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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 01/12/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1622/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona della Giudice NA CO pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 1622/2024 promossa da:
ricorrente:
, con l'avv.dom. prof. Massimo Parte_1 C.F._1
Cerniglia, l'avv.dom. Alessandro Caponi e l'avv. dom. Roberto Ciammarughi di Milano, giusta procura a depositata,
contro
convenuta:
in persona Controparte_1
del procuratore speciale , con l'avv. Fabio Civale di Parte_2 P.IVA_1
Milano e l'avv. dom. Stefan Pittracher di Bressanone, giusta procura depositata con la comparsa di costituzione,
In punto: azione di risoluzione, di restituzione, di risarcimento danni per responsabilità
dell'intermediario finanziario;
pagina 1 di 24 CONCLUSIONI
del ricorrente:
“A) in via preliminare di merito, accertare e dichiarare ex artt. 1352 e 1418 c.c., nonché in
forza delle condizioni generali del contratto-quadro di negoziazione e s.m.i., richiamate in
narrativa, la nullità per omessa forma scritta della raccomandazione resa in occasione
dell'investimento nelle Azioni per cui è causa, nonché la nullità ex artt. 33-36 D. CP_2
Lgs. n. 206/2005 delle clausole vessatorie inserite nella modulistica di adesione al
collocamento di fine 2015, meglio indicate e descritte in narrativa, a cui consegue la
violazione degli obblighi comportamentali previsti ex lege ed ex contractu al fine di una
informativa e consulenza d'investimento minimamente diligente, corretta e trasparente,
B) in via principale di merito con riferimento a ciascuno degli investimenti per cui è causa,
1) accertare e dichiarare, anche ex artt. 1218, 1228, 1710 e ss. c.c., nonché artt. 1175, 1176,
2° comma, 1374 e 1375 c.c., artt. 21, 23 e 94 del D. Lgs. n. 58/1998, artt. 27-56 del Reg.
n. 16190/2007, art. 18 del Reg. n. 17130/2010, nonché in ragione della CP_3 CP_3
violazione di ogni altra disposizione di legge, regolamento e/o contratto invocata in narrativa,
la responsabilità, nonché il grave inadempimento ex art. 1455 c.c. della in relazione a CP_4
ciascuno degli investimenti per cui è causa, così come del presupposto contratto quadro di
negoziazione, e
2) conseguentemente disporre, anche ex art. 1453 c.c., la risoluzione per inadempimento,
imputabile alla degli stessi contratti di acquisto delle azioni per cui è causa, nonché CP_4
3) per l'effetto condannare la alla restituzione di € 27.714,75 in favore di CP_4 Parte_1
anche quale importo dalla stessa resistente indebitamente percepito in forza dei
[...]
contratti di acquisto delle azioni per cui è causa, o alla restituzione di quella somma che
dovesse risultare dovuta a seguito della vendita dei titoli de quibus, costituita dalla differenza
tra l'importo destinato all'acquisto delle azioni in causa e la somma realizzata con la vendita
pagina 2 di 24 delle stesse o con l'eventuale attribuzione di titoli sostitutivi, e, in ogni caso, con condanna a
quella somma ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa, nonché con condanna
al risarcimento di ogni conseguente danno, oltre rivalutazione monetaria, anche ai sensi
dell'art. 1224 c.c., in misura pari agli indici Istat o in misura pari ai rendimenti di BOT o
CCT, dal giorno dell'acquisto sino al saldo, nonché oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1,
c.c. dal giorno dell'acquisto sino alla proposizione della domanda giudiziale, ed ex art. 1284,
co. 4, c.c. e D. Lgs. 09/11/2012, n. 192, dalla domanda giudiziale sino al saldo;
C) in via subordinata, sempre previo accertamento delle violazioni di cui al punto B-1) delle
presenti conclusioni, condannare la al risarcimento del danno per responsabilità CP_4
contrattuale ex art. 1218 c.c., anche in via autonoma rispetto all'invocata risoluzione, per un
importo pari a quanto precisato al precedente punto B-3) delle presenti conclusioni, o in
quella misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione
equitativa;
D) in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare che il comportamento della ha CP_4
integrato, quantomeno, un illecito civile e, per l'effetto, condannare quest'ultima al
risarcimento dei danni sempre nella misura di cui al punto B-3) delle presenti conclusioni,
ovvero nella misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia anche a seguito di valutazione
equitativa;
E) in via di ultimo subordine e salvo gravame accertare e dichiarare gli illeciti e le
responsabilità tutte, contrattuali, precontrattuali ed extracontrattuali, ascrivibili alla CP_4
per le violazioni e i fatti tutti contestati nel presente atto, anche ex artt. 1337, 1338, 2043,
2049, 2059, 1218, 1228, 1710 e ss., 1856 c.c., nonché 1174, 1175, 1176, 2° comma, 1374 e
1375 c.c., artt. 21, 23 e 30 del D. Lgs. n. 58/1998, artt. 27-56 del Reg. n. 16190/2007, CP_3
art. 18 Reg. n. 17130/2010, nonché in ragione della violazione di ogni altra CP_3
disposizione di legge, regolamento e/o contratto invocata in narrativa e, per l'effetto,
pagina 3 di 24 condannare l'istituto odierno resistente al risarcimento dei danni sempre nella misura di cui al
punto B-3) delle presenti conclusioni, ovvero nella misura ritenuta di giustizia anche a seguito
di valutazione equitativa, nonché i danni tutti patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali,
anche ex artt. 2, 41 e 47 Cost., 2059 c.c., da determinarsi anche equitativamente ex artt. 1226 e
2056 c.c., in quanto derivanti dagli illeciti tutti identificati nel presente atto, oltre interessi,
rivalutazione monetaria e maggior danno dal dì del dovuto al saldo ex artt. 1224 e 1284 c.c..
