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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/05/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2398/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2398/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 16.02.2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 11.10.2024 da e , Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to ROSSI MARIA MADDALENA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caserta in data 18.09.2010, dalla cui unione non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologazione n. 16093/2021 del
28/09/2021; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero: 1) Dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, n. 2), lett. B) Legge 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi matrimonio civile celebrato Caserta il 18/09/2010 scegliendo il regime della comunione dei beni – atto 2010, parte II, serie A, n. 13 anno 2010;
2) confermare i patti ed alle condizioni di cui alla separazione dei coniugi come da omologa agli atti e che qui si abbiano integralmente trascritte: “Atteso che la Sig.ra non ha alcuna Parte_2
occupazione pur essendo intenzionata a cercare lavoro che la renda indipendente dal punto di vita economico, il Sig. si impegna per un anno a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi Pt_1
dinanzi al Presidente del Tribunale, a versare in suo favore la somma di € 200,00 mensili;
resta inteso che qualora la moglie dovesse trovare prima del decorrere del predetto anno lavoro, il Sig. Pt_1
sarebbe esonerato dal versamento del contributo. La casa coniugale è assegnata in via esclusiva con tutti gli arredi e le suppellettili alla Sig.ra ”. Parte_2
Quanto alle condizioni economiche, le parti precisano che il Sig. ha regolarmente versato Pt_1
in favore della sig.ra la somma pattuita in sede di separazione e, pertanto, nulla è Parte_2
dovuto.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caserta il 18.09.2010 da
, nato a [...] l'[...], e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
14.09.1989, alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 13, parte II, serie A, anno 2010);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 6.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2398/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 16.02.2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 11.10.2024 da e , Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to ROSSI MARIA MADDALENA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caserta in data 18.09.2010, dalla cui unione non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologazione n. 16093/2021 del
28/09/2021; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero: 1) Dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, n. 2), lett. B) Legge 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi matrimonio civile celebrato Caserta il 18/09/2010 scegliendo il regime della comunione dei beni – atto 2010, parte II, serie A, n. 13 anno 2010;
2) confermare i patti ed alle condizioni di cui alla separazione dei coniugi come da omologa agli atti e che qui si abbiano integralmente trascritte: “Atteso che la Sig.ra non ha alcuna Parte_2
occupazione pur essendo intenzionata a cercare lavoro che la renda indipendente dal punto di vita economico, il Sig. si impegna per un anno a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi Pt_1
dinanzi al Presidente del Tribunale, a versare in suo favore la somma di € 200,00 mensili;
resta inteso che qualora la moglie dovesse trovare prima del decorrere del predetto anno lavoro, il Sig. Pt_1
sarebbe esonerato dal versamento del contributo. La casa coniugale è assegnata in via esclusiva con tutti gli arredi e le suppellettili alla Sig.ra ”. Parte_2
Quanto alle condizioni economiche, le parti precisano che il Sig. ha regolarmente versato Pt_1
in favore della sig.ra la somma pattuita in sede di separazione e, pertanto, nulla è Parte_2
dovuto.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caserta il 18.09.2010 da
, nato a [...] l'[...], e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
14.09.1989, alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 13, parte II, serie A, anno 2010);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 6.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio