rilevanza della qualificazione del rapporto, perché non sono in discussione profili che involgono specificamente l'appalto, piuttosto che la vendita.
S'impongono quindi la reiezione dell'impugnazione con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, nei valori medi per lo scaglione azionato per le fasi di introduzione studio e decisione, minimi per la fase di trattazione, esauritasi in una sola udienza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza n. 3343/2024 resa tra le parti in data
25.3.2024 dal Tribunale di Milano;
6 - condanna IA ST al pagamento delle spese processuali del grado in favore
[...]
che liquida per compensi defensionali in 4.888,00, oltre spese generali 15%, IVA e cpa. CP_1
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante IA
ST dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 4/2/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Antonio Corte Laura Sara Tragni
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