F) In ogni caso,
1) accertare e dichiarare che la ha commesso il reato di TRUFFA ex art. 640 Codice CP_4
Penale, anche nella forma aggravata e continuata, con riferimento alle circostanze dedotte e
contestate con il presente atto, e per l'effetto
2) condannare ex art. 2059 c.c. l'istituto di credito resistente a risarcire il danno morale subìto
dalla parte ricorrente in misura almeno pari al 50% (cinquanta percento) delle somme
indicate all'antecedente punto B-3) delle presenti conclusioni, o in quella maggiore o minore
misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa, con condanna di
controparte al rimborso di spese, competenze e onorari del presente giudizio, comprese quelle
sostenute per la mediazione obbligatoria.».
Rimborso delle spese legali del presente giudizio e del procedimento di mediazione, che si
chiede liquidarsi in ragione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, per lo scaglione di
riferimento, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, nonché oltre spese esenti
(C.U., marca da bollo e spese di mediazione), considerata la complessità della materia del
contendere e del contraddittorio processuale, nonché con la maggiorazione del 30% ex art. 4
comma 1-bis D.M. n. 55/2014 per aver la scrivente difesa redatto gli atti “con tecniche
informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando
esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”
pagina 4 di 24 della convenuta:
“IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità,
improcedibilità del ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. per i motivi illustrati in narrativa ovvero
accertare e dichiarare che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione piena per i
motivi illustrati in narrativa e, ai sensi dell'art. 281-duodecies c.p.c., disporre con ordinanza
non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario (stante la
complessità della causa) fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'art. 171-ter c.p.c.;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione
risarcitoria proposta da parte ricorrente a titolo contrattuale per intervenuta prescrizione
della stessa ex art. 2946 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di
ripetizione proposta da controparte per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 2935 e
2946 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione
risarcitoria proposta da parte attrice a titolo pre-contrattuale e/o extracontrattuale per
intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2947 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione
proposta da parte attrice relativamente all'asserito reato di truffa per intervenuta
prescrizione;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione
proposta da parte attrice relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per
intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c.;
pagina 5 di 24 - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di
risarcimento dei danni per carenza dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in
narrativa;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE - respingere le domande tutte ex adverso formulate
perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità e/o
risoluzione proposta da parte ricorrente in relazione alle operazioni di cui è causa e di
conseguente condanna di alla restituzione delle somme versate Controparte_1
dal ricorrente in relazione alle operazioni di investimento oggetto di causa, accertare e
dichiarare l'obbligo del ricorrente medesimo e, per l'effetto, condannare lo stesso alla restituzione a dei titoli oggetto di causa, ovvero Controparte_1
dell'equivalente, e di ogni importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato in ragione delle operazioni di cui è causa, oltre agli interessi dovuti, e per l'ulteriore effetto compensare le
somme a rispettivo credito tra le parti;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento proposta ex adverso,
escludere o ridurre la condanna di alla minor somma Controparte_1
possibile in ragione del valore attuale delle azioni, del determinante concorso di colpa del
ricorrente per le ragioni esposte in narrativa, nonché di quanto previsto dall'art. 1225 c.c.”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato il 30.05.2024 ha Parte_1
invocato nullità/ risoluzione / risarcimento del danno, in relazione ad un contratto–quadro in materia di investimenti, ed ai conseguenti contratti per l'acquisto di azioni conclusi con la nel periodo 2009 - 2016, lamentando la mancanza di Controparte_5
ordine d'acquisto, la violazione del TUF e di Regolamenti Consob a mezzo delle conclusioni sopra riportate, e chiedendo la restituzione dell'importo di € 27.714,75. Ha rappresentato di pagina 6 di 24 avere sottoscritto un contratto-quadro il 28.01.2009, per la prestazione dei servizi di collocamento, negoziazione e consulenza in materia di investimenti;
nei questionari sottoscritti nel 2009 e nel 2010 il suo profilo è risultato “conservativo”; ha acquistato il 29.01.2009 n. 1150 azioni, il 28.12.2012 n. 115 azioni, il 28.01.2016 n. 140 e n. 140 azioni, per complessivi €
27.714,75, il tutto su un mercato non regolamentato, con profilo di rischio altissimo.
La convenuta (d'ora in poi anche ) ha resistito alle Controparte_5 CP_4
pretese attoree, eccependo la prescrizione e chiedendone il rigetto, deducendo di avere correttamente adempiuto gli obblighi su di essa incombenti.
Dopo il deposito delle memorie integrative la causa è passata in decisione; la discussione orale si è tenuta il 13.11.2025.
2. In relazione alle 1150 azioni dal sig. asseritamente acquistate il 29.01.2009, per il Pt_1
controvalore di € 20.228,50, il ricorrente ha depositato copia del suo portafoglio titoli al
31.12.2010, nel quale sono riportate le azioni. La convenuta ha eccepito l'assenza di prova in merito ad ordini di acquisto impartiti da rilevando che questi potrebbe avere ricevuto Pt_1
i titoli per donazione o in via successoria.
