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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/07/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3621/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. GNUFFI Parte_1 P.IVA_1
ANNA del Foro di Rovereto e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Arco (TN), via S. Caterina nr 54/E
RICORRENTE contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. TISATO CP_1 P.IVA_2
GIOVANNI e dall'avv. FACCIN MARCO del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Schio (VI), Piazza Alvise Conte nr. 8
RESISTENTE
avente ad oggetto: Vendita di cose mobili pagina 1 di 9 CONCLUSIONI:
PER LA PARTE RICORRENTE:
accertare e dichiarare il grave inadempimento della società per le CP_1
ragioni di cui in narrativa e per l'effetto pronunciare la risoluzione del contratto del 10.01.2024 per inadempimento del promittente venditore, ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile;
in subordine, accertare la risoluzione del contratto ex art. 1454 Cod. Civ
avvenuta con diffida ad adempire dd 13.06.2024
in ogni caso condannare al contempo la medesima società in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione della somma di
€ 13.000,00 (al netto di IVA in quanto non dovuta), somma questa già versata a titolo acconto all'ordine da parte di oltre interessi moratori ex Parte_1
Lege;
con espressa riserva di procedere con separato giudizio per il risarcimento degli ulteriori danni non quantificabili alla data della domanda;
Con condanna del resistente al pagamento delle spese del procedimento anche ai sensi dell'art 96 C.p.C, come da nota che si produce.
PER LA PARTE RESISTENTE:
1. Siano rigettate le domande svolte a danno di CP_1
2. Spese e competenze interamente rifuse con distrazione a favore degli scriventi procuratori, che hanno anticipato le prime e non percetto le seconde.
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso ex artt. 281decies e ss. c.p.c. (d'ora in Parte_1
Con avanti ) ricorreva all'intestato Tribunale chiedendo che CP_1
fosse condannata a pagare l'importo di € 13.000 oltre IVA ed oltre interessi moratori ex lege, a titolo di restituzione dell'acconto versato in occasione della sottoscrizione, in data 27.12.22, di un contratto con la resistente per la fornitura di una troncatrice automatica EO550, previa declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento di Controparte_1
La ricorrente deduceva che, sottoscritto il contratto e versato l'acconto, a fronte della impossibilità della consegna del macchinario nelle tempistiche concordate, le parti aveva stipulato una revisione del contratto con un notevole sconto rispetto al prezzo iniziale e con consegna tassativa del macchinario entro il 31.03.24. Nonostante innumerevoli solleciti il contratto non era stato rispettato e, a fronte del silenzio della controparte, era stata prima inviata formale diffida da parte del legale e quindi invito alla negoziazione assistita, a cui non seguiva riscontro di La gravita dell'inadempimento emergeva CP_1
sia dal mancato rispetto del termine tassativo di consegna del 31.03.24, sia dal
Con mancato riscontro alle comunicazioni e diffide inviate da senza alcuna giustificazione, a fronte di un inadempimento che perdurava da oltre cinque mesi.
II. Si costituiva in giudizio rilevando che le pretese attoree CP_1
erano incompatibili con la già avvenuta risoluzione del contratto ex art. 1453
c.c. a seguito della diffida ad adempiere inviata dalla controparte e pertanto da rigettare, così come era conseguentemente da rigettare la domanda attorea di pagina 3 di 9 restituzione dell'acconto versato potendo la stessa seguire solo a una pronuncia che risolva il negozio sottostante o ne accerti la già intervenuta risoluzione. In
ogni caso la resistente rilevava che non era dovuta l'IVA, in quanto già portata
Con in detrazione da né gli interessi moratori trattandosi di un indebito.
Concludeva, quindi, per il rigetto delle domande attoree.
III. A seguito di un rinvio per i medesimi incombenti pendenti trattative,
all'esito dell'udienza del 08.04.25 la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. al 10.07.25 con termine per nota conclusiva. In tale udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa come da verbale e il giudice tratteneva la causa in decisione riservando il deposito della sentenza nel termine di legge ex art. 281sexies c.p.c.
IV. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
IV.
