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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/03/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 4479/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 6.03.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 4479/2023
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Raffaele Rigitano Parte_1
Opponente
E
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” dom.to Controparte_1 per la carica in Napoli, via A. De Gasperi n.55;
Opposto
Oggetto: opposizione ad atp
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.04.2023 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento e handicap grave).
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e della documentazione medica depositata, e nominato ctu la dott.ssa , è pronunciata Persona_1 la presente sentenza.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato
1 accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, si osserva che il ctu dott.ssa , nominata nella presente fase, in seguito Persona_1 all'esame obiettivo sulla persona della ricorrente e dell'esame degli atti, ha concluso ritenendo che la ricorrente, di anni 53 al momento della visita, risulta affetta da: ” Esiti di quadrantectomia mammaria per carcinoma primitivo;
• Diabete mellito di tipo II in trattamento insulinico;
• Cardiopatia ipertensiva in soggetto con insufficienza venosa cronica;
• Artrosi diffusa in soggetto obeso;
• Ipoacusia bilaterale neurosensoriale;
•
Sindrome ansioso depressiva.”
In merito all'indennità d'accompagnamento, la ctu ha precisato che, per quanto concerne la deambulazione, la stessa è possibile e avviene senza appoggio, essendo la ricorrente solo impacciata dall'evidente eccesso ponderale, e che, per quanto riguarda la capacità di compiere gli atti quotidiani della vita, tutte le attività alla base dei cd. sette “momenti” essenziali dell'esistenza quotidiana (alimentazione, vestizione e svestizione, comunicazione, igiene personale, controllo sfinterico, spostamenti intramurari, spostamenti extramurari) possono essere effettuate dalla ricorrente in autosufficienza, non sussistendo alcun decadimento cognitivo.
Pertanto, la ricorrente, già riconosciuta invalida al 100%, non ha i requisiti biologici necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, essendo in grado di deambulare autonomamente e di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita.
Venivano poi richiesti chiarimenti alla dott.ssa in ordine al quadro patologico della Persona_1
ricorrente a seguito del deposito di certificazione medica ex art. 149 disp att cpc, con particolare riferimento alla valutazione dell'incidenza di tali certificati sul suo stato di salute.
La CTU, in risposta ai chiarimenti, osservava che la nuova documentazione agli atti confermava le patologie già precedentemente descritte, non essendo qui descritti rilevanti e gravi deficit della deambulazione autonoma, e che, in relazione alla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, non viene descritto alcun decadimento cognitivo.
2 In conclusione, anche alla luce di tale certificazione, la ctu ha escluso alcun aggravamento e ha confermato il giudizio espresso, ritenendo che il complesso morboso presentato dalla ricorrente non sia di entità tale da renderla bisognevole di assistenza continua.
Le conclusioni rese dalla CTU dott.ssa sono condivisibili e congruenti con gli atti Persona_1
di causa, e sono pertanto qui integralmente recepite e fatte proprie.
Va infine rilevato che parte ricorrente ha chiesto nelle note scritte per l'udienza un ulteriore rinnovo della perizia, deducendo un aggravamento delle sue condizioni che le impedisce di svolgere gli atti quotidiani della vita, come risulterebbe certificato nella documentazione versata agli atti (certificato ortopedico, psichiatrico, neurologico).
Ciò posto, ritiene lo scrivente giudice che tale richiesta non possa essere accolta, atteso che il dedotto aggravamento è, non solo fondato su certificazioni mediche in parte di data antecedente alla perizia, e in parte già depositate, e oggetto dei chiarimenti già resi dalla ctu dott.ssa , Persona_1
ma anche genericamente allegato.
Rileva il Tribunale che, come ritenuto dalla pacifica giurisprudenza di merito e di legittimità, è onere della parte dedurre l'incidenza dell'aggravamento, in quale modo il dedotto aggravamento incide sulle patologie esistenti, e sulle conclusioni cui è pervenuto il CTU della fase atp, non venendo meno l'onere di allegazione della parte con la mera produzione di certificazione medica successiva (ma in tal caso addirittura antecedente alla ultima richiesta di rinnovo) e la generica deduzione di un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente.
Per tali motivi non può disporsi il chiesto rinnovo della Consulenza.
L'opposizione non può pertanto trovare accoglimento.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica
è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004;
11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra
3 le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Nulla per le spese di lite di entrambe le fasi, attesa la dichiarazione reddituale in atti.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara concluso il procedimento ATP R.G. 9953/2022 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- rigetta l'opposizione;
- spese di lite di entrambe le fasi irripetibili;
- spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 7.03.2025.