Giova ricordare che l'art. 2697 c.c. impone a chi agisce in giudizio l'onere di provare i fatti a fondamento del diritto azionato. Posto che il ricorrente afferma di avere contrattato con la banca, la quale avrebbe violato gli obblighi informativi a suo carico, è necessario fornire prova di tale contrattazione, che nella fattispecie non risulta sussistere. Il semplice possesso delle azioni non consente al possessore di esercitare l'azione di risoluzione e l'azione risarcitoria,
che invece spettano a colui che ha impartito alla banca l'ordine di acquisto, dal quale deriva l'esborso ed il conseguente danno. Nessun valore confessorio può attribuirsi all'erogazione di dividendi, da parte della banca, trattandosi di operazione neutra rispetto alla modalità di acquisto delle azioni.
pagina 7 di 24 In assenza di prova del titolo acquisitivo in capo al sig. la domanda proposta per tali Pt_1
azioni va rigettata.
3. Per gli acquisti del 2012 e del 2016, le mosse vanno prese dall'eccezione di prescrizione, sollevata dalla banca per l'azione di ripetizione di indebito / restitutoria, relativamente a tutti gli acquisti sottoscritti entro la data del 15.07.2014, essendo trascorso più di un decennio fino alla notifica del ricorso, avvenuta il 15.07.2024. La convenuta eccepisce inoltre la prescrizione dell'azione di risarcimento del danno, asseritamente avvenuta con il decorso di 5 anni.
3.1. Gli ulteriori acquisiti fatti valere con il ricorso introduttivo recano le date del 28.12.2012
(ovvero 29.11.2012, sottoscrizione della scheda di adesione all'aumento di capitale, doc. 3
convenuta) e del 28.01.2016 (ovvero 12.01.2016, doc. 4 convenuta).
In tema di intermediazione finanziaria, il termine prescrizionale decennale per l'esercizio, da parte dell'investitore, dell'azione volta ad ottenere la risoluzione del contratto recante l'ordine di investimento, con la conseguente restituzione di quanto investito, per effetto della violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, inizia a decorrere dalla data di avvenuta esecuzione dell'ordine predetto, essendo questo il momento in cui si verifica l'inadempimento agli obblighi suddetti e dal quale, dunque, il diritto alla risoluzione può esser fatto valere (così
Cass., sent. 26.05.2025 n. 14019).
Tale prescrizione non è soggetta ad efficacia interruttiva a mezzo della messa in mora ex art. 2943 c.c., secondo consolidata giurisprudenza: cfr. Cass., ord. 04.09.2017 n. 20705: “In tema di
esercizio di diritti potestativi, quale l'esperimento dell'azione di risoluzione di un contratto di
compravendita per vizi della cosa venduta, l'effetto interruttivo della prescrizione consegue
unicamente alla proposizione della relativa domanda giudiziale, risultando inidoneo all'uopo
qualsiasi atto stragiudiziale di costituzione in mora”. La comunicazione PEC del 09.06.2021,
mediante la quale i procuratori attorei - anche per conto del ricorrente (doc. 7A Pt_1
pagina 8 di 24 ricorrente) - hanno inoltrato un reclamo collettivo alla banca, chiedendo la restituzione delle somme investite, non dispiega quindi efficacia interruttiva per l'azione principale esercitata.
L'azione di risoluzione risulta pertanto prescritta in merito alle operazioni compiute a dicembre
2012, essendo decorso più di un decennio rispetto alla notifica del ricorso, avvenuta a luglio
2024.
Quanto alle adesioni all'aumento di capitale, nel 2016, nessuna prescrizione dell'azione di risoluzione si è compiuta, essendo l'azione giudiziaria stata instaurata prima del compimento del decennio.
3.2. In merito all'eccepita prescrizione della domanda subordinata risarcitoria, non coglie nel segno l'assunto secondo cui la prescrizione si compie col decorso del termine quinquennale previsto per i fatti illeciti (art. 2947 c.c.).
Nel caso di specie, la convenuta non è chiamata a rispondere di un fatto illecito, bensì
dell'asserito inadempimento ai propri specifici obblighi informativi in qualità di controparte qualificata nello svolgimento di servizi di intermediazione finanziaria.
In tale ambito, la tutela del cliente si inquadra in un apposito rapporto negoziale in cui incombono sull'intermediario di obblighi informativi specifici e personalizzati, in conformità all'art. 21 TUF, ai regolamenti attuativi della Consob, nonché alle regole generali di buona fede dettate dal codice civile nell'esecuzione contrattuale ed in fase precontrattuale (Cass. n.
8733/2016; Cass. n. 7575/2019).
Conseguentemente, la violazione di obblighi di comportamento nella prestazione di servizi e attività di investimento e gli inadempimenti del contratto quadro contestati da parte attrice impongono dunque di inquadrare la fattispecie all'interno della responsabilità da inadempimento contrattuale, con applicazione del termine di prescrizione di dieci anni.
Secondo orientamento consolidato della giurisprudenza (Cass., ord. 13.11.2024 n. 29328; ID.,
sent. 25.01.2018 n. 1889) la prescrizione dell'azione di risarcimento del danno da pagina 9 di 24 inadempimento contrattuale decorre, come in materia di risarcimento del danno extracontrattuale, dal momento in cui un danno si manifesti all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c.
Secondo parte ricorrente, il dies a quo del periodo di prescrizione decennale decorre dalla comunicazione della dell'avvenuta trasformazione in società per azioni, ad ottobre 2016 CP_4
(doc. b.1.), quale primo momento in cui si sarebbe disvelato il “reale” valore delle azioni della popolare, oggetto di causa, che sino a tale momento si era trovato in continua, fittizia CP_1
ascesa.