1. Preliminarmente si rileva che la resistente si difende solamente “in diritto”, così che risulta pacifico in causa, in quanto non soggetto a contestazioni che sia (tuttora) inadempiente alla consegna del CP_1
Con macchinario acquistato da e che tale inadempimento sia grave tenuto conto di quanto era stato pattuito dalle parti nell'ordine revisionato (doc. 4
ricorrente):
L'art. 281duodecies prevede che, alla prima udienza, a pena di decadenza le parti possono proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti e ciò ha pagina 4 di 9 fatto parte ricorrente, all'udienza del 08.04.25 (l'udienza del 07.02.25 era stata di mero rinvio per i medesimi incombenti per trattative) formulando la domanda di accertamento della già intervenuta risoluzione contrattuale.
Peraltro, a maggior argomentare, secondo la giurisprudenza di legittimità, si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo;
si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto,
oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 20716 del 13/08/2018; Sez. 2, Sentenza n. 1585 del 28/01/2015;
Sez. 5, Sentenza n. 12621 del 20/07/2012). In ogni caso quand'anche si fosse trattato di autentica modificazione della domanda, vale comunque il principio a mente del quale la modificazione della domanda può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi),
sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23975 del 06/09/2024; Sez. 3, Sentenza
pagina 5 di 9 n. 30455 del 02/11/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 4031 del 16/02/2021; Sez. 3,
Ordinanza n. 3127 del 09/02/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 27620 del
03/12/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 20898 del 30/09/2020; Sez. 3, Ordinanza n.
31078 del 28/11/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 4322 del 14/02/2019; Sez. U,
Sentenza n. 22404 del 13/09/2018; Sez. 6- 1, Ordinanza n. 13091 del
25/05/2018; Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015) (così Cass. 1479/2025) e non pare davvero che la domanda di accertamento della già intervenuta risoluzione non risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio dalla ricorrente.
Quanto alla questione della possibilità di rinunciare agli effetti della risoluzione del contratto, già verificatasi ex art. 1454 c.c. a seguito di una diffida ad adempiere, questo giudicante ritiene di conformarsi, condividendone le motivazioni, peraltro aderenti a quelle della dottrina nel medesimo senso,
all'orientamento più recente sul tema espresso dalla Suprema Corte che ne ha predicato la non rinunciabilità da parte del creditore adempiente (cfr. Cass.
25128/2024: “Nonostante le pronunce n. 5734/2011 e n. 23824/2010, cui la
Corte d'appello ha fatto riferimento, abbiano ammesso la rinunciabilità degli effetti risolutivi, la quale troverebbe la sua ragion d'essere nell'essenziale unilateralità della scelta rimessa alla parte non inadempiente in ordine alla convenienza o meno della stabilità degli effetti risolutivi, proprio negli stessi termini in cui la parte può scegliere tra risoluzione, giudiziale o di diritto,
pertanto, non vi sarebbero ostacoli ad ammettere la neutralizzazione degli effetti prodotti dalla manifestazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa o degli effetti di una diffida ad adempiere attraverso altra pagina 6 di 9 manifestazione di volontà negoziale, dichiarativa o per facta concludentia, la giurisprudenza di questa Corte – come rilevato dai ricorrenti – con la pronuncia delle sezioni unite n.393/1999, ha espresso un orientamento diverso che è da ritenere più persuasivo. Secondo detto indirizzo “Se 'il contratto è
risolto' creditore e debitore sono ormai liberati dalle rispettive obbligazioni
(salvo quelle restitutorie), e l'effetto risolutivo, destinato a prodursi automaticamente, cristallizza un inadempimento e le sue conseguenze in iure impedendo ogni ulteriore attività di disposizione dell'effetto stesso”; ciò allo scopo di realizzare “un irrinunciabile bilanciamento tanto dei contrapposti interessi negoziali - ivi compreso quello dell'inadempiente che non può
indefinitamente restare esposto all'arbitrio della controparte - quanto di quelli,
più generali, al rapido e non più discutibile rientro nel circolo economico di quei beni coinvolti nella singola, patologica vicenda contrattuale”. È irrilevante il fatto che l'effetto solutorio sia sub iudice, cioè ancora in itinere, per estensione della stessa ratio per cui “la proposizione di una domanda giudiziale di risoluzione implica l'assenza di interesse del creditore all'adempimento e il conseguente acquisto, da parte del debitore, di una sorta di 'diritto a non adempiere'”. Le Sezioni unite aggiungono che “la concezione dell'effetto risolutivo disponibile in capo al creditore pare figlia di una ideologia fortemente punitiva per l'inadempiente, si atteggia a mo' sanzione punitiva senza tempo, assume forme di (ingiustificata) "ipertutela" del contraente adempiente, del quale si legittima ogni mutevole e repentino cambiamento di
"umore" negoziale ... per cui la rinuncia all'effetto risolutorio da parte del contraente non adempiente non può ritenersi in alcun modo ammissibile,
pagina 7 di 9 trattandosi di effetto sottratto, per evidente voluntas legis, alla libera disponibilità del contraente stesso”.