Si comunichi.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 6.03.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 4479/2023
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Raffaele Rigitano Parte_1
Opponente
E
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” dom.to Controparte_1 per la carica in Napoli, via A. De Gasperi n.55;
Opposto
Oggetto: opposizione ad atp
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.04.2023 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento e handicap grave).
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e della documentazione medica depositata, e nominato ctu la dott.ssa , è pronunciata Persona_1 la presente sentenza.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato
1 accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, si osserva che il ctu dott.ssa , nominata nella presente fase, in seguito Persona_1 all'esame obiettivo sulla persona della ricorrente e dell'esame degli atti, ha concluso ritenendo che la ricorrente, di anni 53 al momento della visita, risulta affetta da: ” Esiti di quadrantectomia mammaria per carcinoma primitivo;
• Diabete mellito di tipo II in trattamento insulinico;
• Cardiopatia ipertensiva in soggetto con insufficienza venosa cronica;
• Artrosi diffusa in soggetto obeso;
• Ipoacusia bilaterale neurosensoriale;
•
Sindrome ansioso depressiva.”
In merito all'indennità d'accompagnamento, la ctu ha precisato che, per quanto concerne la deambulazione, la stessa è possibile e avviene senza appoggio, essendo la ricorrente solo impacciata dall'evidente eccesso ponderale, e che, per quanto riguarda la capacità di compiere gli atti quotidiani della vita, tutte le attività alla base dei cd. sette “momenti” essenziali dell'esistenza quotidiana (alimentazione, vestizione e svestizione, comunicazione, igiene personale, controllo sfinterico, spostamenti intramurari, spostamenti extramurari) possono essere effettuate dalla ricorrente in autosufficienza, non sussistendo alcun decadimento cognitivo.
Pertanto, la ricorrente, già riconosciuta invalida al 100%, non ha i requisiti biologici necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, essendo in grado di deambulare autonomamente e di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita.
Venivano poi richiesti chiarimenti alla dott.ssa in ordine al quadro patologico della Persona_1
ricorrente a seguito del deposito di certificazione medica ex art. 149 disp att cpc, con particolare riferimento alla valutazione dell'incidenza di tali certificati sul suo stato di salute.
La CTU, in risposta ai chiarimenti, osservava che la nuova documentazione agli atti confermava le patologie già precedentemente descritte, non essendo qui descritti rilevanti e gravi deficit della deambulazione autonoma, e che, in relazione alla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, non viene descritto alcun decadimento cognitivo.
2 In conclusione, anche alla luce di tale certificazione, la ctu ha escluso alcun aggravamento e ha confermato il giudizio espresso, ritenendo che il complesso morboso presentato dalla ricorrente non sia di entità tale da renderla bisognevole di assistenza continua.
Le conclusioni rese dalla CTU dott.ssa sono condivisibili e congruenti con gli atti Persona_1
di causa, e sono pertanto qui integralmente recepite e fatte proprie.
Va infine rilevato che parte ricorrente ha chiesto nelle note scritte per l'udienza un ulteriore rinnovo della perizia, deducendo un aggravamento delle sue condizioni che le impedisce di svolgere gli atti quotidiani della vita, come risulterebbe certificato nella documentazione versata agli atti (certificato ortopedico, psichiatrico, neurologico).
Ciò posto, ritiene lo scrivente giudice che tale richiesta non possa essere accolta, atteso che il dedotto aggravamento è, non solo fondato su certificazioni mediche in parte di data antecedente alla perizia, e in parte già depositate, e oggetto dei chiarimenti già resi dalla ctu dott.ssa , Persona_1
ma anche genericamente allegato.
Rileva il Tribunale che, come ritenuto dalla pacifica giurisprudenza di merito e di legittimità, è onere della parte dedurre l'incidenza dell'aggravamento, in quale modo il dedotto aggravamento incide sulle patologie esistenti, e sulle conclusioni cui è pervenuto il CTU della fase atp, non venendo meno l'onere di allegazione della parte con la mera produzione di certificazione medica successiva (ma in tal caso addirittura antecedente alla ultima richiesta di rinnovo) e la generica deduzione di un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente.
Per tali motivi non può disporsi il chiesto rinnovo della Consulenza.
L'opposizione non può pertanto trovare accoglimento.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica
è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004;
11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra
3 le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Nulla per le spese di lite di entrambe le fasi, attesa la dichiarazione reddituale in atti.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara concluso il procedimento ATP R.G. 9953/2022 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- rigetta l'opposizione;
- spese di lite di entrambe le fasi irripetibili;
- spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 7.03.2025.
Si comunichi.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
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