Condivisa giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto che “in tema di intermediazione
finanziaria, il momento in cui per il cliente diviene o è divenuto realmente percepibile il danno
da ascriversi all'intermediario inadempiente ai propri obblighi informativi, da cui inizia a
decorrere il termine decennale di prescrizione per l'esercizio dell'azione risarcitoria, dipende
dalle circostanze del singolo caso concreto e la relativa indagine deve tener conto che i
peculiari beni oggetto della controversia (titoli azionari o obbligazionari, derivati e simili) non
sono assimilabili ad altri beni mobili e che il danno risarcibile ex art. 1223 c.c. non può essere
provocato dal normale andamento del valore o del prezzo del titolo sul mercato secondario,
poiché la sua fluttuazione è ontologicamente connaturata alla natura mutevole della
valorizzazione degli investimenti finanziari, essendo, invece, necessario un quid pluris, anche
un evento anomalo, che al contempo disveli il rischio taciuto dall'intermediario e concretizzi la
lesione patrimoniale” (cfr. Cass., sent. 12.12.2024 n. 32226).
Nella fattispecie, il danno lamentato dal ricorrente consiste nella perdita di valore delle azioni acquistate al prezzo di € 18,35 risp. 19,20, le quali in occasione della trasformazione della banca in spa sono state quotate in € 12,10 ciascuna, mentre alla data di introduzione del giudizio avevano un valore presumibilmente inferiore, posto che la banca ha stanziato un fondo pagina 10 di 24 di riacquisto delle proprie azioni per ulteriori 18,5 milioni di euro (cfr. comunicato stampa della banca del 01.04.2023, doc. R ric.), a comprova della sostanziale illiquidità delle azioni.
La perdita di valore, disvelata al momento della trasformazione in società per azioni, ha consentito a parte ricorrente di avere cognizione del reale valore delle azioni, in costante diminuzione. Il dies a quo della decorrenza della prescrizione dell'azione risarcitoria va collocato non prima del 2016.
Perciò, alla data della notifica del ricorso il termine di prescrizione decennale dell'azione risarcitoria per violazione delle regole comportamentali nella prestazione di servizi di investimento non era ancora decorso.
3.3. Riassumendo: per l'operazione finanziaria del gennaio 2016, verrà esaminata l'azione
(principale) di risoluzione;
per quella compiuta a dicembre 2012 si terrà conto dell'azione
(subordinata) risarcitoria.
4. Giova riportare la normativa relativa ai servizi di investimento, sottoposti agli obblighi dettati dall'art. 21 ss. TUF e dal Regolamento n. 16190/2007, oltre che ai principi CP_3
generali di cui al codice civile.
L'art. 21, comma 1, TUF prevede quanto segue:
“Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati
devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre
adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.”
pagina 11 di 24 L'art. 27 del TUF stabilisce poi:
“
1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate
dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti.
Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali.
2. Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile,
informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del
servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi
connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo
consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si
riferiscono:
a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi;
b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni
orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a
determinate strategie di investimento;
c) alle sedi di esecuzione, e
d) ai costi e oneri connessi.”
Le disposizioni del TUF trovano attuazione nel Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 (Reg. Intermediari).
Rilevano in questa sede innanzitutto gli artt. 39 e 40 del Reg. Intermediari, i quali prescrivono che gli intermediari, nella prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, valutino l'adeguatezza dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari raccomandati rispetto alla conoscenza ed esperienza del cliente, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento.
pagina 12 di 24 Il predetto obbligo di condotta si esplica attraverso l'acquisizione di una serie di informazioni dal cliente, l'attribuzione di un profilo di rischio e l'adozione di una raccomandazione personalizzata in relazione allo specifico investimento.
Gli artt. 41 e 42 Reg. Intermediari stabiliscono invece che, nei servizi di investimento diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli, gli intermediari siano tenuti alla diversa e meno approfondita valutazione di appropriatezza dell'investimento, volta alla verifica che “il cliente
abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo
strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta” (art. 42, comma 1). Anche tale adempimento trova attuazione in un'apposita avvertenza da fornire al cliente: “Qualora gli
intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo strumento o il servizio non sia
appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione. L'avvertenza può
essere fornita utilizzando un formato standardizzato. (art. 42, comma 3).
Il successivo art. 43 ammette poi la prestazione di servizi di mera esecuzione o ricezione di ordini, c.d. execution only, senza lo svolgimento delle valutazioni di appropriatezza e adeguatezza, ma le negoziazioni in esame – relative ad un titolo non quotato - esulano dal campo di applicazione.
L'assetto normativo, risultante dal combinato disposto del codice civile, degli artt. 21 ss. TUF e del Reg. intermediari vigente., impone quindi delle fondamentali prescrizioni di correttezza e trasparenza.
5. Va respinta la domanda attorea di dichiarare la nullità degli acquisti di azioni , per CP_2
carenza di forma scritta della raccomandazione, come pattuita contrattualmente sia per il servizio di collocamento che per la negoziazione di titoli (art. 36 co. 4, art. 44 co. 3, docc. P1 e
Q ric.).