Pertanto va accolta la domanda subordinata attorea e accertata l'intervenuta risoluzione del contratto tra le parti a seguito della diffida ad
Con adempiere inviata da in data 13.06.24 e preso atto della rinuncia della ricorrente all'importo pagato a titolo di IVA, deve essere CP_1
condannata a versarle l'importo di € 13.000 oltre interessi ex art. 1284, comma
4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
V. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza della resistente e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa (scaglione 5.201-26.000) per le fasi studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta la fase istruttoria, ai valori medi.
V.
1. Non sussistono i presupposti per la condanna della resistente ex art. 96 c.p.c. essendo emersa una resistenza in giudizio infondata, ma non anche connotata da mala fede o colpa grave.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) accerta la risoluzione del contratto tra le parti a seguito della diffida ad adempiere comunicata il 13.06.24 e per l'effetto condanna a CP_1
corrispondere a l'importo di € 13.000, oltre interessi ex art. Parte_1
1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
pagina 8 di 9 2) condanna la resistente a rifondere alla ricorrente CP_1 Parte_1
le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 264 per esborsi, €
[...]
3.397 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) rigetta la domanda attorea di condanna della resistente ex art. 96 c.p.c..
Così deciso in Vicenza il 28/07/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3621/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. GNUFFI Parte_1 P.IVA_1
ANNA del Foro di Rovereto e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Arco (TN), via S. Caterina nr 54/E
RICORRENTE contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. TISATO CP_1 P.IVA_2
GIOVANNI e dall'avv. FACCIN MARCO del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Schio (VI), Piazza Alvise Conte nr. 8
RESISTENTE
avente ad oggetto: Vendita di cose mobili pagina 1 di 9 CONCLUSIONI:
PER LA PARTE RICORRENTE:
accertare e dichiarare il grave inadempimento della società per le CP_1
ragioni di cui in narrativa e per l'effetto pronunciare la risoluzione del contratto del 10.01.2024 per inadempimento del promittente venditore, ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile;
in subordine, accertare la risoluzione del contratto ex art. 1454 Cod. Civ
avvenuta con diffida ad adempire dd 13.06.2024
in ogni caso condannare al contempo la medesima società in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione della somma di
€ 13.000,00 (al netto di IVA in quanto non dovuta), somma questa già versata a titolo acconto all'ordine da parte di oltre interessi moratori ex Parte_1
Lege;
con espressa riserva di procedere con separato giudizio per il risarcimento degli ulteriori danni non quantificabili alla data della domanda;
Con condanna del resistente al pagamento delle spese del procedimento anche ai sensi dell'art 96 C.p.C, come da nota che si produce.
PER LA PARTE RESISTENTE:
1. Siano rigettate le domande svolte a danno di CP_1
2. Spese e competenze interamente rifuse con distrazione a favore degli scriventi procuratori, che hanno anticipato le prime e non percetto le seconde.