Sul punto si condivide quanto affermato dalla Corte di cassazione: “in tema di nullità del
contratto per contrarietà a norme imperative, unicamente la violazione di norme inderogabili
pagina 13 di 24 concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di
determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il
comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in
tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di
corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla
prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità
precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase
antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a
regolare i successivi rapporti tra le parti (cosiddetto "contratto quadro"), mentre è fonte di
responsabilità contrattuale, ed, eventualmente, può condurre alla risoluzione del contratto, ove
le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione
del "contratto quadro". Va in ogni caso escluso, in assenza di una esplicita previsione
normativa, che la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a
norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei
singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso” (sent. 10.04.2014 n. 8462),
Se è pur vero che l'art. 36 co. 4 cit. prevede che le raccomandazioni specifiche personalizzate vengono fornite esclusivamente in forma scritta, “anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 1352 c.c.”, la clausola prosegue prescrivendo che “il Cliente e la Banca si danno reciprocamente atto ed accettano che non potranno considerarsi “raccomandazioni” o in ogni caso attività di consulenza prestata dalla Banca le indicazioni, informazioni o commenti non forniti per iscritto”. Tale norma contrattuale va quindi interpretata, in modo sistematico, nel senso che la raccomandazione o la consulenza orali stesse devono ritenersi, effettivamente,
nulli e “tamquam non esset”, ma un tanto può comportare soltanto una violazione degli obblighi contrattuali previsti e non la nullità del(l'intero) negozio d'acquisto.
pagina 14 di 24 6. Parte ricorrente ha lamentato, in relazione agli investimenti in azioni , la CP_2
mancanza di un qualsiasi ordine di acquisto, motivo per cui la banca non avrebbe dimostrato di aver effettuato la doverosa valutazione di adeguatezza o, almeno, appropriatezza, entrambe imposte dal contratto-quadro sottoscritto, né avrebbe dimostrato di aver informato correttamente il cliente in merito alla natura e ai rischi dell'investimento in azioni;
CP_2
solamente per gli aumenti di capitale, è stata sottoscritta una scheda di adesione, ma essi sarebbero avvenuti a seguito di scorretta e negligenza valutazione di adeguatezza.
Secondo la banca, essa avrebbe consegnato ai clienti tutta la documentazione informativa sui servizi prestati ed i rischi connessi, con particolare riguardo al rischio interesse ed al rischio liquidità; questi hanno dichiarato di avere preso visione del prospetto informativo depositato presso il 27.11.2025 e di essere consapevoli dei rischi ivi riportati, del potenziale CP_3
conflitto d'interessi della banca e di avere ricevuto informazioni adeguate nonché la scheda prodotto;
essa avrebbe eseguito la verifica di adeguatezza/appropriatezza sulla base della profilatura effettuata.
6.1. Esaminando l'azione di risoluzione esercitata in relazione agli aumenti di capitale del
2016, la banca ha depositato la scheda di adesione, sottoscritta dal ricorrente (doc. 4); in calce alla scheda è riportata una schermata di PC, dal quale risulta che l'operazione è “adeguata”.
A fronte dell'assenza di documentazione, non può che rilevarsi che non ha fornito CP_4
alcuna prova né sul contenuto del giudizio di appropriatezza risp. di adeguatezza, né tantomeno sulla comunicazione al cliente. Quanto al prospetto informativo (doc. 6 conv.), manca la prova dell'avvenuta consegna: nella citata scheda il cliente ha dichiarato “di essere a conoscenza che copia del prospetto è messo a disposizione gratuitamente presso la sede e le filiali dell'emittente” (cfr. sub lett. b). Posto che anche in base all'art. 38 del contratto quadro
(“Pflichten der Bank”) la banca è tenuta a consegnare al cliente tutta la specifica documentazione informativa, l'accertata omissione comporta un evidente inadempimento agli pagina 15 di 24 obblighi informativi. Tale conclusione vale a maggior ragione per le operazioni in esame, in cui la banca ha collocato le proprie azioni, ossia titoli non quotati su un mercato regolamentato e per i quali il cliente avrebbe dovuto essere posto in grado di valutare i rischi connessi all'investimento.
Accertato che la convenuta non ha provato di avere adempiuto l'obbligo di informare il cliente circa la natura ed i rischi dell'investimento, né ha provato di avere eseguito le doverose valutazioni di appropriatezza o di adeguatezza, come prescritto anche dagli artt. 36 e 51 del contratto quadro (doc. 1 att.), deve ritenersi essere venuta meno agli obblighi su di essa incombenti quale intermediario.
Si osserva, infine, che la sottoscrizione dell'ordine, da parte del cliente, non vale ad interrompere il nesso causale rispetto all'evento dannoso costituito dagli acquisti indicati, né
può configurare un concorso di colpa del creditore ex art. 1227 co. 2 c.c. Tale istituto potrebbe venire in considerazione solo ipotizzando una previa adeguata informativa ad opera dell'intermediario, che consenta al cliente di acquisire una piena consapevolezza sui motivi dell'inadeguatezza dell'investimento e sui rischi connessi, la quale non è però stata eseguita. Il
principio generale di autoresponsabilità, nella vigenza di un accordo quadro in materia di investimenti, può applicarsi unicamente a seguito dell'effettivo assolvimento degli obblighi informativi, proprio per il particolare affidamento del cliente nei rapporti con un operatore qualificato, quale l'intermediario finanziario. Sul punto si rimanda a Cass., sent. 08.05.2019 n.
12051: “si potrà pure escludere la responsabilità dell'intermediario per difetto del nesso di
causalità tra violazioni degli obblighi informativi gravanti su costui ed il pregiudizio che ne
abbia sofferto il cliente, perché, quantomeno in questo caso “''esistenza del nesso causale
andrà accertata in concreto, non potendosi escludere che l'investitore, una volta correttamente
informato, avrebbe deciso di dar corso ugualmente all'investimento” (Cass., Sez. I,
28/02/2018, n. 4727); ma ciò sarà possibile se e in quanto all'investitore sia stata fornita
pagina 16 di 24 un'informazione corretta ai fini di valutare i rischi connessi al proprio investimento, a nulla rilevando in contrario che l'operazione risulti adeguata alla profilazione del cliente o che si possa presumere, come fatto qui, la discreta propensione al rischio.”
Con particolare riguardo al concorso di colpa dell'investitore, Cass., sent. 10.04.2018 n. 8751 ha affermato quanto segue: “Ed invero, nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere
ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, e quest'ultimo non rientri in alcuna
delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore,
non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno,
neppure per non essersi lo stesso informato della rischiosità dei titoli acquistati. Lo speciale
rapporto di intermediazione, infatti, implica necessariamente un grado di affidamento nella
professionalità dell'intermediario e, dunque, nell'adeguatezza delle informazioni da lui fornite
che sarebbe contraddittorio bilanciare con l'onere dello stesso cliente di assumere
direttamente informazioni da altra fonte (Cass. 27/04/2016, n. 8394; Cass. 13/05/2016, n.
9892).” (cfr. anche Cass. , sent. 27.04.2016 n. 8394).
6.2. Quanto all'azione risarcitoria esercitata per l'investimento del 2012, alla scheda di adesione è allegata una schermata di PC, con la dicitura “appropriata” (doc. 3 conv.).
Richiamando quanto già sopra esposto, la carenza di prova circa il contenuto del giudizio di appropriatezza, né tantomeno sulla comunicazione al cliente rileva per l'evidente inadempimento agli obblighi informativi. Va ricordato che “l'onere probatorio a carico dell'intermediario di aver adempiuto agli obblighi informativi nei confronti del cliente sussiste indipendentemente dalla valutazione di adeguatezza dell'operazione; la carenza di prova di avere dato adeguate informazioni, peraltro, determina una presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a carico del cliente, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da pagina 17 di 24 parte dell'intermediario è, in ogni caso, fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento” (Cass., ord. 13.03.2023 n. 7288).
7. In merito agli investimenti del 2016, l'inadempimento di ha compromesso la libertà CP_6
negoziale e leso l'affidamento del ricorrente.
Va pertanto accolta la domanda di risoluzione, relativa alle 140 + 140 azioni, acquistate al prezzo unitario di € 19,20, per un controvalore totale pari ad € 5.376,00.
Quando sia dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art. 2038 c.c.; i reciproci crediti vantati dalle parti, ove ne ricorrano i presupposti, possono compensarsi legalmente, ai sensi dell'art. 1243 c.c. (così Cass., sent. 30.01.2019, n. 2661;ord. 29.04.2025 n. 11239).
La dichiarazione di risoluzione del contratto di adesione ad aumento di capitale, sottoscritto il
12.01.2016, relativi agli acquisti di n. 140 e n. 140 azioni, fa quindi sorgere in capo alle parti, ai sensi degli artt. 1458 e 2033 c.c., il reciproco diritto alla restituzione delle prestazioni. La banca deve pertanto restituire al ricorrente l'importo di € 5.376,00, da cui vanno detratti i dividendi percepiti.
Scrutinando la documentazione bancaria di accredito dividendi (doc. 11 conv.), vanno presi in considerazione i dividendi percepiti su 280 azioni in epoca successiva all'acquisto del gennaio
2016, fino all'instaurazione della lite.
Pertanto, considerando il dividendo di € 0,27 per le 280 azioni, ne risulta € 75,60 da cui detrarre 26% di ritenuta (19,65), per un residuo di € 55,95 (contabile 14.04.2016); dividendo
0,20 per le 280 azioni (€ 56), da cui detrarre la ritenuta (€ 14,56), ossia € 41,44 (contabile del
19.04.2018); dividendo 0,27 e pertanto € 55,95 (03.04.2019); dividendo 0,60, quindi € 168 –
43,68, ossia € 124,32 (01.04.2022); dividendo 0,62, quindi € 173,60 – 45,13, € 128,47
pagina 18 di 24 (04.04.2023); dividendo 0,67, € 187,60 – 48,77, € 138,83 (17.05.2024), per un totale di €
544,96.
Dedotti tali dividendi percepiti, risulta una differenza di € 4.831,00.
In ordine alla decorrenza degli interessi legali sulle citate somme, trovando applicazione l'art. 2033 c.c., il dies a quo può essere individuato nel giorno del pagamento qualora sia provata la mala fede dell'accipiens.