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso ex artt. 281decies e ss. c.p.c. (d'ora in Parte_1
Con avanti ) ricorreva all'intestato Tribunale chiedendo che CP_1
fosse condannata a pagare l'importo di € 13.000 oltre IVA ed oltre interessi moratori ex lege, a titolo di restituzione dell'acconto versato in occasione della sottoscrizione, in data 27.12.22, di un contratto con la resistente per la fornitura di una troncatrice automatica EO550, previa declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento di Controparte_1
La ricorrente deduceva che, sottoscritto il contratto e versato l'acconto, a fronte della impossibilità della consegna del macchinario nelle tempistiche concordate, le parti aveva stipulato una revisione del contratto con un notevole sconto rispetto al prezzo iniziale e con consegna tassativa del macchinario entro il 31.03.24. Nonostante innumerevoli solleciti il contratto non era stato rispettato e, a fronte del silenzio della controparte, era stata prima inviata formale diffida da parte del legale e quindi invito alla negoziazione assistita, a cui non seguiva riscontro di La gravita dell'inadempimento emergeva CP_1
sia dal mancato rispetto del termine tassativo di consegna del 31.03.24, sia dal
Con mancato riscontro alle comunicazioni e diffide inviate da senza alcuna giustificazione, a fronte di un inadempimento che perdurava da oltre cinque mesi.
II. Si costituiva in giudizio rilevando che le pretese attoree CP_1
erano incompatibili con la già avvenuta risoluzione del contratto ex art. 1453
c.c. a seguito della diffida ad adempiere inviata dalla controparte e pertanto da rigettare, così come era conseguentemente da rigettare la domanda attorea di pagina 3 di 9 restituzione dell'acconto versato potendo la stessa seguire solo a una pronuncia che risolva il negozio sottostante o ne accerti la già intervenuta risoluzione. In
ogni caso la resistente rilevava che non era dovuta l'IVA, in quanto già portata
Con in detrazione da né gli interessi moratori trattandosi di un indebito.
Concludeva, quindi, per il rigetto delle domande attoree.
III. A seguito di un rinvio per i medesimi incombenti pendenti trattative,
all'esito dell'udienza del 08.04.25 la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. al 10.07.25 con termine per nota conclusiva. In tale udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa come da verbale e il giudice tratteneva la causa in decisione riservando il deposito della sentenza nel termine di legge ex art. 281sexies c.p.c.
IV. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
IV.
1. Preliminarmente si rileva che la resistente si difende solamente “in diritto”, così che risulta pacifico in causa, in quanto non soggetto a contestazioni che sia (tuttora) inadempiente alla consegna del CP_1
Con macchinario acquistato da e che tale inadempimento sia grave tenuto conto di quanto era stato pattuito dalle parti nell'ordine revisionato (doc. 4
ricorrente):
L'art. 281duodecies prevede che, alla prima udienza, a pena di decadenza le parti possono proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti e ciò ha pagina 4 di 9 fatto parte ricorrente, all'udienza del 08.04.25 (l'udienza del 07.02.25 era stata di mero rinvio per i medesimi incombenti per trattative) formulando la domanda di accertamento della già intervenuta risoluzione contrattuale.
Peraltro, a maggior argomentare, secondo la giurisprudenza di legittimità, si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo;
si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto,
oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 20716 del 13/08/2018; Sez. 2, Sentenza n. 1585 del 28/01/2015;
Sez. 5, Sentenza n. 12621 del 20/07/2012). In ogni caso quand'anche si fosse trattato di autentica modificazione della domanda, vale comunque il principio a mente del quale la modificazione della domanda può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi),
sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23975 del 06/09/2024; Sez. 3, Sentenza
pagina 5 di 9 n. 30455 del 02/11/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 4031 del 16/02/2021; Sez. 3,
Ordinanza n. 3127 del 09/02/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 27620 del
03/12/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 20898 del 30/09/2020; Sez. 3, Ordinanza n.
31078 del 28/11/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 4322 del 14/02/2019; Sez. U,
Sentenza n. 22404 del 13/09/2018; Sez. 6- 1, Ordinanza n. 13091 del
25/05/2018; Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015) (così Cass. 1479/2025) e non pare davvero che la domanda di accertamento della già intervenuta risoluzione non risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio dalla ricorrente.
Quanto alla questione della possibilità di rinunciare agli effetti della risoluzione del contratto, già verificatasi ex art. 1454 c.c. a seguito di una diffida ad adempiere, questo giudicante ritiene di conformarsi, condividendone le motivazioni, peraltro aderenti a quelle della dottrina nel medesimo senso,
all'orientamento più recente sul tema espresso dalla Suprema Corte che ne ha predicato la non rinunciabilità da parte del creditore adempiente (cfr. Cass.