Tale principio trova applicazione anche a fronte della violazione di norme imperative in materia di intermediazione finanziaria, come riconosciuto da Cass., sent. 16.02.2018 n. 3912,
che ha osservato quanto segue: “la regola generale di cui all'art. 2033 cod. civ. si applica
anche in presenza di violazione di norma imperativa, dalla quale non consegue
automaticamente la mala fede, sicché chi pretende la diversa decorrenza degli interessi ha
l'onere di dimostrare l'altrui mala fede (cfr. Cass., ord. 30 giugno 2015, n. 13424; 31 ottobre
2005, n. 21113). Il principio è stato specificamente enunciato anche con riguardo ai contratti
di investimento finanziario allorché sia stata pronunciata la risoluzione del contratto,
precisandosi che l'efficacia retroattiva della risoluzione del contratto per inadempimento non comporta il maturare di interessi sulle somme versate dall'una all'altra parte in esecuzione del
contratto a decorrere dalla data del versamento, giacché il venir meno ex tunc del vincolo
contrattuale rende privo di causa il pagamento già eseguito in forza del contratto
successivamente risolto, ma appunto per questo, impone di far capo ai principi sulla
ripetizione dell'indebito per qualificare giuridicamente la pretesa volta ad ottenere la
restituzione di quel pagamento: dove, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., il debito dell'accipiens
produce interessi solo a seguito della proposizione della domanda, gravando quindi su chi
richiede la decorrenza dalla data del versamento l'onere di provare che questi era in mala fede
(da ultimo, v. Cass. 18 maggio 2016, n. 10161). Occorre, in definitiva, affermare il principio di
diritto secondo cui, in tema di intermediazione finanziaria, allorché sia stata pronunciata la
pagina 19 di 24 risoluzione del contratto per inadempimento della banca, non può reputarsi in re ipsa la prova
della malafede, traendo tale convincimento dalla mera imputabilità ad essa
dell'inadempimento che abbia determinato la risoluzione del contratto: pena la vanificazione
in nuce del diverso trattamento posto dall'art. 2033 cod.civ., in quanto, pur ove l'azione di
ripetizione di indebito venga esercitata in ragione di un inadempimento della parte accipiente,
il principio posto dalla norma non soffre eccezione.”
Pur avendo richiesto il riconoscimento degli interessi legali a decorrere dalla negoziazione,
parte ricorrente ha omesso di provare la mala fede della convenuta al tempo di tale operazione.
Tale stato soggettivo, inteso come consapevolezza di ledere un altrui diritto secondo i dettami dell'art. 1147, comma 3, c.c. non può essere presunto e non può essere considerato insito nell'accertato inadempimento. Un'inferenza sullo stato soggettivo della convenuta all'epoca della negoziazione non risulta neppure consentita dagli atti di causa, onde il dies a quo di decorrenza degli interessi legali non può che essere riportato alla data del reclamo, pervenuto alla banca il 09.06.2021.
Trattandosi di debito di valuta non spetta la rivalutazione monetaria.
Il ricorrente deve restituire alla le n. 140 e n. 140 azioni oggetto delle operazioni in CP_4
esame.
8. Considerato l'accoglimento della domanda principale di risoluzione limitatamente alla negoziazione del 2016, va ora analizzata la domanda risarcitoria relativa alle 115 azioni acquistate nel 2012, al prezzo di € 18,35 per ogni azione, per un totale di € 2.110,25.
Considerato che per tale operazione manca ogni prova di adempimento di obblighi informativi,
ne consegue evidente grave inadempimento in capo alla convenuta, che ne comporta l'obbligo di risarcire il danno subito dal suo cliente.
Il danno risarcibile, vertendosi non in materia di responsabilità precontrattuale, ma di inadempimento contrattuale sub specie di violazione di obblighi informativi, non è limitato pagina 20 di 24 all'interesse negativo. Può invece essere quantificato nell'interesse differenziale rappresentato dal minor vantaggio conseguito dal danneggiato rispetto al comportamento che avrebbe tenuto in assenza delle violazioni della convenuta. Poiché deve presumersi che l'attore, qualora compiutamente informato, non avrebbe effettuato l'investimento per cui è causa, il quantum
debeatur deve essere individuato nella differenza tra il valore di acquisto dello strumento finanziario e quello al momento della domanda.
Si può citare al riguardo Cass., sent. 29.12.2011 n. 29864: “Il danno che il cliente subisce, in simili casi, non sta nell'aver versato un prezzo eccessivo per l'acquisto dei titoli, nulla consentendo di affermare che, al momento dell'effettuazione dell'investimento, quei titoli
avessero un valore di mercato inferiore a quello di cui il cliente si è privato per acquisirne la
proprietà. Il danno consiste invece, di regola, nel fatto che i titoli incorporano in sè un rischio
- rischio di futura perdita del capitale in essi investito - che il cliente ben informato non si
sarebbe presumibilmente addossato, o almeno non in quella misura. Si tratta, per certi aspetti,
di un'ipotesi simmetrica a quella del danno da perdita di chance: nell'un caso il danneggiato è illegittimamente privato di un'alea positiva, nell'altro si vede invece accollata un'alea
negativa, ma è pur sempre in proiezione futura che il pregiudizio è apprezzabile. Salvo che,
quando si tratta di perdita di chance è giocoforza procedere alla liquidazione del danno sulla
base di ipotesi controfattuali, perchè non si saprebbe come altrimenti configurare la possibilità
futura che è andata persa;
nel caso dell'accollo non dovuto di un rischio, invece, il successivo
sviluppo degli eventi è noto ed è perciò relativamente più agevole stabilire se ed in qual misura
l'eventualità negativa si è effettivamente realizzata. In prima approssimazione, è dunque
corretto far riferimento alla successiva perdita di valore del titolo per quantificare il danno
subito dall'investitore il quale si sia trovato esposto al rischio di quella perdita per un fatto
imputabile all'intermediario.” (cfr. anche Cass. ord., 27.04.2018, n. 10286; Cass., 12.06.2015,
n. 12262; Corte Appello di Trento-Sez. Dist. Bolzano, sent. n. 44/2019).
pagina 21 di 24 Occorre ad ogni modo tenere conto delle utilità generate dall'investimento, rappresentate dai dividendi che la banca ha provato di aver versato, nel periodo a partire dall'aprile 2012, ossia: €
27,60 (24.04.2012, dividendo 0,30 – 20%), € 27,60 (25.04.2013, dividendo 0,30 – 20%), €
27,60 (07.05.2014, dividendo 0,30 – 20%), € 25,53 (02.04.2015, ritenuta 26%), € 23,00
(14.04.2016, dividendo 0,27), € 17,00 (19.04.2018, dividendo 0,20), € 23,00 (03.04.2019, dividendo 0,27), € 51,00 (01.04.2022, dividendo 0,60), € 52,77 (04.04.2023, dividendo 0,62), €
57,00 (17.05.2024, dividendo 0,67), per un totale di € 332,10 (i centesimi sono stati arrotondati,
ndr).
Il prezzo attuale delle azioni oggetto di lite può stimarsi in € 11,00, secondo l'estratto Vorvel al
05.05.2025 depositato dalla convenuta. La perdita complessiva subita dal ricorrente può essere liquidata come segue: valore d'acquisto (€ 2.110,25) – valore attuale (115 x € 11,00 = €
1.265,00) – dividendi percepiti (€ 332,10), con il risultato di € 513,15.
Posto che le azioni rimangono nella disponibilità di parte ricorrente, deve considerarsi la natura di bene fruttifero delle stesse. Esclusa l'ipotesi di un default della (ipotesi di CP_4
inverosimile verificazione per uno dei maggiori istituti bancari provinciali), il ricorrente, quale azionista della banca, mantiene intatto il diritto alla percezione di dividendi (art. 2350 c.c.); pur dopo l'avvenuto deprezzamento del valore di scambio delle azioni, anche parte ricorrente ha continuato a percepire dividendi. A ciò si aggiunga che un'azione, quale quota di partecipazione al capitale sociale di una società per azioni, è per sua natura soggetta a fluttuazioni, e quindi non può escludersi un futuro rialzo del prezzo.
Tali considerazioni portano a ritenere equa una riduzione del 30% del risarcimento dovuto (-
154,00). Al ricorrente spetta quindi l'importo di € 359,15.
Trattandosi di debito di valore, tale importo va rivalutato dal 28.12.2012 e tradotto in valori monetari attuali (Cass. sent. 1712/1995), ottenendosi la somma di arrotondati € 439,00.
pagina 22 di 24 Quanto agli interessi legali, vale il principio di diritto in materia di inadempimento contrattuale secondo cui “qualora in relazione alla domanda del creditore di riconoscimento del maggior
danno, si provveda alla integrale rivalutazione del credito, secondo gli indici di deprezzamento
della moneta, fino alla data della liquidazione, non possono essere accordati gli interessi
legali sulla somma rivalutata dal giorno della mora, dovendo questi essere calcolati soltanto
dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto di far conseguire al
creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento
dell'obbligazione.” (Cass. civ., Sez. III, 20.04.2020, n. 7948; cfr. anche Cass. civ., Sez. II,
05.05.2016, n. 9039).
Sulla predetta somma di € 439,00 sono quindi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
La domanda di risarcimento danni per asserita truffa va rigettata, non essendovi alcuna ragionevole prova degli elementi della fattispecie, in particolare dell'elemento soggettivo costituito dal dolo.
Le ulteriori domande proposte da parte attrice in via subordinata sono assorbite.
9. Un terzo delle spese di lite sono soggette a compensazione, per il rigetto di una parte cospicua della domanda attorea. La restante parte va posta in capo alla convenuta, soccombente in misura prevalente. La convenuta va dunque condannata alla rifusione in favore di Pt_1
di due terzi delle spese del giudizio, da quantificarsi nella misura media prevista dall'aggiornato D.M. n. 55/2014 (tab. n.
2 - scaglione di valore: da € 5.200,00 a € 26.000,00).
Non spetta la maggiorazione richiesta, non risultando gli atti depositati navigabili in via telematica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile, così dispone:
pagina 23 di 24 1) rigetta la domanda di , in relazione alle 1150 azioni della Parte_1 [...]
asseritamente acquistate il 29.01.2009; Controparte_5
2) dichiara risolto il contratto per l'acquisto, da parte del ricorrente , di n. Parte_1
140 e di n. 140 azioni della , con adesione ad aumento del Controparte_5
capitale del 12.01.2016, per grave inadempimento della convenuta Controparte_5
[...]
2) condanna il ricorrente a restituire alla Parte_1 Controparte_5
le azioni oggetto delle adesioni ad aumento del capitale del 12.01.2016 e quest'ultima a
[...]
restituire al ricorrente l'importo di € di € 4.831,00, oltre interessi legali dal 09.06.2021 al saldo;
3) condanna la convenuta al risarcimento a favore del Controparte_5
ricorrente del danno contrattuale quantificato in € 439,00, oltre interessi Parte_1
legali dalla data della presente sentenza al saldo;
4) condanna la convenuta alla rifusione a favore di parte Controparte_5
ricorrente di due terzi delle spese di lite, che compensa per la restante parte e che Pt_1
liquida per l'intero in € 5.077,00 per compenso di avvocato ed € 786,00 per anticipazioni, €
1.323,00 per la mediazione, oltre al 15% per rimborso spese forfettario, IVA e CAP come per legge, oltre spese successive necessarie.
Bolzano, 01.12.2025
la Giudice
NA CO
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