25128/2024: “Nonostante le pronunce n. 5734/2011 e n. 23824/2010, cui la
Corte d'appello ha fatto riferimento, abbiano ammesso la rinunciabilità degli effetti risolutivi, la quale troverebbe la sua ragion d'essere nell'essenziale unilateralità della scelta rimessa alla parte non inadempiente in ordine alla convenienza o meno della stabilità degli effetti risolutivi, proprio negli stessi termini in cui la parte può scegliere tra risoluzione, giudiziale o di diritto,
pertanto, non vi sarebbero ostacoli ad ammettere la neutralizzazione degli effetti prodotti dalla manifestazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa o degli effetti di una diffida ad adempiere attraverso altra pagina 6 di 9 manifestazione di volontà negoziale, dichiarativa o per facta concludentia, la giurisprudenza di questa Corte – come rilevato dai ricorrenti – con la pronuncia delle sezioni unite n.393/1999, ha espresso un orientamento diverso che è da ritenere più persuasivo. Secondo detto indirizzo “Se 'il contratto è
risolto' creditore e debitore sono ormai liberati dalle rispettive obbligazioni
(salvo quelle restitutorie), e l'effetto risolutivo, destinato a prodursi automaticamente, cristallizza un inadempimento e le sue conseguenze in iure impedendo ogni ulteriore attività di disposizione dell'effetto stesso”; ciò allo scopo di realizzare “un irrinunciabile bilanciamento tanto dei contrapposti interessi negoziali - ivi compreso quello dell'inadempiente che non può
indefinitamente restare esposto all'arbitrio della controparte - quanto di quelli,
più generali, al rapido e non più discutibile rientro nel circolo economico di quei beni coinvolti nella singola, patologica vicenda contrattuale”. È irrilevante il fatto che l'effetto solutorio sia sub iudice, cioè ancora in itinere, per estensione della stessa ratio per cui “la proposizione di una domanda giudiziale di risoluzione implica l'assenza di interesse del creditore all'adempimento e il conseguente acquisto, da parte del debitore, di una sorta di 'diritto a non adempiere'”. Le Sezioni unite aggiungono che “la concezione dell'effetto risolutivo disponibile in capo al creditore pare figlia di una ideologia fortemente punitiva per l'inadempiente, si atteggia a mo' sanzione punitiva senza tempo, assume forme di (ingiustificata) "ipertutela" del contraente adempiente, del quale si legittima ogni mutevole e repentino cambiamento di
"umore" negoziale ... per cui la rinuncia all'effetto risolutorio da parte del contraente non adempiente non può ritenersi in alcun modo ammissibile,
pagina 7 di 9 trattandosi di effetto sottratto, per evidente voluntas legis, alla libera disponibilità del contraente stesso”.
Pertanto va accolta la domanda subordinata attorea e accertata l'intervenuta risoluzione del contratto tra le parti a seguito della diffida ad
Con adempiere inviata da in data 13.06.24 e preso atto della rinuncia della ricorrente all'importo pagato a titolo di IVA, deve essere CP_1
condannata a versarle l'importo di € 13.000 oltre interessi ex art. 1284, comma
4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
V. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza della resistente e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa (scaglione 5.201-26.000) per le fasi studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta la fase istruttoria, ai valori medi.
V.
1. Non sussistono i presupposti per la condanna della resistente ex art. 96 c.p.c. essendo emersa una resistenza in giudizio infondata, ma non anche connotata da mala fede o colpa grave.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) accerta la risoluzione del contratto tra le parti a seguito della diffida ad adempiere comunicata il 13.06.24 e per l'effetto condanna a CP_1
corrispondere a l'importo di € 13.000, oltre interessi ex art. Parte_1
1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
pagina 8 di 9 2) condanna la resistente a rifondere alla ricorrente CP_1 Parte_1
le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 264 per esborsi, €
[...]
3.397 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) rigetta la domanda attorea di condanna della resistente ex art. 96 c.p.c..
Così deciso in Vicenza il 28/07/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
pagina 9 di 9